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Decisione

15.2004.65

procedimento disciplinare

19 novembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 26 marzo 2004 questa Camera ha aperto un

procedimento disciplinare nei confronti di DE 1 in seguito a segnalazioni sul

suo operato e meglio come descritto nel seguito.

B. Dall’istruttoria

è emerso che __________ DE 1, chiamato nel suo ruolo presso l'Ufficio di

Locarno a trattare una rogatoria di pignoramento pervenuta dall'Ufficio di

Lugano il 31 ottobre 2004, ha inviato correttamente l’avviso di pignoramento ed

ha fatto iscrivere la restrizione della facoltà di disporre sugli immobili

della fallita; tuttavia non ha effettuato il blocco delle pigioni come

prescritto dall'art. 102 LEF. Chiamato a esprimersi in merito, egli ha

dichiarato: Nei primi giorni di novembre ho contattato il Municipio di __________,

luogo dove si trovano i fondi, chiedendo la lista degli inquilini e il nome

dell’amministratore, ma non sono stati in grado di fornirmi tali dati e mi

hanno indirizzato alla società C__________ di __________ che amministrava gli

immobili. Ho quindi telefonato al signor ____________________, responsabile

della ____________________, il quale si è rifiutato di consegnarmi tale lista,

chiedendo inoltre di poter continuare ad amministrare i fondi pignorati.

Il signor ____________________ mi ha chiesto di poter parlare con il supplente

Ufficiale __________ PI 1. Io ho quindi consegnato l’intero incarto al signor PI

1 con la preghiera di risolvere la questione. Mi sono quindi disinteressato

dell’incarto, ritenuto che il signor PI 1, essendo un mio superiore, era in

grado di gestire la questione. L’incarto non è quindi stato più trattato da me,

sino al rinvenimento dello stesso da parte della signora __________

__________ [cursore dell'UEF di __________], avvenuto nella settimana

dal 19 al 23 gennaio 2004. Sono quindi andato da PI 1 per informarmi è lui mi

ha detto di non aver più saputo niente (cfr. verbale DE 1 30 marzo

2004).

Mentre

la signora __________ ha dichiarato di non aver mai visto l'incarto in parola,

il supplente Ufficiale PI 1 ha confermato di aver parlato con il signor ____________________

del caso __________ __________, in quanto lo stesso, contattato da DE 1 e

rifiutandosi di consegnare la lista degli inquilini degli immobili pignorati,

ha chiesto di poter parlare con il sottoscritto. Il __________ __________ mi ha

confermato di non voler consegnare la lista senza aver prima consultato il

legale della __________, avv. __________. Preciso di non aver mai avuto

l'incarto sul mio tavolo, ma che lo stesso è sempre stato gestito dal signor DE

1. Mi sono occupato della questione su richiesta di DE 1, in quanto conosco __________

__________ da diversi anni. Ribadisco che oltre alla telefonata avvenuta nei

primi giorni di novembre non ho più trattato la questione. PI 1 ha

poi precisato di aver avuto l'incarto sulla sua scrivania al massimo per uno o

due giorni. Dopo aver discusso con __________ __________, si era poi

disinteressato della questione, ribadendo: prima di oggi non mi ricordavo di

quest'incarto. Ricordo che __________ __________ ha detto di voler parlare con

l'avv. __________ e che non era escluso che poteva pagare le esecuzioni. Posso

affermare con certezza di aver riferito il contenuto di questo colloquio al

signor DE 1." (verbale __________, 30 marzo 2004).

C. In

seguito all'intervento scritto 23 gennaio 2004 di DE 1 alla __________, la

lista dettagliata degli inquilini è giunta all'UEF di Locarno il 4 febbraio

seguente. L’escussa ____________________, allo scopo di evitare il blocco delle

pigioni, ha poi saldato tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti con un

versamento di fr. 20'957.10 (cfr. verbale TE 1 30 marzo 2004 e telefax di __________

del 23 febbraio 2004).

Considerato

in

diritto:

1. L'Autorità

cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi

d'esecuzione forzata in conformità con l'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il

procedimento disciplinare, che riveste natura amministrativa, ha quale funzione

il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei

confronti delle autorità nonché la fiducia nelle stesse (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).

Considerandi

2.

Il

procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.

Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la

Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II,

10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di

carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato

(art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non

sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto nel nostro Cantone dalla LPR

(art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale

di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto

funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

3.

Giusta

l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale e del funzionario possono

essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a

1000.

franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei

mesi, la destituzione.

4.

Dall'esposto

dei fatti risulta che DE 1, dopo aver tempestivamente informato delle

difficoltà riscontrate nel disbrigo della pratica __________ il proprio

superiore nella persona del supplente Ufficiale, non se ne è più occupato (almeno

fino al 23 gennaio successivo), ritenendo che la pratica fosse ormai nelle mani

di quest'ultimo. Da parte sua, questi afferma di essersi limitato al colloquio

telefonico con il signor __________ __________ della __________, di averne

riferito il contenuto a DE 1 e di essersi poi (a sua volta) disinteressato

della questione, segnatamente non essendo competente per disporre il blocco

degli affitti e non avendo nemmeno trattenuto l'incarto presso di sé. Se poi DE

1.

-nel suo interrogatorio- avesse invece voluto lasciar intendere che l'incarto

fosse rimasto sul tavolo di PI 1 fino al 23 gennaio 2004, la sua affermazione

-come già detto- non ha avuto conferma (cfr. verbale __________ __________ 30

marzo 2004). Ne consegue che non v'è motivo per affermare che DE 1 sia stato

inadempiente, non potendosi escludere che il mancato blocco delle pigioni sia

stato il frutto di un malinteso tra DE 1 e il suo superiore PI 1.

5.

Anche

un ulteriore rimprovero, adombrato dall'Ufficiale __________ nella sua

audizione 30 marzo 2004 (e regolarmente contestato a DE 1), relativamente al

fatto di non aver dato seguito all’ordine di comunicare a __________ __________

il saldo aggiornato delle esecuzioni contro __________, affinché potesse

saldarle, evitando così il blocco degli affitti, non può avere conseguenze di

natura disciplinare. Al di là di ogni considerazione sulla gravità

dell'addebito, risulta infatti che, se è vero che -conosciuto il saldo delle

esecuzioni contro __________ il venerdì 6 febbraio 2004 (cfr. scritto 5

febbraio 2004 dell'UE di __________)- la lettera a __________ (poi allestita da

un'altra funzionaria solo il 12 febbraio 2004) avrebbe dovuto essere redatta e

inviata con urgenza, data l'assenza di blocco delle pigioni, dal profilo

soggettivo, si deve tener conto del fatto che la pratica ____________________

non era l'unica trattata da DE 1 e che egli ha affermato al proposito: Non

ho potuto trasmettere il saldo in quanto era un venerdì e mi sono dovuto

assentare per motivi famigliari ed in seguito mi sono ammalato. Al riguardo

manca la prova del contrario e non appare opportuno giungere al rimprovero -nel

caso particolare- di non aver avvertito i colleghi su quella pendenza. D'altra

parte, lo stesso Ufficiale ha confermato la malattia di DE 1, tanto da disporre

lui stesso (non risulta tuttavia quando) che l'incombenza fosse affidata a tale

signora __________.

6.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano

indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), peraltro non chieste.

Richiamati

gli art. 14 cpv. 2 LEF; 11 LALEF

pronuncia:

1.

Non

è dato seguito al procedimento disciplinare 26 marzo 2004 nei confronti di DE 1.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a

Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: - __________ DE 1, __________;

- __________

TE 1 c/o UEF __________;

- Dipartimento

delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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