15.2004.78
presupposti di corretta notifica di atto giudiziario
2 novembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2004.78
Data decisione, Autorità:
02.11.2004, CEF
Titolo:
presupposti di corretta notifica di atto giudiziario
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 17 LEF
art. 88 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2004.78
Lugano
2 novembre
2004
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 marzo 2004 di
RI1
patrocinata dalla PA1 __________
contro
l’operato dell’CO1 nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente contro
PI1
in materia di proseguimento dell’esecuzione;
viste
le osservazioni 16 aprile 2004 dell’CO1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 25 giugno/24 luglio 2002 dell’CO1, la RI1 procede contro PI1.
B. Con
scritto 4 marzo 2004 la RI1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione
allegando alla relativa istanza la decisione 30 dicembre 2002 con la quale PA1
ha rigettato l’opposizione interposta al PE n. __________. La menzionata
decisione è attergata del timbro di avvenuta crescita in giudicato di data 27
gennaio 2004.
C. Con
provvedimento 25 marzo 2004 l’CO1 ha comunicato alla procedente di non poter
dar seguito alla sua domanda di prosecuzione dell’esecuzione, ritenuto che la
stessa risulta perenta ai sensi dell’art. 88 LEF.
D. Con
tempestivo ricorso 29 marzo 2004 la RI1 postula la nullità del provvedimento 25
marzo 2004 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, atteso che:
- “la
debitrice ha ricevuto il precetto e ha fatto opposizione in data 24.07.2002”;
- “in
data 28.10.2002 PA1 ha accordato l’esercizio del diritto di audizione”;
- “la
debitrice non ha dato i motivi della sua opposizione. Le abbiamo inviato la
decisione di eliminare l’opposizione per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento il 30.12.2002”;
- “non
avendo mai ricevuto l’avviso di ricevimento di ritorno, abbiamo rimandato la
decisione il 10.12.2003”;
- “la
debitrice ha ricevuto l’invio il 23.12.2003”;
- “il
termine di ricorso della debitrice essendo scaduto il 23.01.2004, la decisione
del 10.12.2003 è cresciuta in giudicato”;
- “PA1
ha la competenza di levare l’opposizione tramite decisione”;
- “nella
sua qualità di autorità amministrativa applica il diritto federale ed è di
conseguenza tenuta a rispettare i principi del diritto amministrativo, tra cui
figura il diritto di audizione ex art. 29 PA”;
- “la
procedura di eliminare l’opposizione comincia con l’invio dell’invito al
diritto di audizione”;
- “l’invito
è stato inviato il 28.10.2002. Il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF è dunque
sospeso a partire dal 28.10.2002 e ricomincia a decorrere il 27.01.2004 data in
cui la nostra decisione è passata in giudicato”;
- “il
proseguimento dell’esecuzione è dunque stato fatto nei termini”.
Con
il ricorso la creditrice produce fotocopia della ricevuta postale
d’impostazione dell’invio raccomandato n. __________ di data 11 dicembre 2003 e
fotocopia della relativa busta d’impostazione all’indirizzo di “__________
Sagl, __________”, attergata del timbro postale attestante il non ritiro dello
stesso invio da parte della destinataria.
E. Con
osservazioni 16 aprile 2004 l’CO1 si oppone al ricorso con motivazioni, che, se
del caso, verranno riprese in seguito.
F. Con
ordinanze 13, rispettivamente 26 maggio 2004 questa autorità di vigilanza,
ritenuto che la ricorrente ha sostenuto di aver trasmesso all’escussa la
decisione 30 dicembre 2002 già con invio raccomandato dello stesso giorno, le
ha ordinato, con la comminatoria di cui all’art. 19 cpv. 4 LPR, di produrre la
prova di tale invio.
G. Ciò
nonostante, il 23 giugno 2004 la creditrice ha nuovamente prodotto la fotocopia
della busta d’impostazione dell’invio raccomandato n. __________ di data 11
dicembre 2003.
Considerato
Considerandi
1.
L'Ufficio
di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito a
una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che
un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto
pena della nullità dei successivi atti esecutivi, in conformità con l’art. 22
LEF (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal
Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c).
2.
La
decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo), al pari di una qualsiasi
altra sentenza o decisione amministrativa, non è opponibile ai destinatari cui
non è stata intimata (CEF 5 febbraio 2003 [15.2003.7]; Charles Jaques, La mainlevée de
l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in:
Jusletter 17 novembre 2003, Fn 22; Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4).
Le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di
prosecuzione dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile
vizio (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46).
3.
Un
invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è
considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette
giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali”
della Posta, edizione del gennaio 2001, a condizione che un avviso di ritiro ai
sensi del numero 2.3.7a. delle medesime condizioni generali sia stato lasciato
nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF
116.
III 61 c. 1b).
4.
La
prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice
(cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons.
2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971
in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit
interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17). Se il destinatario della raccomandata
contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere
portata, la notifica va considerata come non avvenuta (TF 1.5.1944 ric.
Boldi in Rep. 1944, 356; CEF
26.4.1991
in re __________ c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000
[14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s.,
con rif.).
5.
Nel
caso concreto, al di là di ogni considerazione -peraltro ventilata dall'uffico-
sul fatto che la creditrice avrebbe tentato di evitare la perenzione
dell'esecuzione per mezzo di un complesso procedere nell'intimazione della
propria decisione di rigetto dell'opposizione- non v'è prova che la stessa sia
mai stata notificata all'escussa. Infatti, ogni tentativo in tal senso appare
effettuato non alla società PI1 con recapito a __________ (ditta indicata dalla
procedente come debitrice sia nell'ambito del presente ricorso, sia nella
domanda di prosecuzione dell'esecuzione), ma a __________ all'indirizzo di __________,
segnatamente al no. __________. Nome e recapito che figurano sia
sull'intestazione della decisione di rigetto dell'opposizione 30 dicembre 2002,
sia dalla busta di spedizione servita per reintimare quella stessa decisione
nel dicembre del 2003. Al riguardo poco importa che i due numeri civici della
stessa strada siano susseguenti e nemmeno che il nome __________ risulti essere
(a Registro di commercio) la precedente ragione sociale dell'escussa: infatti,
sotto questo nome essa non esiste più fin dal 7 luglio 1999, tanto che
l'esecuzione è stata (giustamente) avviata nel giugno 2002 nei confronti
dell'attuale ragione sociale. E nemmeno si può semplicemente supporre che
l'agente notificante a __________ avrebbe dovuto supporre sia che le due ditte
corrispondessero alla stessa persona, sia che un recapito valesse l'altro.
6.
Dal
momento che l'Ufficio ha così giustamente respinto la domanda di prosecuzione,
il ricorso in esame dev'essere respinto
. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 17, 88 cpv. 2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 marzo 2004 della RI1, __________, è
respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
- PA1,
__________;
- PI1,
__________.
Comunicazione
CO1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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