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Decisione

15.2004.78

presupposti di corretta notifica di atto giudiziario

2 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 25 giugno/24 luglio 2002 dell’CO1, la RI1 procede contro PI1.

B. Con

scritto 4 marzo 2004 la RI1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione

allegando alla relativa istanza la decisione 30 dicembre 2002 con la quale PA1

ha rigettato l’opposizione interposta al PE n. __________. La menzionata

decisione è attergata del timbro di avvenuta crescita in giudicato di data 27

gennaio 2004.

C. Con

provvedimento 25 marzo 2004 l’CO1 ha comunicato alla procedente di non poter

dar seguito alla sua domanda di prosecuzione dell’esecuzione, ritenuto che la

stessa risulta perenta ai sensi dell’art. 88 LEF.

D. Con

tempestivo ricorso 29 marzo 2004 la RI1 postula la nullità del provvedimento 25

marzo 2004 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, atteso che:

- “la

debitrice ha ricevuto il precetto e ha fatto opposizione in data 24.07.2002”;

- “in

data 28.10.2002 PA1 ha accordato l’esercizio del diritto di audizione”;

- “la

debitrice non ha dato i motivi della sua opposizione. Le abbiamo inviato la

decisione di eliminare l’opposizione per lettera raccomandata con avviso di

ricevimento il 30.12.2002”;

- “non

avendo mai ricevuto l’avviso di ricevimento di ritorno, abbiamo rimandato la

decisione il 10.12.2003”;

- “la

debitrice ha ricevuto l’invio il 23.12.2003”;

- “il

termine di ricorso della debitrice essendo scaduto il 23.01.2004, la decisione

del 10.12.2003 è cresciuta in giudicato”;

- “PA1

ha la competenza di levare l’opposizione tramite decisione”;

- “nella

sua qualità di autorità amministrativa applica il diritto federale ed è di

conseguenza tenuta a rispettare i principi del diritto amministrativo, tra cui

figura il diritto di audizione ex art. 29 PA”;

- “la

procedura di eliminare l’opposizione comincia con l’invio dell’invito al

diritto di audizione”;

- “l’invito

è stato inviato il 28.10.2002. Il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF è dunque

sospeso a partire dal 28.10.2002 e ricomincia a decorrere il 27.01.2004 data in

cui la nostra decisione è passata in giudicato”;

- “il

proseguimento dell’esecuzione è dunque stato fatto nei termini”.

Con

il ricorso la creditrice produce fotocopia della ricevuta postale

d’impostazione dell’invio raccomandato n. __________ di data 11 dicembre 2003 e

fotocopia della relativa busta d’impostazione all’indirizzo di “__________

Sagl, __________”, attergata del timbro postale attestante il non ritiro dello

stesso invio da parte della destinataria.

E. Con

osservazioni 16 aprile 2004 l’CO1 si oppone al ricorso con motivazioni, che, se

del caso, verranno riprese in seguito.

F. Con

ordinanze 13, rispettivamente 26 maggio 2004 questa autorità di vigilanza,

ritenuto che la ricorrente ha sostenuto di aver trasmesso all’escussa la

decisione 30 dicembre 2002 già con invio raccomandato dello stesso giorno, le

ha ordinato, con la comminatoria di cui all’art. 19 cpv. 4 LPR, di produrre la

prova di tale invio.

G. Ciò

nonostante, il 23 giugno 2004 la creditrice ha nuovamente prodotto la fotocopia

della busta d’impostazione dell’invio raccomandato n. __________ di data 11

dicembre 2003.

Considerato

Considerandi

1.

L'Ufficio

di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito a

una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che

un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto

pena della nullità dei successivi atti esecutivi, in conformità con l’art. 22

LEF (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal

Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c).

2.

La

decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo), al pari di una qualsiasi

altra sentenza o decisione amministrativa, non è opponibile ai destinatari cui

non è stata intimata (CEF 5 febbraio 2003 [15.2003.7]; Charles Jaques, La mainlevée de

l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in:

Jusletter 17 novembre 2003, Fn 22; Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4).

Le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di

prosecuzione dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile

vizio (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46).

3.

Un

invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è

considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette

giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali”

della Posta, edizione del gennaio 2001, a condizione che un avviso di ritiro ai

sensi del numero 2.3.7a. delle medesime condizioni generali sia stato lasciato

nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF

116.

III 61 c. 1b).

4.

La

prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice

(cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons.

2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971

in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit

interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17). Se il destinatario della raccomandata

contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere

portata, la notifica va considerata come non avvenuta (TF 1.5.1944 ric.

Boldi in Rep. 1944, 356; CEF

26.4.1991

in re __________ c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000

[14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s.,

con rif.).

5.

Nel

caso concreto, al di là di ogni considerazione -peraltro ventilata dall'uffico-

sul fatto che la creditrice avrebbe tentato di evitare la perenzione

dell'esecuzione per mezzo di un complesso procedere nell'intimazione della

propria decisione di rigetto dell'opposizione- non v'è prova che la stessa sia

mai stata notificata all'escussa. Infatti, ogni tentativo in tal senso appare

effettuato non alla società PI1 con recapito a __________ (ditta indicata dalla

procedente come debitrice sia nell'ambito del presente ricorso, sia nella

domanda di prosecuzione dell'esecuzione), ma a __________ all'indirizzo di __________,

segnatamente al no. __________. Nome e recapito che figurano sia

sull'intestazione della decisione di rigetto dell'opposizione 30 dicembre 2002,

sia dalla busta di spedizione servita per reintimare quella stessa decisione

nel dicembre del 2003. Al riguardo poco importa che i due numeri civici della

stessa strada siano susseguenti e nemmeno che il nome __________ risulti essere

(a Registro di commercio) la precedente ragione sociale dell'escussa: infatti,

sotto questo nome essa non esiste più fin dal 7 luglio 1999, tanto che

l'esecuzione è stata (giustamente) avviata nel giugno 2002 nei confronti

dell'attuale ragione sociale. E nemmeno si può semplicemente supporre che

l'agente notificante a __________ avrebbe dovuto supporre sia che le due ditte

corrispondessero alla stessa persona, sia che un recapito valesse l'altro.

6.

Dal

momento che l'Ufficio ha così giustamente respinto la domanda di prosecuzione,

il ricorso in esame dev'essere respinto

. Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 17, 88 cpv. 2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. Il

ricorso 29 marzo 2004 della RI1, __________, è

respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

- PA1,

__________;

- PI1,

__________.

Comunicazione

CO1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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