15.2004.80
ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria fallimentare. Richiesta di stralciare vari crediti iscritti in graduatoria
27 settembre 2004Italiano17 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2004.80
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, CEF
Titolo:
ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria fallimentare. Richiesta di stralciare vari crediti iscritti in graduatoria
CONTESTAZIONE DELLA GRADUATORIA
GRADUATORIA
art. 207 cpv. 1 LEF
art. 250 LEF
art. 260 LEF
art. 63 RUF
Incarto n.
15.2004.80
Lugano
27 settembre
2004/
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 aprile 2004 di
RI1
patrocinata da: PA1
contro
l’operato dell’CO1 nell’ambito del fallimento della
ricorrente concernente anche quali parti interessate
1. PI1
patrocinato da:
avv. __________
2. PI2
3. PI3
4. PI4
5. PI5
6. PI7
7. PI8
8. PI9
9. PI10
8, 9 patrocinati da: PA3
10. PI12
11. PI13
10, 11 patrocinati da: PA2
12. PI14
13. PI16
e meglio in tema di graduatoria fallimentare;
viste le osservazioni:
- 5 maggio 2004 di __________ PI1, __________a;
- 23 aprile 2004 della __________ PI14, __________;
- 27 aprile 2004 dell'avv. __________ PI2, __________;
- 26 aprile 2004 di PI3, __________o;
- 28 aprile 2004 dello PI12, __________, e __________;
- 29 aprile 2004 della PI4 __________;
- 23 aprile 2004 dell'avv. __________ PI8, __________;
- 3 maggio 2004 di __________ PI9, __________, e PI10, __________;
- 12 maggio 2004 dell'CO1;
richiamata l'ordinanza presidenziale 21 aprile 2004 di
concessione dell'effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto del __________ 2003 la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento di __________ RI1. L'CO1 ha
pubblicato l'avvenuta apertura del fallimento sul FUC n. __________ del __________,
fissando al __________ il termine per l'insinuazione dei crediti, dei crediti
ipotecari, degli oneri fondiari e delle servitù.
B. Con provvedimento __________e 2004 l'__________ ha reso noto
mediante pubblicazione che a datare dall'__________ 2004 sarebbe stata
depositata la graduatoria nel fallimento della ricorrente.
C. Con
tempestivo ricorso 19 aprile 2004 __________ RI1 ha postulato che la
graduatoria fallimentare venga così modificata:
"n.
7 __________o PI1, __________, somma annunciata CHF 788'671.95, somma
riconosciuta CHF 522'040.-- (corrispondenti a USD 400'000.-- il giorno
dell'apertura del fallimento 2 giugno 2003)";
"n.
8 __________ PI1o, __________a, somma annunciata CHF 803'455.50, somma
riconosciuta CHF 700'000.--";
PI16 ____________________,
somma annunciata CHF 116'188.18, somma riconosciuta CHF 29'047.05";
"n.
13 Avv. __________ , __________, somma annunciata CHF 31'890.--, somma riconosciuta
CHF 0.00";
"n.
15 PI3, __________, somma annunciata CHF 8'290.--, somma riconosciuta CHF
0.00";
"n.
16 PI4__________, __________, somma annunciata CHF 4'325.25, somma
riconosciuta CHF 0.00";
"n.
17 PI5, __________, somma annunciata CHF 23'072.60, somma riconosciuta: da
determinare in base alle decisioni di tassazione definitive";
"n.
21 PI7, __________a, somma annunciata CHF 29'178.90, somma riconosciuta CHF
0.00";
"n.
24 PI8 __________, __________, somma annunciata CHF 1'889.15, somma riconosciuta
CHF 0.00";
"n.
26 PI9 __________, __________, somma annunciata CHF 2'965'091.75, somma
riconosciuta CHF 0.00";
"n.
28 PI14, __________, somma annunciata CHF 11'422.30, somma riconosciuta CHF
0.00";
"n.
33 __________, somma annunciata CHF 61'095.50, somma riconosciuta: da
determinare in base alle decisioni definitive di tassazione".
A
sostegno delle richieste ricorsuali __________ RI1 ha argomentato che:
- il
fallimento della ricorrente "fu la conseguenza di una procedura esecutiva inoltrata
dal signor __________ PI9, __________, e da PI10, __________, nei confronti
della signora RI1 per l'incasso di un credito di USD 1,6 milioni più interessi
e spese";
- "la
signora RI1 curava investimenti finanziari per il signor PI9 e per PI10g, di
cui il signor PI9 era (e presumibilmente è tuttora) avente diritto
economico";
- "malgrado
la signora RI1i tenne sempre al corrente il signor PI9 degli investimenti,
egli, verso la metà del 2001, pretese l'immediata restituzione di quanto
investito;
- "dopo
trattative alquanto tese, costellate dalla costante minaccia da parte del
signor PI9 di una denuncia penale, la signora RI1 si vide costretta a
sottoscrivere una convenzione, con la quale essa si dichiarava debitrice (...)
del pagamento al signor __________ PI9 ed a PI10 dell'importo di USD 2,6
milioni (cfr. Convenzione 30 ottobre 2001, doc. D)";
- "la
paura della signora RI1 era quella di non riuscire a dimostrare che il signor PI9
era perfettamente a conoscenza degli investimenti in __________ e che li aveva
sempre approvati. Essa tuttavia sapeva che tale circostanza era provata da due
dichiarazioni sottoscritte dal signor PI9, datate rispettivamente 20 gennaio e
28 febbraio 2000 (doc. E e F). Questi documenti furono purtroppo ritrovati - in
originale - solo dopo l'apertura del fallimento";
- "la
convenzione di cui al doc. D è stata impugnata dalla signora RI1 in data 17
luglio 2003 per ragionevole timore e dolo".
La
ricorrente contesta in particolare il riconoscimento dei seguenti crediti in
graduatoria:
- n.
7 e 8: "contestazione del calcolo degli interessi e del tasso di cambio
applicato in quanto non conformi agli atti ed alla documentazione
prodotta";
- n.
13: "contestazione del credito dell'avv. PI2 vista "la poco diligente
conduzione del mandato";
- n.15:
contestazione del credito di PI3 perché "PI3a richiede sia il pagamento di
quello che è il residuo del prezzo di compravendita, sia la restituzione del
pianoforte ";
- n.
16: contestazione del credito della PI4, in quanto "nessuna negligenza o
intenzionalità ascrivibile alla ricorrente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS
risulta essere lontanamente provata";
- n.
17: contestazione dei crediti del PI5, in quanto essi "si fondano su
decisioni di tassazione non cresciute in giudicato";
- n.
21: contestazione del credito di PI7 in quanto le prestazioni sarebbe avvenute
a richiesta di terzi;
- n.
24: contestazione del credito dell'avv. PI8 perché le prestazioni sarebbero
state richieste da terzi";
- n.
26: contestazione del credito del signor PI9;
- n.
28: contestazione del credito di PI14 per prestazioni effettuate su richiesta
di __________. Tra la ricorrente e PI14 perché le prestazioni sarebbero state
richieste da terzi;
- n.
33: contestazione del credito dello PI12 e della __________ per imposte __________
perché si fonderebbero su decisioni non cresciute in giudicato.
D. Con
le osservazioni al ricorso l'avv. __________ PI8, PI3, l'avv. __________ PI2, PI14,
__________ PI1, __________ PI9 e PI10 hanno integralmente confermato le loro
precedenti insinuazioni di credito.
E. Con
osservazioni 28 aprile 2004 lo PI12 e la __________ hanno rilevato che essendo
Fatti
i crediti d'imposta in discussione sorti prima del decreto di fallimento essi
sarebbero soggetti alla procedura fallimentare. Ritenuto che gli stessi al
momento dell'apertura del fallimento non sarebbero ancora cresciuti in
giudicato, avrebbero dovuti essere iscritti nella graduatoria con la riserva
dell'art. 63 RUF. Nel frattempo la procedura di accertamento del credito
relativo al biennio 2001-2002 si sarebbe conclusa e la tassazione sarebbe
cresciuta in giudicato: per questo motivo gli osservanti hanno postulato la
seguente modifica della graduatoria:
Imposta
cantonale 2001 Fr. 17'162.65 + int. 1'266.25
Imposta
cantonale 2002 Fr. 17'199.65 + int. 743.70
Imposta
federale 2001 Fr. 9'402.60 + int. 539.--
Imposta
federale 2002 Fr. 9'402.60 + int. 247.45
multa n.
93512-2003 Fr. 330
Imposta
cantonale 2003*Fr. 17'199.65
Imposta
federale 2003*Fr. 9'402.60
*importi
provvisori - da annotare pro memoria art. 63 RUF.
F. Con
osservazioni 29 aprile 2004 la PI4 ha evidenziato che "i contributi AVS
insinuati nel fallimento non si riferiscono a contributi paritetici in
relazione all'art. 52 LAVS ma bensì a contributi personali dovuti dalla signora
RI1 inerenti la sua attività d'indipendente". A seguito delle decisioni
definitive di data 20 febbraio 2004 l'osservante ha modificato la propria
insinuazione di credito, chiedendo l'iscrizione nella seconda classe della
graduatoria dell'importo di fr. 11'909.20 per contributi personali scoperti per
il periodo 01.01.2001-31.05.2003.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta
la comunicazione della dichiarazione di fallimento, l'ufficio dei fallimenti
procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e
prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione (art. 221 e 223
LEF). Dopo aver stabilito se la liquidazione avrà luogo in via ordinaria o
sommaria, l'ufficio dei fallimenti ordinerà la pubblicazione della grida ex
art. 232 LEF con contestuale convocazione dei creditori, con tra l'altro
l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui
beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un
mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi
di prova (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF).
2. Trascorso
il termine per le insinuazioni l'amministrazione fallimentare esamina i crediti
insinuati e fa le necessarie verificazioni, nonché chiede su ciascuna
insinuazione la dichiarazione del fallito (art. 244 LEF). Essa decide poi
sull'ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione
del fallito (art. 245 LEF) e procede all'allestimento della graduatoria sulla
base degli art. 219 e 220 LEF (art. 247 cpv. 1 LEF e art. 56 ss. RUF), nella
quale è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l'indicazione dei
motivi di rigetto (art. 248 LEF e art. 58 RUF). La decisione dell'amministrazione
deve inoltre estendersi anche ai diritti reali frazionari (diritti di pegno e
d'abitazione, usufrutti, servitù prediali) gravanti beni della massa,
indicandone l'esistenza, l'estensione ed il grado (art. 58 cpv. 2 secondo
periodo RUF). L'amministrazione fallimentare sottopone la graduatoria e
l'elenco oneri alla delegazione dei creditori. Quest'ultima può modificare i
crediti - tanto quelli ammessi che i respinti - con decisione che deve essere
iscritta nella graduatoria (art. 247 cpv. 3 ultima proposizione LEF e art. 64
cpv. 1 RUF). La graduatoria viene depositata presso l'Ufficio fallimenti e
l'amministrazione ne avverte con avviso pubblico rispettivamente speciale i
creditori (cfr. art. 249 LEF).
In caso
di diritti frazionari costituiti su fondi, sarà compilato per ogni fondo un
elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e di tutti gli altri
aggravi reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad
esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per virtù
di legge (art. 125 cpv. 1 primo periodo RFF); siffatto elenco conterrà pure
l'indicazione esatta degli oggetti (fondi e accessori) ai quali i singoli oneri
si riferiscono (art. 125 cpv. 1 secondo periodo RFF). Questi elenchi (oneri)
speciali formano parte integrante della graduatoria che farà riferimento ad
essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno (art. 125 cpv.2
RFF).
3. L'allestimento
della graduatoria deve aver luogo nell'ossequio del principio di celerità che
informa il diritto esecutivo. All'amministrazione fallimentare e alla
delegazione dei creditori non può essere richiesto un giudizio di merito su
ogni insinuazione di credito, ma solo che si determinino secondo criteri di
verosimiglianza.
L'esame
dell'amministrazione fallimentare non si limita comunque unicamente all'analisi
della legittimazione del creditore e alla relazione del credito con il
fallimento, bensì pure alla sussistenza, all'ampiezza e al rango della pretesa
insinuata; l'amministrazione analizza i documenti annessi all'insinuazione e -
se del caso- può chiedere al creditore di produrre i documenti di cui all'art.
232 cpv. 2 cifra 2 LEF (cfr. art. 59 RUF); l'esame dei crediti soggiace alla
massima inquisitoria attenuata, poiché deve avvenire in modo sommario, evitando
inutili costi e lungaggini; i fallimenti da proseguire nella procedura
ordinaria devono essere caratterizzati da un controllo più rigoroso, ma pure
sempre sommario (DIETER HIERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 15 ss. ad art. 244).
4. La
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all'Autorità di vigilanza, che con l'azione di contestazione della graduatoria
giusta l'art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori
procedurali nell'allestimento della graduatoria (cfr. AMON/GASSER, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371). Con
l'azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto
materiale, come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o
Considerandi
l'ammissione di un creditore ( cfr. AMON/GASSER, op. cit., § 46 n. 45-47, p.
372; DTF 114 III 113, 119 III 84). L'azione di contestazione della graduatoria
è però preclusa al fallito, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la
graduatoria sollevando censure di carattere formale (cfr. HIERHOLZER, op. cit.,
n. 22 ad art. 250). Egli non ha per contro alcun interesse giuridico quando
l'oggetto del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango
attribuito ad un creditore (cfr. JÄGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, SchKG II, Zurigo
1997/99, n. 3 ad art. 250).
5.
La
via del ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria è data in caso di vizi di
procedura in sede di allestimento della graduatoria, in particolare quando
singole posizioni della graduatoria non risultano chiare ed univoche (cfr. DTF
114.
III 25; 106 III 26 s.; 103 III 15s.) oppure qualora l'amministrazione del
fallimento ammetta o rifiuti un'insinuazione senza aver prima effettuato le
verificazioni necessarie ex art. 244 LEF (DTF 96 III 106 s.; CEF 17 settembre
1987.
su reclamo di T.), mentre le contestazioni relative al contenuto di
diritto materiale sono demandate al giudice del merito nell'ambito della
procedura di impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF e sfuggono quindi
al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Gasser, op. cit.,
§ 46 n. 38ss. e n. 45 ss., p. 371 ss.; H. FRITZSCHE/ H. U. WALDER, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993 , § 49 p.303 ss.;
P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.337 ss.).
6.
a) Secondo
l'art. 63 cpv. 1 RUF, i crediti che formano oggetto di liti già pendenti
davanti l'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento vengono
dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto
di speciale decisione da parte dell'amministrazione.
b) Se il processo non viene continuato né dalla massa, né da qualche
creditore ex art. 260 LEF, il credito si considera come riconosciuto, ed i
creditori non hanno più diritto d'impugnare il rango loro assegnato in
graduatoria (art. 63 cpv. 2 RUF).
c) Se
il processo viene continuato, il credito sarà, secondo l'esito del processo,
cancellato o collocato definitivamente in graduatoria, senza che i creditori
abbiano più alcun diritto di sollevare contestazioni al riguardo (art. 63 cpv.
3.
RUF).
d) Per
l'art. 207 cpv. 1 LEF la decisione sulla continuazione dei processi pendenti viene
presa in occasione della seconda assemblea dei creditori.
7.
Con
il ricorso 19 aprile 2004 __________ RI1 ha censurato la decisione dell'CO1 di
iscrivere nella graduatoria fallimentare i crediti di __________ PI1 di fr.
788'671.95 e di fr. 803'455.50, dell'avv. __________ PI16 di fr. 116'188.18,
dell'avv. __________ PI2 di fr. 31'890.--, di PI3 di fr. 8'290.--, della PI4 di
fr. 4'325.25, del PI5 di fr. 23'072.60, di PI7 di fr. 29'178.90, dell'avv. __________
PI8 di fr. 1'889.15, di __________ PI9 di fr. 2'965'091.75, della PI14 di fr.
11'422.30 e dell'__________ di fr. 61'095.50.
8.
Se
il credito insinuato si riferisce ad una pretesa di diritto pubblico basata su
una decisione non ancora definitiva l'amministrazione del fallimento deve
decidere se contestare la decisione o mettere in cessione tale diritto giusta
l'art. 260 LEF. In attesa della crescita in giudicato della decisione la
pretesa deve essere inserita in graduatoria con la menzione di cui all'art. 63
RUF (cfr. HIERHOLZER, op. cit., n. 15 ad art. 247). L'amministrazione
fallimentare deve agire secondo le modalità testé descritte, indipendentemente
dal fatto che al momento dell'apertura del fallimento sia pendente o meno una
procedura amministrativa tesa ad accertare l'ammontare della pretesa di diritto
pubblico dovuta dal fallito.
9.
Nel
caso di specie l'CO1 ha inserito in graduatoria sia i crediti definitivi del PI5
riferiti alle imposte comunali 2001 e 2002 che il credito provvisorio dello
stesso Comune per l'imposta comunale 2003 e i crediti provvisori dello PI12 e
della __________ per le imposte cantonali 2001, 2002 e 2003 e per le imposte
federali 2001 e 2002, riconoscendo incondizionatamente gli importi notificati.
Così facendo l'CO1 ha operato diversamente da quanto impostogli dall'art. 63
RUF. Per questo motivo la graduatoria va modificata indicando il credito
provvisorio del PI5 per l'imposta comunale 2003 e i crediti provvisori dello PI12
e della __________ per le imposte cantonali 2001, 2002 e 2003 e per le imposte
federali 2001 e 2002 solo promemoria ex art. 63 RUF.
Con le
osservazioni al ricorso lo PI12 e __________ hanno richiesto, atteso che nel
frattempo la procedura di accertamento del credito relativo al biennio
2001-2002 si sarebbe conclusa e la tassazione sarebbe cresciuta in giudicato,
la seguente modifica della graduatoria:
Imposta
cantonale 2001 Fr. 17'162.65 + int. 1'266.25
Imposta
cantonale 2002 Fr. 17'199.65 + int. 743.70
Imposta
federale 2001 Fr. 9'402.60 + int. 539.--
Imposta
federale 2002 Fr. 9'402.60 + int. 247.45
multa n.
93512-2003 Fr. 330
Imposta
cantonale 2003* Fr. 17'199.65
Imposta
federale 2003* Fr. 9'402.60
*importi
provvisori - da annotare pro memoria art. 63 RUF.
Siffatta
richiesta non può essere evasa dall'Autorità di vigilanza nell'ambito della
presente procedura di ricorso. Sarà infatti l'CO1 a decidere con provvedimento
nuovamente soggetto alla via del ricorso ex art. 17 LEF da parte della fallita
se operare così come richiesto dagli osservanti.
10.
L'CO1
ha pure inserito al n. 16 della graduatoria un credito di fr. 4'325.25 della PI4
basato su una decisione non cresciuta in giudicato. Riconoscendo tale importo
l'UF ha operato diversamente da quanto impostogli dall'art. 63 RUF. Per questo
motivo la graduatoria va modificata e il credito in discussione indicato solo
promemoria ex art. 63 RUF.
11.
__________
ha inoltre censurato la decisione dell'CO1 di iscrivere nella graduatoria
fallimentare un credito di __________o PI1 di fr. 788'671.95 e di fr. 803'455.50,
dell'avv. __________ PI16 di fr. 116'188.18, dell'avv. __________ PI2 di fr.
31'890.--, di PI3 di fr. 8'290.--, di PI7 di fr. 29'178.90, dell'avv. __________
PI8 di fr. 1'889.15, di __________ PI9 di fr. 2'965'091.75, della PI14A di fr.
11'422.30.
Quanto
sollevato dalla ricorrente quo alla graduatoria e riferito a tali crediti non
concretizza alcuna carenza d'ordine procedurale legittimante un qualsivoglia
ricorso ex art. 17 LEF: si tratta infatti di questioni di merito, sottratte al
potere di cognizione tanto dell'ufficio dei fallimenti quanto dell'autorità
cantonale di vigilanza. L'__________ si è espresso in termini chiari che
consentono a chi dissenta da tali conclusioni di adire il giudice competente.
Il ricorso contro la graduatoria risulta pertanto in tale misura è irricevibile.
12.
Il
ricorso 19 aprile 2004 di __________ RI1 nella misura in cui è ricevibile è
parzialmente accolto.
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati gli art. 17, 207, 219,220, 221, 223, 232,
244, 245, 247, 248, 249, 250, 260 LEF; 125 RFF; 58, 59, 63, 64 RUF; 61 cpv. 2
lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso 19 aprile 2004 di __________ RI1, __________, nella misura in cui è
ricevibile è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all'CO1 di modificare la graduatoria depositata l'8
aprile 2004, nel senso che i crediti insinuati dalla PI4 di fr. 4'325.25, dal PI5
riferiti all'imposta comunale 2003 di fr. 7'500.--, dallo PI12 e dalla __________
per le imposte cantonali 2001, 2002 e 2003 e per le imposte federali 2001 e
2002 di complessivi fr. 60'765.50, vi sono iscritti pro memoria ex art. 63 RUF
ai numeri 16, 17, 33.
1.2. Tutte le altre posizioni della graduatoria rimangono invariate.
1.3. E'
fatto ordine all'CO1 di procedere alle modifiche di cui al dispositivo 1.1.
rettificando altresì gli importi globali nella graduatoria.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- avv. __________
e avv. __________, studio legale
__________,
__________;
- avv. __________,
studio legale __________;
- avv. __________
PI2 __________;
- PI3, __________;
- PI4, __________;
- PI5, __________;
- PI7, __________;
- avv. __________
PI8, __________;
- avv. __________,
studio legale __________;
- __________a;
- __________
PI14, __________;
- avv. __________
PI16, __________.
Comunicazione
all'CO1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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