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Decisione

15.2004.80

ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria fallimentare. Richiesta di stralciare vari crediti iscritti in graduatoria

27 settembre 2004Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti d'imposta in discussione sorti prima del decreto di fallimento essi

sarebbero soggetti alla procedura fallimentare. Ritenuto che gli stessi al

momento dell'apertura del fallimento non sarebbero ancora cresciuti in

giudicato, avrebbero dovuti essere iscritti nella graduatoria con la riserva

dell'art. 63 RUF. Nel frattempo la procedura di accertamento del credito

relativo al biennio 2001-2002 si sarebbe conclusa e la tassazione sarebbe

cresciuta in giudicato: per questo motivo gli osservanti hanno postulato la

seguente modifica della graduatoria:

Imposta

cantonale 2001 Fr. 17'162.65 + int. 1'266.25

Imposta

cantonale 2002 Fr. 17'199.65 + int. 743.70

Imposta

federale 2001 Fr. 9'402.60 + int. 539.--

Imposta

federale 2002 Fr. 9'402.60 + int. 247.45

multa n.

93512-2003 Fr. 330

Imposta

cantonale 2003*Fr. 17'199.65

Imposta

federale 2003*Fr. 9'402.60

*importi

provvisori - da annotare pro memoria art. 63 RUF.

F. Con

osservazioni 29 aprile 2004 la PI4 ha evidenziato che "i contributi AVS

insinuati nel fallimento non si riferiscono a contributi paritetici in

relazione all'art. 52 LAVS ma bensì a contributi personali dovuti dalla signora

RI1 inerenti la sua attività d'indipendente". A seguito delle decisioni

definitive di data 20 febbraio 2004 l'osservante ha modificato la propria

insinuazione di credito, chiedendo l'iscrizione nella seconda classe della

graduatoria dell'importo di fr. 11'909.20 per contributi personali scoperti per

il periodo 01.01.2001-31.05.2003.

Considerato

in diritto: 1. Ricevuta

la comunicazione della dichiarazione di fallimento, l'ufficio dei fallimenti

procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e

prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione (art. 221 e 223

LEF). Dopo aver stabilito se la liquidazione avrà luogo in via ordinaria o

sommaria, l'ufficio dei fallimenti ordinerà la pubblicazione della grida ex

art. 232 LEF con contestuale convocazione dei creditori, con tra l'altro

l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui

beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un

mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi

di prova (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF).

2. Trascorso

il termine per le insinuazioni l'amministrazione fallimentare esamina i crediti

insinuati e fa le necessarie verificazioni, nonché chiede su ciascuna

insinuazione la dichiarazione del fallito (art. 244 LEF). Essa decide poi

sull'ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione

del fallito (art. 245 LEF) e procede all'allestimento della graduatoria sulla

base degli art. 219 e 220 LEF (art. 247 cpv. 1 LEF e art. 56 ss. RUF), nella

quale è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l'indicazione dei

motivi di rigetto (art. 248 LEF e art. 58 RUF). La decisione dell'amministrazione

deve inoltre estendersi anche ai diritti reali frazionari (diritti di pegno e

d'abitazione, usufrutti, servitù prediali) gravanti beni della massa,

indicandone l'esistenza, l'estensione ed il grado (art. 58 cpv. 2 secondo

periodo RUF). L'amministrazione fallimentare sottopone la graduatoria e

l'elenco oneri alla delegazione dei creditori. Quest'ultima può modificare i

crediti - tanto quelli ammessi che i respinti - con decisione che deve essere

iscritta nella graduatoria (art. 247 cpv. 3 ultima proposizione LEF e art. 64

cpv. 1 RUF). La graduatoria viene depositata presso l'Ufficio fallimenti e

l'amministrazione ne avverte con avviso pubblico rispettivamente speciale i

creditori (cfr. art. 249 LEF).

In caso

di diritti frazionari costituiti su fondi, sarà compilato per ogni fondo un

elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e di tutti gli altri

aggravi reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad

esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per virtù

di legge (art. 125 cpv. 1 primo periodo RFF); siffatto elenco conterrà pure

l'indicazione esatta degli oggetti (fondi e accessori) ai quali i singoli oneri

si riferiscono (art. 125 cpv. 1 secondo periodo RFF). Questi elenchi (oneri)

speciali formano parte integrante della graduatoria che farà riferimento ad

essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno (art. 125 cpv.2

RFF).

3. L'allestimento

della graduatoria deve aver luogo nell'ossequio del principio di celerità che

informa il diritto esecutivo. All'amministrazione fallimentare e alla

delegazione dei creditori non può essere richiesto un giudizio di merito su

ogni insinuazione di credito, ma solo che si determinino secondo criteri di

verosimiglianza.

L'esame

dell'amministrazione fallimentare non si limita comunque unicamente all'analisi

della legittimazione del creditore e alla relazione del credito con il

fallimento, bensì pure alla sussistenza, all'ampiezza e al rango della pretesa

insinuata; l'amministrazione analizza i documenti annessi all'insinuazione e -

se del caso- può chiedere al creditore di produrre i documenti di cui all'art.

232 cpv. 2 cifra 2 LEF (cfr. art. 59 RUF); l'esame dei crediti soggiace alla

massima inquisitoria attenuata, poiché deve avvenire in modo sommario, evitando

inutili costi e lungaggini; i fallimenti da proseguire nella procedura

ordinaria devono essere caratterizzati da un controllo più rigoroso, ma pure

sempre sommario (DIETER HIERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 15 ss. ad art. 244).

4. La

graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF

all'Autorità di vigilanza, che con l'azione di contestazione della graduatoria

giusta l'art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori

procedurali nell'allestimento della graduatoria (cfr. AMON/GASSER, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371). Con

l'azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto

materiale, come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o

Considerandi

l'ammissione di un creditore ( cfr. AMON/GASSER, op. cit., § 46 n. 45-47, p.

372; DTF 114 III 113, 119 III 84). L'azione di contestazione della graduatoria

è però preclusa al fallito, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la

graduatoria sollevando censure di carattere formale (cfr. HIERHOLZER, op. cit.,

n. 22 ad art. 250). Egli non ha per contro alcun interesse giuridico quando

l'oggetto del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango

attribuito ad un creditore (cfr. JÄGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, SchKG II, Zurigo

1997/99, n. 3 ad art. 250).

5.

La

via del ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria è data in caso di vizi di

procedura in sede di allestimento della graduatoria, in particolare quando

singole posizioni della graduatoria non risultano chiare ed univoche (cfr. DTF

114.

III 25; 106 III 26 s.; 103 III 15s.) oppure qualora l'amministrazione del

fallimento ammetta o rifiuti un'insinuazione senza aver prima effettuato le

verificazioni necessarie ex art. 244 LEF (DTF 96 III 106 s.; CEF 17 settembre

1987.

su reclamo di T.), mentre le contestazioni relative al contenuto di

diritto materiale sono demandate al giudice del merito nell'ambito della

procedura di impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF e sfuggono quindi

al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Gasser, op. cit.,

§ 46 n. 38ss. e n. 45 ss., p. 371 ss.; H. FRITZSCHE/ H. U. WALDER, Schuldbetreibung

und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993 , § 49 p.303 ss.;

P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna

1993, p.337 ss.).

6.

a) Secondo

l'art. 63 cpv. 1 RUF, i crediti che formano oggetto di liti già pendenti

davanti l'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento vengono

dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto

di speciale decisione da parte dell'amministrazione.

b) Se il processo non viene continuato né dalla massa, né da qualche

creditore ex art. 260 LEF, il credito si considera come riconosciuto, ed i

creditori non hanno più diritto d'impugnare il rango loro assegnato in

graduatoria (art. 63 cpv. 2 RUF).

c) Se

il processo viene continuato, il credito sarà, secondo l'esito del processo,

cancellato o collocato definitivamente in graduatoria, senza che i creditori

abbiano più alcun diritto di sollevare contestazioni al riguardo (art. 63 cpv.

3.

RUF).

d) Per

l'art. 207 cpv. 1 LEF la decisione sulla continuazione dei processi pendenti viene

presa in occasione della seconda assemblea dei creditori.

7.

Con

il ricorso 19 aprile 2004 __________ RI1 ha censurato la decisione dell'CO1 di

iscrivere nella graduatoria fallimentare i crediti di __________ PI1 di fr.

788'671.95 e di fr. 803'455.50, dell'avv. __________ PI16 di fr. 116'188.18,

dell'avv. __________ PI2 di fr. 31'890.--, di PI3 di fr. 8'290.--, della PI4 di

fr. 4'325.25, del PI5 di fr. 23'072.60, di PI7 di fr. 29'178.90, dell'avv. __________

PI8 di fr. 1'889.15, di __________ PI9 di fr. 2'965'091.75, della PI14 di fr.

11'422.30 e dell'__________ di fr. 61'095.50.

8.

Se

il credito insinuato si riferisce ad una pretesa di diritto pubblico basata su

una decisione non ancora definitiva l'amministrazione del fallimento deve

decidere se contestare la decisione o mettere in cessione tale diritto giusta

l'art. 260 LEF. In attesa della crescita in giudicato della decisione la

pretesa deve essere inserita in graduatoria con la menzione di cui all'art. 63

RUF (cfr. HIERHOLZER, op. cit., n. 15 ad art. 247). L'amministrazione

fallimentare deve agire secondo le modalità testé descritte, indipendentemente

dal fatto che al momento dell'apertura del fallimento sia pendente o meno una

procedura amministrativa tesa ad accertare l'ammontare della pretesa di diritto

pubblico dovuta dal fallito.

9.

Nel

caso di specie l'CO1 ha inserito in graduatoria sia i crediti definitivi del PI5

riferiti alle imposte comunali 2001 e 2002 che il credito provvisorio dello

stesso Comune per l'imposta comunale 2003 e i crediti provvisori dello PI12 e

della __________ per le imposte cantonali 2001, 2002 e 2003 e per le imposte

federali 2001 e 2002, riconoscendo incondizionatamente gli importi notificati.

Così facendo l'CO1 ha operato diversamente da quanto impostogli dall'art. 63

RUF. Per questo motivo la graduatoria va modificata indicando il credito

provvisorio del PI5 per l'imposta comunale 2003 e i crediti provvisori dello PI12

e della __________ per le imposte cantonali 2001, 2002 e 2003 e per le imposte

federali 2001 e 2002 solo promemoria ex art. 63 RUF.

Con le

osservazioni al ricorso lo PI12 e __________ hanno richiesto, atteso che nel

frattempo la procedura di accertamento del credito relativo al biennio

2001-2002 si sarebbe conclusa e la tassazione sarebbe cresciuta in giudicato,

la seguente modifica della graduatoria:

Imposta

cantonale 2001 Fr. 17'162.65 + int. 1'266.25

Imposta

cantonale 2002 Fr. 17'199.65 + int. 743.70

Imposta

federale 2001 Fr. 9'402.60 + int. 539.--

Imposta

federale 2002 Fr. 9'402.60 + int. 247.45

multa n.

93512-2003 Fr. 330

Imposta

cantonale 2003* Fr. 17'199.65

Imposta

federale 2003* Fr. 9'402.60

*importi

provvisori - da annotare pro memoria art. 63 RUF.

Siffatta

richiesta non può essere evasa dall'Autorità di vigilanza nell'ambito della

presente procedura di ricorso. Sarà infatti l'CO1 a decidere con provvedimento

nuovamente soggetto alla via del ricorso ex art. 17 LEF da parte della fallita

se operare così come richiesto dagli osservanti.

10.

L'CO1

ha pure inserito al n. 16 della graduatoria un credito di fr. 4'325.25 della PI4

basato su una decisione non cresciuta in giudicato. Riconoscendo tale importo

l'UF ha operato diversamente da quanto impostogli dall'art. 63 RUF. Per questo

motivo la graduatoria va modificata e il credito in discussione indicato solo

promemoria ex art. 63 RUF.

11.

__________

ha inoltre censurato la decisione dell'CO1 di iscrivere nella graduatoria

fallimentare un credito di __________o PI1 di fr. 788'671.95 e di fr. 803'455.50,

dell'avv. __________ PI16 di fr. 116'188.18, dell'avv. __________ PI2 di fr.

31'890.--, di PI3 di fr. 8'290.--, di PI7 di fr. 29'178.90, dell'avv. __________

PI8 di fr. 1'889.15, di __________ PI9 di fr. 2'965'091.75, della PI14A di fr.

11'422.30.

Quanto

sollevato dalla ricorrente quo alla graduatoria e riferito a tali crediti non

concretizza alcuna carenza d'ordine procedurale legittimante un qualsivoglia

ricorso ex art. 17 LEF: si tratta infatti di questioni di merito, sottratte al

potere di cognizione tanto dell'ufficio dei fallimenti quanto dell'autorità

cantonale di vigilanza. L'__________ si è espresso in termini chiari che

consentono a chi dissenta da tali conclusioni di adire il giudice competente.

Il ricorso contro la graduatoria risulta pertanto in tale misura è irricevibile.

12.

Il

ricorso 19 aprile 2004 di __________ RI1 nella misura in cui è ricevibile è

parzialmente accolto.

Non si

prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati gli art. 17, 207, 219,220, 221, 223, 232,

244, 245, 247, 248, 249, 250, 260 LEF; 125 RFF; 58, 59, 63, 64 RUF; 61 cpv. 2

lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso 19 aprile 2004 di __________ RI1, __________, nella misura in cui è

ricevibile è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza è fatto ordine all'CO1 di modificare la graduatoria depositata l'8

aprile 2004, nel senso che i crediti insinuati dalla PI4 di fr. 4'325.25, dal PI5

riferiti all'imposta comunale 2003 di fr. 7'500.--, dallo PI12 e dalla __________

per le imposte cantonali 2001, 2002 e 2003 e per le imposte federali 2001 e

2002 di complessivi fr. 60'765.50, vi sono iscritti pro memoria ex art. 63 RUF

ai numeri 16, 17, 33.

1.2. Tutte le altre posizioni della graduatoria rimangono invariate.

1.3. E'

fatto ordine all'CO1 di procedere alle modifiche di cui al dispositivo 1.1.

rettificando altresì gli importi globali nella graduatoria.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in

conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione:

- avv. __________

e avv. __________, studio legale

__________,

__________;

- avv. __________,

studio legale __________;

- avv. __________

PI2 __________;

- PI3, __________;

- PI4, __________;

- PI5, __________;

- PI7, __________;

- avv. __________

PI8, __________;

- avv. __________,

studio legale __________;

- __________a;

- __________

PI14, __________;

- avv. __________

PI16, __________.

Comunicazione

all'CO1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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