15.2004.81
spese fallimentari ex art. 169 LEF
22 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.81
Data decisione, Autorità:
22.10.2004, CEF
Titolo:
spese fallimentari ex art. 169 LEF
art. 169 LEF
Incarto n.
15.2004.81
Lugano
22 ottobre
2004
EC/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
Segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 aprile 2004 di
RI1
contro
l’operato dell’CO1 nell’ambito del fallimento della
PI1
e meglio in tema di spese fallimentari;
viste le osservazioni 26 aprile 2004 dell’CO1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito della
procedura esecutiva n. __________, su istanza 15 gennaio 2004 di RI1 il 19
febbraio 2004 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della PI1, __________;
che
al dispositivo n. 2. del decreto di fallimento, la creditrice è stata avvertita
che essa è responsabile delle spese fino alla sospensione del fallimento per
mancanza di attivi o sino alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art.
169 LEF);
che
nello stesso decreto è stato chiaramente indicato, che a semplice richiesta
dell’CO1, la parte istante è tenuta a versare a quest’ultimo un importo di fr.
2'000.-- a titolo di anticipo spese;
che
Considerandi
dall’interrogatorio del socio gerente della fallita, avvenuto il 19 febbraio
2004.
è emerso che la società non dispone di alcuna posta di attivo;
che
pertanto, così richiesto dall’ufficio, con decreto __________ marzo 2004 il
Pretore ha ordinato la sospensione della procedura di liquidazione del
fallimento per mancanza di attivo;
che
il __________ marzo 2004 l’ufficio ha pubblicato sul FUC e sul FUSC l’apertura
del fallimento e la sospensione della procedura, avvertendo che la procedura di
liquidazione sarà definitivamente chiusa per mancanza di attivo se nessun
creditore ne chiederà la continuazione entro dieci giorni dalla pubblicazione,
anticipando l’importo di fr. 3'000.-- a garanzia delle spese;
che
con provvedimento 13 aprile 2004 l’CO1 ha comunicato alla ricorrente che la
procedura di liquidazione è stata chiusa per mancanza di attivi in quanto
nessun creditore ha anticipato l’importo richiesto per la sua continuazione;
che
contestualmente a tale comunicazione, l’ufficio ha pure richiesto a RI1 il
versamento, nel termine di dieci giorni, dell’importo di fr. 539.60,
corrispondente “alle spese occorse fino alla sospensione della procedura per
l’accertamento dell’attivo, per le pubblicazioni e per le istanze alla
Pretura”;
che
con tempestivo ricorso 15 aprile 2004 RI1 ha postulato la declaratoria di
nullità del provvedimento 13 aprile 2004, atteso che:
- l’importo di fr.
539.60
risulta eccessivo rispetto al credito in esecuzione di fr. 2'000.--;
- le
spese a carico del richiedente devono essere compatibili con l’entità del
credito;
- “è dovere
informare il creditore che il costo dell’operazione è altissimo”;
che
con osservazioni 26 aprile 2004 l’CO1 ha postulato la reiezione del gravame con
motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito;
che
in base all’art. 169 cpv. 1 LEF chi presenta domanda di fallimento è
responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per
mancanza di attivi o alla pubblicazione e convocazione dei creditori;
che,
sebbene possa apparire insoddisfacente che un creditore che richiede il
fallimento per un credito di poco conto debba corrispondere spese analoghe a
quelle che pagherebbe un creditore al beneficio di un credito di notevole
importanza, tale risultato si giustifica perché determinante nella
commisurazione delle spese del fallimento conteggiate dall’ufficio risulta
essere il lavoro effettivo svolto e le spese effettive sostenute, che
all’evidenza non dipendono dall’ammontare del credito in esecuzione;
che
la creditrice, a differenza di quanto allegato nell’atto ricorsuale, è stata
informata già all’inizio della procedura fallimentare, e più precisamente dal
Pretore (cfr. dispositivo n. 2 del decreto di fallimento), che essa, su
semplice richiesta dell’Ufficio avrebbe dovuto versare a quest’ultimo un
importo di fr. 2'000.-- a titolo di anticipo delle spese;
che
pertanto il ricorso è respinto;
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 169 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2
lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 15 aprile 2004 della RI1, __________, è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione
a:
- RI1, __________.
Comunicazione
CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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