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Decisione

15.2004.81

spese fallimentari ex art. 169 LEF

22 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.81

Data decisione, Autorità:

22.10.2004, CEF

Titolo:

spese fallimentari ex art. 169 LEF

art. 169 LEF

Incarto n.

15.2004.81

Lugano

22 ottobre

2004

EC/sc/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

Segretario:

Cassina,

vicecancelliere

statuendo sul ricorso 15 aprile 2004 di

RI1

contro

l’operato dell’CO1 nell’ambito del fallimento della

PI1

e meglio in tema di spese fallimentari;

viste le osservazioni 26 aprile 2004 dell’CO1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito della

procedura esecutiva n. __________, su istanza 15 gennaio 2004 di RI1 il 19

febbraio 2004 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della PI1, __________;

che

al dispositivo n. 2. del decreto di fallimento, la creditrice è stata avvertita

che essa è responsabile delle spese fino alla sospensione del fallimento per

mancanza di attivi o sino alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art.

169 LEF);

che

nello stesso decreto è stato chiaramente indicato, che a semplice richiesta

dell’CO1, la parte istante è tenuta a versare a quest’ultimo un importo di fr.

2'000.-- a titolo di anticipo spese;

che

Considerandi

dall’interrogatorio del socio gerente della fallita, avvenuto il 19 febbraio

2004.

è emerso che la società non dispone di alcuna posta di attivo;

che

pertanto, così richiesto dall’ufficio, con decreto __________ marzo 2004 il

Pretore ha ordinato la sospensione della procedura di liquidazione del

fallimento per mancanza di attivo;

che

il __________ marzo 2004 l’ufficio ha pubblicato sul FUC e sul FUSC l’apertura

del fallimento e la sospensione della procedura, avvertendo che la procedura di

liquidazione sarà definitivamente chiusa per mancanza di attivo se nessun

creditore ne chiederà la continuazione entro dieci giorni dalla pubblicazione,

anticipando l’importo di fr. 3'000.-- a garanzia delle spese;

che

con provvedimento 13 aprile 2004 l’CO1 ha comunicato alla ricorrente che la

procedura di liquidazione è stata chiusa per mancanza di attivi in quanto

nessun creditore ha anticipato l’importo richiesto per la sua continuazione;

che

contestualmente a tale comunicazione, l’ufficio ha pure richiesto a RI1 il

versamento, nel termine di dieci giorni, dell’importo di fr. 539.60,

corrispondente “alle spese occorse fino alla sospensione della procedura per

l’accertamento dell’attivo, per le pubblicazioni e per le istanze alla

Pretura”;

che

con tempestivo ricorso 15 aprile 2004 RI1 ha postulato la declaratoria di

nullità del provvedimento 13 aprile 2004, atteso che:

- l’importo di fr.

539.60

risulta eccessivo rispetto al credito in esecuzione di fr. 2'000.--;

- le

spese a carico del richiedente devono essere compatibili con l’entità del

credito;

- “è dovere

informare il creditore che il costo dell’operazione è altissimo”;

che

con osservazioni 26 aprile 2004 l’CO1 ha postulato la reiezione del gravame con

motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito;

che

in base all’art. 169 cpv. 1 LEF chi presenta domanda di fallimento è

responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per

mancanza di attivi o alla pubblicazione e convocazione dei creditori;

che,

sebbene possa apparire insoddisfacente che un creditore che richiede il

fallimento per un credito di poco conto debba corrispondere spese analoghe a

quelle che pagherebbe un creditore al beneficio di un credito di notevole

importanza, tale risultato si giustifica perché determinante nella

commisurazione delle spese del fallimento conteggiate dall’ufficio risulta

essere il lavoro effettivo svolto e le spese effettive sostenute, che

all’evidenza non dipendono dall’ammontare del credito in esecuzione;

che

la creditrice, a differenza di quanto allegato nell’atto ricorsuale, è stata

informata già all’inizio della procedura fallimentare, e più precisamente dal

Pretore (cfr. dispositivo n. 2 del decreto di fallimento), che essa, su

semplice richiesta dell’Ufficio avrebbe dovuto versare a quest’ultimo un

importo di fr. 2'000.-- a titolo di anticipo delle spese;

che

pertanto il ricorso è respinto;

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 169 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2

lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 15 aprile 2004 della RI1, __________, è respinto.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione

a:

- RI1, __________.

Comunicazione

CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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