15.2004.89
pignoramento del reddito: l'importo base mensile rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali. Oneri sociali. Costi dell'alloggio sproporzionati alle effettive e
18 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2004.89
Data decisione, Autorità:
18.10.2004, CEF
Titolo:
pignoramento del reddito: l'importo base mensile rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali. Oneri sociali. Costi dell'alloggio sproporzionati alle effettive esigenze dell'escusso e della sua famiglia
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2004.89
Lugano
18 ottobre 2004
EC/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 aprile 2004 di
__________ RI1 __________
contro
l’operato dell’CO1 e meglio contro il calcolo del
minimo d'esistenza del debitore del 4 marzo 2004/28 aprile 2004 nell'ambito di
diverse procedure esecutive (gruppo n. 1) promosse contro il ricorrente da
__________
rappr. da __________
(es. n. __________);
__________
rappr. da __________
(es. n. __________);
__________rappr. da __________
(es. n. __________).
viste le osservazioni 19 maggio 2004 dell'CO1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
4 marzo/28 aprile 2004 l'CO1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei
confronti di __________ RI1, __________, stabilendo una trattenuta mensile di
fr. 538.--, sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitore fr. 3'875.--
Totale
mensile fr. 3'875.--
Minimo di
esistenza:
Minimo
base fr. 1'550.--
locazione fr. 1’100.--
riscaldamento fr. 100.--
cassa
malati fr. 587.--
Totale
deduzioni fr. 3'337.--
Eccedenza
mensile
pignorabile fr. 538.--
Fatti
B. Con
tempestivo ricorso 30 aprile 2004 __________ RI1 è insorto contro il conteggio
allestito dall’ufficio, postulando l’accertamento dell’inesistenza di un
importo pignorabile.
A
mente del ricorrente l’importo di fr. 1'100.-- riconosciuto per i costi della
locazione risulterebbe manifestamente insufficiente, ritenuto che egli
pagherebbe una pigione mensile di fr. 1'750.--. I costi del riscaldamento
dovrebbero essere determinati in perlomeno fr. 150.-- mensili.
Il
ricorrente chiede se le spese per l’elettricità, la spazzatura, l’acqua
potabile, la macchina da lavare, il telefono, l’AVS rientrano nel minimo vitale
mensile di fr. 1'550.--.
C. Con
osservazioni 19 maggio 2004 l’ufficio ha postulato la reiezione del gravame con
motivazioni che, per quanto necessario, verranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2. Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e
delle spese effettivi mensili.
3. L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che
concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o
di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere
modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
4. Il
ricorrente ha sostenuto che l’importo di fr. 1'100.-- riconosciuto per i costi
della locazione risulterebbe manifestamente insufficiente, ritenuto che egli
pagherebbe una pigione mensile di fr. 1'750.--. I costi del riscaldamento
dovrebbero essere determinati in perlomeno fr. 150.-- mensili.
Il
ricorrente ha chiesto se le spese per l’elettricità, la spazzatura, l’acqua
potabile, la macchina da lavare, il telefono, l’AVS rientrano nel minimo vitale
mensile di fr. 1'550.--.
5. In
merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:
a) la
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede
al punto I.3. che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da
parte dell’CO1, l’importo base mensile per coniugi ammonta a fr. 1'550.--.
L’importo
base mensile di fr. 1’550.-- rappresenta un importo forfetario destinato a
coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso e della sua famiglia. Esso è
pertanto comprensivo delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile,
macchina da lavare, telefono (Vonder
Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93).
b) Secondo
il punto II. 3 della Tabella l’ufficio deve riconoscere all’escusso, quale
supplemento all’importo base mensile, quanto egli corrisponde a titolo di oneri
sociali quali i contributi AVS/AI/IPG. In concreto __________ RI1 ha
documentato in sede di ricorso che egli deve corrispondere annualmente
l’importo di fr. 1'062.80 alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG a
titolo di contributo quale persona senza attività lucrativa. Per questo motivo
quindi nel calcolo del suo minimo di esistenza deve essere conteggiato
l’importo mensile di fr. 89.-- a tale titolo.
c) Per
il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza
concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente
al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile
tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119
III 71 cons. 3b e rif. ivi).
RI1
ha allegato di pagare fr. 1'750.-- mensili di pigione oltre a fr. 150.--
mensili per le spese di riscaldamento.
aa) Il
principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di
vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese
dell’alloggio.
bb) Nel
Considerandi
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per
il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF
10.
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però
di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119.
III 73; Amonn/Gasser,
op. cit., § 23 n. 66 pag. 178 s.; Vonder
Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il
calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.). Se il
debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto
degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto
II.1.2).
cc) In
concreto, il costo per l'alloggio occupato dal ricorrente e dalla sua famiglia
(composta di due persone) appare sproporzionato. Il contratto di locazione è
stato stipulato con inizio al 1. gennaio 2004, ossia quando contro il
ricorrente erano già pendenti diverse procedure esecutive. L’escusso, alfine di
poter soddisfare i creditori, deve ridurre le proprie spese per tutta la durata
delle procedure esecutive a suo carico. __________ RI1 ha chiaramente violato
tale principio sottoscrivendo quel contratto di locazione. L’operato dell’CO1 è
stato pertanto corretto, atteso che l’ufficio ha riconosciuto unicamente
l’importo di fr. 1'100.-- mensili a titolo di canone locatizio e fr. 100.--
mensili per le spese del riscaldamento, importi corrispondenti ai costi di un
appartamento per una famiglia di due persone a Cugnasco o in un Comune
viciniore.
6.
Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di RI1 __________ si presenta come segue:
Introiti:
Debitore fr. 3'875.--
Totale
mensile fr. 3'875.--
Minimo di
esistenza:
Minimo
base fr. 1'550.--
locazione fr. 1’100.--
riscaldamento fr. 100.--
cassa
malati fr. 587.--
AVS/AI/IPG fr. 89.--
Totale
deduzioni fr. 3'426.--
Eccedenza
mensile
pignorabile fr. 449.--
Il
ricorso di __________ RI1 è quindi parzialmente accolto per l’importo di fr. 89.50.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 93 LEF; 22 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 30 aprile 2004 di __________ RI1, __________, è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza il minimo vitale di __________ RI1 è stabilito in fr. 3'426.--.
2.
Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
3.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
-
__________ RI1, __________;
-
__________;
-
__________;
-
__________.
Comunicazione
all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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