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Decisione

15.2004.89

pignoramento del reddito: l'importo base mensile rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali. Oneri sociali. Costi dell'alloggio sproporzionati alle effettive e

18 ottobre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

tempestivo ricorso 30 aprile 2004 __________ RI1 è insorto contro il conteggio

allestito dall’ufficio, postulando l’accertamento dell’inesistenza di un

importo pignorabile.

A

mente del ricorrente l’importo di fr. 1'100.-- riconosciuto per i costi della

locazione risulterebbe manifestamente insufficiente, ritenuto che egli

pagherebbe una pigione mensile di fr. 1'750.--. I costi del riscaldamento

dovrebbero essere determinati in perlomeno fr. 150.-- mensili.

Il

ricorrente chiede se le spese per l’elettricità, la spazzatura, l’acqua

potabile, la macchina da lavare, il telefono, l’AVS rientrano nel minimo vitale

mensile di fr. 1'550.--.

C. Con

osservazioni 19 maggio 2004 l’ufficio ha postulato la reiezione del gravame con

motivazioni che, per quanto necessario, verranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo

di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e

delle spese effettivi mensili.

3. L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che

concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o

di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere

modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.

4. Il

ricorrente ha sostenuto che l’importo di fr. 1'100.-- riconosciuto per i costi

della locazione risulterebbe manifestamente insufficiente, ritenuto che egli

pagherebbe una pigione mensile di fr. 1'750.--. I costi del riscaldamento

dovrebbero essere determinati in perlomeno fr. 150.-- mensili.

Il

ricorrente ha chiesto se le spese per l’elettricità, la spazzatura, l’acqua

potabile, la macchina da lavare, il telefono, l’AVS rientrano nel minimo vitale

mensile di fr. 1'550.--.

5. In

merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:

a) la

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede

al punto I.3. che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da

parte dell’CO1, l’importo base mensile per coniugi ammonta a fr. 1'550.--.

L’importo

base mensile di fr. 1’550.-- rappresenta un importo forfetario destinato a

coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso e della sua famiglia. Esso è

pertanto comprensivo delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile,

macchina da lavare, telefono (Vonder

Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93).

b) Secondo

il punto II. 3 della Tabella l’ufficio deve riconoscere all’escusso, quale

supplemento all’importo base mensile, quanto egli corrisponde a titolo di oneri

sociali quali i contributi AVS/AI/IPG. In concreto __________ RI1 ha

documentato in sede di ricorso che egli deve corrispondere annualmente

l’importo di fr. 1'062.80 alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG a

titolo di contributo quale persona senza attività lucrativa. Per questo motivo

quindi nel calcolo del suo minimo di esistenza deve essere conteggiato

l’importo mensile di fr. 89.-- a tale titolo.

c) Per

il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza

concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente

al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile

tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119

III 71 cons. 3b e rif. ivi).

RI1

ha allegato di pagare fr. 1'750.-- mensili di pigione oltre a fr. 150.--

mensili per le spese di riscaldamento.

aa) Il

principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di

vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese

dell’alloggio.

bb) Nel

Considerandi

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito

dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10

novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per

il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

Il

debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un

alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve

essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione

costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF

10.

novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però

di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF

119.

III 73; Amonn/Gasser,

op. cit., § 23 n. 66 pag. 178 s.; Vonder

Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il

calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.). Se il

debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto

degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto

II.1.2).

cc) In

concreto, il costo per l'alloggio occupato dal ricorrente e dalla sua famiglia

(composta di due persone) appare sproporzionato. Il contratto di locazione è

stato stipulato con inizio al 1. gennaio 2004, ossia quando contro il

ricorrente erano già pendenti diverse procedure esecutive. L’escusso, alfine di

poter soddisfare i creditori, deve ridurre le proprie spese per tutta la durata

delle procedure esecutive a suo carico. __________ RI1 ha chiaramente violato

tale principio sottoscrivendo quel contratto di locazione. L’operato dell’CO1 è

stato pertanto corretto, atteso che l’ufficio ha riconosciuto unicamente

l’importo di fr. 1'100.-- mensili a titolo di canone locatizio e fr. 100.--

mensili per le spese del riscaldamento, importi corrispondenti ai costi di un

appartamento per una famiglia di due persone a Cugnasco o in un Comune

viciniore.

6.

Sulla

base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di

esistenza di RI1 __________ si presenta come segue:

Introiti:

Debitore fr. 3'875.--

Totale

mensile fr. 3'875.--

Minimo di

esistenza:

Minimo

base fr. 1'550.--

locazione fr. 1’100.--

riscaldamento fr. 100.--

cassa

malati fr. 587.--

AVS/AI/IPG fr. 89.--

Totale

deduzioni fr. 3'426.--

Eccedenza

mensile

pignorabile fr. 449.--

Il

ricorso di __________ RI1 è quindi parzialmente accolto per l’importo di fr. 89.50.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 93 LEF; 22 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. Il

ricorso 30 aprile 2004 di __________ RI1, __________, è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza il minimo vitale di __________ RI1 è stabilito in fr. 3'426.--.

2.

Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

3.

Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

-

__________ RI1, __________;

-

__________;

-

__________;

-

__________.

Comunicazione

all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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