15.2005.100
Comminatoria di fallimento. Nullità. Citazione all'udienza di rigetto dell'opposizione notificata a un recapito errato.
27 ottobre 2005Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.100
Data decisione, Autorità:
27.10.2005, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Nullità. Citazione all'udienza di rigetto dell'opposizione notificata a un recapito errato.
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 124 CPC-TI
art. 142 CPC-TI
art. 22 LEF
art. 159 LEF
Incarto n.
15.2005.100
Lugano
27 ottobre
2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 25 agosto 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di
fallimento 12 agosto 2005 emessa nell’esecuzione n° __________ promossa contro
la ricorrente da
PI 1
rappr. dalla RA 2
viste le
osservazioni 5 settembre 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che la
ricorrente contesta la comminatoria di fallimento in quanto non le sono
pervenute né la citazione 21 aprile 2005 per l’udienza di discussione, né la
decisione 19 maggio 2005 di rigetto dell’opposizione che essa aveva interposto
a suo tempo;
che tali
atti sono infatti stati notificati al suo precedente recapito in via __________
e non a quello nuovo di __________ presso la sua liquidatrice, sebbene il nuovo
indirizzo figuri nel registro di commercio dal 16 novembre 2004 (data della
pubblicazione nel Foglio ufficiale);
che
queste allegazioni sono confermate dagli scritti 26 e 31 agosto 2005 del
Giudice di pace del Circolo __________ allegati alle osservazioni dell’CO 1;
che la
sentenza 19 maggio 2005 di rigetto dell’opposizione è pertanto nulla, siccome
il diritto di essere sentita della ricorrente è stato leso (cfr. art. 142 cpv.
1 lett. b CPC, per il rinvio dell’art. 25 LALEF), la citazione non essendo
stata notificata all’unico organo abilitato a rappresentarla, ossia la sua
liquidatrice (cfr. art. 121 cpv. 1 lett. c e 124 cpv. 7 CPC);
che siccome
il diritto di essere sentito – stabilito agli art. 84 CPC e 29 cpv. 2 Cost. – è
un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina
l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di
successo nel merito (DTF 109 Ia 5; DTF 106 Ia 73 c. 2), la nullità della
sentenza va constatata d’ufficio nonostante il fatto che l’escussa non faccia
valere nessun argomento di merito (cfr. CEF 15 maggio 2000 [14.99.101], cons.
2c);
che la
continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente
rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF
130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c; CEF 23 gennaio
2002 [15.2001.232/290]);
che la
comminatoria di fallimento è di conseguenza pure nulla;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 159 LEF; 121, 124, 142 CPC; 25 LALEF; 61, 62
OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 25 agosto 2005 di RI 1, __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, è dichiarata nulla la comminatoria di fallimento emessa il 12
agosto 2005 nell’esecuzione n° __________ dell’CO 1.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. dott. RA 1, __________;
– RA
2, __________.
Comunicazione
all’CO 1 e alla Giudicatura di pace del Circolo __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster