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Decisione

15.2005.100

Comminatoria di fallimento. Nullità. Citazione all'udienza di rigetto dell'opposizione notificata a un recapito errato.

27 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.100

Data decisione, Autorità:

27.10.2005, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Nullità. Citazione all'udienza di rigetto dell'opposizione notificata a un recapito errato.

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 124 CPC-TI

art. 142 CPC-TI

art. 22 LEF

art. 159 LEF

Incarto n.

15.2005.100

Lugano

27 ottobre

2005

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 25 agosto 2005 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di

fallimento 12 agosto 2005 emessa nell’esecuzione n° __________ promossa contro

la ricorrente da

PI 1

rappr. dalla RA 2

viste le

osservazioni 5 settembre 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che la

ricorrente contesta la comminatoria di fallimento in quanto non le sono

pervenute né la citazione 21 aprile 2005 per l’udienza di discussione, né la

decisione 19 maggio 2005 di rigetto dell’opposizione che essa aveva interposto

a suo tempo;

che tali

atti sono infatti stati notificati al suo precedente recapito in via __________

e non a quello nuovo di __________ presso la sua liquidatrice, sebbene il nuovo

indirizzo figuri nel registro di commercio dal 16 novembre 2004 (data della

pubblicazione nel Foglio ufficiale);

che

queste allegazioni sono confermate dagli scritti 26 e 31 agosto 2005 del

Giudice di pace del Circolo __________ allegati alle osservazioni dell’CO 1;

che la

sentenza 19 maggio 2005 di rigetto dell’opposizione è pertanto nulla, siccome

il diritto di essere sentita della ricorrente è stato leso (cfr. art. 142 cpv.

1 lett. b CPC, per il rinvio dell’art. 25 LALEF), la citazione non essendo

stata notificata all’unico organo abilitato a rappresentarla, ossia la sua

liquidatrice (cfr. art. 121 cpv. 1 lett. c e 124 cpv. 7 CPC);

che siccome

il diritto di essere sentito – stabilito agli art. 84 CPC e 29 cpv. 2 Cost. – è

un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina

l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di

successo nel merito (DTF 109 Ia 5; DTF 106 Ia 73 c. 2), la nullità della

sentenza va constatata d’ufficio nonostante il fatto che l’escussa non faccia

valere nessun argomento di merito (cfr. CEF 15 maggio 2000 [14.99.101], cons.

2c);

che la

continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente

rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF

130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c; CEF 23 gennaio

2002 [15.2001.232/290]);

che la

comminatoria di fallimento è di conseguenza pure nulla;

che il

ricorso va pertanto accolto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 22, 159 LEF; 121, 124, 142 CPC; 25 LALEF; 61, 62

OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 25 agosto 2005 di RI 1, __________, è accolto.

1.1. Di

conseguenza, è dichiarata nulla la comminatoria di fallimento emessa il 12

agosto 2005 nell’esecuzione n° __________ dell’CO 1.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità

dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. dott. RA 1, __________;

– RA

2, __________.

Comunicazione

all’CO 1 e alla Giudicatura di pace del Circolo __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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