15.2005.101
Esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare. Obbligo d'iscrivere d'ufficio nell'elenco oneri le cartelle ipotecarie iscritte a registro fondiario. Non iscrizione delle cartelle in possesso del de
17 novembre 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2005.101
Data decisione, Autorità:
17.11.2005, CEF
Titolo:
Esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare. Obbligo d'iscrivere d'ufficio nell'elenco oneri le cartelle ipotecarie iscritte a registro fondiario. Non iscrizione delle cartelle in possesso del debitore. Contestazione riparto.
RIPARTO
art. 815 CC
art. 146 LEF
art. 35 RFF
Incarto n.
15.2005.101
Lugano
17 novembre
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 agosto 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di
riparto depositato l’8 agosto 2005 nella procedura di realizzazione della PPP __________
del fondo base mapp. n° __________ RFD di __________ dipendente da due
esecuzioni in via di pignoramento, tra cui l’esecuzione n° __________ promossa
dalla ricorrente contro
PI 1 ;
viste le
osservazioni 7 settembre 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che l’8
agosto 2005, l’CO 1 ha depositato lo stato di riparto relativo alla PPP __________
del fondo base mapp. n° __________ RFD __________, che prevede in particolare
il versamento di fr. 90'750.-- a favore del “portatore” della cartella
ipotecaria di 1° grado di nominali fr. 75'000.--, e di fr. 10'463,50 a favore
della ricorrente per la sua pretesa di fr. 170'033,15 fatta valere con
un’esecuzione in via di pignoramento (a convalida del sequestro del fondo
decretato il 19 maggio 2003);
che il 16
agosto 2005, la ricorrente ha contestato lo stato di riparto, chiedendo che
l’importo di fr. 90'750.-- le fosse versato in aggiunta a quello di fr.
10'463,50;
che la
ricorrente fa valere che il portatore della cartella di primo rango sarebbe il
debitore stesso, fatto di cui essa sarebbe venuta a conoscenza solo il 4 luglio
2005, ossia dopo l’asta del fondo;
che
giusta l’art. 815 CC, quando un titolo di pegno anteriore non è stato
utilizzato, il ricavo del pegno, in caso di realizzazione, è attribuito ai
creditori pignoratizi effettivi secondo il loro grado, senza riguardo ai posti
rimasti vacanti;
che tale
norma è concretizzata nell’esecuzione in via di pignoramento dall’art. 35 cpv.
1 RFF, secondo cui “nell’elenco oneri non si terrà conto né dei posti vacanti
né dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo
possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall’ufficio a
stregua dell’art. 13 (art. 815 CC; art. 68 cpv. 1 RFF)”;
che si
può dedurre sia dalla norma testé citata sia dalla dottrina che l’ufficio non è
tenuto ad iscrivere d’ufficio una cartella ipotecaria al portatore regolarmente
iscritta a registro fondiario (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF) soltanto qualora essa sia
stata trovata in possesso del debitore al momento dell’allestimento dell’elenco
oneri (cfr. D. Staehelin, Die
Aufnahme in das Lastenverzeichnis und die Parteirollenverteilung für den
Lastenbereinigungsprozess, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel,
Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 304 a.i.; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 94 ad art.
140 ; Steinauer, Les droits
réels, vol. III, 3. ed., Berna 2003, n. 2779a; Möckli, Das Eigentümergrundpfandrecht,
tesi Berna 2001, p. 128 ad III/1; Jent-Sørensen,
Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution,
tesi Zurigo 2003, n. 231);
che
condizione sine qua non dell’applicazione dell’art. 35 cpv. 1 RFF è pertanto
che il titolo sia stato fisicamente preso in custodia dall’ufficio esecuzione
ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 RFF;
che nemmeno la semplice
affermazione del debitore secondo cui il titolo sarebbe suo è sufficiente a
dispensare l’ufficio di iscriverlo nell’elenco oneri (cfr. Staehelin, op. cit., p. 304; Jent-Sørensen, op. cit., n. 231);
che nel caso concreto, il
fatto che l’escusso appare essere stato in possesso della cartella ipotecaria
di primo rango il 30 luglio 2002 (cfr. la ricevuta prodotta in fotocopia dalla
ricorrente) – oltre a non significare che egli ne sia tuttora il possessore – è
irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 35 cpv. 1 RFF);
che un’eventuale
contestazione dell’esistenza del credito garantito dalla cartella di primo
rango sarebbe dovuta essere diretta contro l’elenco oneri (cfr. Staehelin, op. cit., p. 305 ad 1) e non
contro lo stato di riparto (cfr. Häusermann/Stöckli/Feuz,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 140 ad
art. 140);
che può essere lasciata
aperta la questione di sapere se, in presenza di fatti nuovi, una modifica
dell’elenco oneri sia possibile dopo che esso è divenuto definitivo, siccome tale
modifica non sarebbe comunque di competenza dell’autorità di vigilanza bensì
semmai dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 140, 144 LEF; 35 RFF; 815 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Fatti
1. Il
ricorso 17 agosto 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione
a: – avv. RA 1, Lugano;
Considerandi
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster