15.2005.105
Proroga del termine per ultimare la procedura di liquidazione fallimentare.
7 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2005.105
Data decisione, Autorità:
07.02.2006, CEF
Titolo:
Proroga del termine per ultimare la procedura di liquidazione fallimentare.
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2005.105
Lugano
7 febbraio 2006
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 6 settembre 2005 formulata da
Amministrazione speciale dell'PI 1
rappr. dall' IS 1
nell’ambito della procedura fallimentare concernente
la
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che il 10 giugno 1998, la prima assemblea dei
creditori dell’IS 1 ha nominato un’amministrazione speciale composta dell’avv. RA
Fatti
1 e dei lic. oec. __________ e __________;
che il 1° luglio 2004, questa Camera ha prorogato di ulteriori
12 mesi il termine per ultimare la liquidazione fallimentare;
che il 20 settembre 2005, l’amministrazione speciale,
su invito di questa Camera, ha chiesto una nuova proroga di un anno;
che il 23 settembre 2005, il Presidente di questa
Camera ha comunicato il nulla osta a che, in seguito al decesso del membro
Thierry Grata avvenuto il 20 agosto 2005, le rimanenti incombenze
dell’amministrazione speciale venissero svolte dagli altri due membri,
riservate le competenze dell’assemblea dei creditori;
che giusta l’art. 270 LEF la procedura di
fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo,
e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di
vigilanza cantonale;
che dall’emanazione della sentenza 1°
luglio 2004 di questa Camera, l’amministrazione speciale ha venduto due
immobili (part. n° __________ e __________ RFD di __________), ha ridepositato
la graduatoria (FUC __________ del __________) – diventata ora definitiva – in
base alle sentenze del Tribunale federale del 12 dicembre 2003 e, dopo aver
tacitato parzialmente un creditore di II classe, ha allestito un rapporto
intermedio all’indirizzo dei creditori relativo all’attività
dell’amministrazione da novembre 2003 a giugno 2005 e ha iniziato, con
l’accordo della delegazione dei creditori, a versare acconti del 5% sul
dividendo della III classe, con notevoli difficoltà nell’ottenere da alcuni creditori
(circa 375) l’indicazione di un conto sul quale effettuare il versamento;
che prossimamente verrà venduto a
trattative private il fondo part. n° __________ RFD di __________;
Considerandi
che per i fondi di __________ (n° __________,
__________ e __________), l’amministrazione speciale a ricevuto diverse offerte
e organizzerà a breve termine un’asta privata tra i diversi offerenti;
che per quanto riguarda i fondi viticoli n°
__________ e __________ RFD di __________, sono in corso trattative con il
coltivatore in vista di una vendita a trattative private che tenga conto delle
spese da lui investite dopo l’apertura della liquidazione;
che entro due settimane si giungerà
finalmente alla sottoscrizione di una convenzione con la società __________
relativa al compenso da versare da quest’ultima all’eredità giacente per la
ripresa dei lavori che il defunto aveva in corso prima del decesso;
che rimangono inoltre da realizzare alcuni assegni
“WIR”;
che infine deve ancora essere risolta una
rivendicazione della __________ vertente sul riconoscimento di un privilegio di
prima classe per un credito di circa fr. 300'000.–, pretesa che non dovrebbe
però avere conseguenze negative per la massa, siccome la graduatoria è
cresciuta in giudicato;
che evase queste incombenze, si potrà
depositare lo stato di ripartizione definitivo, dopo che le note d’onorario
degli amministratori speciali e dei membri della delegazione dei creditori – se
viene chiesta l’applicazione dell’art. 47 OTLEF – saranno state sottoposte a
questa Camera per verifica;
che a questo proposito l’amministrazione
speciale allega l’esistenza di alcune difficoltà di ordine pratico dovute al
decesso di __________, che tra le proprie mansioni aveva anche la registrazione
contabile degli onorari dell’amministrazione;
che per tutte queste oggettive difficoltà occorre
concedere un ultimo termine scadente alla fine dell’anno in corso per chiudere la
procedura di liquidazione;
che non rimarrà poi all’istante che pagare
gli ultimi dividendi, allestire la relazione finale, chiedere la chiusura della
liquidazione, pubblicare siffatta chiusura e depositare gli atti all’UEF di __________
(cfr. Circolare CEF n° 31/2005);
Dispositivo
per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF;
decreta:
1. L’istanza 6 settembre 2005 tendente alla protrazione del termine di
cui all’art. 270 cpv. 1 LEF per la liquidazione fallimentare è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2006 per
l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.
2. Intimazione
a: - avv. __________ IS 1, __________;
- Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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