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Decisione

15.2005.105

Proroga del termine per ultimare la procedura di liquidazione fallimentare.

7 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1 e dei lic. oec. __________ e __________;

che il 1° luglio 2004, questa Camera ha prorogato di ulteriori

12 mesi il termine per ultimare la liquidazione fallimentare;

che il 20 settembre 2005, l’amministrazione speciale,

su invito di questa Camera, ha chiesto una nuova proroga di un anno;

che il 23 settembre 2005, il Presidente di questa

Camera ha comunicato il nulla osta a che, in seguito al decesso del membro

Thierry Grata avvenuto il 20 agosto 2005, le rimanenti incombenze

dell’amministrazione speciale venissero svolte dagli altri due membri,

riservate le competenze dell’assemblea dei creditori;

che giusta l’art. 270 LEF la procedura di

fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo,

e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di

vigilanza cantonale;

che dall’emanazione della sentenza 1°

luglio 2004 di questa Camera, l’amministrazione speciale ha venduto due

immobili (part. n° __________ e __________ RFD di __________), ha ridepositato

la graduatoria (FUC __________ del __________) – diventata ora definitiva – in

base alle sentenze del Tribunale federale del 12 dicembre 2003 e, dopo aver

tacitato parzialmente un creditore di II classe, ha allestito un rapporto

intermedio all’indirizzo dei creditori relativo all’attività

dell’amministrazione da novembre 2003 a giugno 2005 e ha iniziato, con

l’accordo della delegazione dei creditori, a versare acconti del 5% sul

dividendo della III classe, con notevoli difficoltà nell’ottenere da alcuni creditori

(circa 375) l’indicazione di un conto sul quale effettuare il versamento;

che prossimamente verrà venduto a

trattative private il fondo part. n° __________ RFD di __________;

Considerandi

che per i fondi di __________ (n° __________,

__________ e __________), l’amministrazione speciale a ricevuto diverse offerte

e organizzerà a breve termine un’asta privata tra i diversi offerenti;

che per quanto riguarda i fondi viticoli n°

__________ e __________ RFD di __________, sono in corso trattative con il

coltivatore in vista di una vendita a trattative private che tenga conto delle

spese da lui investite dopo l’apertura della liquidazione;

che entro due settimane si giungerà

finalmente alla sottoscrizione di una convenzione con la società __________

relativa al compenso da versare da quest’ultima all’eredità giacente per la

ripresa dei lavori che il defunto aveva in corso prima del decesso;

che rimangono inoltre da realizzare alcuni assegni

“WIR”;

che infine deve ancora essere risolta una

rivendicazione della __________ vertente sul riconoscimento di un privilegio di

prima classe per un credito di circa fr. 300'000.–, pretesa che non dovrebbe

però avere conseguenze negative per la massa, siccome la graduatoria è

cresciuta in giudicato;

che evase queste incombenze, si potrà

depositare lo stato di ripartizione definitivo, dopo che le note d’onorario

degli amministratori speciali e dei membri della delegazione dei creditori – se

viene chiesta l’applicazione dell’art. 47 OTLEF – saranno state sottoposte a

questa Camera per verifica;

che a questo proposito l’amministrazione

speciale allega l’esistenza di alcune difficoltà di ordine pratico dovute al

decesso di __________, che tra le proprie mansioni aveva anche la registrazione

contabile degli onorari dell’amministrazione;

che per tutte queste oggettive difficoltà occorre

concedere un ultimo termine scadente alla fine dell’anno in corso per chiudere la

procedura di liquidazione;

che non rimarrà poi all’istante che pagare

gli ultimi dividendi, allestire la relazione finale, chiedere la chiusura della

liquidazione, pubblicare siffatta chiusura e depositare gli atti all’UEF di __________

(cfr. Circolare CEF n° 31/2005);

Dispositivo

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

decreta:

1. L’istanza 6 settembre 2005 tendente alla protrazione del termine di

cui all’art. 270 cpv. 1 LEF per la liquidazione fallimentare è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2006 per

l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.

2. Intimazione

a: - avv. __________ IS 1, __________;

- Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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