Lexipedia

Decisione

15.2005.106

Contestazione di merito contro l'avviso d'incanto.

19 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 3 dicembre 2004 PI 1 e PI 2 hanno chiesto all’CO 1 l’erezione di

un inventario dei beni vincolati al diritto di ritenzione che si trovavano presso

l’immobile in via __________ a __________, locato a RI 1 e a RI 2, per un

credito di complessivi fr. 17'500.—corrispondenti a pigioni scadute dal mese di

agosto 2004 al mese di dicembre 2004.

Il 18

febbraio 2005 i creditori hanno poi chiesto l’erezione di un ulteriore inventario

per un credito di fr. 8'000.-- per pigioni scadute dal 1. gennaio al 28 febbraio

2005.

B. Il 6

dicembre 2004 (ritenzione n. __________) e il 22 febbraio 2005 (ritenzione n. __________)

l’UEF di __________ ha allestito gli inventari degli oggetti vincolati dal

diritto di ritenzione.

C. In occasione

dell’udienza di contraddittorio del 29 aprile 2005, gli escussi hanno ritirato dinanzi

al Pretore di __________ le opposizioni da loro interposte ai precetti esecutivi

n. __________, __________, __________ e __________.

D. L’11

maggio 2005 i creditori hanno chiesto la vendita dei beni inventariati.

E. Con avviso

d’incanto del 16 settembre 2005 l’UEF di __________ ha stabilito la vendita dei

beni oggetto del diritto di ritenzione per il 28 settembre 2005.

F. Contro

siffatto provvedimento si sono tempestivamente aggravati RI 1 e RI 2 con atto 19

settembre 2005, postulando l’annullamento della vendita dei beni inventariati

nel verbale di ritenzione n. __________ in quanto nel frattempo le relative

pigioni sarebbero state pagate.

L’11

maggio 2005 i locatori avrebbero presentato all’ufficio di conciliazione in

materia di locazione di __________ un’istanza tendente alla liberazione del

deposito di garanzia a copertura delle pigioni scoperte. Tale istanza sarebbe

stata accolta con decisione di data 7 giugno 2005, cresciuta in giudicato, con

la quale è stato liberato a favore dei locatori l’importo di fr. 17'500.--. Per

questo motivo le pigioni scadute da agosto a dicembre 2004 sarebbero state

integralmente pagate, ritenuto che interessi e spese assommano a poche

centinaia di franchi e potrebbero essere immediatamente saldati a contanti. A

mente dei ricorrenti non risulterebbe in ogni caso giustificato realizzare beni

stimati in oltre fr. 20'000.-- a copertura di quanto ancora dovuto per

interessi e spese.

G. Con osservazioni

10 ottobre 2005 PI 1 e PI 2 hanno postulato la reiezione del gravame, con

motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art.

19.

LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha

per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale

posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un

organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,

il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una

misura esecutiva (Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art.

17; Cometta, Commentario

alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100

cons. 2.).

2.

La contestazione sollevata dai ricorrenti, secondo cui la pretesa

dedotta in esecuzione con i PE n. __________ e __________, che ha portato all’allestimento del verbale di ritenzione n. __________,

sarebbe estinta per avvenuto pagamento, concerne unicamente una questione di

merito, sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Tale

eccezione avrebbe dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione,

nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione o con un’azione di disconoscimento

del debito oppure, anche a questo stadio procedurale, adendo il giudice competente

ex art. art. 85 rispettivamente 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne fossero

realizzati i presupposti.

Il

ricorso è di conseguenza respinto.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 19, 85 e 85a LEF; 61 cpv.

2.

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 19 settembre 2005 di RI 1, __________, e di RI 2, __________,

è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

–__________

– avv. RA

2, __________.

Comunicazione

all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster