15.2005.106
Contestazione di merito contro l'avviso d'incanto.
19 dicembre 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2005.106
Data decisione, Autorità:
19.12.2005, CEF
Titolo:
Contestazione di merito contro l'avviso d'incanto.
ASTA O PUBBLICO INCANTO
art. 17 LEF
art. 19 LEF
Incarto n.
15.2005.106
Lugano
19 dicembre
2005
EC/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 settembre 2005 di
RI 1
RI 2
RA 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse
contro i ricorrenti da
PI 1
PI 2
RA 2
in materia di avviso d’incanto;
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 settembre 2005
di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazione:
- 10 ottobre 2005 di PI 1 e di PI 2, __________;
- 21 settembre e 18 ottobre 2005 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il 3 dicembre 2004 PI 1 e PI 2 hanno chiesto all’CO 1 l’erezione di
un inventario dei beni vincolati al diritto di ritenzione che si trovavano presso
l’immobile in via __________ a __________, locato a RI 1 e a RI 2, per un
credito di complessivi fr. 17'500.—corrispondenti a pigioni scadute dal mese di
agosto 2004 al mese di dicembre 2004.
Il 18
febbraio 2005 i creditori hanno poi chiesto l’erezione di un ulteriore inventario
per un credito di fr. 8'000.-- per pigioni scadute dal 1. gennaio al 28 febbraio
2005.
B. Il 6
dicembre 2004 (ritenzione n. __________) e il 22 febbraio 2005 (ritenzione n. __________)
l’UEF di __________ ha allestito gli inventari degli oggetti vincolati dal
diritto di ritenzione.
C. In occasione
dell’udienza di contraddittorio del 29 aprile 2005, gli escussi hanno ritirato dinanzi
al Pretore di __________ le opposizioni da loro interposte ai precetti esecutivi
n. __________, __________, __________ e __________.
D. L’11
maggio 2005 i creditori hanno chiesto la vendita dei beni inventariati.
E. Con avviso
d’incanto del 16 settembre 2005 l’UEF di __________ ha stabilito la vendita dei
beni oggetto del diritto di ritenzione per il 28 settembre 2005.
F. Contro
siffatto provvedimento si sono tempestivamente aggravati RI 1 e RI 2 con atto 19
settembre 2005, postulando l’annullamento della vendita dei beni inventariati
nel verbale di ritenzione n. __________ in quanto nel frattempo le relative
pigioni sarebbero state pagate.
L’11
maggio 2005 i locatori avrebbero presentato all’ufficio di conciliazione in
materia di locazione di __________ un’istanza tendente alla liberazione del
deposito di garanzia a copertura delle pigioni scoperte. Tale istanza sarebbe
stata accolta con decisione di data 7 giugno 2005, cresciuta in giudicato, con
la quale è stato liberato a favore dei locatori l’importo di fr. 17'500.--. Per
questo motivo le pigioni scadute da agosto a dicembre 2004 sarebbero state
integralmente pagate, ritenuto che interessi e spese assommano a poche
centinaia di franchi e potrebbero essere immediatamente saldati a contanti. A
mente dei ricorrenti non risulterebbe in ogni caso giustificato realizzare beni
stimati in oltre fr. 20'000.-- a copertura di quanto ancora dovuto per
interessi e spese.
G. Con osservazioni
10 ottobre 2005 PI 1 e PI 2 hanno postulato la reiezione del gravame, con
motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art.
19.
LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha
per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale
posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un
organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art.
17; Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100
cons. 2.).
2.
La contestazione sollevata dai ricorrenti, secondo cui la pretesa
dedotta in esecuzione con i PE n. __________ e __________, che ha portato all’allestimento del verbale di ritenzione n. __________,
sarebbe estinta per avvenuto pagamento, concerne unicamente una questione di
merito, sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Tale
eccezione avrebbe dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione,
nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione o con un’azione di disconoscimento
del debito oppure, anche a questo stadio procedurale, adendo il giudice competente
ex art. art. 85 rispettivamente 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne fossero
realizzati i presupposti.
Il
ricorso è di conseguenza respinto.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 19, 85 e 85a LEF; 61 cpv.
2.
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 19 settembre 2005 di RI 1, __________, e di RI 2, __________,
è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
–__________
– avv. RA
2, __________.
Comunicazione
all'CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster