15.2005.107
Fallimento. Cessione dei diritti della massa. Revoca della cessione. Informazione del debitore. Carenza di legittimazione a ricorrere.
23 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.107
Data decisione, Autorità:
23.11.2005, CEF
Titolo:
Fallimento. Cessione dei diritti della massa. Revoca della cessione. Informazione del debitore. Carenza di legittimazione a ricorrere.
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
art. 260 LEF
Incarto n.
15.2005.107
Lugano
23 novembre
2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 16 settembre 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo scritto 5
settembre 2005 allestito in risposta a una domanda d’informazione del
ricorrente;
viste le
osservazioni 26 settembre 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
17 gennaio 2000 è stato decreto il fallimento di RI 1. Nel corso della
procedura, l’CO 1, il 13 dicembre 2002, ha ceduto (ai sensi dell’art. 260 LEF)
ad alcuni creditori quattro crediti vantati dal fallito. Il 3 febbraio 2003, il
Pretore __________ ha dichiarato chiusa la procedura di liquidazione.
Successivamente, il 22 luglio, rispettivamente l’11 agosto 2003, l’Ufficio ha
revocato le cessioni di credito, nessun creditore avendo tempestivamente
proceduto a far valere i diritti ceduti con azione o esecuzione.
Considerandi
2.
Il
1° settembre 2005, affermando di essere venuto a conoscenza della revoca delle
cessioni solo pochi giorni prima, RI 1 ha chiesto all’Ufficio “una chiara
spiegazione su quanto successo” e la sua “rinuncia ad invocare la prescrizione
fino a completo chiarimento degli accaduti e delle singole responsabilità”,
allegando di aver subito un danno a causa della mancata comunicazione della
revoca, in seguito allo stralcio di due cause (__________e __________) per
perenzione e l’addebito di cospicui importi per spese e ripetibili (cfr. doc.
K).
Il 5 settembre 2005, l’CO 1 ha risposto che la comunicazione al
fallito dell’avvenuta revoca della cessione di crediti ai sensi dell’art. 260
LEF non era prevista dalla legge.
Il 16
settembre 2005, RI 1 ha presentato “reclamo” contro le motivazioni contenute
nella lettera 5 settembre 2005 dell’Ufficio e chiesto a questa Camera di voler
chiarire e giudicare in merito ai seguenti quesiti:
“1. Quali
crediti risultano ancora ceduti e a chi;
2.
Statuire
sull’obbligo o meno dell’UEF, secondo legge o prassi, di comunicarmi l’avvenuta
revoca delle cessioni di credito;
3.
Pronunciarsi
sulle ingannevoli comunicazioni di cui ai (Doc. E e G);
4.
Chiarire
perché il (Doc. I) fu inviato all’avv. __________ e non al sottoscritto o al
suo Patrocinatore;
5.
Giustificare
perché le richieste del ricorrente sono state evase con ritardi inaccettabili;
6.
Accertare
eventuali responsabilità negli accaduti all’interno dell’UEF”.
3.
Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per
oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto
a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Cometta, in: Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998
[di seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998 [di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte
generale, p. 14 s.).
3.1
Legittimata
a ricorrere in virtù dell’art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o
di un fallimento (Cometta, BAKO,
n. 38 ad art. 17; Cometta,
Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).
In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine
pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla
semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di
esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta
l’art. 5 LEF (cfr. Cometta,
Commentario, p. 15 ad d; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 65 ad art. 17, con rif.).
3.2
Per quanto attiene
alla fattispecie, non si può d’acchito escludere la ricevibilità di un ricorso
relativo a cessioni dei diritti della massa (art. 260 LEF) mantenute dopo la
chiusura del fallimento, poiché la stessa decisione non determina la decadenza
automatica delle cessioni (cfr. art. 95 RUF). Nel caso concreto, occorre
tuttavia rilevare come il ricorrente non contesti in sé le cessioni né le
decisioni di revoca bensì solo il fatto che l’Ufficio non gliele abbia
comunicate. Orbene, egli non ha più alcun interesse attuale a un’informazione –
la revoca delle cessioni – di cui è già a conoscenza (cfr. scritto 1° settembre
2005, doc. K) e che comunque è stata confermata dall’Ufficio nelle proprie
osservazioni al ricorso. Il quesito n° 1 è quindi irricevibile.
3.3
Il ricorrente non può
nemmeno invocare un interesse – pertinente ai sensi dell’art. 17 LEF – a far
determinare se l’Ufficio era tenuto o no a comunicargli le avvenute revoche
(quesito n° 2 del ricorso), perché tale constatazione ha quale unico scopo –
che esula da quello assegnato all’istituto del ricorso (cfr. cons. 3.1) – la
preparazione dell’eventuale azione di responsabilità preannunciata nello
scritto 5 settembre 2005. La stessa considerazione può essere fatta per i
quesiti da n° 3 a 6, che pure sono quindi irricevibili.
2.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 16 settembre 2005 di RI 1, __________, è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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