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Decisione

15.2005.107

Fallimento. Cessione dei diritti della massa. Revoca della cessione. Informazione del debitore. Carenza di legittimazione a ricorrere.

23 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.107

Data decisione, Autorità:

23.11.2005, CEF

Titolo:

Fallimento. Cessione dei diritti della massa. Revoca della cessione. Informazione del debitore. Carenza di legittimazione a ricorrere.

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 LEF

art. 260 LEF

Incarto n.

15.2005.107

Lugano

23 novembre

2005

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 16 settembre 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo scritto 5

settembre 2005 allestito in risposta a una domanda d’informazione del

ricorrente;

viste le

osservazioni 26 settembre 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. Il

17 gennaio 2000 è stato decreto il fallimento di RI 1. Nel corso della

procedura, l’CO 1, il 13 dicembre 2002, ha ceduto (ai sensi dell’art. 260 LEF)

ad alcuni creditori quattro crediti vantati dal fallito. Il 3 febbraio 2003, il

Pretore __________ ha dichiarato chiusa la procedura di liquidazione.

Successivamente, il 22 luglio, rispettivamente l’11 agosto 2003, l’Ufficio ha

revocato le cessioni di credito, nessun creditore avendo tempestivamente

proceduto a far valere i diritti ceduti con azione o esecuzione.

Considerandi

2.

Il

1° settembre 2005, affermando di essere venuto a conoscenza della revoca delle

cessioni solo pochi giorni prima, RI 1 ha chiesto all’Ufficio “una chiara

spiegazione su quanto successo” e la sua “rinuncia ad invocare la prescrizione

fino a completo chiarimento degli accaduti e delle singole responsabilità”,

allegando di aver subito un danno a causa della mancata comunicazione della

revoca, in seguito allo stralcio di due cause (__________e __________) per

perenzione e l’addebito di cospicui importi per spese e ripetibili (cfr. doc.

K).

Il 5 settembre 2005, l’CO 1 ha risposto che la comunicazione al

fallito dell’avvenuta revoca della cessione di crediti ai sensi dell’art. 260

LEF non era prevista dalla legge.

Il 16

settembre 2005, RI 1 ha presentato “reclamo” contro le motivazioni contenute

nella lettera 5 settembre 2005 dell’Ufficio e chiesto a questa Camera di voler

chiarire e giudicare in merito ai seguenti quesiti:

“1. Quali

crediti risultano ancora ceduti e a chi;

2.

Statuire

sull’obbligo o meno dell’UEF, secondo legge o prassi, di comunicarmi l’avvenuta

revoca delle cessioni di credito;

3.

Pronunciarsi

sulle ingannevoli comunicazioni di cui ai (Doc. E e G);

4.

Chiarire

perché il (Doc. I) fu inviato all’avv. __________ e non al sottoscritto o al

suo Patrocinatore;

5.

Giustificare

perché le richieste del ricorrente sono state evase con ritardi inaccettabili;

6.

Accertare

eventuali responsabilità negli accaduti all’interno dell’UEF”.

3.

Il

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per

oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto

a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo

amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui

scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura

esecutiva (Cometta, in: Kommentar

zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998

[di seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998 [di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte

generale, p. 14 s.).

3.1

Legittimata

a ricorrere in virtù dell’art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o

di un fallimento (Cometta, BAKO,

n. 38 ad art. 17; Cometta,

Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine

pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla

semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di

esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta

l’art. 5 LEF (cfr. Cometta,

Commentario, p. 15 ad d; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 65 ad art. 17, con rif.).

3.2

Per quanto attiene

alla fattispecie, non si può d’acchito escludere la ricevibilità di un ricorso

relativo a cessioni dei diritti della massa (art. 260 LEF) mantenute dopo la

chiusura del fallimento, poiché la stessa decisione non determina la decadenza

automatica delle cessioni (cfr. art. 95 RUF). Nel caso concreto, occorre

tuttavia rilevare come il ricorrente non contesti in sé le cessioni né le

decisioni di revoca bensì solo il fatto che l’Ufficio non gliele abbia

comunicate. Orbene, egli non ha più alcun interesse attuale a un’informazione –

la revoca delle cessioni – di cui è già a conoscenza (cfr. scritto 1° settembre

2005, doc. K) e che comunque è stata confermata dall’Ufficio nelle proprie

osservazioni al ricorso. Il quesito n° 1 è quindi irricevibile.

3.3

Il ricorrente non può

nemmeno invocare un interesse – pertinente ai sensi dell’art. 17 LEF – a far

determinare se l’Ufficio era tenuto o no a comunicargli le avvenute revoche

(quesito n° 2 del ricorso), perché tale constatazione ha quale unico scopo –

che esula da quello assegnato all’istituto del ricorso (cfr. cons. 3.1) – la

preparazione dell’eventuale azione di responsabilità preannunciata nello

scritto 5 settembre 2005. La stessa considerazione può essere fatta per i

quesiti da n° 3 a 6, che pure sono quindi irricevibili.

2.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 16 settembre 2005 di RI 1, __________, è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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