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Decisione

15.2005.108

Avviso di pignoramento. Notifica alla Commissione tutoria regionale. Designazione successiva a favore del debitore di un curatore di rappresentanza. Nullità della notifica. Legittimazione a ricorrere

20 gennaio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 7 gennaio 2004, l’CO 1 ha emesso gli avvisi di pignoramento nelle

esecuzioni n° __________, __________ e __________. Il pignoramento della

rendita di RI 1 è stato eseguito il 1° marzo 2004.

B. Con sentenza 8 luglio 2004 (inc. 15.04.54), questa Camera ha

annullato il pignoramento, invitando l’CO 1 a fissargli un breve termine, ai

sensi dell’art. 61 LEF, per nominarsi un rappresentante, e sussidiariamente,

qualora dal profilo medico egli non fosse nemmeno stato in grado di sceglierselo

(ciò che non appariva comunque essere il caso), per segnalare il caso

all’autorità tutoria affinché gli nominasse un tutore o un curatore.

C. Il

29 settembre 2004, l’CO 1 ha sospeso le esecuzioni a carico di RI 1 ai sensi

dell’art. 61 LEF fino al 30 ottobre 2004, onde permettergli di richiedere la

nomina di un curatore o di un tutore.

Il 13 ottobre, il procedente ha ritirato l’esecuzione n° __________

(nonché l’esecuzione n° __________) e ha nel contempo presentato una nuova

domanda (esecuzione n° __________), vertente sugli stessi crediti di quelli

oggetto delle esecuzioni ritirate.

D. Il

21 febbraio 2005, nelle esecuzioni n° __________ e __________, l’Ufficio ha

pignorato la rendita dell’escusso, pari a fr. 4'360.--mesile, a concorrenza di

fr. 725.--. Questi si è però rifiutato di firmare il verbale di pignoramento.

E. Il 3 marzo 2005, l’CO 1, facendo riferimento a minacce formulate

dall’escusso, ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________ (in

seguito CTR) di designargli urgentemente un tutore o un curatore.

F. Il 7 marzo 2005, l’Ufficio ha nuovamente sospeso le esecuzioni a

carico di RI 1 ai sensi dell’art. 61 LEF fino al 2 maggio 2005, sempre per

permettergli “di richiedere la nomina di un curatore o di un tutore”.

G. Il

22 giugno 2005, l’Ufficio ha emesso 4 avvisi di pignoramento nelle esecuzioni

n° __________, __________, __________ e __________, che sono state notificate

alla CTR e in copia a RI 1. Il 25 luglio, la CTR ha comunicato all’Ufficio di

aver trasmesso gli atti esecutivi al debitore e di così ritenersi esonerata di

presenziare all’esecuzione del pignoramento. Il 2 agosto, RI 1 ha ritornato gli

avvisi di pignoramento all’Ufficio, ritenendo che non fosse compito della CTR notificargli

atti esecutivi. Il 5 agosto, il capo del Servizio psico-sociale, dott. __________,

ha trasmesso all’Ufficio uno scritto del suo paziente RI 1, con cui chiedeva la

sospensione delle esecuzioni a suo carico fino alla fine del mese per motivi

medici, unitamente a un certificato medico del dott. __________.

H. Il 9

agosto 2005, l’Ufficio ha comunicato al dott. __________ di aver posticipato il

pignoramento al 5 settembre 2005. Il 29 agosto, quest’ultimo ha informato

l’Ufficio di non rappresentare RI 1 e ha attestato l’impossibilità di quest’ultimo

a presenziare all’“incontro del 9.09.2005” (recte: il pignoramento del 5

settembre 2005).

I. Il

13 settembre 2005, l’Ufficio ha emesso 4 nuovi avvisi di pignoramento, che sono

stati notificati alla CTR in virtù dell’art. 68c LEF, con copia per conoscenza

a RI 1, al Servizio psico-sociale e ai creditori.

L. Il

21 settembre 2005, la CTR ha istituito a favore di RI 1 una curatela in applicazione

dell’art. 392 n. 1 CC, limitata alla sua rappresentanza nelle procedure

esecutive n° __________, __________, __________ e __________, e ha nominato

quale curatore il signor __________ (ris. n° __________).

M. Il

23 settembre 2005, RI 1 ha ricorso contro la decisione 13 settembre 2005 dell’CO

1 di notificare gli avvisi di pignoramento alla CTR, in quanto “manifestamente

inopportuna” visto il precedente rifiuto espresso dalla medesima Commissione. Il

ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione delle procedure fino alla

risoluzione dei due gravami inoltrati contro la risoluzione n° __________ della

CTR, e che venisse ordinata un’ispezione interna a cura dell’CO 1 nonché la

fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 LALEF.

Considerandi

in diritto:

1.

La curatela

di rappresentanza ai sensi dell’art. 392 n. 1 LEF non ha influsso sulla

capacità del curatelato (cfr. art. 417 cpv. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a ed.,

Berna 2001, n. 1133). RI 1 è quindi legittimato a ricorrere anche dopo che gli

è stato nominato un curatore. Il ricorso è d’altronde tempestivo.

2.

Secondo

il testo dell’art. 68c cpv. 1 LEF, “se il debitore si trova sotto

autorità parentale o tutela, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante

legale; qualora non abbia un rappresentante legale, gli atti esecutivi si

notificano all’autorità tutoria competente”. Questa norma, come quella

dell’art. 68d LEF, si riferisce anche alla comunicazione degli avvisi di

pignoramento (cfr. Kofmel Ehrenzeller,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad

art. 68c e n. 8 ad art. 68d; Ruedin, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 68c e n. 3

ad art. 68d).

2.1

L’art.

68c cpv. 1 LEF non è direttamente applicabile alla notifica di atti

esecutivi a debitori ai quali è stato nominato un curatore (ai sensi degli art.

392.

a 394 CC) o ai quali si dovrebbe nominare un curatore, perché tale notifica

è retta dalla norma speciale dell’art. 68d n. 2 LEF. Ma l’art. 68c

cpv. 1, 2° periodo LEF non è nemmeno applicabile per analogia ai debitori posti

sotto curatela, poiché, contrariamente ai minorenni e agli interdetti, essi godono

del pieno esercizio dei diritti civili (cfr. supra cons. 1 e FF 1991 III 42 s.

e 44 ad n. 202.6), di modo che gli atti esecutivi possono validamente essere

notificati loro anche nell’ipotesi in cui la curatela non è ancora stata

istituita benché ne fossero riuniti i presupposti. La doppia notifica – al

debitore e al curatore – è infatti prescritta solo dopo che l’ufficio ha avuto conoscenza

dell’esistenza della curatela, o tramite la domanda di esecuzione (alla voce

“rappresentante”) oppure tramite pubblicazione (art. 397 cpv. 2 CC) o

comunicazione (art. 397 cpv. 3 CC) della misura tutelare (art. 68d LEF; cfr.

FF 1991 III 44; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo

1997, n. 2 ad art. 68d; Kofmel

Ehrenzeller, op. cit., n. 15 ad art. 68d).

2.2

Nel caso concreto, l’CO

1.

si è richiamato all’art. 68c LEF per notificare gli avvisi di

pignoramento alla CTR. Viste le considerazioni espresse al considerando

precedente, il provvedimento potrebbe essere tutelato solo se l’Ufficio avesse

potuto legittimamente considerare che i presupposti per l’istituzione di una

tutela fossero adempiuti. Orbene, si può dedurre dalla comunicazione 25 luglio

2005.

della CTR relativa alla trasmissione al ricorrente degli avvisi di

pignoramento del 22 giugno 2005 (cfr. supra ad G) che questa autorità, già a

quel momento, non ipotizzava la messa sotto tutela del ricorrente bensì, come

si è poi avverato il 21 settembre 2005, l’istituzione

di una curatela. In quanto irriti, sia la decisione di notificare gli atti di

pignoramento alla CTR che questi stessi atti devono essere annullati. Non è

infatti data la prova che il ricorrente abbia ricevuto personalmente gli avvisi

di pignoramento. Questi dovranno essere nuovamente emessi e notificati a RI 1 così

come al suo nuovo curatore (art. 68d n. 2 LEF).

3.

La

richiesta di sospensione delle procedure esecutive fino alla risoluzione dei

due gravami inoltrati contro la risoluzione n° 359 della CTR è irricevibile,

perché deve essere sottoposta dapprima all’Ufficio.

4.

Le

parti di una procedura esecutiva non hanno il diritto di chiedere l’avvio di

un’ispezione ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 LALEF, dal momento che tale decisione

è riservata all’autorità di vigilanza. L’ispezione verte del resto

sull’amministrazione generale dell’Ufficio e non su casi particolari, sicché,

in tal contesto, è esclusa la fissazione dell’udienza richiesta dal ricorrente,

e ciò quand’anche si volesse considerare l’istanza quale segnalazione

disciplinare, poiché il denunciante non ha qualità di parte (art. 11 cpv. 4

LALEF) (CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).

5.

Il

ricorso va quindi accolto mentre le istanze di cui ai considerandi 3 e 4 sono

irricevibili.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 68c, 68d,

90.

LEF, art. 10, 11 LALEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 23 settembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.

1.1

Di

conseguenza sono annullati gli avvisi di pignoramento emessi il 13 settembre

2005.

nelle esecuzioni n° __________, __________, __________ e __________.

2.

Le

istanze 23 settembre 2005 di RI 1 tendenti alla sospensione delle esecuzioni n°

__________, __________, __________ e __________ e all’avvio di un’ispezione

interna dell’CO 1 sono irricevibili.

3.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione

a:

– RI 1, __________,

__________ __________;

– __________,

__________ (curatore)

– __________,

__________;

– __________,

__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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