15.2005.108
Avviso di pignoramento. Notifica alla Commissione tutoria regionale. Designazione successiva a favore del debitore di un curatore di rappresentanza. Nullità della notifica. Legittimazione a ricorrere
20 gennaio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2005.108
Data decisione, Autorità:
20.01.2006, CEF
Titolo:
Avviso di pignoramento. Notifica alla Commissione tutoria regionale. Designazione successiva a favore del debitore di un curatore di rappresentanza. Nullità della notifica. Legittimazione a ricorrere del curatelato.
ESECUZIONE IN CASO DI CURATELA
art. 10 LALEF
art. 17 LEF
art. 68c cpv. 1 LEF
art. 68d LEF
art. 90 LEF
Incarto n.
15.2005.108
Lugano
20 gennaio
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso/istanza 23 settembre 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la decisione 13
settembre 2005, con la quale sono stati intimati alla Commissione tutoria
regionale __________ gli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni promosse
contro il ricorrente dallo
__________, __________
rappr. dall’__________, __________ (es. __________)
e dal __________, __________ (es. __________, __________
e __________)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 7 gennaio 2004, l’CO 1 ha emesso gli avvisi di pignoramento nelle
esecuzioni n° __________, __________ e __________. Il pignoramento della
rendita di RI 1 è stato eseguito il 1° marzo 2004.
B. Con sentenza 8 luglio 2004 (inc. 15.04.54), questa Camera ha
annullato il pignoramento, invitando l’CO 1 a fissargli un breve termine, ai
sensi dell’art. 61 LEF, per nominarsi un rappresentante, e sussidiariamente,
qualora dal profilo medico egli non fosse nemmeno stato in grado di sceglierselo
(ciò che non appariva comunque essere il caso), per segnalare il caso
all’autorità tutoria affinché gli nominasse un tutore o un curatore.
C. Il
29 settembre 2004, l’CO 1 ha sospeso le esecuzioni a carico di RI 1 ai sensi
dell’art. 61 LEF fino al 30 ottobre 2004, onde permettergli di richiedere la
nomina di un curatore o di un tutore.
Il 13 ottobre, il procedente ha ritirato l’esecuzione n° __________
(nonché l’esecuzione n° __________) e ha nel contempo presentato una nuova
domanda (esecuzione n° __________), vertente sugli stessi crediti di quelli
oggetto delle esecuzioni ritirate.
D. Il
21 febbraio 2005, nelle esecuzioni n° __________ e __________, l’Ufficio ha
pignorato la rendita dell’escusso, pari a fr. 4'360.--mesile, a concorrenza di
fr. 725.--. Questi si è però rifiutato di firmare il verbale di pignoramento.
E. Il 3 marzo 2005, l’CO 1, facendo riferimento a minacce formulate
dall’escusso, ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________ (in
seguito CTR) di designargli urgentemente un tutore o un curatore.
F. Il 7 marzo 2005, l’Ufficio ha nuovamente sospeso le esecuzioni a
carico di RI 1 ai sensi dell’art. 61 LEF fino al 2 maggio 2005, sempre per
permettergli “di richiedere la nomina di un curatore o di un tutore”.
G. Il
22 giugno 2005, l’Ufficio ha emesso 4 avvisi di pignoramento nelle esecuzioni
n° __________, __________, __________ e __________, che sono state notificate
alla CTR e in copia a RI 1. Il 25 luglio, la CTR ha comunicato all’Ufficio di
aver trasmesso gli atti esecutivi al debitore e di così ritenersi esonerata di
presenziare all’esecuzione del pignoramento. Il 2 agosto, RI 1 ha ritornato gli
avvisi di pignoramento all’Ufficio, ritenendo che non fosse compito della CTR notificargli
atti esecutivi. Il 5 agosto, il capo del Servizio psico-sociale, dott. __________,
ha trasmesso all’Ufficio uno scritto del suo paziente RI 1, con cui chiedeva la
sospensione delle esecuzioni a suo carico fino alla fine del mese per motivi
medici, unitamente a un certificato medico del dott. __________.
H. Il 9
agosto 2005, l’Ufficio ha comunicato al dott. __________ di aver posticipato il
pignoramento al 5 settembre 2005. Il 29 agosto, quest’ultimo ha informato
l’Ufficio di non rappresentare RI 1 e ha attestato l’impossibilità di quest’ultimo
a presenziare all’“incontro del 9.09.2005” (recte: il pignoramento del 5
settembre 2005).
I. Il
13 settembre 2005, l’Ufficio ha emesso 4 nuovi avvisi di pignoramento, che sono
stati notificati alla CTR in virtù dell’art. 68c LEF, con copia per conoscenza
a RI 1, al Servizio psico-sociale e ai creditori.
L. Il
21 settembre 2005, la CTR ha istituito a favore di RI 1 una curatela in applicazione
dell’art. 392 n. 1 CC, limitata alla sua rappresentanza nelle procedure
esecutive n° __________, __________, __________ e __________, e ha nominato
quale curatore il signor __________ (ris. n° __________).
M. Il
23 settembre 2005, RI 1 ha ricorso contro la decisione 13 settembre 2005 dell’CO
1 di notificare gli avvisi di pignoramento alla CTR, in quanto “manifestamente
inopportuna” visto il precedente rifiuto espresso dalla medesima Commissione. Il
ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione delle procedure fino alla
risoluzione dei due gravami inoltrati contro la risoluzione n° __________ della
CTR, e che venisse ordinata un’ispezione interna a cura dell’CO 1 nonché la
fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 LALEF.
Considerandi
in diritto:
1.
La curatela
di rappresentanza ai sensi dell’art. 392 n. 1 LEF non ha influsso sulla
capacità del curatelato (cfr. art. 417 cpv. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a ed.,
Berna 2001, n. 1133). RI 1 è quindi legittimato a ricorrere anche dopo che gli
è stato nominato un curatore. Il ricorso è d’altronde tempestivo.
2.
Secondo
il testo dell’art. 68c cpv. 1 LEF, “se il debitore si trova sotto
autorità parentale o tutela, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante
legale; qualora non abbia un rappresentante legale, gli atti esecutivi si
notificano all’autorità tutoria competente”. Questa norma, come quella
dell’art. 68d LEF, si riferisce anche alla comunicazione degli avvisi di
pignoramento (cfr. Kofmel Ehrenzeller,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad
art. 68c e n. 8 ad art. 68d; Ruedin, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 68c e n. 3
ad art. 68d).
2.1
L’art.
68c cpv. 1 LEF non è direttamente applicabile alla notifica di atti
esecutivi a debitori ai quali è stato nominato un curatore (ai sensi degli art.
392.
a 394 CC) o ai quali si dovrebbe nominare un curatore, perché tale notifica
è retta dalla norma speciale dell’art. 68d n. 2 LEF. Ma l’art. 68c
cpv. 1, 2° periodo LEF non è nemmeno applicabile per analogia ai debitori posti
sotto curatela, poiché, contrariamente ai minorenni e agli interdetti, essi godono
del pieno esercizio dei diritti civili (cfr. supra cons. 1 e FF 1991 III 42 s.
e 44 ad n. 202.6), di modo che gli atti esecutivi possono validamente essere
notificati loro anche nell’ipotesi in cui la curatela non è ancora stata
istituita benché ne fossero riuniti i presupposti. La doppia notifica – al
debitore e al curatore – è infatti prescritta solo dopo che l’ufficio ha avuto conoscenza
dell’esistenza della curatela, o tramite la domanda di esecuzione (alla voce
“rappresentante”) oppure tramite pubblicazione (art. 397 cpv. 2 CC) o
comunicazione (art. 397 cpv. 3 CC) della misura tutelare (art. 68d LEF; cfr.
FF 1991 III 44; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 2 ad art. 68d; Kofmel
Ehrenzeller, op. cit., n. 15 ad art. 68d).
2.2
Nel caso concreto, l’CO
1.
si è richiamato all’art. 68c LEF per notificare gli avvisi di
pignoramento alla CTR. Viste le considerazioni espresse al considerando
precedente, il provvedimento potrebbe essere tutelato solo se l’Ufficio avesse
potuto legittimamente considerare che i presupposti per l’istituzione di una
tutela fossero adempiuti. Orbene, si può dedurre dalla comunicazione 25 luglio
2005.
della CTR relativa alla trasmissione al ricorrente degli avvisi di
pignoramento del 22 giugno 2005 (cfr. supra ad G) che questa autorità, già a
quel momento, non ipotizzava la messa sotto tutela del ricorrente bensì, come
si è poi avverato il 21 settembre 2005, l’istituzione
di una curatela. In quanto irriti, sia la decisione di notificare gli atti di
pignoramento alla CTR che questi stessi atti devono essere annullati. Non è
infatti data la prova che il ricorrente abbia ricevuto personalmente gli avvisi
di pignoramento. Questi dovranno essere nuovamente emessi e notificati a RI 1 così
come al suo nuovo curatore (art. 68d n. 2 LEF).
3.
La
richiesta di sospensione delle procedure esecutive fino alla risoluzione dei
due gravami inoltrati contro la risoluzione n° 359 della CTR è irricevibile,
perché deve essere sottoposta dapprima all’Ufficio.
4.
Le
parti di una procedura esecutiva non hanno il diritto di chiedere l’avvio di
un’ispezione ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 LALEF, dal momento che tale decisione
è riservata all’autorità di vigilanza. L’ispezione verte del resto
sull’amministrazione generale dell’Ufficio e non su casi particolari, sicché,
in tal contesto, è esclusa la fissazione dell’udienza richiesta dal ricorrente,
e ciò quand’anche si volesse considerare l’istanza quale segnalazione
disciplinare, poiché il denunciante non ha qualità di parte (art. 11 cpv. 4
LALEF) (CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).
5.
Il
ricorso va quindi accolto mentre le istanze di cui ai considerandi 3 e 4 sono
irricevibili.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 68c, 68d,
90.
LEF, art. 10, 11 LALEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 23 settembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.
1.1
Di
conseguenza sono annullati gli avvisi di pignoramento emessi il 13 settembre
2005.
nelle esecuzioni n° __________, __________, __________ e __________.
2.
Le
istanze 23 settembre 2005 di RI 1 tendenti alla sospensione delle esecuzioni n°
__________, __________, __________ e __________ e all’avvio di un’ispezione
interna dell’CO 1 sono irricevibili.
3.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
5.
Intimazione
a:
– RI 1, __________,
__________ __________;
– __________,
__________ (curatore)
– __________,
__________;
– __________,
__________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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