15.2005.110
Crediti fiscali garantiti da ipoteca legale. Iscrizione nell'elenco oneri. Potere di cognizione dell'ufficio di esecuzione.
14 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.110
Data decisione, Autorità:
14.12.2005, CEF
Titolo:
Crediti fiscali garantiti da ipoteca legale. Iscrizione nell'elenco oneri. Potere di cognizione dell'ufficio di esecuzione.
ELENCO ONERI
art. 140 LEF
art. 36 RFF
Incarto n.
15.2005.110
Lugano
14 dicembre
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 16 settembre 2005 di
RI 1 __________
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’elenco oneri
allestito nell’esecuzione n° __________ in realizzazione di pegno immobiliare
promossa da
__________, __________
rappr. da __________, __________
contro la
ricorrente nonché – quale debitore solidale – contro
PI 1
procedura che
concerne anche
PI 2, __________
rappr. dall’RA 2, __________
PI 3, __________
__________, __________
rappr. dall’avv. __________, __________
__________, __________
viste le
osservazioni 10 ottobre 2005 dell’RA 2PI 3 e 19 ottobre 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
7 settembre 2005, l’CO 1 ha depositato l’elenco oneri relativo al fondo part.
n° __________ RFD __________ spettante in comproprietà alla ricorrente e
all’avv. PI 1 in ragione di ½ ciascuno.
Il 16
settembre 2005, RI 1 ha interposto ricorso, contestando le ipoteche legali
iscritte a favore delle imposte comunali e cantonali per un importo di fr.
13'945.--, rispettivamente di fr. 15'302,55, in quanto esse non erano state
oggetto di una tassazione definitiva cresciuta in giudicato. La ricorrente ha
inoltre contestato l’importo delle esecuzioni n° __________ e __________, a
beneficio delle quali è stato pignorato il suddetto fondo, affermando che la
prima verterebbe su fr. 800'000.-- invece di fr. 1'590'833,40, mentre l’importo
della seconda sarebbe pari a fr. 15'900.-- in luogo di fr. 32'593,55.
Considerandi
2.
L’ufficio
esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano
dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il
termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art.
36.
cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di
vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una
pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta
l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca
(cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non
autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri
(cfr. Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Per questo motivo, i
crediti fiscali che sono oggetto di una tassazione ancora solo provvisoria
devono nondimeno esservi iscritti (cfr. II CCA 9 settembre 1998 [12.98.60],
cons. 3; CEF 25 giugno 2002 [15.02.47], c. 3.7). Rimane riservata la facoltà
per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi
dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché si tratti di
crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30
giugno 1999 [2P.356-358/1998]).
In
concreto, la censura della ricorrente va respinta.
3.
Le
censure riferite alle esecuzioni n° __________ e __________ sono irricevibili a
questo stadio della procedura. In effetti, risulta dagli atti che la ricorrente
non ha interposto opposizione né ha formulato alcuna contestazione al momento
del pignoramento (il relativo verbale è stato intimato l’11 aprile 2005 nel
primo caso, il 9 giugno 2005 nel secondo caso). Una modifica degli importi
posti in esecuzione non è possibile allo stadio della realizzazione, se non in
base a una decisione giudiziaria ai sensi degli art. 85 o 85a LEF. La sentenza
12.
giugno 2003 della Pretura __________ prodotta dalla ricorrente non è una sentenza
di merito bensì una decisione di rigetto provvisorio che peraltro si riferisce a
un’esecuzione diversa (n° __________) da quelle contestate.
4.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 140 LEF; 36 RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 18 settembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– RA
2, __________;
– PI
3, __________;
– avv.
__________, __________;
– __________,
__________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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