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Decisione

15.2005.110

Crediti fiscali garantiti da ipoteca legale. Iscrizione nell'elenco oneri. Potere di cognizione dell'ufficio di esecuzione.

14 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.110

Data decisione, Autorità:

14.12.2005, CEF

Titolo:

Crediti fiscali garantiti da ipoteca legale. Iscrizione nell'elenco oneri. Potere di cognizione dell'ufficio di esecuzione.

ELENCO ONERI

art. 140 LEF

art. 36 RFF

Incarto n.

15.2005.110

Lugano

14 dicembre

2005

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 16 settembre 2005 di

RI 1 __________

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’elenco oneri

allestito nell’esecuzione n° __________ in realizzazione di pegno immobiliare

promossa da

__________, __________

rappr. da __________, __________

contro la

ricorrente nonché – quale debitore solidale – contro

PI 1

procedura che

concerne anche

PI 2, __________

rappr. dall’RA 2, __________

PI 3, __________

__________, __________

rappr. dall’avv. __________, __________

__________, __________

viste le

osservazioni 10 ottobre 2005 dell’RA 2PI 3 e 19 ottobre 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. Il

7 settembre 2005, l’CO 1 ha depositato l’elenco oneri relativo al fondo part.

n° __________ RFD __________ spettante in comproprietà alla ricorrente e

all’avv. PI 1 in ragione di ½ ciascuno.

Il 16

settembre 2005, RI 1 ha interposto ricorso, contestando le ipoteche legali

iscritte a favore delle imposte comunali e cantonali per un importo di fr.

13'945.--, rispettivamente di fr. 15'302,55, in quanto esse non erano state

oggetto di una tassazione definitiva cresciuta in giudicato. La ricorrente ha

inoltre contestato l’importo delle esecuzioni n° __________ e __________, a

beneficio delle quali è stato pignorato il suddetto fondo, affermando che la

prima verterebbe su fr. 800'000.-- invece di fr. 1'590'833,40, mentre l’importo

della seconda sarebbe pari a fr. 15'900.-- in luogo di fr. 32'593,55.

Considerandi

2.

L’ufficio

esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano

dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il

termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art.

36.

cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di

vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una

pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti

manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti

asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta

l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca

(cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non

autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri

(cfr. Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Per questo motivo, i

crediti fiscali che sono oggetto di una tassazione ancora solo provvisoria

devono nondimeno esservi iscritti (cfr. II CCA 9 settembre 1998 [12.98.60],

cons. 3; CEF 25 giugno 2002 [15.02.47], c. 3.7). Rimane riservata la facoltà

per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi

dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché si tratti di

crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30

giugno 1999 [2P.356-358/1998]).

In

concreto, la censura della ricorrente va respinta.

3.

Le

censure riferite alle esecuzioni n° __________ e __________ sono irricevibili a

questo stadio della procedura. In effetti, risulta dagli atti che la ricorrente

non ha interposto opposizione né ha formulato alcuna contestazione al momento

del pignoramento (il relativo verbale è stato intimato l’11 aprile 2005 nel

primo caso, il 9 giugno 2005 nel secondo caso). Una modifica degli importi

posti in esecuzione non è possibile allo stadio della realizzazione, se non in

base a una decisione giudiziaria ai sensi degli art. 85 o 85a LEF. La sentenza

12.

giugno 2003 della Pretura __________ prodotta dalla ricorrente non è una sentenza

di merito bensì una decisione di rigetto provvisorio che peraltro si riferisce a

un’esecuzione diversa (n° __________) da quelle contestate.

4.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 140 LEF; 36 RFF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 18 settembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità

dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– RA

2, __________;

– PI

3, __________;

– avv.

__________, __________;

– __________,

__________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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