15.2005.112
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6 febbraio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2005.112
Data decisione, Autorità:
06.02.2006, CEF
Titolo:
Notifica di atti esecutivi alla convivente dell'escusso. Autorità di cosa giudicata di una precedente decisione dell'autorità di vigilanza. Principio della buona fede processuale. Assenza di potere disciplinare dell'autorità di vigilanza sugli impiegati postali e sugli agenti di polizia.
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 5 cpv. 3 COST
art. 14 cpv. 2 LEF
art. 22 LEF
art. 64 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2005.112
Lugano
6 febbraio 2006
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 7 settembre 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro le esecuzioni n° __________,
__________ e __________ promosse contro il ricorrente da
1.PI 1 (es. __________)
rappr. da: RA 2
2. PI 2 (es. __________)
3. PI 4 (es. __________)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 5 agosto 2004, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento di diversi
beni di RI 1 nelle esecuzioni n° __________ (PI 1), __________ (__________), __________
(PI 2), 638'876 (PI 3) e __________ (PI 5).
B. Il 7
settembre 2004, RI 1 ha ricorso contro detto pignoramento, affermando di non
aver mai ricevuto personalmente alcun atto esecutivo, i crediti posti in
esecuzione essendo da ricondurre alla fornitura di merce ordinata, a nome e
all’insaputa del ricorrente, dalla sua convivente __________. Con sentenza del
22 ottobre 2004 (inc. 15.04.152), questa Camera ha respinto il ricorso,
considerando che per stessa ammissione del ricorrente, tutti gli atti esecutivi
erano stati notificati alla sua convivente, ciò che costituiva un modo di
notifica valida ai sensi dell’art. 64 LEF. Contro la sentenza non è stato
interposto ricorso.
C. Con
il ricorso in esame, RI 1 chiede l’annullamento di tutti i precetti esecutivi
emessi prima del 14 luglio 2004, e segnatamente quelli relativi alle esecuzioni
n° __________, __________ e __________, poiché contrariamente alle indicazioni
riportate su tali atti, essi non sono stati notificati a lui, bensì alla sua
convivente.
D. Nelle sue
osservazioni del 4 ottobre 2005, l’CO 1 ha precisato che i precetti esecutivi
n° __________, __________ e __________ erano stati notificati dagli agenti
della Polizia intercomunale di __________, i quali, debitamente interpellati,
avevano comunicato di aver “probabilmente” consegnato questi atti alla
convivente dell’escusso, S__________, mentre la notifica del precetto n° __________
era avvenuta a cura della Posta di __________ nelle mani di quest’ultima,
identificatasi quale moglie del ricorrente. Malgrado gli errori degli agenti
notificatori, l’ Ufficio ha ritenuto che le notifiche degli atti esecutivi in
questione fossero valide.
E. Con scritto 6 ottobre
2005, il ricorrente ha in particolare precisato di non aver trasferito il suo
domicilio presso S__________ né di essere stato “a tutti gli
effetti” suo convivente, dal momento che aveva mantenuto il suo domicilio e la
sua abitazione a __________, pernottando solo saltuariamente dall’amica.
Considerandi
in diritto:
1.
Come
già ricordato, questa Camera, il 22 ottobre 2004, ha già emesso una sentenza
(inc. 15.04.152) su parte delle censure ora riproposte dal ricorrente, con la
quale ha stabilito – in particolare – che gli atti esecutivi emessi nelle
esecuzioni n° __________ (PI 1), __________ (PI 2) e __________ (PI 3) erano
stati validamente notificati. Questa sentenza è diventata definitiva, dal
momento che RI 1 non l’ha impugnata. Il ricorso, nella misura in cui verte sulla
notifica di queste esecuzioni, è irricevibile, i provvedimenti impugnati avendo
ora acquistato autorità formale di cosa giudicata (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 17
ad art. 22). Non è d’altronde necessario esaminare se i motivi addotti dal
ricorrente giustificano una revisione della sentenza, perché l’atto ricorsuale
non adempie i requisiti di cui agli art. 26 ss. LPR.
2.
Le
censure relative all’esecuzione n° __________ (PI 4) sono invece di per
sé ricevibili. Appaiono tuttavia manifestamente tardive, siccome, secondo le
stesse affermazioni del ricorrente, egli è a conoscenza dell’esistenza delle
procedure impugnate dal 14 luglio 2004. Ha pertanto avuto tutto il tempo
necessario per informarsi presso l’ufficio sui precetti esecutivi che dice di
non aver ricevuto e per interporre ricorso. Non può solo ora invocarne la
nullità senza ledere il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; cfr.
Yves Donzallaz, La notification
en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1205 con i rif.). Ciò vale anche per le
altre procedure esecutive pendenti contro di lui, ossia quelle di cui al
considerando 1 (segnatamente per le esecuzioni n° __________ e __________, a
favore delle quali egli ha ottenuto una dilazione ai sensi dell’art. 123 LEF e
pagato diverse rate) nonché l’esecuzione n° __________ (PI 5).
3.
A titolo del tutto
abbondanziale, giova osservare come la contestazione del fatto che RI 1
convivesse con S__________ al momento delle notifiche
contestate – censura peraltro tardiva poiché espressa in uno scritto successivo
all’atto ricorsuale senza che sia stato ordinato un’ulteriore scambio di
allegati scritti (art. 12 LPR) – non possa essere presa seriamente in
considerazione, allorquando il ricorrente non l’ha sollevata in nessun dei suoi
due ricorsi né ha impugnato la sentenza del 22 ottobre 2004, appunto fondata su
questo dato di fatto. Anche i dubbi espressi per la prima volta nello scritto 6
ottobre 2005 sull’effettiva notifica a S__________
degli atti esecutivi in esame non sono credibili. In queste circostanze
è appena il caso di ribadire che la notifica di un atto esecutivo a un membro
dell’economia domestica dell'escusso è valida ai sensi di legge (art. 64 cpv. 1
LEF), indipendentemente dal fatto che l'atto sia stato trasmesso o meno a
quest'ultimo (DTF 71 III 74; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 64), l'asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al
destinatario non essendo d’altronde un valido motivo di restituzione del
termine di opposizione ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF (CEF 20 gennaio 2005
[15.05.114], cons. 4). Se l’escusso ne ha subito un
danno, egli può rivalersi sull’ausiliario.
4.
Pure
a titolo informativo, può essere osservato che l’autorità di vigilanza non ha
potere disciplinare sugli ausiliari degli organi di esecuzione e fallimenti, in
particolare sugli impiegati della posta e sugli agenti di polizia (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 22 ad art. 14; cfr.
pure Gilliéron, op. cit., n. 34
ad art. 64). Qualora il loro operato dia adito a critiche, l’ufficio
di esecuzione deve segnalarlo ai superiori degli agenti notificatori
inadempienti.
5.
Il
ricorso è irricevibile.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 64 LEF, 5 cpv. 3
Cost., art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 7 settembre 2005 di RI 1, __________, è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
–
RA 2,__________;
–
PI 2, __________;
–
PI 3, __________;
–
PI 4, __________;
–
PI 5, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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