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Decisione

15.2005.112

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 febbraio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5 agosto 2004, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento di diversi

beni di RI 1 nelle esecuzioni n° __________ (PI 1), __________ (__________), __________

(PI 2), 638'876 (PI 3) e __________ (PI 5).

B. Il 7

settembre 2004, RI 1 ha ricorso contro detto pignoramento, affermando di non

aver mai ricevuto personalmente alcun atto esecutivo, i crediti posti in

esecuzione essendo da ricondurre alla fornitura di merce ordinata, a nome e

all’insaputa del ricorrente, dalla sua convivente __________. Con sentenza del

22 ottobre 2004 (inc. 15.04.152), questa Camera ha respinto il ricorso,

considerando che per stessa ammissione del ricorrente, tutti gli atti esecutivi

erano stati notificati alla sua convivente, ciò che costituiva un modo di

notifica valida ai sensi dell’art. 64 LEF. Contro la sentenza non è stato

interposto ricorso.

C. Con

il ricorso in esame, RI 1 chiede l’annullamento di tutti i precetti esecutivi

emessi prima del 14 luglio 2004, e segnatamente quelli relativi alle esecuzioni

n° __________, __________ e __________, poiché contrariamente alle indicazioni

riportate su tali atti, essi non sono stati notificati a lui, bensì alla sua

convivente.

D. Nelle sue

osservazioni del 4 ottobre 2005, l’CO 1 ha precisato che i precetti esecutivi

n° __________, __________ e __________ erano stati notificati dagli agenti

della Polizia intercomunale di __________, i quali, debitamente interpellati,

avevano comunicato di aver “probabilmente” consegnato questi atti alla

convivente dell’escusso, S__________, mentre la notifica del precetto n° __________

era avvenuta a cura della Posta di __________ nelle mani di quest’ultima,

identificatasi quale moglie del ricorrente. Malgrado gli errori degli agenti

notificatori, l’ Ufficio ha ritenuto che le notifiche degli atti esecutivi in

questione fossero valide.

E. Con scritto 6 ottobre

2005, il ricorrente ha in particolare precisato di non aver trasferito il suo

domicilio presso S__________ né di essere stato “a tutti gli

effetti” suo convivente, dal momento che aveva mantenuto il suo domicilio e la

sua abitazione a __________, pernottando solo saltuariamente dall’amica.

Considerandi

in diritto:

1.

Come

già ricordato, questa Camera, il 22 ottobre 2004, ha già emesso una sentenza

(inc. 15.04.152) su parte delle censure ora riproposte dal ricorrente, con la

quale ha stabilito – in particolare – che gli atti esecutivi emessi nelle

esecuzioni n° __________ (PI 1), __________ (PI 2) e __________ (PI 3) erano

stati validamente notificati. Questa sentenza è diventata definitiva, dal

momento che RI 1 non l’ha impugnata. Il ricorso, nella misura in cui verte sulla

notifica di queste esecuzioni, è irricevibile, i provvedimenti impugnati avendo

ora acquistato autorità formale di cosa giudicata (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 17

ad art. 22). Non è d’altronde necessario esaminare se i motivi addotti dal

ricorrente giustificano una revisione della sentenza, perché l’atto ricorsuale

non adempie i requisiti di cui agli art. 26 ss. LPR.

2.

Le

censure relative all’esecuzione n° __________ (PI 4) sono invece di per

sé ricevibili. Appaiono tuttavia manifestamente tardive, siccome, secondo le

stesse affermazioni del ricorrente, egli è a conoscenza dell’esistenza delle

procedure impugnate dal 14 luglio 2004. Ha pertanto avuto tutto il tempo

necessario per informarsi presso l’ufficio sui precetti esecutivi che dice di

non aver ricevuto e per interporre ricorso. Non può solo ora invocarne la

nullità senza ledere il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; cfr.

Yves Donzallaz, La notification

en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1205 con i rif.). Ciò vale anche per le

altre procedure esecutive pendenti contro di lui, ossia quelle di cui al

considerando 1 (segnatamente per le esecuzioni n° __________ e __________, a

favore delle quali egli ha ottenuto una dilazione ai sensi dell’art. 123 LEF e

pagato diverse rate) nonché l’esecuzione n° __________ (PI 5).

3.

A titolo del tutto

abbondanziale, giova osservare come la contestazione del fatto che RI 1

convivesse con S__________ al momento delle notifiche

contestate – censura peraltro tardiva poiché espressa in uno scritto successivo

all’atto ricorsuale senza che sia stato ordinato un’ulteriore scambio di

allegati scritti (art. 12 LPR) – non possa essere presa seriamente in

considerazione, allorquando il ricorrente non l’ha sollevata in nessun dei suoi

due ricorsi né ha impugnato la sentenza del 22 ottobre 2004, appunto fondata su

questo dato di fatto. Anche i dubbi espressi per la prima volta nello scritto 6

ottobre 2005 sull’effettiva notifica a S__________

degli atti esecutivi in esame non sono credibili. In queste circostanze

è appena il caso di ribadire che la notifica di un atto esecutivo a un membro

dell’economia domestica dell'escusso è valida ai sensi di legge (art. 64 cpv. 1

LEF), indipendentemente dal fatto che l'atto sia stato trasmesso o meno a

quest'ultimo (DTF 71 III 74; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 64), l'asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al

destinatario non essendo d’altronde un valido motivo di restituzione del

termine di opposizione ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF (CEF 20 gennaio 2005

[15.05.114], cons. 4). Se l’escusso ne ha subito un

danno, egli può rivalersi sull’ausiliario.

4.

Pure

a titolo informativo, può essere osservato che l’autorità di vigilanza non ha

potere disciplinare sugli ausiliari degli organi di esecuzione e fallimenti, in

particolare sugli impiegati della posta e sugli agenti di polizia (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 22 ad art. 14; cfr.

pure Gilliéron, op. cit., n. 34

ad art. 64). Qualora il loro operato dia adito a critiche, l’ufficio

di esecuzione deve segnalarlo ai superiori degli agenti notificatori

inadempienti.

5.

Il

ricorso è irricevibile.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 64 LEF, 5 cpv. 3

Cost., art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 7 settembre 2005 di RI 1, __________, è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

RA 2,__________;

PI 2, __________;

PI 3, __________;

PI 4, __________;

PI 5, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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