15.2005.114
Notifica di un precetto esecutivo al coniuge dell'escusso. Domanda di restituzione del termine di opposizione.
20 gennaio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.114
Data decisione, Autorità:
20.01.2006, CEF
Titolo:
Notifica di un precetto esecutivo al coniuge dell'escusso. Domanda di restituzione del termine di opposizione.
RESTITUZIONE TERMINI
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 64 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2005.114
Lugano
20 gennaio
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza/ricorso 6 ottobre 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di
pignoramento emesso il 22 settembre 2005 nell’esecuzione n° __________ promossa
contro la ricorrente da
PI 1
viste le
osservazioni preliminari del 18 ottobre 2004 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. In
virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso
è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio
2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un
giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a
carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.
3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Il ricorso in esame non è pertanto stato
notificato alla controparte.
Considerandi
2.
Il
7.
ottobre 2005, la Pretura di Locarno-Città, fondandosi sull’art. 142 CPC, ha
trasmesso a questa Camera la richiesta di sospensione dell’esecuzione n° __________
formulata da RI 1 il 6 ottobre 2005, ritenendo che si trattasse di una
richiesta di restituzione del termine per interporre opposizione giusta l’art.
33.
cpv. 4 LEF.
In tale
scritto la ricorrente espone di non aver saputo dell’esistenza del precetto
esecutivo, in quanto era stato ritirato da suo marito, che non l’aveva
avvisata. RI 1 precisa che il credito posto in esecuzione è riferito a un
contratto di leasing per l’acquisto di un’autovettura, sottoscritto dal marito
a nome della moglie e all’insaputa della medesima.
3.
Giusta
l'art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano al debitore nella
sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione oppure,
in caso di sua assenza, a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi
impiegati. Per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni
persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e
che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare
l'autorità domestica (cfr. CEF 14 giugno 2005 [15.05.62] Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad
art. 64).
Nel caso concreto, il precetto esecutivo è stato notificato a __________,
marito dell’escussa, presso l’abitazione coniugale in via __________. La
notifica risulta pertanto valida ai sensi di legge, indipendentemente dal fatto
che – a detta dell’escussa – l’atto non le sia stato trasmesso dal marito (cfr.
DTF 71 III 74; Gilliéron, op.
cit., n. 27 ad art. 64).
4.
Lo scritto
6.
ottobre 2005 di RI 1 può tuttavia anche essere considerato quale domanda
implicita di restituzione del termine per interporre opposizione ai sensi
dell’art. 33 cpv. 4 LEF, siccome la medesima vi dichiara che avrebbe interposto
opposizione se il precetto esecutivo fosse stato consegnato a lei invece che al
marito. La richiesta è d’altronde da ritenere tempestiva, non essendo possibile
stabilire la data di ricezione dell’avviso di pignoramento, spedito per posta con
invio non raccomandato.
4.1
L’esistenza
stessa dell’istituto della notifica sostitutiva nelle mani di un membro
dell’economia domestica (art. 64 cpv. 1 LEF) esclude che si possa considerare
l’asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario
quale motivo generale di restituzione del termine di opposizione. Questa Camera
ha così stabilito che, salvo circostanze particolari, l’escusso risponde della
colpa del membro della sua economia domestica o del suo impiegato che ha omesso
di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre
opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da
adottare in caso di notifica di un atto esecutivo (CEF 12 agosto 2005
[15.05.80], cons. 3; cfr. pure decisione 21 febbraio 2003 del Tribunale
cantonale vodese, in BlSchK 2004, 99, cons. II i.f.).
4.2
Questa
giurisprudenza poggia implicitamente sul presupposto secondo cui l’art. 55 CO sarebbe
applicabile alla questione della notifica sostitutiva, di modo che l’escusso
potrebbe discolparsi – e così pretendere alla restituzione del termine scaduto
– dimostrando di aver correttamente scelto, istruito e controllato il suo
ausiliario (“cura in eligendo, instruendo e custodiendo”). In realtà, questa
norma regge la questione della responsabilità delittuale del padrone per gli
atti dei suoi ausiliari che hanno illecitamente causato un danno a terzi,
ovvero una questione fondamentalmente diversa da quella di sapere in quale
misura l’inosservanza colpevole di un termine da parte di un ausiliario
dell’escusso (membro della famiglia, impiegato) possa essere imputata a quest’ultimo
(in questa seconda ipotesi, semmai sussiste un danno ne patisce infatti
l’escusso e non un terzo, cfr. decisione 21/2/2003 citata sopra, BlSchK 2004,
99, cons. II [obiter dictum]). Per il medesimo motivo, occorre pure escludere
l’applicazione dell’art. 101 CO, il quale regge anch’esso una questione di
responsabilità, ancorché contrattuale (ciò che è stato misconosciuto nella DTF
114.
Ib 73, cons. 2e). A ben vedere, la relazione tra escusso e ausiliario deve piuttosto
essere analizzata come un caso di rappresentanza legale, la cui estensione è
regolata dalla legge di diritto pubblico che l’istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1
CO), ossia, in concreto, dall’art. 64 cpv. 1 LEF. Orbene, questa norma non
prevede restrizioni al potere dei membri della famiglia dell’escusso e dei suoi
impiegati di ricevere atti esecutivi per conto suo. Gli atti e le omissioni
dell’ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se fossero della
parte. Nella misura in cui il comportamento dell’ausiliario, qualora fosse stato
assunto dall’escusso, è da ritenere colpevole ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF
e il termine scaduto non deve essere restituito. Questa regola è del resto esplicitamente
enunciata nell’ipotesi in cui l’inosservanza del termine è dovuta a colpa di un
mandatario scelto dall’escusso (cfr. Erard,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33;
DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all’art. 35 OG]).
Eccezioni sono ammesse solo nel caso di un conflitto d’interessi tra ausiliario
ed escusso, ossia quando l’ausiliario è pure il creditore procedente o quando
la legge esige una notifica personale al destinatario dell’atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per
il resto, l’esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle
notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze
imputabili esclusivamente ai membri della sua economia domestica o ai suoi
impiegati. Se ne ha subito un danno, egli potrà rivalersi sull’ausiliario.
4.3
Nel
caso concreto, il marito dell’escusso ha chiaramente commesso una colpa
nell’omettere di trasmettere il precetto esecutivo a sua moglie e d’interporre
opposizione. Per i suddetti motivi, tale colpa va imputata alla ricorrente. Non
si giustifica pertanto la restituzione del termine di opposizione.
5.
Questa
Camera non è competente per pronunciarsi sulla censura – di merito – fondata
sull’allegazione secondo cui il contratto posto a fondamento dell’esecuzione
non è stato sottoscritto dall’escussa bensì da suo marito. L’escussa deve
semmai farla valere con un’azione di annullamento dell’esecuzione in virtù
dell’art. 85a LEF.
6.
Sia
il ricorso contro la notifica del precetto esecutivo al marito sia l’istanza –
implicita – di restituzione del termine di opposizione vanno pertanto respinte.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 33 cpv. 4, 64 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 6 ottobre 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2.
L’istanza
6.
ottobre 2005 di RI 1 tendente alla restituzione del termine di opposizione al
precetto esecutivo n° __________ è respinta.
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
5.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 04.05.2026
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