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Decisione

15.2005.114

Notifica di un precetto esecutivo al coniuge dell'escusso. Domanda di restituzione del termine di opposizione.

20 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.114

Data decisione, Autorità:

20.01.2006, CEF

Titolo:

Notifica di un precetto esecutivo al coniuge dell'escusso. Domanda di restituzione del termine di opposizione.

RESTITUZIONE TERMINI

art. 33 cpv. 4 LEF

art. 64 cpv. 1 LEF

Incarto n.

15.2005.114

Lugano

20 gennaio

2006

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza/ricorso 6 ottobre 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di

pignoramento emesso il 22 settembre 2005 nell’esecuzione n° __________ promossa

contro la ricorrente da

PI 1

viste le

osservazioni preliminari del 18 ottobre 2004 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. In

virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso

irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso

è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio

2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un

giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a

carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.

3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Il ricorso in esame non è pertanto stato

notificato alla controparte.

Considerandi

2.

Il

7.

ottobre 2005, la Pretura di Locarno-Città, fondandosi sull’art. 142 CPC, ha

trasmesso a questa Camera la richiesta di sospensione dell’esecuzione n° __________

formulata da RI 1 il 6 ottobre 2005, ritenendo che si trattasse di una

richiesta di restituzione del termine per interporre opposizione giusta l’art.

33.

cpv. 4 LEF.

In tale

scritto la ricorrente espone di non aver saputo dell’esistenza del precetto

esecutivo, in quanto era stato ritirato da suo marito, che non l’aveva

avvisata. RI 1 precisa che il credito posto in esecuzione è riferito a un

contratto di leasing per l’acquisto di un’autovettura, sottoscritto dal marito

a nome della moglie e all’insaputa della medesima.

3.

Giusta

l'art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano al debitore nella

sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione oppure,

in caso di sua assenza, a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi

impiegati. Per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni

persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e

che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare

l'autorità domestica (cfr. CEF 14 giugno 2005 [15.05.62] Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad

art. 64).

Nel caso concreto, il precetto esecutivo è stato notificato a __________,

marito dell’escussa, presso l’abitazione coniugale in via __________. La

notifica risulta pertanto valida ai sensi di legge, indipendentemente dal fatto

che – a detta dell’escussa – l’atto non le sia stato trasmesso dal marito (cfr.

DTF 71 III 74; Gilliéron, op.

cit., n. 27 ad art. 64).

4.

Lo scritto

6.

ottobre 2005 di RI 1 può tuttavia anche essere considerato quale domanda

implicita di restituzione del termine per interporre opposizione ai sensi

dell’art. 33 cpv. 4 LEF, siccome la medesima vi dichiara che avrebbe interposto

opposizione se il precetto esecutivo fosse stato consegnato a lei invece che al

marito. La richiesta è d’altronde da ritenere tempestiva, non essendo possibile

stabilire la data di ricezione dell’avviso di pignoramento, spedito per posta con

invio non raccomandato.

4.1

L’esistenza

stessa dell’istituto della notifica sostitutiva nelle mani di un membro

dell’economia domestica (art. 64 cpv. 1 LEF) esclude che si possa considerare

l’asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario

quale motivo generale di restituzione del termine di opposizione. Questa Camera

ha così stabilito che, salvo circostanze particolari, l’escusso risponde della

colpa del membro della sua economia domestica o del suo impiegato che ha omesso

di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre

opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da

adottare in caso di notifica di un atto esecutivo (CEF 12 agosto 2005

[15.05.80], cons. 3; cfr. pure decisione 21 febbraio 2003 del Tribunale

cantonale vodese, in BlSchK 2004, 99, cons. II i.f.).

4.2

Questa

giurisprudenza poggia implicitamente sul presupposto secondo cui l’art. 55 CO sarebbe

applicabile alla questione della notifica sostitutiva, di modo che l’escusso

potrebbe discolparsi – e così pretendere alla restituzione del termine scaduto

– dimostrando di aver correttamente scelto, istruito e controllato il suo

ausiliario (“cura in eligendo, instruendo e custodiendo”). In realtà, questa

norma regge la questione della responsabilità delittuale del padrone per gli

atti dei suoi ausiliari che hanno illecitamente causato un danno a terzi,

ovvero una questione fondamentalmente diversa da quella di sapere in quale

misura l’inosservanza colpevole di un termine da parte di un ausiliario

dell’escusso (membro della famiglia, impiegato) possa essere imputata a quest’ultimo

(in questa seconda ipotesi, semmai sussiste un danno ne patisce infatti

l’escusso e non un terzo, cfr. decisione 21/2/2003 citata sopra, BlSchK 2004,

99, cons. II [obiter dictum]). Per il medesimo motivo, occorre pure escludere

l’applicazione dell’art. 101 CO, il quale regge anch’esso una questione di

responsabilità, ancorché contrattuale (ciò che è stato misconosciuto nella DTF

114.

Ib 73, cons. 2e). A ben vedere, la relazione tra escusso e ausiliario deve piuttosto

essere analizzata come un caso di rappresentanza legale, la cui estensione è

regolata dalla legge di diritto pubblico che l’istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1

CO), ossia, in concreto, dall’art. 64 cpv. 1 LEF. Orbene, questa norma non

prevede restrizioni al potere dei membri della famiglia dell’escusso e dei suoi

impiegati di ricevere atti esecutivi per conto suo. Gli atti e le omissioni

dell’ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se fossero della

parte. Nella misura in cui il comportamento dell’ausiliario, qualora fosse stato

assunto dall’escusso, è da ritenere colpevole ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF

e il termine scaduto non deve essere restituito. Questa regola è del resto esplicitamente

enunciata nell’ipotesi in cui l’inosservanza del termine è dovuta a colpa di un

mandatario scelto dall’escusso (cfr. Erard,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33;

DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all’art. 35 OG]).

Eccezioni sono ammesse solo nel caso di un conflitto d’interessi tra ausiliario

ed escusso, ossia quando l’ausiliario è pure il creditore procedente o quando

la legge esige una notifica personale al destinatario dell’atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per

il resto, l’esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle

notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze

imputabili esclusivamente ai membri della sua economia domestica o ai suoi

impiegati. Se ne ha subito un danno, egli potrà rivalersi sull’ausiliario.

4.3

Nel

caso concreto, il marito dell’escusso ha chiaramente commesso una colpa

nell’omettere di trasmettere il precetto esecutivo a sua moglie e d’interporre

opposizione. Per i suddetti motivi, tale colpa va imputata alla ricorrente. Non

si giustifica pertanto la restituzione del termine di opposizione.

5.

Questa

Camera non è competente per pronunciarsi sulla censura – di merito – fondata

sull’allegazione secondo cui il contratto posto a fondamento dell’esecuzione

non è stato sottoscritto dall’escussa bensì da suo marito. L’escussa deve

semmai farla valere con un’azione di annullamento dell’esecuzione in virtù

dell’art. 85a LEF.

6.

Sia

il ricorso contro la notifica del precetto esecutivo al marito sia l’istanza –

implicita – di restituzione del termine di opposizione vanno pertanto respinte.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 33 cpv. 4, 64 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 6 ottobre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

L’istanza

6.

ottobre 2005 di RI 1 tendente alla restituzione del termine di opposizione al

precetto esecutivo n° __________ è respinta.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 04.05.2026

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