15.2005.120
Pignoramento di salario. Calcolo del minimo di esistenza. Modo di tenere conto deglimenti versati per i figli e degli assegni di famiglia.
7 dicembre 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
15.2005.120
Data decisione, Autorità:
07.12.2006, CEF
Titolo:
Pignoramento di salario. Calcolo del minimo di esistenza. Modo di tenere conto deglimenti versati per i figli e degli assegni di famiglia.
MINIMO DI ESISTENZA
art. 285 CC
art. 323 CC
art. 46 LAF
art. 92 LEF
art. 92 cpv. 1 let. a cf. 9 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2005.120
Lugano
7 dicembre
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 26 settembre 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento 20 settembre 2005 allestito nell’esecuzione n° __________ promossa
dal ricorrente contro
PI 1
viste le
osservazioni 17 ottobre 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il 12
settembre 2005, l’CO 1 ha emesso un attestato di carenza di beni
nell’esecuzione n° __________ promossa dal ricorrente, menzionando alla voce
“Risultato del pignoramento” le seguenti indicazioni: “Separata con un figlio minorenne. Parrucchiera.
Stip. Netto fr. 3'090.--. Affitto fr. 866.--. CM fr. 340.-- al mese. Riceve fr.
600.-- dall’ex marito + fr. 250.-- quale anticipo alimenti. Retta Istituto
Vanoni fr. 800.-- (a suo carico solo fr. 400.--) al mese. Spese per assistenza
figlio (x periodo vacanze) fr. 1'230.-- all’anno. Nullatenente.”
2. Il
26 settembre 2005, il procedente ha ricorso contro tale provvedimento, facendo
valere che in base alle cifre indicate dall’Ufficio, si evince un’eccedenza
pignorabile che varia tra un minimo di fr. 981,50 e un massimo di fr. 1'084.--,
a dipendenza del fatto che si tenga o no conto dell’importo annuale di fr.
1'230.-- per le spese di assistenza del figlio durante i periodi di vacanza,
che il ricorrente ritiene incluso nel minimo di esistenza di base.
3. Il
3 ottobre 2005, l’CO 1 ha proceduto a un nuovo calcolo del minimo di esistenza,
nel seguente modo:
“Guadagno
debitrice fr. 3'370.--
coniuge fr. 0.--
fr. 3'370.--
Minimo
di esistenza
Importi
di base fr. 1'250.--
Figli
minorenni fr. 350.--
Affitto
fr. 866.--
Cassa
malati fr. 87.--
Alimenti fr. 0.--
Trasferte fr. 54.--
Pasti
fuori domicilio fr. 240.--
Istituto
Vanoni per figlia __________ fr. 400.--
Assistenza
alla figlia __________ fr. 102.--
Totale fr. 3'349.--
Eccedenza
pignorabile: fr. 0.--
Osservazioni
Fr.
3'090.-- salario netto + fr. 280.-- alimenti di legge riconosciuti a favore del
pignoramento;
fr.
866.-- affitto a Lugano fino al 30.09.05 /dal 1.10.2005 fr. 1'346.-- come a
giustificativo;
fr.
87.-- premio cassa malati Universa sussidiato:
fr.
102.-- spese di custodia figlia nei periodi di vacanza scolastica, non comprese
all’Istituto Vanoni.”
Questa
nuova decisione è stata comunicata al ricorrente, senza reazione da parte sua.
4. Occorre
anzitutto precisare che il nuovo provvedimento del 3 ottobre 2005 non può
essere considerato quale riconsiderazione della decisione impugnata (ai sensi
dell’art. 17 cpv. 4 LEF), che avrebbe reso il ricorso privo di oggetto in
seguito all’integrale accoglimento delle domande ricorsuali (cfr. DTF 126
III 86 cons. 3), siccome l’Ufficio non ha accolto le domande del ricorrente ma
si è limitato a confermare la decisione impugnata con una motivazione diversa.
Orbene, la conferma di un precedente provvedimento non è un provvedimento
impugnabile ai sensi dell'art. 17 LEF (cfr. CEF 28.11.03 [15.03.149]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 12 ad art. 17, con rif.; F. Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,
n. 54 ad art. 17) e quindi il fatto che l’avv. RI 1 non abbia ricorso contro
l’atto del 3 ottobre 2005 non è rilevante.
5. Si evince sia dal
verbale (interno) per le operazioni di pignoramento che dall’attestato di
carenza beni impugnato e da una decisione 12 settembre 2005 dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento depositata agli atti che l’escussa riceve
dall’ex marito alimenti per un importo mensile di fr. 600.-- e da questo
ufficio un anticipo netto mensile di fr. 140,20 (per i mesi da settembre a
novembre 2005), oltre un assegno famigliare di fr. 109,80, ossia
complessivamente fr. 850.-- al mese. Nel calcolo del minimo di esistenza del 3
ottobre 2005, si fa invece riferimento ad “alimenti di legge
riconosciuti a favore de pignoramento” per fr. 280.-- al mese, senza
spiegazione sul modo in cui si è giunti a tale cifra. Da informazioni assunte
presso l’Ufficio risulta che, in base alla giurisprudenza di questa Camera (CEF
5 giugno 1997 [15.96.166], cons. 3b), si è tenuto conto solo di un terzo degli
alimenti versati esclusivamente a favore della figlia dell’escussa.
5.1. Gli
alimenti che riceve l’escussa, in parte dall’ex marito e in parte dall’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento, sono destinati esclusivamente alla
figlia (cfr. decisione 12 settembre 2005 di quell’ufficio), la quale, in
virtù del diritto civile, ne è l’unica titolare (art. 289 cpv. 1 CC). Gli
alimenti hanno una destinazione vincolata, ossia la copertura dei “bisogni” del
figlio o in altri termini il suo mantenimento (cfr. art. 285 cpv. 1 CC; DTF 115
Ia 326 s., cons. 3a); di conseguenza, essi non devono essere aggiunti ai
redditi del genitore escusso, salvo che, dopo la copertura di tutti i bisogni
del figlio (e non solo quelli indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF),
compresa una “riserva” per imprevisti, sussista un’eccedenza che possa essere
considerata quale sostanza ai sensi dell’art. 319 CC (cfr. DTF 115 Ia 328 s.,
cons. 3b e 3c). Nel caso concreto, come si vedrà, gli alimenti (fr. 740,10) non
coprono nemmeno i bisogni indispensabili della figlia, sicché non devono essere
aggiunti, nemmeno in parte, ai redditi della madre.
5.2. Tuttavia, le spese
riferite esclusivamente al mantenimento della figlia (supplemento di base di
fr. 350.--, premi della cassa malati della figlia, spese di istruzione e di
custodia durante le vacanze scolastiche) non possono essere incluse nel calcolo
del minimo di base della madre, nella misura in cui sono già coperte dagli
alimenti versati dal padre (cfr. Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 103 ad art. 93;
cfr. pure DTF 104 III 77 s.). Infatti, nel minimo di esistenza possono essere considerate
solo le spese (indispensabili) che lo stesso escusso sopporta effettivamente e
regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.
125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad
art. 93).
5.3. Il calcolo oggetto
dell’impugnativa è fondato sui principi espressi nella sentenza emessa da
questa Camera il 5 giugno 1997 (CEF 15.96.166, cons. 3b, Rep. 1997, 243 ss), in
cui è stata applicata per analogia agli alimenti per i figli la regola secondo
cui solo il terzo dei redditi da lavoro percepiti dai figli minorenni deve
essere dedotta dal minimo di esistenza del genitore (cfr. cifra IV/2 della
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, del 1° gennaio 2001 [Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74
ss]). Un riesame della questione, anche alla luce della dottrina e della giurisprudenza
più recenti (cfr. Ochsner, op.
cit., n. 103 ad art. 93), non consente di confermare questo precedente. In
effetti, a parte il fatto che la cifra IV/2 della Tabella non prescrive di
aggiungere il terzo del reddito da lavoro del figlio minorenne ai redditi dell’escusso
bensì di sottrarlo dal minimo di esistenza comune a concorrenza dell’importo
del supplemento per i figli, un’applicazione analogica agli alimenti è esclusa
già per il fatto che la cifra IV/2 della Tabella trae la sua
giustificazione da una norma – l’art. 323 cpv. 2 CC – che non è
applicabile agli alimenti versati da un genitore per il figlio. Non si deve
pertanto tenere conto solo di un “adeguato contributo” del figlio alle proprie
spese di mantenimento, ma si può al contrario dedurre dall’art. 285 cpv. 1 e
2bis CC che gli alimenti per i figli devono essere interamente dedotti dal
contributo dovuto dall’escusso per il mantenimento del figlio, sicché nel
minimo di esistenza si dovrà computare solo il saldo di queste spese, purché –
inoltre – esse siano indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF.
5.4. Nel caso concreto, gli
alimenti (fr. 740,20) vanno quindi portati in deduzione delle spese della
figlia riconosciute indispensabili (supplemento di base [fr. 350.--] + parte
del premio della cassa malati riferito alla figlia [fr. 19,30 = 85/(85+298,40)
x 87] + spese di istruzione [fr. 400.--] e di custodia durante le vacanze
scolastiche [fr. 102.--], per un totale di fr. 871,30) e nel minimo di
esistenza dell’escussa va computato solo il saldo delle spese riferita alla
figlia non coperte dagli alimenti, ossia fr. 131,10 (fr. 871,30 - 740,20).
Siccome gli alimenti sono già interamente assorbiti dalle spese indicate sopra,
non è necessario determinare in quale misura la figlia dovrebbe contribuire al
pagamento dell’affitto corrisposto dalla madre (cfr. a questo proposito: Ochsner, op. cit., n. 103 ad art. 93).
6. Gli assegni
di famiglia devono invece essere presi in considerazione in un modo diverso. Si
tratta infatti di prestazioni sociali in denaro, a carattere integrativo ed a
sostegno sì degli oneri del figlio ma pure di tutti gli oneri familiari (art. 1
cpv. 1 della legge cantonale sugli assegni di famiglia [LAF], RL 6.4.1.1).
Economicamente, l’assegno costituisce quindi un reddito spettante alla famiglia
(monoparentale o biparentale) nel suo insieme e non solo ai figli. Del resto,
titolare del diritto all'assegno è l'uno o l'altro dei genitori (art. 2 cpv. 1
LAF), ossia quello che cura il figlio (art. 5 cpv. 1, 24 e 31 s. LAF)
rispettivamente – per gli assegni di base e per giovani in formazione o
invalidi – quello che percepisce un salario (art. 6, 11 e 23 LAF). D’altronde,
tutti i redditi dei diversi membri sono presi in considerazione per il calcolo
degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. ad. es.: art. 24 cpv. 1
lett. c, 27, 30, 30d 31 lett. d, 32, 35 e 37d LAF). Dal profilo esecutivo,
l’assegno deve pertanto essere dedotto dal minimo di esistenza comune della
famiglia del debitore (nel senso di comunione domestica giusta l’art. 93 LEF,
quindi limitata al genitore e al figlio se i genitori vivono separati) e non
solo dal supplemento per i figli. Ciò anche per evitare che con gli assegni si
paghino spese non essenziali a scapito dei creditori di prestazioni essenziali.
Inoltre, va tenuto conto
del carattere impignorabile degli assegni di famiglia (art. 46 LAF; Messaggio
(n. 4198 del 19 gennaio 1994, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio,
sessione ordinaria primaverile 1996, vol. I.2, p. 830; art. 92 n.
9a LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 9 e 87 ad art.
92). Nel quantificare l’eccedenza pignorabile, vanno però considerati
tutti i redditi dell’escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) – in
concreto gli assegni – che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) – il
salario –, fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi
limitatamente pignorabili se e nella misura in cui, sommati a quelli
impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza (cfr. DTF 104 III 38; CEF 22
gennaio 1999 [15.98.142], cons. 3c, Rep. 1999, n. 88bis
(1); Ochsner, op. cit., n. 159 ad
art. 92; Guidicelli/Piccirilli, op.
cit., n. 39; von der Mühll, op.
cit., n. 18 ad art. 93). Dal profilo pratico, gli assegni di famiglia dovranno
quindi essere dedotti dal minimo di esistenza di PI 1 e si pignorerà solo il
suo salario nella misura in cui eccede detto minimo.
7. La
contestazione del ricorrente relativa all’importo
annuale di fr. 1'230.-- computato nel minimo di esistenza quali spese di
assistenza della figlia durante i periodi di vacanza è infondata. Sono infatti spese da considerarsi indispensabili giusta l’art. 93
LEF, in quanto l’escussa non potrebbe altrimenti esercitare la sua attività
lucrativa (cfr. cifra II/4 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza).
Il ricorrente non ne contesta né l’ammontare né l’effettivo pagamento, peraltro
documentato.
8. In base alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata
andrebbe pertanto riformata nel seguente modo:
“Guadagno
debitrice fr. 3'090.--
coniuge fr. 0.--
fr. 3'090.--
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'250.--
Figli
minorenni fr. 0.--
Affitto
fr. 866.--
Cassa
malati (senza premio per Aral) fr. 67.70
Alimenti fr. 0.--
Trasferte fr. 54.--
Pasti
fuori domicilio fr. 240.--
Spese
per la figlia Aral non coperte
dagli
alimenti* fr. 131.10
Totale fr. 2'608.80
./.
assegno famigliare fr. 109.80
fr.
2'499.—
Eccedenza
pignorabile fr. 591.—
Osservazioni
*
Spese per la figlia Aral non coperte dagli alimenti:
supplemento di base fr. 350.--
parte
del premio della cassa malati riferito
alla
figlia Aral (85/(85+298,40) x 87) fr. 19.30
spese
di istruzione fr. 400.--
spese
di custodia durante le vacanze scolastiche
non comprese nella retta dell’Istituto
Vanoni fr. 102.--
totale fr. 871.30
./.
alimenti a carico del padre (fr. 600 + 140,20) fr. 740.20
Spese a carico di PI 1 fr. 131.10
Visto il
tempo trascorso, e la possibilità che i dati numerici suesposti siano nel
frattempo mutati, l’incarto viene retrocesso all’Ufficio affinché esegua
nuovamente il pignoramento nel senso dei considerandi che precedono (art. 21
cpv. 4 LPR).
Fatti
9. Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF; 46 LAF; 285, 323 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 26 settembre 2005 dell’avv. RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, l’attestato di carenza di beni che l’CO 1 ha emesso il 12
settembre 2005 nonché il verbale di pignoramento 20 settembre 2005 allestito nell’esecuzione
n° __________ sono annullati.
1.2. È
fatto ordine all’CO 1 di procedere ad un nuovo pignoramento nel senso dei
considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RI 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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