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Decisione

15.2005.121

Istanza di determinazione del modo di realizzazione di una quota di comproprietà in una successione.

6 dicembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.121

Data decisione, Autorità:

06.12.2005, CEF

Titolo:

Istanza di determinazione del modo di realizzazione di una quota di comproprietà in una successione.

QUOTA EREDITÀ

art. 132 LEF

Incarto n.

15.2005.121

Lugano

6 dicembre

2005

CJ/sc/bd

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 2 novembre 2005 dell’RI 1 chiedente

la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF

dell’interessenza spettante a

CO 1, __________

nella

CC 1 composta – oltre che dall’escusso – da:

CO 2

CO 3 ;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 4

dicembre 2001 (gruppo n° __________), il 30 gennaio 2002 (gruppo n° __________)

e il 12 marzo 2003 (gruppo n° __________), l’Ufficio ha pignorato i diritti di

cui si chiede ora la determinazione del modo di realizzazione, indicando per

ogni fondo sia il valore di stima RF, sia la stima dell’Ufficio: mapp. __________

(fr. 300.--), __________ (fr. 87'000.--) e __________ (fr. 200.--). Nel RFD di __________

tutti i fondi sono intestati alla CC 1;

che la

realizzazione dei diritti pignorati è stata chiesta il 13 febbraio 2002;

che il 3

ottobre 2005, l’Ufficio ha convocato, il debitore, tutti i creditori e i

coeredi a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC;

che a

detta udienza, che ha avuto luogo il 13 ottobre 2005, si sono presentati solo CO

3, il rappresentante dell’escusso e rappresentanti del PI 5;

che

l’esito dell’esperimento di conciliazione si è rivelato infruttuoso;

che il 19

ottobre 2005, è stato assegnato ai creditori, all’escusso e ai coeredi un

termine per presentare eventuali proposte concrete sul

modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC), l’Ufficio, valutando il valore

dell’intera sostanza ereditaria in fr. 40'000.-- e quello della quota pignorata

in circa fr. 10'000.--;

che

l’Ufficio preavvisa la realizzazione all’asta dei diritti dell’escusso nella

comunione ereditaria;

che l’art. 10 cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all’asta dei

diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota

pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle

informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione;

che in

concreto, l’Ufficio ha attribuito ai tre fondi di __________ un valore di stima

complessivo di fr. 87'500.--;

che in

base alle dichiarazioni rilasciate dall’escusso all’udienza di conciliazione,

la stima è poi stata ridotta senza giustificazione a fr. 40'000.--, mentre il

valore della quota spettante all’escusso è stato stabilito – per la prima volta

– in fr. 10'000.--;

che né la

composizione dell’assetto ereditario né le stime sono state contestate;

che in

queste condizioni, il valore della quota dell’escusso appare sufficientemente

determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la

realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota dell’escusso;

che

l’istanza va pertanto accolta, con la precisazione che sul bando d’incanto,

l’Ufficio indicherà quale valore di stima dei fondi i valori indicati sul

verbale di pignoramento del 4 dicembre 2001;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 132 LEF, nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),

pronuncia:

1. L’istanza

22 aprile 2005 dell’IS 1 è accolta.

1.1. Di

conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

dell’interessenza spettante a CO 1, __________, nell’eredità indivisa fu CC 1, composta,

oltre che dall’escusso, da CO 2, __________, e CO 3, __________.

1.2. Sul

bando d’incanto, l’RI 1 indicherà quale valore di stima dei fondi i valori indicati

sul verbale di pignoramento del 4 dicembre 2001.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

– CO

1, __________;

– CO 2, __________;

– CO 3, __________;

– PI

1, __________;

– PI

2, __________;

– PI 3, __________;

– PI

4, __________;

– PI

5, __________.

Comunicazione

all’RI 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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