15.2005.121
Istanza di determinazione del modo di realizzazione di una quota di comproprietà in una successione.
6 dicembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.121
Data decisione, Autorità:
06.12.2005, CEF
Titolo:
Istanza di determinazione del modo di realizzazione di una quota di comproprietà in una successione.
QUOTA EREDITÀ
art. 132 LEF
Incarto n.
15.2005.121
Lugano
6 dicembre
2005
CJ/sc/bd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 2 novembre 2005 dell’RI 1 chiedente
la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF
dell’interessenza spettante a
CO 1, __________
nella
CC 1 composta – oltre che dall’escusso – da:
CO 2
CO 3 ;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 4
dicembre 2001 (gruppo n° __________), il 30 gennaio 2002 (gruppo n° __________)
e il 12 marzo 2003 (gruppo n° __________), l’Ufficio ha pignorato i diritti di
cui si chiede ora la determinazione del modo di realizzazione, indicando per
ogni fondo sia il valore di stima RF, sia la stima dell’Ufficio: mapp. __________
(fr. 300.--), __________ (fr. 87'000.--) e __________ (fr. 200.--). Nel RFD di __________
tutti i fondi sono intestati alla CC 1;
che la
realizzazione dei diritti pignorati è stata chiesta il 13 febbraio 2002;
che il 3
ottobre 2005, l’Ufficio ha convocato, il debitore, tutti i creditori e i
coeredi a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC;
che a
detta udienza, che ha avuto luogo il 13 ottobre 2005, si sono presentati solo CO
3, il rappresentante dell’escusso e rappresentanti del PI 5;
che
l’esito dell’esperimento di conciliazione si è rivelato infruttuoso;
che il 19
ottobre 2005, è stato assegnato ai creditori, all’escusso e ai coeredi un
termine per presentare eventuali proposte concrete sul
modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC), l’Ufficio, valutando il valore
dell’intera sostanza ereditaria in fr. 40'000.-- e quello della quota pignorata
in circa fr. 10'000.--;
che
l’Ufficio preavvisa la realizzazione all’asta dei diritti dell’escusso nella
comunione ereditaria;
che l’art. 10 cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all’asta dei
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione;
che in
concreto, l’Ufficio ha attribuito ai tre fondi di __________ un valore di stima
complessivo di fr. 87'500.--;
che in
base alle dichiarazioni rilasciate dall’escusso all’udienza di conciliazione,
la stima è poi stata ridotta senza giustificazione a fr. 40'000.--, mentre il
valore della quota spettante all’escusso è stato stabilito – per la prima volta
– in fr. 10'000.--;
che né la
composizione dell’assetto ereditario né le stime sono state contestate;
che in
queste condizioni, il valore della quota dell’escusso appare sufficientemente
determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la
realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota dell’escusso;
che
l’istanza va pertanto accolta, con la precisazione che sul bando d’incanto,
l’Ufficio indicherà quale valore di stima dei fondi i valori indicati sul
verbale di pignoramento del 4 dicembre 2001;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 132 LEF, nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
pronuncia:
1. L’istanza
22 aprile 2005 dell’IS 1 è accolta.
1.1. Di
conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell’interessenza spettante a CO 1, __________, nell’eredità indivisa fu CC 1, composta,
oltre che dall’escusso, da CO 2, __________, e CO 3, __________.
1.2. Sul
bando d’incanto, l’RI 1 indicherà quale valore di stima dei fondi i valori indicati
sul verbale di pignoramento del 4 dicembre 2001.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
– CO
1, __________;
– CO 2, __________;
– CO 3, __________;
– PI
1, __________;
– PI
2, __________;
– PI 3, __________;
– PI
4, __________;
– PI
5, __________.
Comunicazione
all’RI 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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