15.2005.123
Stima di oggetti pignorati. Forza di cosa giudicata. Ordine di pignoramento. Censura prematura.
18 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2005.123
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CEF
Titolo:
Stima di oggetti pignorati. Forza di cosa giudicata. Ordine di pignoramento. Censura prematura.
ORDINE DEL PIGNORAMENTO
art. 17 LEF
art. 95 LEF
Incarto n.
15.2005.123
Lugano
18 gennaio
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 2 novembre 2005 di
RI 1
rappr. dall¿ RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 nelle esecuzioni n° __________ e __________
promosse contro la ricorrente da
PI 2, __________
PI 3,__________
PI 4, __________ (I)
tutti rappr. dall¿avv. PA 1, __________
viste le
osservazioni 24 novembre 2005 dei resistenti nonché 8 e 24 novembre 2005 dell¿CO
1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
2 novembre 2005, RI 1, rappresentata dal marito, ha chiesto al caposervizio CO
1 la sospensione immediata delle procedure esecutive n° __________ e __________,
richiesta che è stata considerata quale ricorso ai sensi dell¿art. 17 LEF.
Preannunciando l¿inoltro di una denuncia penale contro detto funzionario e
contro il cursore __________ ¿ denuncia apparentemente inoltrata lo stesso
giorno e integrata successivamente con un¿¿aggiunta di complemento¿ dell¿8
novembre ¿, la ricorrente ha contestato la stima, ritenuta ¿illegale¿, del valore
degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione, iscritti nell¿inventario n°
__________, poi convalidato con l¿esecuzione n° __________. La ricorrente ha inoltre
allegato una violazione dell¿art. 95 cpv. 2 LEF, nel senso che l¿Ufficio,
nell¿esecuzione n° __________, avrebbe pignorato un suo fondo situato a __________,
mentre il valore dell¿inventario __________ sarebbe sufficiente a coprire tutti
Fatti
i crediti dedotti sia nell¿esecuzione n° __________ che nell¿esecuzione n° __________.
I funzionari dell¿CO 1 avrebbero inoltre omesso di prendere in considerazione
una garanzia bancaria di fr. 5'000.-- rilasciata dall¿escussa ai procedenti
nonché un credito di fr. 5'293,10 che essa vanta contro gli escutenti per il
rimborso di spese accessorie pagate in eccesso.
Il 5 novembre 2005, la ricorrente ha trasmesso a questa Camera il
suo scritto 2 novembre, con alcune spiegazioni supplementari.
Con
ordinanza 10 novembre 2005, al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo.
Sempre il
10 novembre, la ricorrente ha nuovamente presentato ricorso contro l¿operato
dell¿CO 1, chiedendo di voler ¿sospendere con effetto immediato la procedura
esecutiva, limitatamente all¿immobile mapp. __________¿ di sua proprietà fino
all¿emanazione della sentenza pretorile in una causa da lei promossa contro i
procedenti (inc. __________) e di dare avvio a un procedimento disciplinare nei
confronti del cursore __________ per un¿asserita violazione del segreto
d¿ufficio.
Con ordinanza 14 novembre 2005, il presidente di questa Camera ha
confermato l¿ordinanza 10 novembre.
2. La
censura relativa alla stima dell¿inventario, oltre che tardiva, è già stata
risolta da questa Camera in senso sfavorevole alla ricorrente con decisione 2
giugno 2005 (inc. [15.05.47/57]). Questa sentenza è diventata definitiva poiché
non è stata impugnata davanti al Tribunale federale. La stima non può pertanto
più essere rimessa in discussione.
3. La
censura fondata sull¿art. 95 LEF è prematura. Infatti, al momento della
presentazione del ricorso, l¿Ufficio, nell¿esecuzione n° __________, non aveva
ancora proceduto all¿esecuzione del pignoramento, fissato per il 16 novembre
2005 ed effettivamente eseguito in tale data.
4. La
domanda di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del cursore __________
non può avere un seguito in questa sede, dal momento che la decisione
sull¿apertura di una procedura disciplinare è riservata all¿autorità di
vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF)
(CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).
D¿altronde,
per quanto concerne lo scritto 10 gennaio 2006 della ricorrente, al di là della
questione della sua ricevibilità formale, occorre ricordare che le questioni di
responsabilità ai sensi dell¿art. 5 LEF sono di esclusiva competenza
dell¿autorità giudiziaria e non dell¿autorità di vigilanza (cfr. CEF 2 aprile
2003 [15.03.60]). Inoltre, le censure relative a questioni di responsabilità
degli organi di esecuzione forzata non possono essere oggetto di un ricorso ai
sensi dell¿art. 17 LEF (cfr. Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2 ad art. 1 e nota 28 ad
n. 2.2.4, con rif., Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,
Basilea/ Ginevra/Monaco 2000, n. 5 ss., segnatamente n. 8 ad art. 17).
5. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.
a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 5, 17, 20a, 95 LEF; 11 cpv. 4 LALEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 2 novembre 2005 di RI 1, __________, è
respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: ¿ arch. RA 1, __________;
¿ avv.
PA 1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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