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Decisione

15.2005.123

Stima di oggetti pignorati. Forza di cosa giudicata. Ordine di pignoramento. Censura prematura.

18 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti dedotti sia nell¿esecuzione n° __________ che nell¿esecuzione n° __________.

I funzionari dell¿CO 1 avrebbero inoltre omesso di prendere in considerazione

una garanzia bancaria di fr. 5'000.-- rilasciata dall¿escussa ai procedenti

nonché un credito di fr. 5'293,10 che essa vanta contro gli escutenti per il

rimborso di spese accessorie pagate in eccesso.

Il 5 novembre 2005, la ricorrente ha trasmesso a questa Camera il

suo scritto 2 novembre, con alcune spiegazioni supplementari.

Con

ordinanza 10 novembre 2005, al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo.

Sempre il

10 novembre, la ricorrente ha nuovamente presentato ricorso contro l¿operato

dell¿CO 1, chiedendo di voler ¿sospendere con effetto immediato la procedura

esecutiva, limitatamente all¿immobile mapp. __________¿ di sua proprietà fino

all¿emanazione della sentenza pretorile in una causa da lei promossa contro i

procedenti (inc. __________) e di dare avvio a un procedimento disciplinare nei

confronti del cursore __________ per un¿asserita violazione del segreto

d¿ufficio.

Con ordinanza 14 novembre 2005, il presidente di questa Camera ha

confermato l¿ordinanza 10 novembre.

2. La

censura relativa alla stima dell¿inventario, oltre che tardiva, è già stata

risolta da questa Camera in senso sfavorevole alla ricorrente con decisione 2

giugno 2005 (inc. [15.05.47/57]). Questa sentenza è diventata definitiva poiché

non è stata impugnata davanti al Tribunale federale. La stima non può pertanto

più essere rimessa in discussione.

3. La

censura fondata sull¿art. 95 LEF è prematura. Infatti, al momento della

presentazione del ricorso, l¿Ufficio, nell¿esecuzione n° __________, non aveva

ancora proceduto all¿esecuzione del pignoramento, fissato per il 16 novembre

2005 ed effettivamente eseguito in tale data.

4. La

domanda di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del cursore __________

non può avere un seguito in questa sede, dal momento che la decisione

sull¿apertura di una procedura disciplinare è riservata all¿autorità di

vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF)

(CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).

D¿altronde,

per quanto concerne lo scritto 10 gennaio 2006 della ricorrente, al di là della

questione della sua ricevibilità formale, occorre ricordare che le questioni di

responsabilità ai sensi dell¿art. 5 LEF sono di esclusiva competenza

dell¿autorità giudiziaria e non dell¿autorità di vigilanza (cfr. CEF 2 aprile

2003 [15.03.60]). Inoltre, le censure relative a questioni di responsabilità

degli organi di esecuzione forzata non possono essere oggetto di un ricorso ai

sensi dell¿art. 17 LEF (cfr. Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2 ad art. 1 e nota 28 ad

n. 2.2.4, con rif., Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,

Basilea/ Ginevra/Monaco 2000, n. 5 ss., segnatamente n. 8 ad art. 17).

5. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.

a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 5, 17, 20a, 95 LEF; 11 cpv. 4 LALEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso 2 novembre 2005 di RI 1, __________, è

respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: ¿ arch. RA 1, __________;

¿ avv.

PA 1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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