15.2005.125
Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria. Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.
16 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2005.125
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, CEF
Titolo:
Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.
Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.
COMUNIONE
art. 132 LEF
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2005.125
Lugano
16 gennaio
2006
EC/cs/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 9
novembre 2005 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione
ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
CO 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal
defunto
__________
composta di
__________, 2003, __________,
__________, 2001, __________,
__________, 1999, __________,
__________, 1998, __________,
tutte rappr. da CO 2, __________;
CO 1, 1970, __________;
CO 5, 1941, __________;
CO 3, 1966, __________;
CO 4, 1963, Gondola;
nelle
esecuzioni di cui ai diversi gruppi di pignoramento dell’IS 1 promosse da
__________ __________
rappr. da: PI 1, __________;
PI 2, __________;
PI 3, __________;
__________, __________;.
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 e di cui ai
gruppi di pignoramento n. 2, 3, 4, 5 e 6 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 4, __________,
CO 3, __________, __________ __________, CO 1, __________ e CO 5, stabilendo
che il valore di stima dell’interessenza spettante all’escusso verrà
determinato in sede di realizzazione.
B. Il
2 giugno 2005 e del 1. luglio 2005, creditori procedenti hanno presentato la
domanda di vendita.
C. Il
23 settembre 2005 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad
un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 10 ottobre
2005. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a
causa dell’assenza di parte dei membri della comunione indivisa e di tutti i
creditori ad eccezione del PI 2. Il 19 ottobre 2005, l’Ufficio ha assegnato a
tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte
concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv.
1 RDC). Nel termine impartito sono pervenuti all’Ufficio tre scritti da parte
di altrettanti creditori, i cui contenuti, se del caso, saranno indicati in
seguito.
D. Il
9 novembre 2005, l’IS 1, dopo aver valutato il valore della quota pignorata in
fr. 10'000.--/12'000.-- circa, ha chiesto a questa Camera la determinazione del
modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, preavvisando
la loro vendita a pubblici incanti.
Considerato
Considerandi
1.
Dai
verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria composta di CO 4, __________, CO 3, __________,
__________, CO 1, __________ e CO 5.
2.
Procedura
e modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono
dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
3.
Nel
caso di specie l’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escusso è di un
sedicesimo della comunione ereditaria (cfr. scritto 19 ottobre 2005 e istanza 9
novembre 2005). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna
delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della
comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai
coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di
vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del
pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha
preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che
la massa ereditaria è costituita da due appartamenti al terzo piano di una
vecchia palazzina senza ascensore a __________ gravati da oneri ipotecari per
fr. 320'000.-- e da un terreno di mq. 1465 a __________ di un valore di stima ufficiale
di fr. 110'645.86 e gravato da un’ipoteca legale di fr. 32'185.-- (cfr. scritto
19.
ottobre 2005 a tutti gli interessati e istanza 9 novembre 2005). Per questo
motivo l’Ufficio ha assegnato all’intera massa il valore di fr. 200'000.-- e
alla quota pignorata di un sedicesimo il valore di fr. 10'000.--/12'000.--
circa. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali
è stato trasmesso sia lo scritto del 19 ottobre 2005 (cfr. consid. C) che l’istanza
9.
novembre 2005 chiedente la determinazione del modo di realizzazione
dell’interessenza spettante all’escusso. In siffatte circostanze si può
pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente
determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la
vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti, la soluzione alternativa
dello scioglimento della comunione e
della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in
concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare, limitato
alla quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della
comunione ereditaria.
5.
L’istanza va pertanto accolta.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Visti gli
art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento
e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
pronuncia:
1.
L’istanza 9 novembre 2005 dell’IS 1 è accolta.
1.1
Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici
incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione
relitta da __________ composta di CO 1 2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione
all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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