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Decisione

15.2005.125

Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria. Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.

16 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 e di cui ai

gruppi di pignoramento n. 2, 3, 4, 5 e 6 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti

all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 4, __________,

CO 3, __________, __________ __________, CO 1, __________ e CO 5, stabilendo

che il valore di stima dell’interessenza spettante all’escusso verrà

determinato in sede di realizzazione.

B. Il

2 giugno 2005 e del 1. luglio 2005, creditori procedenti hanno presentato la

domanda di vendita.

C. Il

23 settembre 2005 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad

un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 10 ottobre

2005. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a

causa dell’assenza di parte dei membri della comunione indivisa e di tutti i

creditori ad eccezione del PI 2. Il 19 ottobre 2005, l’Ufficio ha assegnato a

tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte

concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv.

1 RDC). Nel termine impartito sono pervenuti all’Ufficio tre scritti da parte

di altrettanti creditori, i cui contenuti, se del caso, saranno indicati in

seguito.

D. Il

9 novembre 2005, l’IS 1, dopo aver valutato il valore della quota pignorata in

fr. 10'000.--/12'000.-- circa, ha chiesto a questa Camera la determinazione del

modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, preavvisando

la loro vendita a pubblici incanti.

Considerato

Considerandi

1.

Dai

verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escusso nella comunione ereditaria composta di CO 4, __________, CO 3, __________,

__________, CO 1, __________ e CO 5.

2.

Procedura

e modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono

dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

3.

Nel

caso di specie l’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escusso è di un

sedicesimo della comunione ereditaria (cfr. scritto 19 ottobre 2005 e istanza 9

novembre 2005). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna

delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della

comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai

coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di

vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha

preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che

la massa ereditaria è costituita da due appartamenti al terzo piano di una

vecchia palazzina senza ascensore a __________ gravati da oneri ipotecari per

fr. 320'000.-- e da un terreno di mq. 1465 a __________ di un valore di stima ufficiale

di fr. 110'645.86 e gravato da un’ipoteca legale di fr. 32'185.-- (cfr. scritto

19.

ottobre 2005 a tutti gli interessati e istanza 9 novembre 2005). Per questo

motivo l’Ufficio ha assegnato all’intera massa il valore di fr. 200'000.-- e

alla quota pignorata di un sedicesimo il valore di fr. 10'000.--/12'000.--

circa. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali

è stato trasmesso sia lo scritto del 19 ottobre 2005 (cfr. consid. C) che l’istanza

9.

novembre 2005 chiedente la determinazione del modo di realizzazione

dell’interessenza spettante all’escusso. In siffatte circostanze si può

pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente

determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la

vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti, la soluzione alternativa

dello scioglimento della comunione e

della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in

concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare, limitato

alla quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della

comunione ereditaria.

5.

L’istanza va pertanto accolta.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli

art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento

e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

1.

L’istanza 9 novembre 2005 dell’IS 1 è accolta.

1.1

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici

incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione

relitta da __________ composta di CO 1 2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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