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Decisione

15.2005.126

Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.

16 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 e di cui ai

gruppi di pignoramento n. 3, 4, 6, 7, 8 e 9, l’IS 1 ha pignorato i diritti

spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2, CO 4 e

della defunta CO 3, stabilendo che il valore di stima dell’interessenza

spettante all’escusso verrà determinato in sede di realizzazione.

B. Il

30 giugno 2005 e il 2 agosto 2005, creditori procedenti hanno presentato la

domanda di vendita.

C. Il

23 settembre 2005 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad

un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per l’11 ottobre

2005. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a

causa dell’assenza di tutti i membri della comunione indivisa ad eccezione

dell’escusso e di tutti i creditori ad eccezione di PI 1. Il 19 ottobre 2005,

l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per

presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna

proposta è pervenuta all’Ufficio.

D. Il

9 novembre 2005, l’IS 1, dopo aver valutato il valore della quota pignorata in fr.

23'000.-- circa, ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, preavvisando la loro

vendita a pubblici incanti.

Considerato

Considerandi

1.

Dai

verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escusso nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2, CO 4 e della

defunta CO 3.

2.

Procedura

e modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono

dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

3.

Nel

caso di specie l’Ufficio, dopo aver constatato il decesso della coerede CO 3,

ha determinato che la quota parte dell’escusso è di un terzo della comunione

ereditaria (cfr. scritto 19 ottobre 2005 e istanza 9 novembre 2005). Tale

accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti

interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione

ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi,

l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza

deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio

ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che

la massa ereditaria sarebbe costituita da beni immobili siti nel territorio del

Comune di __________ gravati da oneri ipotecari per fr. 380'000.-- e di un valore

di stima commerciale di fr. 450'000.-- circa. Per questo motivo quindi

l’Ufficio ha assegnato all’intera comunione il valore di fr. 70'000.-- e alla

quota pignorata di un terzo il valore di fr. 23'000.-- circa. Questi dati non

sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso sia

lo scritto del 19 ottobre 2005 (cfr. consid. C) che l’istanza 9 novembre 2005

chiedente la determinazione del modo di realizzazione dell’interessenza

spettante all’escusso. In siffatte circostanze si può pertanto ritenere che il

valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come

proposto dall’Ufficio. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione e della liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata,

visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare, limitato alla quota parte

spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della comunione

ereditaria.

Prima

della pubblicazione dell’asta, perché i dati della vendita siano completi,

l’Ufficio si informerà presso l’Ufficio dei registri di __________ sull’identità

del defunto, chiedendo copia del documento giustificativo relativo

all’iscrizione della comunione ereditaria quale proprietaria dei fondi.

5.

L’istanza va pertanto accolta.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli

art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento

e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

1.

L’istanza 9 novembre 2005 dell’IS 1 è accolta.

1.1

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici

incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione

relitta composta di CO 1, __________, CO 2 2. Non si

prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione

all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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