15.2005.126
Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.
16 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2005.126
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, CEF
Titolo:
Modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.
COMUNIONE
art. 132 LEF
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2005.126
Lugano
16 gennaio
2006
EC/cs/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 9
novembre 2005 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione
ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
CO 1, 1959, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre
che dall’escusso di
CO
2,1947, __________,
CO
4, 1950, __________,
nelle
esecuzioni di cui ai diversi gruppi di pignoramento dell’IS 1 promosse da
PI
1, __________;
PI
3, __________;
PI
4, __________;
RA
2PI 7, __________;
PI
2, __________;
rappr.
da: RA 1 __________, __________;
__________, __________;
rappr.
da: __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 e di cui ai
gruppi di pignoramento n. 3, 4, 6, 7, 8 e 9, l’IS 1 ha pignorato i diritti
spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2, CO 4 e
della defunta CO 3, stabilendo che il valore di stima dell’interessenza
spettante all’escusso verrà determinato in sede di realizzazione.
B. Il
30 giugno 2005 e il 2 agosto 2005, creditori procedenti hanno presentato la
domanda di vendita.
C. Il
23 settembre 2005 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad
un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per l’11 ottobre
2005. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a
causa dell’assenza di tutti i membri della comunione indivisa ad eccezione
dell’escusso e di tutti i creditori ad eccezione di PI 1. Il 19 ottobre 2005,
l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per
presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna
proposta è pervenuta all’Ufficio.
D. Il
9 novembre 2005, l’IS 1, dopo aver valutato il valore della quota pignorata in fr.
23'000.-- circa, ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, preavvisando la loro
vendita a pubblici incanti.
Considerato
Considerandi
1.
Dai
verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2, CO 4 e della
defunta CO 3.
2.
Procedura
e modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono
dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
3.
Nel
caso di specie l’Ufficio, dopo aver constatato il decesso della coerede CO 3,
ha determinato che la quota parte dell’escusso è di un terzo della comunione
ereditaria (cfr. scritto 19 ottobre 2005 e istanza 9 novembre 2005). Tale
accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti
interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione
ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi,
l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza
deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del
pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio
ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che
la massa ereditaria sarebbe costituita da beni immobili siti nel territorio del
Comune di __________ gravati da oneri ipotecari per fr. 380'000.-- e di un valore
di stima commerciale di fr. 450'000.-- circa. Per questo motivo quindi
l’Ufficio ha assegnato all’intera comunione il valore di fr. 70'000.-- e alla
quota pignorata di un terzo il valore di fr. 23'000.-- circa. Questi dati non
sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso sia
lo scritto del 19 ottobre 2005 (cfr. consid. C) che l’istanza 9 novembre 2005
chiedente la determinazione del modo di realizzazione dell’interessenza
spettante all’escusso. In siffatte circostanze si può pertanto ritenere che il
valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come
proposto dall’Ufficio. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione e della liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata,
visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare, limitato alla quota parte
spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della comunione
ereditaria.
Prima
della pubblicazione dell’asta, perché i dati della vendita siano completi,
l’Ufficio si informerà presso l’Ufficio dei registri di __________ sull’identità
del defunto, chiedendo copia del documento giustificativo relativo
all’iscrizione della comunione ereditaria quale proprietaria dei fondi.
5.
L’istanza va pertanto accolta.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Visti gli
art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento
e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
pronuncia:
1.
L’istanza 9 novembre 2005 dell’IS 1 è accolta.
1.1
Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici
incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione
relitta composta di CO 1, __________, CO 2 2. Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4.
Intimazione
all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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