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Decisione

15.2005.127

Annotazione a Registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre. Opposizione interposta da uno solo dei comproprietari sospende l'esecuzione riguardo a tutti gli altri partecipanti.

20 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con PE n__________ in via di realizzazione

di un pegno immobiliare RI 1 procede contro PI 1 con PI 2 quale terzo

comproprietario del pegno e condebitore solidale mentre con PE n. __________ lo

stesso creditore procede contro PI 2 con PI 1 quale terza comproprietaria del

pegno e condebitrice solidale per l’incasso di fr. 1'050'834.-- oltre

accessori.

Il

procedente ha indicato quale titolo di credito “cartella ipotecaria __________,

contratto di mutuo ipotecario del 18.12.03 e successivo addendum del 21.07.04”

mentre quale oggetto del diritto di pegno egli ha indicato la particella n. __________

RFD di __________ di proprietà di PI 1 e di PI 2 in ragione di un mezzo

ciascuno.

B. I

precetti esecutivi sono stati intimati a PI 1 il 20 settembre 2005 e ad PI 2 il

21 settembre 2005.

PI

1 non ha interposto opposizione né al precetto esecutivo n. __________

intimatole quale debitrice, né al precetto esecutivo n. __________ intimatole

quale terza comproprietaria dell’immobile oggetto del diritto di pegno mentre PI

2 ha interposto opposizione sia al precetto esecutivo __________ intimatogli

quale debitore che al precetto esecutivo n. __________ intimatogli quale terzo

comproprietario dell’immobile.

C. Con

scritto 13 ottobre 2005 RI 1 ha chiesto all’Ufficio l’annotazione a registro

fondiario sulla particella n. __________ RFD di __________ della restrizione

della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC, atteso che PI 1 non ha

interposto opposizione al precetto esecutivo intimatole quale debitrice e al

precetto esecutivo intimatole quale terza comproprietaria dell’immobile.

D. Con

provvedimento 14 ottobre 2005 l’CO 1 ha respinto la richiesta del creditore

perché le opposizioni interposte da PI 2 non sono state rigettate.

E.

Contro tale provvedimento si è

tempestivamente aggravato RI 1, postulando che l’Autorità di vigilanza ordini

all’Ufficio dei registri di annotare la restrizione della facoltà di disporre

sulla quota di comproprietà di spettanza di PI 1 della particella n. __________

RFD di __________. Questo perché PI 1 non ha interposto opposizione né al

precetto esecutivo intimatole quale debitrice né al precetto esecutivo

intimatole quale terza comproprietaria dell’immobile

Considerato

Considerandi

1.

Nell’esecuzione

in via di realizzazione del pegno, il PE deve essere notificato, oltre che all’escusso,

anche all’eventuale terzo proprietario del pegno, rispettivamente al coniuge

dell’escusso o/e del terzo proprietario personalmente, e ciò se il pegno grava

l’abitazione della famiglia ai sensi dell’art. 169 CC (art. 153 cpv. 2 LEF).

Sia il terzo, sia il coniuge possono interporre opposizione e far valere tanto

le eccezioni che spettano loro personalmente (in particolare per il coniuge

quella derivante dall’art. 169 CC), quanto quelle riferite all’esistenza, alla

validità e all’estensione del diritto di pegno, nonché all’esistenza, alla

validità e all’importo del credito garantito.

L’esecuzione

contro il terzo o il coniuge non può essere proseguita prima che lo possa

essere quella promossa contro l’escusso (art. 88 cpv. 3 RFF). Non vale invece

l’inverso; tuttavia la realizzazione del pegno non potrà in ogni caso aver

luogo prima che il precetto diretto contro il terzo o contro il coniuge sia

passato in forza di giudicato (cfr. art. 98 cpv. 3 e 100 cpv. 1 RFF) (cfr.

anche Bernheim/ Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

19-26 ad art. 153). Nel caso in cui il pegno appartenga a più persone in

proprietà comune o in comproprietà, l’opposizione di uno solo di questi

proprietari sospende l’esecuzione al riguardo di tutti i partecipanti (Bernheim/ Känzig, op. cit., n. 38 ad

art. 153).

Per

l’art. 90 RFF a richiesta del creditore pignoratizio procedente, l’ufficio

richiederà l’annotazione a registro fondiario d’una restrizione della facoltà

di disporre nel senso dell’art. 960 CC nell’ipotesi in cui non sia stata fatta

tempestiva e rituale opposizione contro il precetto esecutivo oppure

nell’ipotesi in cui l’opposizione sia stata rimossa definitivamente con

giudizio di rigetto o con sentenza ordinaria o se fu ritirata.

L’annotazione della

limitazione della facoltà di disporre nel registro fondiario esclude la buona

fede di terzi (art. 960 cpv. 2 CC) e di conseguenza tale limitazione prevale su

tutti i diritti acquisiti successivamente sul fondo. L’eventuale trasmissione

della proprietà avvenuta dopo l’annotazione è civilmente valida, ma il

creditore pignoratizio può chiedere la realizzazione del fondo a suo favore

senza che il mutamento di proprietà permetta all’acquirente di ricevere una

copia del precetto esecutivo con la facoltà di sollevare opposizione (art. 88

cpv. 2 e 100 cpv. 2 RFF; cfr. Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 14

ad § 33; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 20 e 42 ad art. 151-158).

2.

Nel caso di

specie RI 1 ha indicato quale titolo di credito la cartella ipotecaria di primo

grado con diritto di subingresso di fr. 1'000'000.-- gravante la particella n. __________

RFD di __________ e quale oggetto del diritto di pegno la stessa particella di

proprietà di PI 1 e di PI 2 in ragione di un mezzo ciascuno. Come

precedentemente evidenziato, quando come nella fattispecie il pegno appartiene

per quote di comproprietà a più di una persona, l’opposizione interposta da uno

solo dei comproprietari sospende l’esecuzione riguardo a tutti gli altri

partecipanti. Per questo motivo, avendo le opposizioni interposte da PI 2 ai

precetti esecutivi a lui notificati sospeso le esecuzioni, la decisione dell’CO

1.

di non procedere ad annotare ai sensi dell’art. 90 RFF la limitazione della

facoltà di disporre né sull’intero fondo particella n. __________ RFD di __________

né sulla quota di comproprietà B di PI 1 è corretta. Il ricorso di RI 1 deve

essere pertanto respinto già per questo motivo. La richiesta formulata dal

creditore con l’atto ricorsuale di procedere all’annotazione sulla sola quota

di un mezzo di comproprietà di spettanza di PI 1 poi dovrebbe essere in ogni

caso respinta, anche nell’ipotesi quindi in cui le condizioni stabilite

all’art. 90 RFF fossero realizzate, atteso che il bene sui cui il procedente

asserisce vantare un diritto di pegno è l’intera particella n. __________ e non

una o entrambe le singole quote di comproprietà che la compongono.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 153 cpv. 2 LEF; 169, 960 CC; 88 cpv. 2 e 3, 90, 98 cpv. 3, 100 cpv. 1 e 2

RFF; 61 cpv. 2 lett. a, 62

cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 25 ottobre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

__________

- PI 1, __________;

- PI 2, __________.

Comunicazione

all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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