15.2005.127
Annotazione a Registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre. Opposizione interposta da uno solo dei comproprietari sospende l'esecuzione riguardo a tutti gli altri partecipanti.
20 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2005.127
Data decisione, Autorità:
20.01.2006, CEF
Titolo:
Annotazione a Registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre. Opposizione interposta da uno solo dei comproprietari sospende l'esecuzione riguardo a tutti gli altri partecipanti.
art. 960 CC
art. 153 cpv. 2 LEF
art. 88 cpv. 2 RFF
art. 88 cpv. 3 RFF
art. 90 RFF
art. 98 cpv. 3 RFF
art. 100 cpv. 1 RFF
art. 100 cpv. 2 RFF
Incarto n.
15.2005.127
Lugano
20 gennaio
2006
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2005 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse
dal ricorrente contro
PI 1
PI 2
in tema di annotazione
della restrizione della facoltà di disporre ai sensi degli articoli 90 RFF e
960 CC;
viste le osservazione 14 novembre 2005 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A.
Con PE n__________ in via di realizzazione
di un pegno immobiliare RI 1 procede contro PI 1 con PI 2 quale terzo
comproprietario del pegno e condebitore solidale mentre con PE n. __________ lo
stesso creditore procede contro PI 2 con PI 1 quale terza comproprietaria del
pegno e condebitrice solidale per l’incasso di fr. 1'050'834.-- oltre
accessori.
Il
procedente ha indicato quale titolo di credito “cartella ipotecaria __________,
contratto di mutuo ipotecario del 18.12.03 e successivo addendum del 21.07.04”
mentre quale oggetto del diritto di pegno egli ha indicato la particella n. __________
RFD di __________ di proprietà di PI 1 e di PI 2 in ragione di un mezzo
ciascuno.
B. I
precetti esecutivi sono stati intimati a PI 1 il 20 settembre 2005 e ad PI 2 il
21 settembre 2005.
PI
1 non ha interposto opposizione né al precetto esecutivo n. __________
intimatole quale debitrice, né al precetto esecutivo n. __________ intimatole
quale terza comproprietaria dell’immobile oggetto del diritto di pegno mentre PI
2 ha interposto opposizione sia al precetto esecutivo __________ intimatogli
quale debitore che al precetto esecutivo n. __________ intimatogli quale terzo
comproprietario dell’immobile.
C. Con
scritto 13 ottobre 2005 RI 1 ha chiesto all’Ufficio l’annotazione a registro
fondiario sulla particella n. __________ RFD di __________ della restrizione
della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC, atteso che PI 1 non ha
interposto opposizione al precetto esecutivo intimatole quale debitrice e al
precetto esecutivo intimatole quale terza comproprietaria dell’immobile.
D. Con
provvedimento 14 ottobre 2005 l’CO 1 ha respinto la richiesta del creditore
perché le opposizioni interposte da PI 2 non sono state rigettate.
E.
Contro tale provvedimento si è
tempestivamente aggravato RI 1, postulando che l’Autorità di vigilanza ordini
all’Ufficio dei registri di annotare la restrizione della facoltà di disporre
sulla quota di comproprietà di spettanza di PI 1 della particella n. __________
RFD di __________. Questo perché PI 1 non ha interposto opposizione né al
precetto esecutivo intimatole quale debitrice né al precetto esecutivo
intimatole quale terza comproprietaria dell’immobile
Considerato
Considerandi
1.
Nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno, il PE deve essere notificato, oltre che all’escusso,
anche all’eventuale terzo proprietario del pegno, rispettivamente al coniuge
dell’escusso o/e del terzo proprietario personalmente, e ciò se il pegno grava
l’abitazione della famiglia ai sensi dell’art. 169 CC (art. 153 cpv. 2 LEF).
Sia il terzo, sia il coniuge possono interporre opposizione e far valere tanto
le eccezioni che spettano loro personalmente (in particolare per il coniuge
quella derivante dall’art. 169 CC), quanto quelle riferite all’esistenza, alla
validità e all’estensione del diritto di pegno, nonché all’esistenza, alla
validità e all’importo del credito garantito.
L’esecuzione
contro il terzo o il coniuge non può essere proseguita prima che lo possa
essere quella promossa contro l’escusso (art. 88 cpv. 3 RFF). Non vale invece
l’inverso; tuttavia la realizzazione del pegno non potrà in ogni caso aver
luogo prima che il precetto diretto contro il terzo o contro il coniuge sia
passato in forza di giudicato (cfr. art. 98 cpv. 3 e 100 cpv. 1 RFF) (cfr.
anche Bernheim/ Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
19-26 ad art. 153). Nel caso in cui il pegno appartenga a più persone in
proprietà comune o in comproprietà, l’opposizione di uno solo di questi
proprietari sospende l’esecuzione al riguardo di tutti i partecipanti (Bernheim/ Känzig, op. cit., n. 38 ad
art. 153).
Per
l’art. 90 RFF a richiesta del creditore pignoratizio procedente, l’ufficio
richiederà l’annotazione a registro fondiario d’una restrizione della facoltà
di disporre nel senso dell’art. 960 CC nell’ipotesi in cui non sia stata fatta
tempestiva e rituale opposizione contro il precetto esecutivo oppure
nell’ipotesi in cui l’opposizione sia stata rimossa definitivamente con
giudizio di rigetto o con sentenza ordinaria o se fu ritirata.
L’annotazione della
limitazione della facoltà di disporre nel registro fondiario esclude la buona
fede di terzi (art. 960 cpv. 2 CC) e di conseguenza tale limitazione prevale su
tutti i diritti acquisiti successivamente sul fondo. L’eventuale trasmissione
della proprietà avvenuta dopo l’annotazione è civilmente valida, ma il
creditore pignoratizio può chiedere la realizzazione del fondo a suo favore
senza che il mutamento di proprietà permetta all’acquirente di ricevere una
copia del precetto esecutivo con la facoltà di sollevare opposizione (art. 88
cpv. 2 e 100 cpv. 2 RFF; cfr. Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 14
ad § 33; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 20 e 42 ad art. 151-158).
2.
Nel caso di
specie RI 1 ha indicato quale titolo di credito la cartella ipotecaria di primo
grado con diritto di subingresso di fr. 1'000'000.-- gravante la particella n. __________
RFD di __________ e quale oggetto del diritto di pegno la stessa particella di
proprietà di PI 1 e di PI 2 in ragione di un mezzo ciascuno. Come
precedentemente evidenziato, quando come nella fattispecie il pegno appartiene
per quote di comproprietà a più di una persona, l’opposizione interposta da uno
solo dei comproprietari sospende l’esecuzione riguardo a tutti gli altri
partecipanti. Per questo motivo, avendo le opposizioni interposte da PI 2 ai
precetti esecutivi a lui notificati sospeso le esecuzioni, la decisione dell’CO
1.
di non procedere ad annotare ai sensi dell’art. 90 RFF la limitazione della
facoltà di disporre né sull’intero fondo particella n. __________ RFD di __________
né sulla quota di comproprietà B di PI 1 è corretta. Il ricorso di RI 1 deve
essere pertanto respinto già per questo motivo. La richiesta formulata dal
creditore con l’atto ricorsuale di procedere all’annotazione sulla sola quota
di un mezzo di comproprietà di spettanza di PI 1 poi dovrebbe essere in ogni
caso respinta, anche nell’ipotesi quindi in cui le condizioni stabilite
all’art. 90 RFF fossero realizzate, atteso che il bene sui cui il procedente
asserisce vantare un diritto di pegno è l’intera particella n. __________ e non
una o entrambe le singole quote di comproprietà che la compongono.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 153 cpv. 2 LEF; 169, 960 CC; 88 cpv. 2 e 3, 90, 98 cpv. 3, 100 cpv. 1 e 2
RFF; 61 cpv. 2 lett. a, 62
cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 25 ottobre 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
__________
- PI 1, __________;
- PI 2, __________.
Comunicazione
all'CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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