15.2005.128
Determinazione degli onorari del terzo che ha amministrato il fondo oggetto di un'esecuzione in realizzazione del pegno immobiliare. Revisione della sentenza dell'autorità di vigilanza. Legittimazione
14 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2005.128
Data decisione, Autorità:
14.02.2006, CEF
Titolo:
Determinazione degli onorari del terzo che ha amministrato il fondo oggetto di un'esecuzione in realizzazione del pegno immobiliare. Revisione della sentenza dell'autorità di vigilanza. Legittimazione attiva dell'ufficio di esecuzione.
REVISIONE
art. 26 LPR
Incarto n.
15.2005.128
Lugano
14 febbraio
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull¿istanza di revisione del 9 novembre
2005 di
IS 1
contro
la sentenza 25 ottobre 2005 di questa Camera (inc.
15.2005.58) sul ricorso (art. 17 LEF) del 12 marzo 2004/21 febbraio 2005 di
1. CO 1
2. CO 2
entrambi rappr. dall¿ RA 1
contro l¿operato
dell¿Ufficio istante nelle esecuzioni n° __________ promosse da __________
contro i ricorrenti;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
Fatti
1. Nel
2001, __________ ha iniziato contro CO 1 e CO 2 un¿esecuzione in via di
realizzazione del pegno gravante il fondo mapp. n° __________ RFD __________, chiedendo
l¿estensione del pegno agli affitti ai sensi dell¿art. 806 CC. A tale scopo,
l¿Ufficio, il 23 gennaio 2001, ha affidato alla società fiduciaria PI 1
l¿amministrazione del fondo, di cui fanno parte 29 appartamenti. Il 23 gennaio
2004, __________ ha chiesto all¿Ufficio l¿annullamento dell¿esecuzione. Il 9
febbraio 2004, l¿Ufficio ha comunicato agli escussi tale richiesta e la conseguente
revoca dell¿amministrazione coatta, stabilendo in fr. 7'337,60 l¿importo da
riversare loro quale saldo del conto affitti al 28 gennaio 2004.
Considerandi
2.
Con
sentenza 25 ottobre 2005 (inc. 15.2005.58), questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso di CO 1 e CO 2
contro tale riparto, riformando la decisione 9 febbraio 2004 dell¿IS 1 nel
senso che il riparto a favore dei ricorrenti veniva determinato in fr. 25'122,25
invece di fr. 7'337,60, e dando ordine all¿Ufficio di versare loro la
differenza, pari a fr. 17¿784,65. Per stabilire questa cifra, la Camera si è
fondata sulle allegazioni dei ricorrenti, non contestate da PI 1, secondo cui
l¿importo totale dei ricavi per gli anni 2002 e 2003 era di fr. 476'946,35 (di
modo che l¿onorario che PI 1 poteva legittimamente pretendere ai sensi
dell¿art. 27 cpv. 1 OTLEF era ¿ tenuto conto di pigioni ancora da riscuotere
per fr. 11'646,30 ¿ di fr. 24'429,60), mentre l¿onorario effettivamente
prelevato ammontava a fr. 42'214,25, la differenza tra questi due importi essendo
appunto pari a fr. 17'784,65 (fr. 42'214,25 ./. fr. 24'429,60) (cons. 3.3c).
3.
Il
9.
novembre 2005, l¿IS 1 ha chiesto la revisione della sentenza 25 ottobre 2005, facendo valere che dalle fatture allegate a uno
scritto 9 novembre 2005 di PI 1 l¿importo incassato da questa società per le
sue prestazioni di amministrazione sarebbe stato di complessivi fr. 24'228,60 e
non di fr. 42'214,25 come stabilito in sentenza, di modo che non sussisterebbe
nessuna eccedenza da riversare ai signori __________.
4.
Giurisprudenza
e dottrina riconoscono in determinati casi agli organi di esecuzione forzata la
legittimazione per interporre ricorso all¿autorità di vigilanza superiore
cantonale o federale, in particolare quando la decisione impugnata lede interessi
finanziari dello Stato (cfr. DTF 119 III 5, cons. 1; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 17; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 18; Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,
n. 191 ad art. 17 e n. 55 ad art. 18). Tale principio può essere esteso
per analogia alla questione della legittimazione per presentare un¿istanza di
revisione, ritenuto che l¿art. 26 LPR non limita la cerchia delle persone
abilitata a farlo, il criterio determinante dovendo essere quello usuale secondo
cui è legittimato solo chi ha un interesse proprio, attuale,
pratico e degno di protezione nell¿ambito di un¿esecuzione o di un fallimento
(cfr. ad es. Cometta, n.
38.
ad art. 17; Gilliéron, op.
cit., n. 140 ss. ad art. 17).
Nel caso concreto, l¿IS 1,
quale rappresentante dello Stato, ha un evidente interesse alla modifica della
sentenza di cui chiede la revisione nel senso di far annullare l¿ordine di restituzione
ai ricorrenti della somma di fr. 17'784,65, e ciò anche per
consentirgli di ossequiare il suo obbligo di ridurre il danno in vista di
un¿eventuale azione di rivalsa contro PI 1, ritenuto che quest¿ultima, nella
sua qualità di ausiliaria dell¿IS 1 non sarebbe legittimata a presentare
personalmente l¿istanza (cfr. Lorandi,
op. cit., n. 224 ad art. 17).
5.
Il rimedio
straordinario della revisione deve rimanere l¿eccezione nel sistema procedurale
del ricorso disciplinato all¿art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità
impone l¿ossequio di un rigido formalismo, per evitare atteggiamenti defatigatori
(cfr. Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 1 e 2 ad art. 27).
5.1
Giusta
l¿art. 26 LPR, il rimedio della revisione è dato se l¿autorità non ha
considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la
decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una
parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che
determinano la nullità dell¿esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se
una parte non è stata sentita (lett. c).
Chi sostiene esservi contrasto nel senso dell¿art. 26 lett. a LPR
con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente (cfr. Cometta, op. cit., n. 1.5 ad art. 26):
¿ indicare in termini
espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono
stati solo parzialmente e in modo impreciso;
¿ dimostrare
che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.
5.2
Nel
caso di specie, l¿istante ritiene che questa Camera abbia erroneamente
calcolato l¿importo incassato da PI 1 per le sue prestazioni sulla base di
un¿errata interpretazione dei dati contabili forniti dalla fiduciaria.
L¿istanza non precisa però su quale ipotesi di revisione (lett. a, b oppure c)
si fonda e non indica se le fatture allegate allo scritto 9 novembre 2005 di PI
1.
fanno parte o no dell¿incarto. Già per questo motivo l¿istanza potrebbe
essere considerata irricevibile.
5.3
Sennonché,
anche volendo ammettere che le fatture siano state prodotte nella procedura di
ricorso, l¿istante non ha dimostrato il carattere manifesto della pretesa
inavvertenza dell¿organo giudicante. Anzi, si evince dalla sentenza di cui si
chiede la revisione che questa Camera si è resa conto che la questione
dell¿accertamento degli onorari prelevati da PI 1 potesse dare adito a
discussioni, ma ha ritenuto di potersi fondare sulle cifre indicate dai
ricorrenti, dal momento che non erano state contestate dalla fiduciaria.
L¿istante non critica del resto questo apprezzamento e comunque non lo potrebbe
fare, trattandosi di una questione di ordine giuridico e non fattuale (cfr. Cometta, op. cit., n. 1.1 ¿ 1.2 ad art.
26.
LPR), che sarebbe semmai dovuta essere oggetto di un ricorso ai sensi dell¿art.
19.
LEF (in tal senso, cfr. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 35,
le cui considerazioni si applicano per analogia al ricorso LEF in virtù del
rinvio dell¿art. 5 cpv. 1 LPR alla LPAmm).
5.4
L¿istante
non allega d¿altronde la nullità dell¿esecuzione o del provvedimento ai sensi
dell¿art. 26 lett. b LPR ¿ nullità che può comunque essere esclusa, siccome la
decisione di cui si chiede la revisione non lede interessi di terzi ¿ né
rimprovera a questa Camera di non averlo sentito.
6.
L¿istanza
è di conseguenza respinta.
Non si
prelevano spese (art. 16 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR),
perché così è disciplinato per normativa di diritto cantonale.
Richiamati
gli art. 17, 19, 20a, 22 LEF; 57 cpv. 1, 81 OG; 26 lett. c LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
L¿istanza 9 novembre 2005 tendente alla
revisione della sentenza 25 ottobre 2005 di questa Camera (inc. 15.05.58) è respinta.
2.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
¿ IS 1;
¿ PI 1,__________;
¿ avv. RA 1, __________.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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