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Decisione

15.2005.128

Determinazione degli onorari del terzo che ha amministrato il fondo oggetto di un'esecuzione in realizzazione del pegno immobiliare. Revisione della sentenza dell'autorità di vigilanza. Legittimazione

14 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1. Nel

2001, __________ ha iniziato contro CO 1 e CO 2 un¿esecuzione in via di

realizzazione del pegno gravante il fondo mapp. n° __________ RFD __________, chiedendo

l¿estensione del pegno agli affitti ai sensi dell¿art. 806 CC. A tale scopo,

l¿Ufficio, il 23 gennaio 2001, ha affidato alla società fiduciaria PI 1

l¿amministrazione del fondo, di cui fanno parte 29 appartamenti. Il 23 gennaio

2004, __________ ha chiesto all¿Ufficio l¿annullamento dell¿esecuzione. Il 9

febbraio 2004, l¿Ufficio ha comunicato agli escussi tale richiesta e la conseguente

revoca dell¿amministrazione coatta, stabilendo in fr. 7'337,60 l¿importo da

riversare loro quale saldo del conto affitti al 28 gennaio 2004.

Considerandi

2.

Con

sentenza 25 ottobre 2005 (inc. 15.2005.58), questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso di CO 1 e CO 2

contro tale riparto, riformando la decisione 9 febbraio 2004 dell¿IS 1 nel

senso che il riparto a favore dei ricorrenti veniva determinato in fr. 25'122,25

invece di fr. 7'337,60, e dando ordine all¿Ufficio di versare loro la

differenza, pari a fr. 17¿784,65. Per stabilire questa cifra, la Camera si è

fondata sulle allegazioni dei ricorrenti, non contestate da PI 1, secondo cui

l¿importo totale dei ricavi per gli anni 2002 e 2003 era di fr. 476'946,35 (di

modo che l¿onorario che PI 1 poteva legittimamente pretendere ai sensi

dell¿art. 27 cpv. 1 OTLEF era ¿ tenuto conto di pigioni ancora da riscuotere

per fr. 11'646,30 ¿ di fr. 24'429,60), mentre l¿onorario effettivamente

prelevato ammontava a fr. 42'214,25, la differenza tra questi due importi essendo

appunto pari a fr. 17'784,65 (fr. 42'214,25 ./. fr. 24'429,60) (cons. 3.3c).

3.

Il

9.

novembre 2005, l¿IS 1 ha chiesto la revisione della sentenza 25 ottobre 2005, facendo valere che dalle fatture allegate a uno

scritto 9 novembre 2005 di PI 1 l¿importo incassato da questa società per le

sue prestazioni di amministrazione sarebbe stato di complessivi fr. 24'228,60 e

non di fr. 42'214,25 come stabilito in sentenza, di modo che non sussisterebbe

nessuna eccedenza da riversare ai signori __________.

4.

Giurisprudenza

e dottrina riconoscono in determinati casi agli organi di esecuzione forzata la

legittimazione per interporre ricorso all¿autorità di vigilanza superiore

cantonale o federale, in particolare quando la decisione impugnata lede interessi

finanziari dello Stato (cfr. DTF 119 III 5, cons. 1; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 17; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 18; Lorandi,

Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,

n. 191 ad art. 17 e n. 55 ad art. 18). Tale principio può essere esteso

per analogia alla questione della legittimazione per presentare un¿istanza di

revisione, ritenuto che l¿art. 26 LPR non limita la cerchia delle persone

abilitata a farlo, il criterio determinante dovendo essere quello usuale secondo

cui è legittimato solo chi ha un interesse proprio, attuale,

pratico e degno di protezione nell¿ambito di un¿esecuzione o di un fallimento

(cfr. ad es. Cometta, n.

38.

ad art. 17; Gilliéron, op.

cit., n. 140 ss. ad art. 17).

Nel caso concreto, l¿IS 1,

quale rappresentante dello Stato, ha un evidente interesse alla modifica della

sentenza di cui chiede la revisione nel senso di far annullare l¿ordine di restituzione

ai ricorrenti della somma di fr. 17'784,65, e ciò anche per

consentirgli di ossequiare il suo obbligo di ridurre il danno in vista di

un¿eventuale azione di rivalsa contro PI 1, ritenuto che quest¿ultima, nella

sua qualità di ausiliaria dell¿IS 1 non sarebbe legittimata a presentare

personalmente l¿istanza (cfr. Lorandi,

op. cit., n. 224 ad art. 17).

5.

Il rimedio

straordinario della revisione deve rimanere l¿eccezione nel sistema procedurale

del ricorso disciplinato all¿art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità

impone l¿ossequio di un rigido formalismo, per evitare atteggiamenti defatigatori

(cfr. Cometta, Commentario alla

LPR, Lugano 1998, n. 1 e 2 ad art. 27).

5.1

Giusta

l¿art. 26 LPR, il rimedio della revisione è dato se l¿autorità non ha

considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la

decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una

parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che

determinano la nullità dell¿esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se

una parte non è stata sentita (lett. c).

Chi sostiene esservi contrasto nel senso dell¿art. 26 lett. a LPR

con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente (cfr. Cometta, op. cit., n. 1.5 ad art. 26):

¿ indicare in termini

espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono

stati solo parzialmente e in modo impreciso;

¿ dimostrare

che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.

5.2

Nel

caso di specie, l¿istante ritiene che questa Camera abbia erroneamente

calcolato l¿importo incassato da PI 1 per le sue prestazioni sulla base di

un¿errata interpretazione dei dati contabili forniti dalla fiduciaria.

L¿istanza non precisa però su quale ipotesi di revisione (lett. a, b oppure c)

si fonda e non indica se le fatture allegate allo scritto 9 novembre 2005 di PI

1.

fanno parte o no dell¿incarto. Già per questo motivo l¿istanza potrebbe

essere considerata irricevibile.

5.3

Sennonché,

anche volendo ammettere che le fatture siano state prodotte nella procedura di

ricorso, l¿istante non ha dimostrato il carattere manifesto della pretesa

inavvertenza dell¿organo giudicante. Anzi, si evince dalla sentenza di cui si

chiede la revisione che questa Camera si è resa conto che la questione

dell¿accertamento degli onorari prelevati da PI 1 potesse dare adito a

discussioni, ma ha ritenuto di potersi fondare sulle cifre indicate dai

ricorrenti, dal momento che non erano state contestate dalla fiduciaria.

L¿istante non critica del resto questo apprezzamento e comunque non lo potrebbe

fare, trattandosi di una questione di ordine giuridico e non fattuale (cfr. Cometta, op. cit., n. 1.1 ¿ 1.2 ad art.

26.

LPR), che sarebbe semmai dovuta essere oggetto di un ricorso ai sensi dell¿art.

19.

LEF (in tal senso, cfr. Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 35,

le cui considerazioni si applicano per analogia al ricorso LEF in virtù del

rinvio dell¿art. 5 cpv. 1 LPR alla LPAmm).

5.4

L¿istante

non allega d¿altronde la nullità dell¿esecuzione o del provvedimento ai sensi

dell¿art. 26 lett. b LPR ¿ nullità che può comunque essere esclusa, siccome la

decisione di cui si chiede la revisione non lede interessi di terzi ¿ né

rimprovera a questa Camera di non averlo sentito.

6.

L¿istanza

è di conseguenza respinta.

Non si

prelevano spese (art. 16 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR),

perché così è disciplinato per normativa di diritto cantonale.

Richiamati

gli art. 17, 19, 20a, 22 LEF; 57 cpv. 1, 81 OG; 26 lett. c LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

L¿istanza 9 novembre 2005 tendente alla

revisione della sentenza 25 ottobre 2005 di questa Camera (inc. 15.05.58) è respinta.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

¿ IS 1;

¿ PI 1,__________;

¿ avv. RA 1, __________.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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