15.2005.129
Ricorso in tema di stima peritale e di elenco oneri.
13 marzo 2006Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2005.129
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, CEF
Titolo:
Ricorso in tema di stima peritale e di elenco oneri.
ELENCO ONERI
art. 106 LEF
art. 107 cpv. 5 LEF
art. 138 cpv. 2 LEF
art. 140 LEF
art. 155 cpv. 1 LEF
art. 156 LEF
art. 9 cpv. 2 RFF
art. 30 cpv. 1 RFF
art. 34 cpv. 1 RFF
art. 36 cpv. 1 RFF
art. 36 cpv. 2 RFF
art. 39 cpv. 1 RFF
art. 99 cpv. 2 RFF
art. 102 RFF
Incarto n.
15.2005.129
Lugano
13 marzo 2006
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 novembre 2005 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 nelle esecuzioni n. __________ e
n. __________ promosse da
PI 2 , __________
rappr. RA 1, __________
contro il
ricorrente e contro
PI 1
in tema di stima
peritale e di elenco oneri;
viste le
osservazione:
- 30 novembre 2005
di PI 2, __________;
- 1. dicembre 2005
del Comune di __________;
- 16 novembre e 5
dicembre 2005 dell¿CO 1, __________;
richiamata
l¿ordinanza presidenziale 22 novembre 2005 di non concessione dell¿effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare RI 1procede
contro PI 1 con RI 1 quale condebitore solidale mentre con PE n. __________ la
stessa creditrice procede contro RI 1 con PI 1quale terza proprietaria del
pegno e condebitrice solidale per l¿incasso di fr. 665'373.70 oltre accessori.
La
procedente ha indicato quale oggetto del diritto di pegno la particella n. __________
RFD di __________ di proprietà di PI 1.
PI 1 non
ha interposto opposizione ai precetti esecutivi a lei intimati, mentre le
opposizioni di RI 1 sono state da lui ritirate con scritto del 6 febbraio 2004.
B. Il 21 febbraio 2005 __________ ha chiesto la realizzazione del
pegno. Il giorno successivo l¿CO 1 ha dato comunicazione agli escussi della
domanda di realizzazione.
C. In data 18 maggio 2005 l¿CO 1 ha incaricato la __________ di
eseguire una stima della part. n. __________ di __________.
D. Con
avviso d¿incanto unico datato 23 __________ 2005, pubblicato sul FUC n. __________
del 23 ____________________ 2005 e trasmesso personalmente mediante invio
raccomandato anche a RI 1 il 9 __________ 2005, l¿Ufficio ha fissato il termine
per le insinuazioni degli oneri fondiari al 14 ottobre 2005, il deposito delle
condizioni d¿asta a decorrere dal 14 novembre 2005 e l¿incanto del fondo part.
n. __________ RFD di __________ per il 30 novembre 2005. Nello stesso avviso
d¿incanto l¿Ufficio, sulla base del rapporto peritale del luglio 2005 della __________,
ha stabilito il valore di stima peritale del fondo in fr. 567'300.--.
E. Il 31
ottobre 2005 l¿CO 1 ha allestito e comunicato agli interessati l¿elenco oneri
riferito alla part. n. __________ RFD di __________ indicando sub ipoteche convenzionali
al numero 3 i seguenti crediti di PI 2:
¿a) cartella
ipotecaria gravante in I. grado i beni immobili da realizzare, dg. __________
del 29 aprile 1997
b) cartella
ipotecaria gravante in II. grado i beni immobili da realizzare, dg. __________
del 30 dicembre 1997
Importo
garantito dal titolo
ad a) fr.
400'000.-- + int. 10%
ad b) fr.
120'000.-- + int. 10%
Ammontare del credito
notificato
capitale 400'000.00
Interessi 3 anni al 10% 120'000.00
Interessi in corso al 10%
5'555.55
dal 31.12.2004 (ultima
chiusura) al
20.2.2005
Interessi in corso al 10%
31'111.10
dal 21.02.2005 (domanda di
vendita) al
30.11.2005
Spese esecutive
1'162.95
557'829.60
capitale 120'000.00
Interessi 3 anni al 10%
36'000.00
Interessi in corso al 10%
1'666.65
dal 31.12.2004 (ultima
chiusura) al
20.2.2005
Interessi in corso al 10%
9'333.35
dal 21.02.2005 (domanda di
vendita) al
30.11.2005
167'000.00¿.
F. Con
ricorso 15 novembre 2005 RI 1 si è aggravato contro l¿elenco oneri, postulando la
sospensione dell¿incanto, atteso che:
¿contrariamente a quanto
pubblicato sul Foglio ufficiale n. __________ del 31 __________ 2003
relativamente ai crediti ipotecari dell¿__________, nell¿elenco oneri sono
stati applicati dei tassi d¿interesse del
10% ¿;
¿nell¿elenco oneri non è
stata annotata la somma di fr. 68'702.20 a favore della Cassa pensioni __________,
relativa alla quota di libero passaggio da me prelevata conformemente alla LPP
in data 28.02.1998 e utilizzata per l¿acquisto dell¿abitazione situata sulla
particella n. __________¿;
¿nel mese di marzo del
2004, in previsione di una possibile vendita dell¿immobile, ho fatto allestire
un rapporto di stima da uno specialista del settore. Confrontando questo
documento con la stima peritale riportata nell¿elenco oneri, ho riscontrato una
notevole divergenza di valori, ben superiore a qualsiasi margine di
tolleranza¿.
G. Delle osservazioni dell¿CO
1, dell¿PI 2 e del Comune di __________, tutte postulanti la reiezione del
gravame, si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
A mente di RI 1 il perito incaricato dall¿Ufficio di stimare la
particella oggetto del diritto di pegno sarebbe incorso in un errore, atteso
che egli nel marzo del 2004 avrebbe fatto allestire una stima che aveva
attribuito al fondo un valore notevolmen te diverso.
Il
debitore ha comunque omesso di produrre la richiamata perizia e anche di indicare
quale valore avrebbe attribuito all¿immobile il perito da lui incaricato.
2.
Per
l'art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche nell'esecuzione in via di realizzazione
del pegno per il rinvio dell'art. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato può chiedere
all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito
delle spese occorrenti. L'ordine di nuova stima costituisce un mero atto
amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione,
salvo l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF
110.
III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
31.
n. 46; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 22 n. 50).
3.
La richiesta di una nuova stima deve avvenire nel termine di dieci
giorni da quando il richiedente ha avuto conoscenza del valore della stima
peritale (Häusermann/Stöckli/Feuz,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 138 ad art. 140
LEF). In concreto RI 1 non specifica quando egli ha avuto conoscenza del valore
attribuito dalla __________ al fondo in esecuzione.
4.
La procedura di realizzazione di un pegno immobiliare è regolata
dagli art. da 122 a 143b LEF (art. 156 LEF). A norma dell'art. 140 cpv. 3 LEF l¿ufficiale
deve ordinare una stima del fondo e comunicarla agli interessati. Se
nell'avviso di incanto è menzionato il valore di stima, l'avviso vale pure quale
comunicazione della stima (art. 30 cpv. 1 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 138 ad art. 140 LEF).
5.
Nel
caso di specie l¿Ufficio ha pubblicato l¿avviso d¿incanto datato 23 __________
2005.
sul FUC n. __________ di stessa data ed inoltre lo ha trasmesso
personalmente mediante invio postale raccomandato anche a il 9 __________ 2005.
Nell¿avviso d¿incanto l¿Ufficio, sulla base del rapporto peritale del luglio
2005.
della __________, ha stabilito il valore di stima peritale del fondo in
fr. 567'300.--. In casu quindi il gravame 15 novembre 2005 di RI 1, in quanto
rivolto contro il valore di stima peritale, risulta ampiamente tardivo e per
questo motivo va dichiarato irricevibile.
6.
Al
ricorrente va comunque ricordato che nella procedura in via di realizzazione
del pegno immobiliare la stima svolge un ruolo solo secondario (Amonn, in ZBJV 1976, p. 506), limitato
a un semplice orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati
all'incanto (DTF 70 III 17 cons.
3).
7.
Nell¿esecuzione
in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, in
particolare, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all¿art. 155 cpv. 1
LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli
art. da 133 a 143b LEF (per il rinvio dell¿art. 156 prima proposizione LEF) e
degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli
art. da 29 a 42 RFF (per il rinvio dell¿art. 102 RFF).
8.
Per
l¿art. 140 cpv. 1 LEF prima dell¿incanto l¿ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all¿estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. L¿elenco oneri è poi comunicato agli interessati con
l¿assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2
LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell¿elenco oneri, le pretese
ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l¿esecuzione in
corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine ORF).
Se la
contestazione verte su un diritto iscritto nell¿elenco oneri deve essere
avviata la procedura di appuramento dell¿elenco oneri prevista dagli art. 37-40
RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza
decisionale spetta non al giudice ma all¿autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, op. cit., § 28 n. 39, p.
236/237).
L¿art. 39
cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l¿ufficio
procede a norma dell¿art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità ex art.
106.
LEF (cfr. DTF 112 III 111; contra Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 232).
9.
Scopo
dell¿allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato
fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva
l¿esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare
(DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/ Feuz, op.
cit., n. 31 ad art. 138).
9.1
L¿Ufficio di esecuzione è tenuto
a inserire nell¿elenco oneri tutti i diritti e gli oneri risultanti dal
Registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b primo periodo RFF), ma anche tutte
quelle pretese insinuate durante il termine di cui all¿art. 138 cpv. 2 cifra 3
LEF che non risultano dal Registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b terzo
periodo RFF): in quest¿ultimo caso l¿Ufficio dovrà però segnalare sull¿elenco
oneri tale differenza (art. 36 cpv. 2 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz,
op. cit., n. 7 e 101 ad art. 140).
9.2
Le
pretese che risultano dal Registro fondiario vanno iscritte nell¿elenco oneri
anche se l¿avente diritto non ha notificato la propria pretesa (art. 34 cpv. 1
lett. b primo periodo RFF).
9.3
Le pretese che non risultano dal Registro fondiario e per le
quali l¿avente diritto è rimasto silente durante il termine di cui all¿art. 138
cpv. 2 cifra 3 LEF non possono essere iscritte nell¿elenco oneri (art. 36 cpv.
1.
RFF; Häusermann/Stöckli/ Feuz,
op. cit., n. 103 ad art. 140).
10.
Nel
caso di specie dagli atti dell¿Ufficio non risulta che la
Cassa pensioni __________ abbia insinuato delle pretese nelle procedure
esecutive promosse contro RI 1 e contro PI 1: neppure dall¿estratto
del registro fondiario emerge che essa vanti dei
diritti gravanti la particella n. __________ RFD di __________. Per questo
motivo la censura sollevata dal ricorrente, secondo cui nell¿elenco oneri non
sarebbe stato annotato alcun diritto a favore della Cassa pensioni __________ deve
essere respinta.
11.
L¿Ufficio
ha iscritto nell¿elenco oneri sub ipoteche convenzionali al numero 3 gli
importi complessivi di fr. 557'829.60 e di fr. 167¿000.00 (comprensivi del
capitale nominale delle due cartelle ipotecarie, degli interessi al tasso del
10% annuo e delle spese) così come gli sono stati notificati da PI 2 con
scritto del 19 ottobre 2005; l¿Ufficio ha pure indicato il contenuto del
registro fondiario, dove risultano iscritte una cartella ipotecaria al
portatore di primo grado di nominali fr. 400¿000.00 con interessi al 10% e una
cartella ipotecaria al portatore di secondo grado di nominali fr. 120¿000.--
con interessi al 10%. _____ ha contestato
i crediti iscritti a favore della creditrice procedente, in quanto contrariamente
a quanto richiesto nei precetti esecutivi, nell¿elenco oneri gli interessi
ipotecari sono stati conteggiati al 10% annuo. Tale contestazione riguarda però
il quantum del credito notificato e pertanto anche su questo punto il reclamo
si rivela senza fondamento.
12.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 138 cpv. 2 cifra 3, 140, 151 ss., 155 cpv.
1, 156 LEF; 9 cpv. 2, 30 cpv. 1, 34 cpv. 1 lett. b, 36 cpv. 1
e 2, 39 cpv. 1, 99 cpv. 2, 102 RFF; 37 cpv. 2 ORF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 15 novembre 2005 di RI 1, __________, in quanto
ricevibile, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________;
- RA 1, __________;
- __________, __________;
- __________, __________;
- __________, __________.
Comunicazione all¿CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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