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Decisione

15.2005.129

Ricorso in tema di stima peritale e di elenco oneri.

13 marzo 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare RI 1procede

contro PI 1 con RI 1 quale condebitore solidale mentre con PE n. __________ la

stessa creditrice procede contro RI 1 con PI 1quale terza proprietaria del

pegno e condebitrice solidale per l¿incasso di fr. 665'373.70 oltre accessori.

La

procedente ha indicato quale oggetto del diritto di pegno la particella n. __________

RFD di __________ di proprietà di PI 1.

PI 1 non

ha interposto opposizione ai precetti esecutivi a lei intimati, mentre le

opposizioni di RI 1 sono state da lui ritirate con scritto del 6 febbraio 2004.

B. Il 21 febbraio 2005 __________ ha chiesto la realizzazione del

pegno. Il giorno successivo l¿CO 1 ha dato comunicazione agli escussi della

domanda di realizzazione.

C. In data 18 maggio 2005 l¿CO 1 ha incaricato la __________ di

eseguire una stima della part. n. __________ di __________.

D. Con

avviso d¿incanto unico datato 23 __________ 2005, pubblicato sul FUC n. __________

del 23 ____________________ 2005 e trasmesso personalmente mediante invio

raccomandato anche a RI 1 il 9 __________ 2005, l¿Ufficio ha fissato il termine

per le insinuazioni degli oneri fondiari al 14 ottobre 2005, il deposito delle

condizioni d¿asta a decorrere dal 14 novembre 2005 e l¿incanto del fondo part.

n. __________ RFD di __________ per il 30 novembre 2005. Nello stesso avviso

d¿incanto l¿Ufficio, sulla base del rapporto peritale del luglio 2005 della __________,

ha stabilito il valore di stima peritale del fondo in fr. 567'300.--.

E. Il 31

ottobre 2005 l¿CO 1 ha allestito e comunicato agli interessati l¿elenco oneri

riferito alla part. n. __________ RFD di __________ indicando sub ipoteche convenzionali

al numero 3 i seguenti crediti di PI 2:

¿a) cartella

ipotecaria gravante in I. grado i beni immobili da realizzare, dg. __________

del 29 aprile 1997

b) cartella

ipotecaria gravante in II. grado i beni immobili da realizzare, dg. __________

del 30 dicembre 1997

Importo

garantito dal titolo

ad a) fr.

400'000.-- + int. 10%

ad b) fr.

120'000.-- + int. 10%

Ammontare del credito

notificato

capitale 400'000.00

Interessi 3 anni al 10% 120'000.00

Interessi in corso al 10%

5'555.55

dal 31.12.2004 (ultima

chiusura) al

20.2.2005

Interessi in corso al 10%

31'111.10

dal 21.02.2005 (domanda di

vendita) al

30.11.2005

Spese esecutive

1'162.95

557'829.60

capitale 120'000.00

Interessi 3 anni al 10%

36'000.00

Interessi in corso al 10%

1'666.65

dal 31.12.2004 (ultima

chiusura) al

20.2.2005

Interessi in corso al 10%

9'333.35

dal 21.02.2005 (domanda di

vendita) al

30.11.2005

167'000.00¿.

F. Con

ricorso 15 novembre 2005 RI 1 si è aggravato contro l¿elenco oneri, postulando la

sospensione dell¿incanto, atteso che:

¿contrariamente a quanto

pubblicato sul Foglio ufficiale n. __________ del 31 __________ 2003

relativamente ai crediti ipotecari dell¿__________, nell¿elenco oneri sono

stati applicati dei tassi d¿interesse del

10% ¿;

¿nell¿elenco oneri non è

stata annotata la somma di fr. 68'702.20 a favore della Cassa pensioni __________,

relativa alla quota di libero passaggio da me prelevata conformemente alla LPP

in data 28.02.1998 e utilizzata per l¿acquisto dell¿abitazione situata sulla

particella n. __________¿;

¿nel mese di marzo del

2004, in previsione di una possibile vendita dell¿immobile, ho fatto allestire

un rapporto di stima da uno specialista del settore. Confrontando questo

documento con la stima peritale riportata nell¿elenco oneri, ho riscontrato una

notevole divergenza di valori, ben superiore a qualsiasi margine di

tolleranza¿.

G. Delle osservazioni dell¿CO

1, dell¿PI 2 e del Comune di __________, tutte postulanti la reiezione del

gravame, si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

A mente di RI 1 il perito incaricato dall¿Ufficio di stimare la

particella oggetto del diritto di pegno sarebbe incorso in un errore, atteso

che egli nel marzo del 2004 avrebbe fatto allestire una stima che aveva

attribuito al fondo un valore notevolmen te diverso.

Il

debitore ha comunque omesso di produrre la richiamata perizia e anche di indicare

quale valore avrebbe attribuito all¿immobile il perito da lui incaricato.

2.

Per

l'art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche nell'esecuzione in via di realizzazione

del pegno per il rinvio dell'art. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato può chiedere

all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito

delle spese occorrenti. L'ordine di nuova stima costituisce un mero atto

amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione,

salvo l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF

110.

III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §

31.

n. 46; Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 22 n. 50).

3.

La richiesta di una nuova stima deve avvenire nel termine di dieci

giorni da quando il richiedente ha avuto conoscenza del valore della stima

peritale (Häusermann/Stöckli/Feuz,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 138 ad art. 140

LEF). In concreto RI 1 non specifica quando egli ha avuto conoscenza del valore

attribuito dalla __________ al fondo in esecuzione.

4.

La procedura di realizzazione di un pegno immobiliare è regolata

dagli art. da 122 a 143b LEF (art. 156 LEF). A norma dell'art. 140 cpv. 3 LEF l¿ufficiale

deve ordinare una stima del fondo e comunicarla agli interessati. Se

nell'avviso di incanto è menzionato il valore di stima, l'avviso vale pure quale

comunicazione della stima (art. 30 cpv. 1 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 138 ad art. 140 LEF).

5.

Nel

caso di specie l¿Ufficio ha pubblicato l¿avviso d¿incanto datato 23 __________

2005.

sul FUC n. __________ di stessa data ed inoltre lo ha trasmesso

personalmente mediante invio postale raccomandato anche a il 9 __________ 2005.

Nell¿avviso d¿incanto l¿Ufficio, sulla base del rapporto peritale del luglio

2005.

della __________, ha stabilito il valore di stima peritale del fondo in

fr. 567'300.--. In casu quindi il gravame 15 novembre 2005 di RI 1, in quanto

rivolto contro il valore di stima peritale, risulta ampiamente tardivo e per

questo motivo va dichiarato irricevibile.

6.

Al

ricorrente va comunque ricordato che nella procedura in via di realizzazione

del pegno immobiliare la stima svolge un ruolo solo secondario (Amonn, in ZBJV 1976, p. 506), limitato

a un semplice orientamento quantitativo destinato ad eventuali interessati

all'incanto (DTF 70 III 17 cons.

3).

7.

Nell¿esecuzione

in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, in

particolare, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all¿art. 155 cpv. 1

LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli

art. da 133 a 143b LEF (per il rinvio dell¿art. 156 prima proposizione LEF) e

degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli

art. da 29 a 42 RFF (per il rinvio dell¿art. 102 RFF).

8.

Per

l¿art. 140 cpv. 1 LEF prima dell¿incanto l¿ufficiale constata, in base alle

insinuazioni presentate e all¿estratto del registro fondiario, gli oneri

gravanti il fondo. L¿elenco oneri è poi comunicato agli interessati con

l¿assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2

LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell¿elenco oneri, le pretese

ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l¿esecuzione in

corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine ORF).

Se la

contestazione verte su un diritto iscritto nell¿elenco oneri deve essere

avviata la procedura di appuramento dell¿elenco oneri prevista dagli art. 37-40

RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza

decisionale spetta non al giudice ma all¿autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, op. cit., § 28 n. 39, p.

236/237).

L¿art. 39

cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l¿ufficio

procede a norma dell¿art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità ex art.

106.

LEF (cfr. DTF 112 III 111; contra Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 232).

9.

Scopo

dell¿allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato

fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva

l¿esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare

(DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/ Feuz, op.

cit., n. 31 ad art. 138).

9.1

L¿Ufficio di esecuzione è tenuto

a inserire nell¿elenco oneri tutti i diritti e gli oneri risultanti dal

Registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b primo periodo RFF), ma anche tutte

quelle pretese insinuate durante il termine di cui all¿art. 138 cpv. 2 cifra 3

LEF che non risultano dal Registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b terzo

periodo RFF): in quest¿ultimo caso l¿Ufficio dovrà però segnalare sull¿elenco

oneri tale differenza (art. 36 cpv. 2 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz,

op. cit., n. 7 e 101 ad art. 140).

9.2

Le

pretese che risultano dal Registro fondiario vanno iscritte nell¿elenco oneri

anche se l¿avente diritto non ha notificato la propria pretesa (art. 34 cpv. 1

lett. b primo periodo RFF).

9.3

Le pretese che non risultano dal Registro fondiario e per le

quali l¿avente diritto è rimasto silente durante il termine di cui all¿art. 138

cpv. 2 cifra 3 LEF non possono essere iscritte nell¿elenco oneri (art. 36 cpv.

1.

RFF; Häusermann/Stöckli/ Feuz,

op. cit., n. 103 ad art. 140).

10.

Nel

caso di specie dagli atti dell¿Ufficio non risulta che la

Cassa pensioni __________ abbia insinuato delle pretese nelle procedure

esecutive promosse contro RI 1 e contro PI 1: neppure dall¿estratto

del registro fondiario emerge che essa vanti dei

diritti gravanti la particella n. __________ RFD di __________. Per questo

motivo la censura sollevata dal ricorrente, secondo cui nell¿elenco oneri non

sarebbe stato annotato alcun diritto a favore della Cassa pensioni __________ deve

essere respinta.

11.

L¿Ufficio

ha iscritto nell¿elenco oneri sub ipoteche convenzionali al numero 3 gli

importi complessivi di fr. 557'829.60 e di fr. 167¿000.00 (comprensivi del

capitale nominale delle due cartelle ipotecarie, degli interessi al tasso del

10% annuo e delle spese) così come gli sono stati notificati da PI 2 con

scritto del 19 ottobre 2005; l¿Ufficio ha pure indicato il contenuto del

registro fondiario, dove risultano iscritte una cartella ipotecaria al

portatore di primo grado di nominali fr. 400¿000.00 con interessi al 10% e una

cartella ipotecaria al portatore di secondo grado di nominali fr. 120¿000.--

con interessi al 10%. _____ ha contestato

i crediti iscritti a favore della creditrice procedente, in quanto contrariamente

a quanto richiesto nei precetti esecutivi, nell¿elenco oneri gli interessi

ipotecari sono stati conteggiati al 10% annuo. Tale contestazione riguarda però

il quantum del credito notificato e pertanto anche su questo punto il reclamo

si rivela senza fondamento.

12.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati

gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 138 cpv. 2 cifra 3, 140, 151 ss., 155 cpv.

1, 156 LEF; 9 cpv. 2, 30 cpv. 1, 34 cpv. 1 lett. b, 36 cpv. 1

e 2, 39 cpv. 1, 99 cpv. 2, 102 RFF; 37 cpv. 2 ORF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 15 novembre 2005 di RI 1, __________, in quanto

ricevibile, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________;

- RA 1, __________;

- __________, __________;

- __________, __________;

- __________, __________.

Comunicazione all¿CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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