15.2005.13
ricorso contro il conto finale e lo stato di riparto
18 febbraio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.13
Data decisione, Autorità:
18.02.2005, CEF
Titolo:
ricorso contro il conto finale e lo stato di riparto
PROCEDURA DI RICORSO
art. 7 LPR
art. 9 LPR
Incarto n.
15.2005.13
Lugano
18 febbraio
2005
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 14 febbraio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
rappr. da RA 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
con PE n. __________ AO 1 procede contro RI 1 per
l’incasso di fr. 81'000.-- oltre accessori;
che
in data 31 gennaio 2005 veniva eseguita la vendita a pubblico incanto dei beni
mobili pignorati nell’esecuzione n. 1044542;
che
il 2 febbraio 2005 l’CO 1 depositava il conto finale e lo stato di riparto
nell’esecuzione in oggetto;
che
con ricorso 14 febbraio 2005 RI 1 si aggrava contro tale atto sostenendo che il
sequestro all’origine della procedura esecutiva sarebbe illegale;
che
la ricorrente osserva inoltre di non aver ricevuto la sentenza di rigetto dell’opposizione
al PE n. __________;
che
da ultimo RI 1 solleva generiche censure riguardanti tra l’altro, il credito
posto in esecuzione;
che delle
osservazioni della PI 1 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;
che per
l’art. 7 cpv 3 LPR l’atto di ricorso deve indicare le domande riferite
all’oggetto della contestazione;
che
l’impugnazione che non contiene domande esplicite e che non consente di
determinare con precisione le conclusioni può essere dichiarata irricevibile o
respinta dall’Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell’art. 9 cpv.
2 LPR (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, pag. 129);
che alcune delle censure sollevate dalla ricorrente sono già state
oggetto, rispettivamente di un’istanza di restituzione del termine, sfociata
nella sentenza 13 dicembre 2004 (inc. 14.2004.113), nonché di un ricorso contro
l’avviso di pignoramento, respinto con decisione 20 dicembre 2004 (inc.
15.2004.212);
che
le ulteriori censure relative al credito posto in esecuzione concernono
questioni di merito, sottratte al potere di cognizione di questa autorità di
vigilanza;
che
il gravame non contiene quindi domande relative al provvedimento impugnato;
che il
ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 14 febbraio 2005 di RI 1, , è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1,;
– avv.
RA 1,.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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