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Decisione

15.2005.13

ricorso contro il conto finale e lo stato di riparto

18 febbraio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.13

Data decisione, Autorità:

18.02.2005, CEF

Titolo:

ricorso contro il conto finale e lo stato di riparto

PROCEDURA DI RICORSO

art. 7 LPR

art. 9 LPR

Incarto n.

15.2005.13

Lugano

18 febbraio

2005

PF/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 14 febbraio 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n.

__________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

rappr. da RA 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

con PE n. __________ AO 1 procede contro RI 1 per

l’incasso di fr. 81'000.-- oltre accessori;

che

in data 31 gennaio 2005 veniva eseguita la vendita a pubblico incanto dei beni

mobili pignorati nell’esecuzione n. 1044542;

che

il 2 febbraio 2005 l’CO 1 depositava il conto finale e lo stato di riparto

nell’esecuzione in oggetto;

che

con ricorso 14 febbraio 2005 RI 1 si aggrava contro tale atto sostenendo che il

sequestro all’origine della procedura esecutiva sarebbe illegale;

che

la ricorrente osserva inoltre di non aver ricevuto la sentenza di rigetto dell’opposizione

al PE n. __________;

che

da ultimo RI 1 solleva generiche censure riguardanti tra l’altro, il credito

posto in esecuzione;

che delle

osservazioni della PI 1 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

che per

l’art. 7 cpv 3 LPR l’atto di ricorso deve indicare le domande riferite

all’oggetto della contestazione;

che

l’impugnazione che non contiene domande esplicite e che non consente di

determinare con precisione le conclusioni può essere dichiarata irricevibile o

respinta dall’Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell’art. 9 cpv.

2 LPR (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, pag. 129);

che alcune delle censure sollevate dalla ricorrente sono già state

oggetto, rispettivamente di un’istanza di restituzione del termine, sfociata

nella sentenza 13 dicembre 2004 (inc. 14.2004.113), nonché di un ricorso contro

l’avviso di pignoramento, respinto con decisione 20 dicembre 2004 (inc.

15.2004.212);

che

le ulteriori censure relative al credito posto in esecuzione concernono

questioni di merito, sottratte al potere di cognizione di questa autorità di

vigilanza;

che

il gravame non contiene quindi domande relative al provvedimento impugnato;

che il

ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 14 febbraio 2005 di RI 1, , è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI 1,;

– avv.

RA 1,.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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