15.2005.131
Ricorso dell'aggiudica-tario contro lo stato di riparto. Legittimazione. Piede d'asta.
22 febbraio 2006Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2005.131
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CEF
Titolo:
Ricorso dell'aggiudica-tario contro lo stato di riparto. Legittimazione. Piede d'asta.
CONDIZIONI D'INCANTO
LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE
PIEDE D'ASTA
art. 126 LEF
art. 134 LEF
art. 142a LEF
art. 143 LEF
Incarto n.
15.2005.131
Lugano
22 febbraio
2006
EC/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 novembre 2005 di
RI 1 __________
RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 nelle varie procedure esecutive
promosse contro
PI 2 ;
ricorso che interessa
anche
__________, __________
in tema di stato di
riparto;
viste le osservazioni 15 dicembre 2005 dell¿CO 1, __________;
richiamata l¿ordinanza presidenziale 29 novembre 2005
di concessione dell¿effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell¿ambito delle varie esecuzioni
promosse contro PI 2 con avviso d¿incanto unico datato __________ __________2005,
pubblicato sul FUC n. __________ del __________ __________ 2005, l¿Ufficio ha
fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari al __________ 2005,
il deposito delle condizioni d¿asta a decorrere dal __________ 2005 e al __________
2005 l¿incanto della quota __________ di __________ di comproprietà del foglio di
PPP n. __________ di __________ del fondo base part. n. __________RFD di ____________________
con diritto esclusivo sull¿unità n. __________ composta di: __________, __________,
__________ al __________; __________, __________, __________ al __________.
Fatti
B. Il __________ 2005 l¿Ufficio ha depositato le condizioni d¿asta, che
prevedono sub condizioni di pagamento alla n. 1 che:
¿1. Il fondo è
aggiudicato al maggior offerente dopo le tre chiamate se l¿offerta di questi
supera Fr. 1'060'276.50* (unmilionesessantamiladuecentosettantasei e 50/100)
*(di
cui fr. 6'400.-- TUI e fr. 6'300.-- spese UE)¿.
C. Il
__________ 2005 la quota di comproprietà __________ di __________ di comproprietà
della PPP n. __________ di __________ è stata aggiudicata a RI 1 per l¿importo
di fr. 1¿062'500.--.
D. Il
16 agosto 2005 l¿Ufficio ha ordinato l¿amministrazione coatta del fondo e il 25
ottobre 2005 ha ricevuto dell¿amministratore l¿importo netto di fr. 5'100.--.
E. Il
17 novembre 2005 l¿CO 1 ha allestito lo stato di riparto riferito alla
proprietà venduta all¿incanto, dal quale emerge che l¿attivo da ripartire
assomma a complessivi fr. 1'061'300.--. Tale importo si compone del ricavo
della realizzazione (fr. 1'062'500.--) e del provento netto
dell¿amministrazione coatta (fr. 5'100.--), a cui è stato dedotto l¿importo di
fr. 6'300.-- per le spese di realizzazione. L¿Ufficio ha ripartito l¿attivo
nella misura di fr. 1'576.50 a favore del Comune di __________ per imposte
comunali al beneficio di ipoteca legale (punto n. 1 dello stato di riparto), di
fr. 1'046'000.-- a favore del creditore ipotecario (punto n. 2) e di fr.
13'723.50 a favore dei creditori pignoranti del gruppo di pignoramento n. __________
(punto n. 3).
F. Con tempestivo ricorso del 28 novembre 2005 RI 1 ha in sostanza chiesto
che dell¿importo di fr. 13'723.50, che l¿CO 1 intende versare ai creditori
pignoranti del gruppo di pignoramento n. __________, fr. 11'500.-- gli vengano
retrocessi nella sua qualità di aggiudicatario.
Il
ricorrente ha evidenziato che la legittimazione a presentare ricorso deve
essere riconosciuta ad ogni persona toccata nei suoi interessi personali, di
fatto o giuridicamente protetti, da una misura dell¿Ufficio. Egli, pur non essendo
un creditore direttamente interessato dallo stato di riparto, vanterebbe un
interesse personale, atteso che quale aggiudicatario quando ha presentato la
propria offerta ha dovuto attenersi a quanto stabilito nelle condizioni
d¿incanto e segnatamente al prezzo minimo fissato dall¿Ufficio in fr.
1'060'276.50 e comprensivo degli importi di fr. 6'400 per la TUI e di fr.
6'300.-- per le spese.
RI
1 rileva che, sebbene il conteggio di tali importi era di principio
corretto, ora dallo stato di riparto emerge che la TUI non verrà pagata e che
le spese dell¿Ufficio sono state coperte nella misura di fr. 5'100.-- dal provento
dell¿amministrazione coatta. L¿aggiudicatario avrebbe pertanto anticipato degli
importi che in luogo di coprire tasse e spese sono serviti a pagare creditori pignoranti.
Il ricorrente avrebbe pertanto subito un danno patrimoniale di fr. 11'500.--.
RI
1 argomenta che gli importi anticipati dall¿aggiudicatario a copertura di ben determinate
posizioni che in seguito si rivelano inesistenti non possono essere ripartiti
tra i creditori pignoranti ma devono essere retrocessi a chi li ha anticipati,
a cui è stato imposto di formulare un¿offerta minima comprendente anche tali
posizioni. Eventuali eccedenze in sede di riparto a dipendenza degli
aggiornamenti dei conteggi TUI e delle spese dell¿Ufficio devono quindi essere
retrocesse a chi è stato costretto ad anticiparle, ossia all¿aggiudicatario.
Nel caso di specie al ricorrente devono essere retrocessi complessivi fr.
11'500.-- in quanto l¿importo di fr. 6'400.-- per la TUI non è dovuto e
l¿importo di fr. 5'100.-- per parte delle spese esecutive è stato già incassato
dall¿Ufficio quale provento netto dell¿amministrazione coatta.
G. Con
osservazioni 15 dicembre 2005 l¿CO 1 ha postulato la reiezione del gravame,
atteso che RI 1 quale aggiudicatario non creditore, non sarebbe legittimato a
ricorrere contro lo stato di riparto.
Considerato
in diritto: 1.
a) Secondo la giurisprudenza e la
dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale
che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi
giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva
almeno di un pregiudizio di fatto attuale. Vi è carenza di legittimazione processuale,
ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione,
quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno
sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons. 1b ) come
pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons. 4; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998,
n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).
b) Sebbene
RI 1 non sia parte nelle esecuzioni promosse contro PI 2, egli si aggrava
contro lo stato di riparto, postulandone una modifica dalla quale trarrebbe vantaggi
di natura economica, ritenuto che, nell¿ipotesi in cui il gravame venisse
accolto, gli verrebbero retrocessi fr. 11'500.-- quale parte del prezzo di
aggiudicazione. Si potrebbe così pensare di riconoscere a __________ la
legittimazione a presentare ricorso; la questione può tuttavia restare aperta
dal momento che comunque il ricorso dev'essere respinto.
Considerandi
2.
Le
condizioni d¿incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne
costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I,
Zurigo 1984, §31 n. 6 p. 439). Esse sono allestite dall¿Ufficio di esecuzione e
fallimenti in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior
somma possibile (cfr. art. 134 LEF).
3.
Secondo l¿art. 126 LEF gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al
maggior offerente, dopo le usuali tre chiamate, purché la sua offerta ecceda
l¿importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del
creditore procedente. Il principio dell¿offerta sufficiente vale pure per la
realizzazione di beni immobili, in virtù del rimando degli art. 142a e 143 LEF
(Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, n. 14 s. ad art. 126).
Di conseguenza quando l¿Ufficio allestisce le condizioni d¿asta deve fissare il
piede d¿asta in modo tale da rispettare il principio dell¿offerta sufficiente.
4.
L¿Ufficio
ha stabilito alla cifra n. 1 delle condizioni d¿asta che
il fondo viene aggiudicato al maggior offerente se la sua offerta supera
l¿importo di Fr. 1'060'276.50. L¿CO 1 ha determinato il
piede d¿asta aggiungendo all¿ammontare pretese al beneficio dell¿ipoteca legale
del Comune di __________ e crediti garantiti da ipoteca convenzionale, l¿importo
di fr. 6'400.-- per il pagamento della tassa sui
presumibili utili immobiliari e di fr. 6'300.-- a copertura delle sue spese. In concreto le condizione d¿asta sono state depositate il __________ 2005 e nel termine
di ricorso nessuna delle parti interessate alla procedura esecutiva le ha
impugnate, argomentando per esempio che se il fondo fosse aggiudicato al prezzo
di partenza non vi sarebbe utile immobiliare, che l¿Ufficio dovrebbe meglio
determinare l¿ammontare della tassa sull¿utile immobiliare oppure ancora che dalle
spese dell¿Ufficio dovrebbe essere detratto quando ricavato dall¿amministrazione
coatta del fondo. A seguito della mancata impugnazione, il provvedimento con il
quale è stato determinato l¿ammontare del piede d¿asta ha acquisito forza di
cosa giudicata. Pertanto l¿Ufficio non può in sede di riparto restituire
all¿aggiudicatario, che del resto all¿asta ha espresso la propria volontà
incondizionata di acquistare il fondo per fr. 1'062.500.--, l¿importo originariamente
riservato al pagamento della tassa sugli utili immobiliari e l¿importo ricevuto
dall¿amministrazione coatta del fondo. Tali somme devono infatti in concreto essere
ripartite tra i creditori al beneficio di pignoramento, ciò che è stato fatto
dall¿Ufficio.
5.
Il
ricorso 28 novembre 2005 di RI 1, __________, è pertanto respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17,
126, 134, 142a, 143 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 28 novembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
-
avv. RA 1, __________;
-
PI 2, __________;
-
____________________.
Comunicazione
all¿CO 1, __________.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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