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Decisione

15.2005.131

Ricorso dell'aggiudica-tario contro lo stato di riparto. Legittimazione. Piede d'asta.

22 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il __________ 2005 l¿Ufficio ha depositato le condizioni d¿asta, che

prevedono sub condizioni di pagamento alla n. 1 che:

¿1. Il fondo è

aggiudicato al maggior offerente dopo le tre chiamate se l¿offerta di questi

supera Fr. 1'060'276.50* (unmilionesessantamiladuecentosettantasei e 50/100)

*(di

cui fr. 6'400.-- TUI e fr. 6'300.-- spese UE)¿.

C. Il

__________ 2005 la quota di comproprietà __________ di __________ di comproprietà

della PPP n. __________ di __________ è stata aggiudicata a RI 1 per l¿importo

di fr. 1¿062'500.--.

D. Il

16 agosto 2005 l¿Ufficio ha ordinato l¿amministrazione coatta del fondo e il 25

ottobre 2005 ha ricevuto dell¿amministratore l¿importo netto di fr. 5'100.--.

E. Il

17 novembre 2005 l¿CO 1 ha allestito lo stato di riparto riferito alla

proprietà venduta all¿incanto, dal quale emerge che l¿attivo da ripartire

assomma a complessivi fr. 1'061'300.--. Tale importo si compone del ricavo

della realizzazione (fr. 1'062'500.--) e del provento netto

dell¿amministrazione coatta (fr. 5'100.--), a cui è stato dedotto l¿importo di

fr. 6'300.-- per le spese di realizzazione. L¿Ufficio ha ripartito l¿attivo

nella misura di fr. 1'576.50 a favore del Comune di __________ per imposte

comunali al beneficio di ipoteca legale (punto n. 1 dello stato di riparto), di

fr. 1'046'000.-- a favore del creditore ipotecario (punto n. 2) e di fr.

13'723.50 a favore dei creditori pignoranti del gruppo di pignoramento n. __________

(punto n. 3).

F. Con tempestivo ricorso del 28 novembre 2005 RI 1 ha in sostanza chiesto

che dell¿importo di fr. 13'723.50, che l¿CO 1 intende versare ai creditori

pignoranti del gruppo di pignoramento n. __________, fr. 11'500.-- gli vengano

retrocessi nella sua qualità di aggiudicatario.

Il

ricorrente ha evidenziato che la legittimazione a presentare ricorso deve

essere riconosciuta ad ogni persona toccata nei suoi interessi personali, di

fatto o giuridicamente protetti, da una misura dell¿Ufficio. Egli, pur non essendo

un creditore direttamente interessato dallo stato di riparto, vanterebbe un

interesse personale, atteso che quale aggiudicatario quando ha presentato la

propria offerta ha dovuto attenersi a quanto stabilito nelle condizioni

d¿incanto e segnatamente al prezzo minimo fissato dall¿Ufficio in fr.

1'060'276.50 e comprensivo degli importi di fr. 6'400 per la TUI e di fr.

6'300.-- per le spese.

RI

1 rileva che, sebbene il conteggio di tali importi era di principio

corretto, ora dallo stato di riparto emerge che la TUI non verrà pagata e che

le spese dell¿Ufficio sono state coperte nella misura di fr. 5'100.-- dal provento

dell¿amministrazione coatta. L¿aggiudicatario avrebbe pertanto anticipato degli

importi che in luogo di coprire tasse e spese sono serviti a pagare creditori pignoranti.

Il ricorrente avrebbe pertanto subito un danno patrimoniale di fr. 11'500.--.

RI

1 argomenta che gli importi anticipati dall¿aggiudicatario a copertura di ben determinate

posizioni che in seguito si rivelano inesistenti non possono essere ripartiti

tra i creditori pignoranti ma devono essere retrocessi a chi li ha anticipati,

a cui è stato imposto di formulare un¿offerta minima comprendente anche tali

posizioni. Eventuali eccedenze in sede di riparto a dipendenza degli

aggiornamenti dei conteggi TUI e delle spese dell¿Ufficio devono quindi essere

retrocesse a chi è stato costretto ad anticiparle, ossia all¿aggiudicatario.

Nel caso di specie al ricorrente devono essere retrocessi complessivi fr.

11'500.-- in quanto l¿importo di fr. 6'400.-- per la TUI non è dovuto e

l¿importo di fr. 5'100.-- per parte delle spese esecutive è stato già incassato

dall¿Ufficio quale provento netto dell¿amministrazione coatta.

G. Con

osservazioni 15 dicembre 2005 l¿CO 1 ha postulato la reiezione del gravame,

atteso che RI 1 quale aggiudicatario non creditore, non sarebbe legittimato a

ricorrere contro lo stato di riparto.

Considerato

in diritto: 1.

a) Secondo la giurisprudenza e la

dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale

che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi

giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva

almeno di un pregiudizio di fatto attuale. Vi è carenza di legittimazione processuale,

ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione,

quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno

sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons. 1b ) come

pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons. 4; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998,

n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).

b) Sebbene

RI 1 non sia parte nelle esecuzioni promosse contro PI 2, egli si aggrava

contro lo stato di riparto, postulandone una modifica dalla quale trarrebbe vantaggi

di natura economica, ritenuto che, nell¿ipotesi in cui il gravame venisse

accolto, gli verrebbero retrocessi fr. 11'500.-- quale parte del prezzo di

aggiudicazione. Si potrebbe così pensare di riconoscere a __________ la

legittimazione a presentare ricorso; la questione può tuttavia restare aperta

dal momento che comunque il ricorso dev'essere respinto.

Considerandi

2.

Le

condizioni d¿incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne

costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/

Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I,

Zurigo 1984, §31 n. 6 p. 439). Esse sono allestite dall¿Ufficio di esecuzione e

fallimenti in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior

somma possibile (cfr. art. 134 LEF).

3.

Secondo l¿art. 126 LEF gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al

maggior offerente, dopo le usuali tre chiamate, purché la sua offerta ecceda

l¿importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del

creditore procedente. Il principio dell¿offerta sufficiente vale pure per la

realizzazione di beni immobili, in virtù del rimando degli art. 142a e 143 LEF

(Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, n. 14 s. ad art. 126).

Di conseguenza quando l¿Ufficio allestisce le condizioni d¿asta deve fissare il

piede d¿asta in modo tale da rispettare il principio dell¿offerta sufficiente.

4.

L¿Ufficio

ha stabilito alla cifra n. 1 delle condizioni d¿asta che

il fondo viene aggiudicato al maggior offerente se la sua offerta supera

l¿importo di Fr. 1'060'276.50. L¿CO 1 ha determinato il

piede d¿asta aggiungendo all¿ammontare pretese al beneficio dell¿ipoteca legale

del Comune di __________ e crediti garantiti da ipoteca convenzionale, l¿importo

di fr. 6'400.-- per il pagamento della tassa sui

presumibili utili immobiliari e di fr. 6'300.-- a copertura delle sue spese. In concreto le condizione d¿asta sono state depositate il __________ 2005 e nel termine

di ricorso nessuna delle parti interessate alla procedura esecutiva le ha

impugnate, argomentando per esempio che se il fondo fosse aggiudicato al prezzo

di partenza non vi sarebbe utile immobiliare, che l¿Ufficio dovrebbe meglio

determinare l¿ammontare della tassa sull¿utile immobiliare oppure ancora che dalle

spese dell¿Ufficio dovrebbe essere detratto quando ricavato dall¿amministrazione

coatta del fondo. A seguito della mancata impugnazione, il provvedimento con il

quale è stato determinato l¿ammontare del piede d¿asta ha acquisito forza di

cosa giudicata. Pertanto l¿Ufficio non può in sede di riparto restituire

all¿aggiudicatario, che del resto all¿asta ha espresso la propria volontà

incondizionata di acquistare il fondo per fr. 1'062.500.--, l¿importo originariamente

riservato al pagamento della tassa sugli utili immobiliari e l¿importo ricevuto

dall¿amministrazione coatta del fondo. Tali somme devono infatti in concreto essere

ripartite tra i creditori al beneficio di pignoramento, ciò che è stato fatto

dall¿Ufficio.

5.

Il

ricorso 28 novembre 2005 di RI 1, __________, è pertanto respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17,

126, 134, 142a, 143 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 28 novembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

-

avv. RA 1, __________;

-

PI 2, __________;

-

____________________.

Comunicazione

all¿CO 1, __________.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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