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Decisione

15.2005.132

Asta di quadri. Ricorso di un interessato all'acquisto dei quadri. Legittimazione.

13 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.132

Data decisione, Autorità:

13.01.2006, CEF

Titolo:

Asta di quadri. Ricorso di un interessato all'acquisto dei quadri. Legittimazione.

ASTA O PUBBLICO INCANTO

art. 230 CO

art. 17 LEF

art. 132a LEF

Incarto n.

15.2005.132

15.2005.150

Lugano

13 gennaio

2006

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 1° dicembre 2005 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’asta del 21

novembre 2005 avvenuta nelle esecuzioni n° __________ e __________ promosse da

__________, __________

rappr. da __________, __________

contro

PI 1

viste le

osservazioni 23 dicembre 2005 di UBS S.A. e 28 dicembre 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1.Legittimata a ricorrere ai sensi

dell’art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e

degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario, n. 3.3.1 ad art.

7 p. 122; Gilliéron, Commentaire

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n.

168 ad art. 17).

Così come richiesto da

questa Camera con ordinanza 5 dicembre 2005, la ricorrente, nel suo “complemento

al reclamo” del 21 dicembre 2005, ha specificato il suo interesse al ricorso

nel fatto di aver intavolato “approfondite trattative private” con l’CO 1 per

l’acquisto delle 6 opere artistiche oggetto dell’asta contestata, formulando

un’offerta per fr. 575'000.-- poi ritirata prima dell’incanto di fronte al

rifiuto dell’Ufficio di sospendere l’asta affinché venisse verificata

l’autenticità di una delle opere, ossia “__________” attribuita a Marc Chagall.

Giova però rilevare come nei documenti (da A a D) citati dalla ricorrente a

sostegno della sua tesi non viene mai menzionato il suo nome. RI 1 ha

d’altronde omesso di produrre una procura o una dichiarazione da parte

dell’avv. __________ a conferma del fatto che fosse lei “il cliente” a cui si

riferisce questo patrocinatore nella sua corrispondenza con l’Ufficio.

In ogni caso, pur

volendo considerare la ricorrente quale autore dell’offerta di fr. 575'000.--

del 14 ottobre 2005, il ricorso dovrebbe essere ritenuto in gran parte

irricevibile. In effetti, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono un

interesse degno di protezione a un interessato all’acquisto di un oggetto messo

all’asta solo qualora questi si dolga dell’esistenza di manovre illecite o contrarie

ai buoni costumi che abbiano influito sull’esito dell’asta ai sensi dell’art.

230 CO oppure di una violazione del principio dell’offerta sufficiente (art.

126 LEF) (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 26-28 ad art. 132a, con rif.);

non gli è consentito - per contro - di contestare le condizioni d’asta (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 213 ad art. 17), a

maggior ragione in un caso in cui, come in concreto, l’aggiudicazione aveva

luogo a trattative private (art. 130 LEF) e non in un’asta pubblica. Di

conseguenza, sono irricevibili le censure riferite all’assenza di perizia

sull’autenticità dell’opera attribuita a Chagall e sulla modifica, all’inizio

dell’incanto, del prezzo di partenza – ridotto, in seguito al ritiro

dell’offerta formulata dall’avv. __________, da fr. 575'000.-- a fr.

550'000.--, pari all’importo offerto il 7 ottobre 2005 dalla persona che si è

poi aggiudicata le opere.

Considerandi

2.

Dal profilo della

legittimazione attiva, il ricorso si rivela invece

ricevibile laddove RI 1 denuncia l’esistenza di “diversi scambi di

informazione tra gli addetti all’Ufficio esecuzione di Lugano e coloro che si

sono poi aggiudicati le opere all’asta, informazioni che, non lo si può a

priori escludere, potrebbero essere state utilizzate per favorire chi ha

acquistato le opere”. È per contro inammissibile dal punto di vista

formale, nella misura in cui la ricorrente non specifica quali siano le

informazioni incriminate né in che modo abbiano influito sull’esito dell’asta,

violando così l'esigenza di motivazione conforme all'art. 7

cpv. 3 lett. b LPR. Da quanto si può desumere dall’atto ricorsuale, le

informazioni fornite da G__________, durante l’ispezione del 18 novembre 2005,

oltre che non nuove (egli aveva già fatto le stesse constatazioni durante

un’ispezione avvenuta in presenza di un funzionario dell’__________ nell’aprile

1999, cfr. denuncia penale del 27 agosto 1999, doc. G), avrebbero semmai dovuto

dissuadere l’aggiudicatario dall’acquisire le opere (o almeno quella attribuita

a Marc Chagall), stante il sospetto di falsità espresso da G__________ in

merito a quest’ultima.

3.

Nel ricorso, RI 1

rimprovera all’CO 1 di non aver consegnato al suo patrocinatore copia del

verbale di asta. Questa censura non è però oggetto di una conclusione formale e

va quindi ignorata. A titolo abbondanziale, la decisione dell’Ufficio va

comunque condivisa, siccome l’avv. RA 1, prima dell’inoltro del ricorso (cfr.

scritto 21 novembre 2005 all’CO 1), si era sempre qualificato quale

rappresentante di G__________, il quale è ovviamente estraneo alla procedura

esecutiva da quando il Tribunale federale ha definitivamente confermato la

reiezione della sua azione di rivendicazione delle opere.

4.

Il

ricorso è pertanto irricevibile.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 132a LEF; 230 CO; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 1° dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– __________,

__________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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