15.2005.133
Legittimazione del rappresentante del creditore. Nullità. Sospensione dell'esecuzione.
22 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.133
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CEF
Titolo:
Legittimazione del rappresentante del creditore. Nullità. Sospensione dell'esecuzione.
RAPPRESENTANZA
art. 22 LEF
art. 27 LEF
Incarto n.
15.2005.133
Lugano
22 febbraio
2006
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2005 di
RI 1
patrocinata dall’avv. __________, PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n° __________
promossa contro la ricorrente dalla
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
viste le osservazioni 20 dicembre 2005 della PI 1 e 27 dicembre 2005
dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. L’8
febbraio 2005, l’CO 1 ha pignorato al domicilio della ricorrente tre tappeti
orientali.
Il
26 settembre 2005, l’Ufficio le ha comunicato la domanda di realizzazione
inoltrata dalla Fondazione __________ a nome della PI 1.
Il
12 ottobre 2005, RI 1 ha chiesto una breve proroga del termine per consegnare i
tappeti pignorati, in attesa di una presa di posizione definitiva
dell’escutente sulla possibilità di un appuramento bonale della controversia.
Il
22 novembre 2005, l’Ufficio ha nuovamente invitato l’escussa a consegnare i tappeti
pignorati.
Il
28 novembre 2005, quest’ultima ha chiesto all’Ufficio la sospensione della
procedura esecutiva finché la Pretura di __________non si fosse pronunciata
sull’eccezione di carente legittimazione della Fondazione __________ quale
rappresentante della PI 1, sollevata da RI 1 in una causa di merito che essa ha
promosso contro la PI 1 in pagamento di fr. 36'720,40. La ricorrente ritiene
infatti che la Fondazione __________ non possa validamente rappresentare la PI
1, poiché atti di amministrazione immobiliare non rientrerebbero nel suo scopo
sociale.
Il
29 novembre 2005, l’CO 1 ha confermato la sua richiesta di consegna degli
oggetti pignorati, non ritenendosi legittimato a sindacare la questione della
validità del mandato conferito alla Fondazione __________ né a sospendere
l’esecuzione senza un intervento della Pretura competente.
Considerandi
2.
Il
2.
dicembre 2005, RI 1 ha ricorso contro quest’ultimo provvedimento, chiedendone
in via principale l’annullamento, nonché l’accertamento della nullità di tutti gli
atti esperiti in precedenza nella stessa esecuzione su istanza della Fondazione
__________. In via subordinata, la ricorrente ha richiesto la sospensione
dell’esecuzione sino a decisione della Pretura sulla validità della
legittimazione della Fondazione, e in via ancora più subordinata RI 1 ha chiesto
il pignoramento del suo asserito credito nei confronti della PI 1 –
limitatamente all’importo di fr. 26'158,95 oltre interessi e spese – in luogo
dei tre tappeti pignorati l’8 febbraio 2005.
3.
Come
rettamente osservato dall’CO 1, il ricorso è manifestamente tardivo per quanto
concerne tutti gli atti esecutivi anteriori al provvedimento del 29 novembre
2005.
D’altronde, l’asserita carenza di legittimazione della Fondazione __________
non è un motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF, poiché un vizio di
procedura di questo genere, anche se fosse realizzato, potrebbe ledere solo gli
interessi delle parti alla procedura esecutiva e non l’interesse pubblico né
l’interesse di terzi.
4.
La
decisione del 29 novembre 2005, nella misura in cui respinge implicitamente la
richiesta di sospensione dell’esecuzione formulata da RI 1 il giorno
precedente, costituisce un provvedimento ai sensi dell’art. 17 LEF, che
quest’ultima ha impugnato tempestivamente. Il ricorso è tuttavia manifestamente
infondato. Infatti, una sospensione dell’esecuzione a questo stadio della
procedura è possibile solo con una sentenza giudiziaria ai sensi degli art. 85
o 85a LEF. Orbene, la ricorrente non allega che questo presupposto sia
realizzato nella fattispecie. La causa giudiziaria alla quale allude nell’atto
ricorsuale non ha nessuna attinenza con la procedura in esame, dal momento che
verte non sul credito posto in esecuzione, ma su un credito vantato dalla
ricorrente contro la procedente. Come già rilevato, la censura fatta valere da RI
1.
non è d’altronde un motivo di nullità ed è addirittura abusiva, siccome la
ricorrente non l’ha mai sollevata in precedenza, sebbene su tutti gli atti
esecutivi finora emessi la PI 1 risultasse sempre rappresentata dalla
Fondazione __________ (cfr. in particole il precetto esecutivo, la sentenza di
rigetto provvisorio dell’opposizione nonché il verbale e l’avviso di
pignoramento). A titolo abbondanziale, occorre del resto osservare che anche se
il suo scopo sociale non consentisse alla Fondazione di rappresentare terzi
nell’ambito di negozi immobiliari, gli atti conclusi a nome della PI 1
sarebbero comunque validi, per il medesimo motivo per cui si ammette la
validità degli atti di rappresentanza diretta di persone prive dell’esercizio
dei diritti civili, ossia il fatto che le restrizioni relative alla
rappresentanza delle persone giuridiche, così come quelle riferite alla
capacità civile, hanno quale scopo la tutela della persona che s’intende
proteggere (minore, interdetto, persona giuridica) e non quella dei terzi (cfr.
Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 395 ad b).
5.
L’ultima
domanda ricorsuale – che tende alla sostituzione del pignoramento dei tappeti
con il pignoramento del credito che la ricorrente vanta contro la procedente –
è tardiva. In effetti, il pignoramento dei tappeti risale già all’8 febbraio
2005.
Essendo d’altronde l’asserito credito contestato, il pignoramento
dovrebbe comunque essere eseguito sui tappeti (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 27
ad art. 95).
6.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 85, 85a, 95 LEF; 61, 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 2 dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. __________, PA 1, __________;
– avv.
PA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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