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Decisione

15.2005.133

Legittimazione del rappresentante del creditore. Nullità. Sospensione dell'esecuzione.

22 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.133

Data decisione, Autorità:

22.02.2006, CEF

Titolo:

Legittimazione del rappresentante del creditore. Nullità. Sospensione dell'esecuzione.

RAPPRESENTANZA

art. 22 LEF

art. 27 LEF

Incarto n.

15.2005.133

Lugano

22 febbraio

2006

CJ/sc/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2005 di

RI 1

patrocinata dall’avv. __________, PA 1

contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n° __________

promossa contro la ricorrente dalla

PI 1

patrocinata dall’ PA 2

viste le osservazioni 20 dicembre 2005 della PI 1 e 27 dicembre 2005

dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. L’8

febbraio 2005, l’CO 1 ha pignorato al domicilio della ricorrente tre tappeti

orientali.

Il

26 settembre 2005, l’Ufficio le ha comunicato la domanda di realizzazione

inoltrata dalla Fondazione __________ a nome della PI 1.

Il

12 ottobre 2005, RI 1 ha chiesto una breve proroga del termine per consegnare i

tappeti pignorati, in attesa di una presa di posizione definitiva

dell’escutente sulla possibilità di un appuramento bonale della controversia.

Il

22 novembre 2005, l’Ufficio ha nuovamente invitato l’escussa a consegnare i tappeti

pignorati.

Il

28 novembre 2005, quest’ultima ha chiesto all’Ufficio la sospensione della

procedura esecutiva finché la Pretura di __________non si fosse pronunciata

sull’eccezione di carente legittimazione della Fondazione __________ quale

rappresentante della PI 1, sollevata da RI 1 in una causa di merito che essa ha

promosso contro la PI 1 in pagamento di fr. 36'720,40. La ricorrente ritiene

infatti che la Fondazione __________ non possa validamente rappresentare la PI

1, poiché atti di amministrazione immobiliare non rientrerebbero nel suo scopo

sociale.

Il

29 novembre 2005, l’CO 1 ha confermato la sua richiesta di consegna degli

oggetti pignorati, non ritenendosi legittimato a sindacare la questione della

validità del mandato conferito alla Fondazione __________ né a sospendere

l’esecuzione senza un intervento della Pretura competente.

Considerandi

2.

Il

2.

dicembre 2005, RI 1 ha ricorso contro quest’ultimo provvedimento, chiedendone

in via principale l’annullamento, nonché l’accertamento della nullità di tutti gli

atti esperiti in precedenza nella stessa esecuzione su istanza della Fondazione

__________. In via subordinata, la ricorrente ha richiesto la sospensione

dell’esecuzione sino a decisione della Pretura sulla validità della

legittimazione della Fondazione, e in via ancora più subordinata RI 1 ha chiesto

il pignoramento del suo asserito credito nei confronti della PI 1 –

limitatamente all’importo di fr. 26'158,95 oltre interessi e spese – in luogo

dei tre tappeti pignorati l’8 febbraio 2005.

3.

Come

rettamente osservato dall’CO 1, il ricorso è manifestamente tardivo per quanto

concerne tutti gli atti esecutivi anteriori al provvedimento del 29 novembre

2005.

D’altronde, l’asserita carenza di legittimazione della Fondazione __________

non è un motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF, poiché un vizio di

procedura di questo genere, anche se fosse realizzato, potrebbe ledere solo gli

interessi delle parti alla procedura esecutiva e non l’interesse pubblico né

l’interesse di terzi.

4.

La

decisione del 29 novembre 2005, nella misura in cui respinge implicitamente la

richiesta di sospensione dell’esecuzione formulata da RI 1 il giorno

precedente, costituisce un provvedimento ai sensi dell’art. 17 LEF, che

quest’ultima ha impugnato tempestivamente. Il ricorso è tuttavia manifestamente

infondato. Infatti, una sospensione dell’esecuzione a questo stadio della

procedura è possibile solo con una sentenza giudiziaria ai sensi degli art. 85

o 85a LEF. Orbene, la ricorrente non allega che questo presupposto sia

realizzato nella fattispecie. La causa giudiziaria alla quale allude nell’atto

ricorsuale non ha nessuna attinenza con la procedura in esame, dal momento che

verte non sul credito posto in esecuzione, ma su un credito vantato dalla

ricorrente contro la procedente. Come già rilevato, la censura fatta valere da RI

1.

non è d’altronde un motivo di nullità ed è addirittura abusiva, siccome la

ricorrente non l’ha mai sollevata in precedenza, sebbene su tutti gli atti

esecutivi finora emessi la PI 1 risultasse sempre rappresentata dalla

Fondazione __________ (cfr. in particole il precetto esecutivo, la sentenza di

rigetto provvisorio dell’opposizione nonché il verbale e l’avviso di

pignoramento). A titolo abbondanziale, occorre del resto osservare che anche se

il suo scopo sociale non consentisse alla Fondazione di rappresentare terzi

nell’ambito di negozi immobiliari, gli atti conclusi a nome della PI 1

sarebbero comunque validi, per il medesimo motivo per cui si ammette la

validità degli atti di rappresentanza diretta di persone prive dell’esercizio

dei diritti civili, ossia il fatto che le restrizioni relative alla

rappresentanza delle persone giuridiche, così come quelle riferite alla

capacità civile, hanno quale scopo la tutela della persona che s’intende

proteggere (minore, interdetto, persona giuridica) e non quella dei terzi (cfr.

Engel, Traité des obligations en

droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 395 ad b).

5.

L’ultima

domanda ricorsuale – che tende alla sostituzione del pignoramento dei tappeti

con il pignoramento del credito che la ricorrente vanta contro la procedente –

è tardiva. In effetti, il pignoramento dei tappeti risale già all’8 febbraio

2005.

Essendo d’altronde l’asserito credito contestato, il pignoramento

dovrebbe comunque essere eseguito sui tappeti (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 27

ad art. 95).

6.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 85, 85a, 95 LEF; 61, 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 2 dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. __________, PA 1, __________;

– avv.

PA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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