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Decisione

15.2005.135

Onere della prova dell'avvenuta opposizione al precetto esecutivo incombe all'escusso. Dubbio sulla dichiarazione di opposizione.

25 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 17/18 ottobre 2005 dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per

l¿incasso di fr. 644.50 oltre interessi al 5% dal 31.12.2004, indicando quale

titolo di credito: ¿Spese non pagate e interessi passivi¿.

B. Con

PE n. __________ del 17/18 ottobre 2005 sempre dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI

1 per l¿incasso di fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 31.12.2004, indicando

quale titolo di credito: ¿Mancato deposito cauzione¿.

C. Così

richiesto dalla creditrice, il 25 novembre 2005 l¿Ufficio ha emesso nell¿esecuzione

n. __________ l¿avviso di pignoramento per il pagamento di fr. 2'732.40, atteso

che il precetto esecutivo sarebbe cresciuto in giudicato per mancata tempestiva

opposizione.

D. Con

ricorso 2 dicembre 2005 RI 1 è insorto contro l¿emissione dell¿avviso di

pignoramento, rilevando che il 18 ottobre 2005 CO 1gli ha notificato su

richiesta della ditta PI 1 i precetti esecutivi n. ____________________ e n. __________

e che lo stesso giorno egli ha trasmesso all¿Ufficio le proprie opposizioni.

Nello scritto di opposizione, a seguito di una sovrapposizione dei numeri

figuranti sul precetto n. __________, egli lo ha indicato erroneamente con il n.

__________. Per il ricorrente la dichiarazione di opposizione non è vincolata

ad alcuna forma e l¿Ufficio è tenuto ad interpretare l¿opposizione secondo il

principio in dubio pro debitore. Nel caso in esame l¿Ufficio non poteva dubitare

che l¿opposizione si riferisse all¿esecuzione n. __________, ritenuto che egli

ha indicato chiaramente l¿importo in esecuzione, la data di decorrenza degli

interessi, la data di ricezione del precetto, il creditore ed inoltre anche

perché l¿esecuzione n. __________ non lo concerne.

E. A

sostegno dell¿atto ricorsuale, l¿escusso ha prodotto lo scritto di data 18

ottobre 2005 mediante il quale egli ha dichiarato di interporre opposizione al

precetto esecutivo n. __________ di fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal

31.12.2004 e al precetto esecutivo n. __________ di fr. 644.50 oltre interessi

al 5% dal 31.12.2004, fattigli intimare lo stesso giorno dalla PI 1.

F.

Delle osservazioni

dell¿CO 1 e della PI 1 come pure della replica dell¿escusso e della duplica

della procedente, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

a) Per l'art. 74 cpv. 1 LEF

se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per

iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni

dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione.

b) L'opposizione

al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla

dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione;

l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso (Bessenich, Basler Kommentar zum

SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF).

2.

Il

debitore ha prodotto lo scritto 18 ottobre 2005 contenente l¿opposizione

interposta ai precetti esecutivi n. __________ e n. __________ dellCO 1. Pertanto

egli non è riuscito a provare, come gli incombeva, l¿avvenuta opposizione al

precetto esecutivo n. __________. In concreto però lo scritto 18 ottobre 2005 contiene

l¿opposizione dell¿escusso a due precetti esecutivi, ossia al precetto n. __________,

per il quale l¿Ufficio ha correttamente iscritto l¿opposizione, e al precetto

esecutivo n. __________, che però non vede il ricorrente quale debitore. Nell¿opposizione

a quest¿ultimo precetto l¿escusso ha chiaramente indicato di averlo ricevuto in

data 18 ottobre 2005, che creditore è la PI 1, che l¿importo richiesto assomma

a fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 31.12.2004. Malgrado queste precise

indicazioni, l¿Ufficio ha erroneamente considerato che lo scritto 18 ottobre

2005.

di RI 1 contenesse la sola opposizione al precetto esecutivo __________. Così

facendo esso ha dimenticato, senza premurarsi di appurare la reale volontà

dell¿opponente anche solo in via verbale, che l¿escusso ha interposto due

opposizioni. In caso di dubbio sulla dichiarazione di opposizione si applica il

principio ¿in dubio pro debitore¿, dovendosi evitare ogni rigido formalismo che

non sia assolutamente necessario (DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e

70.

III 52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, Berna 2003, § 18 m. 11-13 e 26-27; Gilliéron, Poursuite

pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133). Nella fattispecie vi è pertanto

da ritenere, non senza più di un elemento oggettivo, che RI 1 abbia interposto

valida e tempestiva opposizione anche al PE n. __________ e non solo al PE n. __________.

3.

Per

l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di

prosecuzione dell'esecuzione, per cui l¿avviso di pignoramento del 25 novembre

2005.

va dichiarato nullo.

4.

Il

ricorso 2 dicembre 2005 di RI 1 è accolto e l'CO 1 iscriverà l'opposizione

dell'escusso in data 18 ottobre 2005 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata

avvenuti dopo tale data.

5.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

Per questi motivi;

Richiamati gli art. 17,

74 e 78 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso 2 dicembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.

2. L'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'CO 1 è dichiarata valida.

2.1. Di

conseguenza l'CO 1 iscriverà l'opposizione di RI 1 in data 18 ottobre 2005 al

PE n. __________.

2.2. E¿

dichiarato nullo l¿avviso di pignoramento 25 novembre 2005.

3. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in

conformità dell'art. 19 LEF.

5. Intimazione:

-

avv. RA 1, __________;

-

avv. RA 2, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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