15.2005.135
Onere della prova dell'avvenuta opposizione al precetto esecutivo incombe all'escusso. Dubbio sulla dichiarazione di opposizione.
25 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2005.135
Data decisione, Autorità:
25.04.2006, CEF
Titolo:
Onere della prova dell'avvenuta opposizione al precetto esecutivo incombe all'escusso. Dubbio sulla dichiarazione di opposizione.
OPPOSIZIONE
art. 74 LEF
art. 78 LEF
Incarto n.
15.2005.135
Lugano
25 aprile
2006
EC/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI 1
rappr. da: RA 2
in tema di opposizione a precetto esecutivo;
viste le osservazioni:
- 7
dicembre 2005 e 10 gennaio 2006 CO 1, __________;
- 28 dicembre 2005 di PI 1, __________;
viste
altresì la replica 23 gennaio 2006 di RI 1 e la duplica 13 febbraio 2006 di PI
1;
richiamata
l¿ordinanza presidenziale 9 dicembre 2005 di concessione dell¿effetto
sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 17/18 ottobre 2005 dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per
l¿incasso di fr. 644.50 oltre interessi al 5% dal 31.12.2004, indicando quale
titolo di credito: ¿Spese non pagate e interessi passivi¿.
B. Con
PE n. __________ del 17/18 ottobre 2005 sempre dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI
1 per l¿incasso di fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 31.12.2004, indicando
quale titolo di credito: ¿Mancato deposito cauzione¿.
C. Così
richiesto dalla creditrice, il 25 novembre 2005 l¿Ufficio ha emesso nell¿esecuzione
n. __________ l¿avviso di pignoramento per il pagamento di fr. 2'732.40, atteso
che il precetto esecutivo sarebbe cresciuto in giudicato per mancata tempestiva
opposizione.
D. Con
ricorso 2 dicembre 2005 RI 1 è insorto contro l¿emissione dell¿avviso di
pignoramento, rilevando che il 18 ottobre 2005 CO 1gli ha notificato su
richiesta della ditta PI 1 i precetti esecutivi n. ____________________ e n. __________
e che lo stesso giorno egli ha trasmesso all¿Ufficio le proprie opposizioni.
Nello scritto di opposizione, a seguito di una sovrapposizione dei numeri
figuranti sul precetto n. __________, egli lo ha indicato erroneamente con il n.
__________. Per il ricorrente la dichiarazione di opposizione non è vincolata
ad alcuna forma e l¿Ufficio è tenuto ad interpretare l¿opposizione secondo il
principio in dubio pro debitore. Nel caso in esame l¿Ufficio non poteva dubitare
che l¿opposizione si riferisse all¿esecuzione n. __________, ritenuto che egli
ha indicato chiaramente l¿importo in esecuzione, la data di decorrenza degli
interessi, la data di ricezione del precetto, il creditore ed inoltre anche
perché l¿esecuzione n. __________ non lo concerne.
E. A
sostegno dell¿atto ricorsuale, l¿escusso ha prodotto lo scritto di data 18
ottobre 2005 mediante il quale egli ha dichiarato di interporre opposizione al
precetto esecutivo n. __________ di fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal
31.12.2004 e al precetto esecutivo n. __________ di fr. 644.50 oltre interessi
al 5% dal 31.12.2004, fattigli intimare lo stesso giorno dalla PI 1.
F.
Delle osservazioni
dell¿CO 1 e della PI 1 come pure della replica dell¿escusso e della duplica
della procedente, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
a) Per l'art. 74 cpv. 1 LEF
se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per
iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni
dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione.
b) L'opposizione
al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla
dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione;
l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso (Bessenich, Basler Kommentar zum
SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF).
2.
Il
debitore ha prodotto lo scritto 18 ottobre 2005 contenente l¿opposizione
interposta ai precetti esecutivi n. __________ e n. __________ dellCO 1. Pertanto
egli non è riuscito a provare, come gli incombeva, l¿avvenuta opposizione al
precetto esecutivo n. __________. In concreto però lo scritto 18 ottobre 2005 contiene
l¿opposizione dell¿escusso a due precetti esecutivi, ossia al precetto n. __________,
per il quale l¿Ufficio ha correttamente iscritto l¿opposizione, e al precetto
esecutivo n. __________, che però non vede il ricorrente quale debitore. Nell¿opposizione
a quest¿ultimo precetto l¿escusso ha chiaramente indicato di averlo ricevuto in
data 18 ottobre 2005, che creditore è la PI 1, che l¿importo richiesto assomma
a fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 31.12.2004. Malgrado queste precise
indicazioni, l¿Ufficio ha erroneamente considerato che lo scritto 18 ottobre
2005.
di RI 1 contenesse la sola opposizione al precetto esecutivo __________. Così
facendo esso ha dimenticato, senza premurarsi di appurare la reale volontà
dell¿opponente anche solo in via verbale, che l¿escusso ha interposto due
opposizioni. In caso di dubbio sulla dichiarazione di opposizione si applica il
principio ¿in dubio pro debitore¿, dovendosi evitare ogni rigido formalismo che
non sia assolutamente necessario (DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e
70.
III 52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 2003, § 18 m. 11-13 e 26-27; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133). Nella fattispecie vi è pertanto
da ritenere, non senza più di un elemento oggettivo, che RI 1 abbia interposto
valida e tempestiva opposizione anche al PE n. __________ e non solo al PE n. __________.
3.
Per
l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di
prosecuzione dell'esecuzione, per cui l¿avviso di pignoramento del 25 novembre
2005.
va dichiarato nullo.
4.
Il
ricorso 2 dicembre 2005 di RI 1 è accolto e l'CO 1 iscriverà l'opposizione
dell'escusso in data 18 ottobre 2005 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata
avvenuti dopo tale data.
5.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
Per questi motivi;
Richiamati gli art. 17,
74 e 78 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso 2 dicembre 2005 di RI 1, __________, è accolto.
2. L'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'CO 1 è dichiarata valida.
2.1. Di
conseguenza l'CO 1 iscriverà l'opposizione di RI 1 in data 18 ottobre 2005 al
PE n. __________.
2.2. E¿
dichiarato nullo l¿avviso di pignoramento 25 novembre 2005.
3. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
5. Intimazione:
-
avv. RA 1, __________;
-
avv. RA 2, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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