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Decisione

15.2005.136

Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione. Notifica di atto esecutivo.

22 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il PE n. __________

è stato emesso dall¿CO 1 il 20 settembre 2005 ed è stato notificato al marito dell¿escussa

signor __________ il 23 settembre 2001. Al precetto esecutivo non è stata

interposta opposizione.

C. Il 13 ottobre

2005 il creditore ha chiesto il proseguimento dell¿esecuzione e il 2 novembre

2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento contro RI 1.

D. Il 17 novembre 2005 RI 1 ha

presentato all¿Autorità di vigilanza un¿istanza di restituzione del termine per

interporre opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF, argomentando di essere venuta a

conoscenza dell¿esecuzione solo quando le è stato notificato l¿avviso di

pignoramento. Questo perché il precetto esecutivo è stato ritirato dal marito

che non ne avrebbe data comunicazione all¿istante. A mente dell¿escussa quindi

il mancato rispetto del termine per interporre opposizione al precetto

esecutivo, emesso nei suoi confronti per un debito del marito, non le sarebbe

imputabile.

E. Delle

osservazioni 7 dicembre 2005 dell¿CO 1, postulanti la reiezione dell¿istanza,

si dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato:

in diritto: 1.

a) Ex art. 69 LEF

ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto esecutivo.

Il

precetto contiene:

1. le

indicazioni della domanda d¿esecuzione;

Considerandi

2.

l¿ingiunzione

di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione

o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

3.

l¿avvertimento

che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il

diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo

all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del

precetto;

4.

la

comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia

opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.

b) Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti

esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui

suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione

può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi

impiegati.

c) Il precetto

esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und

Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).

d) Per

"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui

sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella

stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità

domestica (cfr. CEF 14

giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art.

64; pure Angst, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

e) Nel caso concreto, il precetto

esecutivo è stato notificato a __________, marito dell¿escussa. La notifica

risulta pertanto corretta, indipendentemente dal fatto che ¿ a detta

dell¿escussa ¿ l¿atto non le sia stato trasmesso (cfr. DTF 71 III 74; Gilliéron,

op. cit., n. 27 ad art. 64).

2.

Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se l¿escusso

intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per

scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni

dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione. Secondo l¿art. 75

cpv. 1 LEF non è necessario motivare l¿opposizione.

In virtù dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire

entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può

chiedere all¿autorità di vigilanza o all¿autorità giudiziaria competente la

restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine

dalla cessazione dell¿impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere

presso l¿autorità competente l¿atto omesso. Per dottrina e costante

giurisprudenza l¿istanza di restituzione del termine può essere accolta se

l¿omissione dell¿atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza

maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell¿escusso o ad un

motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad

art. 33 e riferimenti ivi citati).

3.

Sennonché l¿esistenza

stessa dell¿istituto della notifica sostitutiva nelle mani di un membro

dell¿economia domestica (art. 64 cpv. 1 LEF) esclude che si possa considerare

l¿asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario

quale motivo di restituzione del termine di opposizione. Salvo circostanze

particolari, l¿escusso risponde della colpa del membro della sua economia

domestica o del suo impiegato che ha omesso di trasmettergli tempestivamente il

precetto esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per non averlo

correttamente istruito sul comportamento da adottare in caso di notifica di un

atto esecutivo (CEF 12 agosto 2005 [15.05.80], cons. 3; cfr. pure decisione 21

febbraio 2003 del Tribunale cantonale vodese, in BlSchK 2004, 99, cons. II

i.f.).

Infatti, la relazione

tra escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza

legale, la cui estensione è regolata dalla legge di diritto pubblico che

l¿istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1 CO), ossia, in concreto, dall¿art. 64 cpv. 1

LEF. Orbene, questa norma non prevede restrizioni al potere dei membri della

famiglia dell¿escusso e dei suoi impiegati di ricevere atti esecutivi per conto

suo. Gli atti e le omissioni dell¿ausiliario devono quindi sempre essere

considerati come se fossero della parte. Nella misura in cui il comportamento

dell¿ausiliario, qualora fosse stato assunto dall¿escusso, è da ritenere

colpevole ai sensi dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, il termine scaduto non deve essere

restituito. Questa regola è del resto esplicitamente enunciata nell¿ipotesi in

cui l¿inosservanza del termine è dovuta a colpa di un mandatario scelto

dall¿escusso (cfr. Erard, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33; DTF 119 II 87

cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all¿art. 35 OG]). Eccezioni

sono ammesse solo nel caso di un conflitto d¿interessi tra ausiliario ed

escusso, ossia quando l¿ausiliario è pure il creditore procedente o quando la

legge esige una notifica personale al destinatario dell¿atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per

il resto, l¿esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle

notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze

imputabili esclusivamente ai membri della sua economia domestica o ai suoi

impiegati. Se ne ha subito un danno, egli potrà rivalersi sull¿ausiliario.

4.

Nel caso

concreto, il marito dell¿escussa ha chiaramente commesso una colpa

nell¿omettere di trasmettere il precetto esecutivo a sua moglie e d¿interporre

opposizione. Per i suddetti motivi, tale colpa va imputata alla ricorrente. Non

si giustifica pertanto la restituzione del termine di opposizione.

5.

Questa Camera

non è competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ fondata

sull¿allegazione secondo cui il debito posto a fondamento dell¿esecuzione sarebbe

un debito del marito e non dell¿escussa. All¿escussa va tuttavia segnalato a

titolo abbondanziale, che se ritiene di nulla dovere al procedente, per l¿art.

85a LEF essa può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell¿esecuzione

l¿accertamento dell¿inesistenza del debito, della sua eventuale estinzione o

della concessione di una dilazione di pagamento.

6.

L¿istanza di

restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre opposizione del

17.

novembre 2005 di RI 1 dev¿essere così respinta.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62

cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a

LEF; 33 cpv. 1, 55, 101 CO; 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1.

L¿istanza 17

novembre 2005 RI 1, __________, è respinta.

2.

Non si

prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione:

- RI

1, __________;

- PI

1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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