15.2005.136
Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione. Notifica di atto esecutivo.
22 febbraio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2005.136
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CEF
Titolo:
Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione. Notifica di atto esecutivo.
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
RESTITUZIONE TERMINI
art. 55 CO
art. 101 CO
art. 33 cpv. 1 LEF
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 64 LEF
art. 69 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 75 cpv. 1 LEF
art. 85 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
15.2005.136
Lugano
22 febbraio
2006
EC/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sull¿istanza 17 novembre
2005 di restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF) per interporre opposizione,
presentata da
RI 1
nell¿ambito
della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________ del 20/23 settembre
2005 dell¿CO 1, fatto spiccare contro di lei da
PI 1 ;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 20/23 settembre 2005 dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1
per l¿incasso di fr. 57'003.10 indicando quale titolo di credito:
¿Credito
riconosciuto al sottoscritto nell¿ambito della sentenza del 21.02.2000 incarto
no. 72.1999.002.53 rilasciata dalla Corte delle Assisi Criminali di Lugano
nella causa ¿__________¿ cresciuta in giudicato¿.
Fatti
B. Il PE n. __________
è stato emesso dall¿CO 1 il 20 settembre 2005 ed è stato notificato al marito dell¿escussa
signor __________ il 23 settembre 2001. Al precetto esecutivo non è stata
interposta opposizione.
C. Il 13 ottobre
2005 il creditore ha chiesto il proseguimento dell¿esecuzione e il 2 novembre
2005 l¿Ufficio ha emesso l¿avviso di pignoramento contro RI 1.
D. Il 17 novembre 2005 RI 1 ha
presentato all¿Autorità di vigilanza un¿istanza di restituzione del termine per
interporre opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF, argomentando di essere venuta a
conoscenza dell¿esecuzione solo quando le è stato notificato l¿avviso di
pignoramento. Questo perché il precetto esecutivo è stato ritirato dal marito
che non ne avrebbe data comunicazione all¿istante. A mente dell¿escussa quindi
il mancato rispetto del termine per interporre opposizione al precetto
esecutivo, emesso nei suoi confronti per un debito del marito, non le sarebbe
imputabile.
E. Delle
osservazioni 7 dicembre 2005 dell¿CO 1, postulanti la reiezione dell¿istanza,
si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato:
in diritto: 1.
a) Ex art. 69 LEF
ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto esecutivo.
Il
precetto contiene:
1. le
indicazioni della domanda d¿esecuzione;
Considerandi
2.
l¿ingiunzione
di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione
o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
3.
l¿avvertimento
che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il
diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo
all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto;
4.
la
comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia
opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.
b) Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti
esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui
suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione
può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi
impiegati.
c) Il precetto
esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und
Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).
d) Per
"persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui
sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella
stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità
domestica (cfr. CEF 14
giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art.
64; pure Angst, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).
e) Nel caso concreto, il precetto
esecutivo è stato notificato a __________, marito dell¿escussa. La notifica
risulta pertanto corretta, indipendentemente dal fatto che ¿ a detta
dell¿escussa ¿ l¿atto non le sia stato trasmesso (cfr. DTF 71 III 74; Gilliéron,
op. cit., n. 27 ad art. 64).
2.
Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se l¿escusso
intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per
scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni
dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione. Secondo l¿art. 75
cpv. 1 LEF non è necessario motivare l¿opposizione.
In virtù dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può
chiedere all¿autorità di vigilanza o all¿autorità giudiziaria competente la
restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine
dalla cessazione dell¿impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere
presso l¿autorità competente l¿atto omesso. Per dottrina e costante
giurisprudenza l¿istanza di restituzione del termine può essere accolta se
l¿omissione dell¿atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza
maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell¿escusso o ad un
motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad
art. 33 e riferimenti ivi citati).
3.
Sennonché l¿esistenza
stessa dell¿istituto della notifica sostitutiva nelle mani di un membro
dell¿economia domestica (art. 64 cpv. 1 LEF) esclude che si possa considerare
l¿asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario
quale motivo di restituzione del termine di opposizione. Salvo circostanze
particolari, l¿escusso risponde della colpa del membro della sua economia
domestica o del suo impiegato che ha omesso di trasmettergli tempestivamente il
precetto esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per non averlo
correttamente istruito sul comportamento da adottare in caso di notifica di un
atto esecutivo (CEF 12 agosto 2005 [15.05.80], cons. 3; cfr. pure decisione 21
febbraio 2003 del Tribunale cantonale vodese, in BlSchK 2004, 99, cons. II
i.f.).
Infatti, la relazione
tra escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza
legale, la cui estensione è regolata dalla legge di diritto pubblico che
l¿istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1 CO), ossia, in concreto, dall¿art. 64 cpv. 1
LEF. Orbene, questa norma non prevede restrizioni al potere dei membri della
famiglia dell¿escusso e dei suoi impiegati di ricevere atti esecutivi per conto
suo. Gli atti e le omissioni dell¿ausiliario devono quindi sempre essere
considerati come se fossero della parte. Nella misura in cui il comportamento
dell¿ausiliario, qualora fosse stato assunto dall¿escusso, è da ritenere
colpevole ai sensi dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, il termine scaduto non deve essere
restituito. Questa regola è del resto esplicitamente enunciata nell¿ipotesi in
cui l¿inosservanza del termine è dovuta a colpa di un mandatario scelto
dall¿escusso (cfr. Erard, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33; DTF 119 II 87
cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all¿art. 35 OG]). Eccezioni
sono ammesse solo nel caso di un conflitto d¿interessi tra ausiliario ed
escusso, ossia quando l¿ausiliario è pure il creditore procedente o quando la
legge esige una notifica personale al destinatario dell¿atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per
il resto, l¿esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle
notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze
imputabili esclusivamente ai membri della sua economia domestica o ai suoi
impiegati. Se ne ha subito un danno, egli potrà rivalersi sull¿ausiliario.
4.
Nel caso
concreto, il marito dell¿escussa ha chiaramente commesso una colpa
nell¿omettere di trasmettere il precetto esecutivo a sua moglie e d¿interporre
opposizione. Per i suddetti motivi, tale colpa va imputata alla ricorrente. Non
si giustifica pertanto la restituzione del termine di opposizione.
5.
Questa Camera
non è competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ fondata
sull¿allegazione secondo cui il debito posto a fondamento dell¿esecuzione sarebbe
un debito del marito e non dell¿escussa. All¿escussa va tuttavia segnalato a
titolo abbondanziale, che se ritiene di nulla dovere al procedente, per l¿art.
85a LEF essa può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell¿esecuzione
l¿accertamento dell¿inesistenza del debito, della sua eventuale estinzione o
della concessione di una dilazione di pagamento.
6.
L¿istanza di
restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre opposizione del
17.
novembre 2005 di RI 1 dev¿essere così respinta.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a
LEF; 33 cpv. 1, 55, 101 CO; 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1.
L¿istanza 17
novembre 2005 RI 1, __________, è respinta.
2.
Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione:
- RI
1, __________;
- PI
1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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