15.2005.137
Notifica di atto esecutivo a persona giuridica. Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento.
22 febbraio 2006Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2005.137
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CEF
Titolo:
Notifica di atto esecutivo a persona giuridica. Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento.
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 40 LEF
art. 43 LEF
art. 65 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2005.137
Lugano
22 febbraio
2006
EC/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7/9 dicembre 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n__________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
rappr. da: RA 1
in tema di comminatoria
di fallimento;
viste le osservazioni 9
gennaio 2006 dell’CO 1;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________, il 30 novembre 2005 l’CO 1 ha emesso, su
richiesta PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr.
4'089.-- oltre accessori.
L’atto esecutivo è
stato notificato alla debitrice il 1. dicembre 2005.
Fatti
B. Con tempestivo
ricorso 7/9 dicembre 2005 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità della
comminatoria di fallimento, atteso che:
- “in
data 21 ottobre il socio signor __________ della RI 1, __________, ritira il
precetto n. __________ senza fare opposizione e senza comunicarlo all’altro
socio signor __________”;
- “in
data 1. dicembre il socio __________ ritira la comminatoria di fallimento e in
quel momento viene a conoscenza dell’esecuzione”;
- “la
fattura del creditore PI 1 è stata emessa in data 24 dicembre 2004 ed il
debitore è la __________ di __________ che non ha niente a che vedere con la RI
1”.
C. Delle
osservazioni 9 gennaio 2006 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario in seguito.
Considerato
in diritto: 1. In via preliminare va evidenziato che se l'esecuzione è diretta
contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al
rappresentante delle medesime, e cioè per una società a garanzia limitata a
qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque
direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Essendo la RI 1 una società
a garanzia limitata, in concreto il PE è stato correttamente notificato a __________
socio e gerente della stessa con diritto di firma individuale.
2. Contro la
Considerandi
notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità
di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160;
Ottomann, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad
art. 160; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art.
39.
e 40 LEF);
– l'esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33
cons. 2).
3.
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
4.
La debitrice
allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta inesistenza del
credito della procedente nei suoi confronti. Il ricorso deve quindi essere
respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di
vigilanza.
5.
Il ricorso 7/9
dicembre 2005 di RI 1 è respinto.
Non si prelevano
spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43, 65
cpv. 1 n. 2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 7/9 dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- RI 1, __________;
- RA 1, .__________.
Comunicazione all'CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster