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Decisione

15.2005.137

Notifica di atto esecutivo a persona giuridica. Ricorso contro l'emissione della comminatoria di fallimento.

22 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con tempestivo

ricorso 7/9 dicembre 2005 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità della

comminatoria di fallimento, atteso che:

- “in

data 21 ottobre il socio signor __________ della RI 1, __________, ritira il

precetto n. __________ senza fare opposizione e senza comunicarlo all’altro

socio signor __________”;

- “in

data 1. dicembre il socio __________ ritira la comminatoria di fallimento e in

quel momento viene a conoscenza dell’esecuzione”;

- “la

fattura del creditore PI 1 è stata emessa in data 24 dicembre 2004 ed il

debitore è la __________ di __________ che non ha niente a che vedere con la RI

1”.

C. Delle

osservazioni 9 gennaio 2006 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato

in diritto: 1. In via preliminare va evidenziato che se l'esecuzione è diretta

contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al

rappresentante delle medesime, e cioè per una società a garanzia limitata a

qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque

direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Essendo la RI 1 una società

a garanzia limitata, in concreto il PE è stato correttamente notificato a __________

socio e gerente della stessa con diritto di firma individuale.

2. Contro la

Considerandi

notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung

und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160;

Ottomann, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad

art. 160; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art.

39.

e 40 LEF);

– l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente

azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33

cons. 2).

3.

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

4.

La debitrice

allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta inesistenza del

credito della procedente nei suoi confronti. Il ricorso deve quindi essere

respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di

vigilanza.

5.

Il ricorso 7/9

dicembre 2005 di RI 1 è respinto.

Non si prelevano

spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43, 65

cpv. 1 n. 2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 7/9 dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità

dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione:

- RI 1, __________;

- RA 1, .__________.

Comunicazione all'CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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