15.2005.139
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21 giugno 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2005.139
Data decisione, Autorità:
21.06.2006, CEF
Titolo:
Calcolo minimo di esistenza: spese per la salute, premi assicurazione responsabilità civile, spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare, telefono, allacciamento televisivo via cavo.
Affitto di locale commerciale per l'attività professionale dell'escusso.
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2005.139
Lugano
21 giugno
2006
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2005 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo d'esistenza della debitrice del 1° dicembre 2005 nell'ambito dell¿esecuzione
n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 15 dicembre 2005 e 5 gennaio
2006 dell'CO 1;
richiamata l¿ordinanza presidenziale 15 dicembre 2005
di concessione dell¿effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
1. dicembre 2005 l'CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti
di RI 1, __________, determinando il minimo d¿esistenza mensile della debitrice
in fr. 2¿149.--, sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitrice fr. 2'800.-- 63%
coniuge fr. 1'656.-- 37%
Totale
mensile fr. 4¿456.-- 100%
Minimo di
esistenza:
Importi
di base fr. 1'550.--
Affitto fr. 1'085.--
cassa
malati fr. 476.10
Trasferte fr. 150.--
Pasti
fuori domicilio fr. 100.--
Spese
mediche fr. 58.45
Totale fr. 3'410.55 100%
fr.
2'148.65 63%
B. Con
tempestivo ricorso 14 dicembre 2005 RI 1 è insorta contro il conteggio del
minimo vitale allestito dall¿ufficio, argomentando che le spese mediche mensili
dei coniugi __________ ammontano a fr. 72.25 e non a fr. 58.45 e che i costi
per l¿assicurazione responsabilità civile di fr. 135.-- annuali non sono stati
conteggiati nel minimo vitale.
La
ricorrente ha asserito di dover pagare, unitamente al marito, due canoni di locazione:
uno di fr. 1'085.-- mensili per l¿affitto dell¿appartamento coniugale di Via __________
e l¿altro di fr. 650.-- mensili per l¿affitto di un ufficio in Via __________. L¿ufficio
servirebbe al marito della reclamante, di professione __________, ma ammalato e
invalido, che cercherebbe di lavorare, utilizzando la sua capacità residua di
guadagno, perché la rendita dell¿assicurazione invalidità sarebbe esigua.
Purtroppo l¿impegno professionale del marito non apporterebbe alla famiglia
alcun provento, atteso che quest¿ultimo sarebbe amministratore unico di alcune
società che non gli corrispondono alcunché, trovandosi in gravi difficoltà
finanziarie.
La
ricorrente ha postulato che a fr. 1'085.-- conteggiati per la locazione
dell¿appartamento coniugale, venga aggiunto quanto pagato per il canone
dell¿allaciamento televisivo via cavo (fr. 304.45 annui). Essa ha infine evidenziato
che la rendita invalidità del marito è stata aumentata a fr. 1'689.-- mensili.
C. Delle
osservazioni 15 dicembre 2005 e 5 gennaio 2006 dell¿CO 1 si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d¿ufficio le
circostanze determinanti al momento dell¿esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell¿esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l¿organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e
delle spese effettivi mensili.
3.
In
merito alle singole censure della ricorrente va rilevato:
a) Le
spese legate alla salute che l¿escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento devono essere incluse
nel minimo vitale se essere non sono prese a carico dall¿assicurazione malattia:
anche l¿ammontare della franchigia, ossia di quella parte di costi medici
integralmente a carico dell¿assicurato, può essere incluso nel minimo vitale
quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei
costi medici che superano l¿ammontare della franchigia ad esempio a causa di una
malattia cronica (DTF 129 III 244 s.; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 144
e 145 ad art. 93).
Dagli
estratti di data 14 novembre 2005 riferiti agli assicurati RI 1 e RA 1 emerge
una partecipazione complessiva ai costi di malattia da parte dei coniugi __________
di fr. 794.75 nel periodo dal gennaio al 14 novembre 2005. Avendo sostenuto
spese mediche per fr. 794.75 in 11 mesi e mezzo, la ricorrente ed il proprio
coniuge hanno dunque speso mediamente fr. 69.10 mensili in luogo dei fr. 58.45,
considerati dall¿Ufficio nella determinazione del minimo vitale.
b) La ricorrente ha chiesto di conteggiare nel
minimo vitale l¿importo di fr. 135.-- annuale corrisposto per il pagamento dell¿assicurazione
responsabilità civile. Perché si diano privilegi in
diritto di determinati creditori occorre un¿espressa norma di legge in tale
senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di
questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di
fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il
debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro
confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi
alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o
all¿esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili
per l¿esercizio dell¿attività lucrativa dell¿escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto indirizzo
giurisprudenziale concretizza l¿intento del legislatore di lasciare all¿escusso
e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF
per soddisfare i bisogni più elementari.
E¿ di tutta evidenza
che la deduzione prospettata dalla ricorrente per il pagamento dei premi di
assicurazione responsabilità civile non può entrare in linea di conto per il
calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati,
nulla giustifica il privilegio che la debitrice pretende sia concesso alle
compagnia di assicurazione per il pagamento di siffatta polizza assicurativa
riferita ad assicurazione non obbligatoria.
Abbondanzialmente si
rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che l¿importo di cui si
chiede la deduzione venga effettivamente versato alla creditrice.
c) la Tabella per
il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in
seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede al punto I.3.
che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da parte dell¿Ufficio,
l¿importo base mensile per coniugi ammonta a fr. 1'550.--.
L¿importo
base mensile di fr. 1¿550.-- rappresenta un importo forfetario destinato a
coprire le spese per i bisogni vitali dell¿escusso e della sua famiglia. Esso è
pertanto comprensivo delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile,
macchina da lavare, telefono (Vonder Mühll,
op. cit., n. 23 ad art. 93) come pure delle spese
riferite all¿acciamento televisivo via cavo.
d) La ricorrente pretende il riconoscimento
dell¿importo di fr. 650.-- per l¿affitto di un ufficio che servirebbe al proprio
marito per svolgere la sua attività professionale di __________.
aa)
Nel computo del minimo vitale dell¿escusso
si deve tenere conto delle spese assolutamente necessarie al sostentamento del
debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 102 III 219 e rif. vi).
Secondo
giurisprudenza (cfr. DTF 112 III 18, cons. 4) e dottrina (cfr. Vonder Mühll, op.
cit., n. 26 ad art. 93), le spese di affitto di un locale commerciale
indispensabile all¿attività professionale dell¿escusso, qualora essa sia
razionale e concorrenziale (cfr. Vonder Mühll, op. cit., loc. cit. e il
rinvio al n. 18 ad art. 92), sono da considerare necessarie ai sensi dell¿art.
93.
LEF. Quand¿anche la Tabella, che comunque non è esaustiva (cfr. n. VII), non
preveda tale posta, essa va ammessa, poiché l¿escutente stesso ha ovviamente
anche interesse a che l¿escusso possa disporre dei mezzi indispensabili ad
esercitare un¿attività lucrativa, quando con quest¿ultima egli consegue un
reddito superiore alle spese professionali avute. La suddetta Tabella prende
del resto in considerazione alcune spese professionali determinate (oneri
sociali, esigenze accresciute di vitto, spese per pasti fuori casa, per
abbigliamento e pulizia, per trasferte, cfr. n. 3 e 4 ad II). Alle surriferite
condizioni, le spese per locali professionali sono di conseguenza da
considerare come costi da aggiungere al minimo di esistenza dell¿escusso.
bb) Nel caso
concreto, la richiesta della ricorrente non può essere accolta, poiché il
marito dall¿asserita attività professionale di __________ non conseguirebbe il
benché minimo reddito. Il credito del locatore non costituisce quindi una spesa
professionale da inserire nel minimo di esistenza e va considerato alla stessa
stregua delle altre pretese soggette a procedura esecutiva. Il marito del resto
potrebbe far capo, per i propri impegni professionali, che per stessa
ammissione della ricorrente si limiterebbero in sostanza alla funzione di
organo esecutivo di alcune società, ad un locale dell¿abitazione coniugale
composta di quattro locali per una famiglia di sole due persone. Ciò perlomeno
fino a quando l¿attività professionale non gli permetterà di conseguire un
reddito superiore alle spese.
In analogia con
quanto disposto dalla Tabella in tema di canoni di locazione eccessivi e dalla
dottrina in tema di premi per prestazioni malattia complementari stipulate
secondo la LCA (Piccirilli/Guidicelli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF
nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 145 p. 46 e
rif. ivi), nel calcolo del minimo vitale i costi per la locazione dei locali
adibiti ad ufficio del marito vanno comunque inclusi fino al momento in cui il
contratto può essere validamente disdetto.
4.
Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza della debitrice, sino al prossimo termine di disdetta dei locali
adibiti ad ufficio del marito, è determinato in fr. 2'546.05, così calcolati:
Introiti:
Debitrice fr. 2'800.-- 62.4%
coniuge fr. 1'689.-- 37.6%
Totale
mensile fr. 4¿489.-- 100%
Minimo
di esistenza:
Importi
di base fr. 1'550.--
Affitto
abitazione coniugale fr. 1'085.--
Affitto
ufficio marito fr. 650.--
cassa
malati fr. 476.10
Trasferte fr. 150.--
Pasti
fuori domicilio fr. 100.--
Spese
mediche fr. 69.10
Totale fr. 4'080.20 100%
fr.
2'546.05 62.4%
Il
ricorso di RI 1 è quindi parzialmente accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 14 dicembre 2005 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il minimo vitale di __________ è stabilito in fr. 2'546.05.
2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
-
avv. RA 1, __________;
-
PI 1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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