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Decisione

15.2005.139

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 giugno 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

1. dicembre 2005 l'CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti

di RI 1, __________, determinando il minimo d¿esistenza mensile della debitrice

in fr. 2¿149.--, sulla base del seguente conteggio:

Introiti:

Debitrice fr. 2'800.-- 63%

coniuge fr. 1'656.-- 37%

Totale

mensile fr. 4¿456.-- 100%

Minimo di

esistenza:

Importi

di base fr. 1'550.--

Affitto fr. 1'085.--

cassa

malati fr. 476.10

Trasferte fr. 150.--

Pasti

fuori domicilio fr. 100.--

Spese

mediche fr. 58.45

Totale fr. 3'410.55 100%

fr.

2'148.65 63%

B. Con

tempestivo ricorso 14 dicembre 2005 RI 1 è insorta contro il conteggio del

minimo vitale allestito dall¿ufficio, argomentando che le spese mediche mensili

dei coniugi __________ ammontano a fr. 72.25 e non a fr. 58.45 e che i costi

per l¿assicurazione responsabilità civile di fr. 135.-- annuali non sono stati

conteggiati nel minimo vitale.

La

ricorrente ha asserito di dover pagare, unitamente al marito, due canoni di locazione:

uno di fr. 1'085.-- mensili per l¿affitto dell¿appartamento coniugale di Via __________

e l¿altro di fr. 650.-- mensili per l¿affitto di un ufficio in Via __________. L¿ufficio

servirebbe al marito della reclamante, di professione __________, ma ammalato e

invalido, che cercherebbe di lavorare, utilizzando la sua capacità residua di

guadagno, perché la rendita dell¿assicurazione invalidità sarebbe esigua.

Purtroppo l¿impegno professionale del marito non apporterebbe alla famiglia

alcun provento, atteso che quest¿ultimo sarebbe amministratore unico di alcune

società che non gli corrispondono alcunché, trovandosi in gravi difficoltà

finanziarie.

La

ricorrente ha postulato che a fr. 1'085.-- conteggiati per la locazione

dell¿appartamento coniugale, venga aggiunto quanto pagato per il canone

dell¿allaciamento televisivo via cavo (fr. 304.45 annui). Essa ha infine evidenziato

che la rendita invalidità del marito è stata aumentata a fr. 1'689.-- mensili.

C. Delle

osservazioni 15 dicembre 2005 e 5 gennaio 2006 dell¿CO 1 si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d¿ufficio le

circostanze determinanti al momento dell¿esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto

che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto

soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

Nell¿esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l¿organo

di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e

delle spese effettivi mensili.

3.

In

merito alle singole censure della ricorrente va rilevato:

a) Le

spese legate alla salute che l¿escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento devono essere incluse

nel minimo vitale se essere non sono prese a carico dall¿assicurazione malattia:

anche l¿ammontare della franchigia, ossia di quella parte di costi medici

integralmente a carico dell¿assicurato, può essere incluso nel minimo vitale

quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei

costi medici che superano l¿ammontare della franchigia ad esempio a causa di una

malattia cronica (DTF 129 III 244 s.; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 144

e 145 ad art. 93).

Dagli

estratti di data 14 novembre 2005 riferiti agli assicurati RI 1 e RA 1 emerge

una partecipazione complessiva ai costi di malattia da parte dei coniugi __________

di fr. 794.75 nel periodo dal gennaio al 14 novembre 2005. Avendo sostenuto

spese mediche per fr. 794.75 in 11 mesi e mezzo, la ricorrente ed il proprio

coniuge hanno dunque speso mediamente fr. 69.10 mensili in luogo dei fr. 58.45,

considerati dall¿Ufficio nella determinazione del minimo vitale.

b) La ricorrente ha chiesto di conteggiare nel

minimo vitale l¿importo di fr. 135.-- annuale corrisposto per il pagamento dell¿assicurazione

responsabilità civile. Perché si diano privilegi in

diritto di determinati creditori occorre un¿espressa norma di legge in tale

senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di

questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di

fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il

debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro

confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi

alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o

all¿esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili

per l¿esercizio dell¿attività lucrativa dell¿escusso (DTF 112 III 18).

Siffatto indirizzo

giurisprudenziale concretizza l¿intento del legislatore di lasciare all¿escusso

e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF

per soddisfare i bisogni più elementari.

E¿ di tutta evidenza

che la deduzione prospettata dalla ricorrente per il pagamento dei premi di

assicurazione responsabilità civile non può entrare in linea di conto per il

calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati,

nulla giustifica il privilegio che la debitrice pretende sia concesso alle

compagnia di assicurazione per il pagamento di siffatta polizza assicurativa

riferita ad assicurazione non obbligatoria.

Abbondanzialmente si

rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che l¿importo di cui si

chiede la deduzione venga effettivamente versato alla creditrice.

c) la Tabella per

il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in

seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede al punto I.3.

che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da parte dell¿Ufficio,

l¿importo base mensile per coniugi ammonta a fr. 1'550.--.

L¿importo

base mensile di fr. 1¿550.-- rappresenta un importo forfetario destinato a

coprire le spese per i bisogni vitali dell¿escusso e della sua famiglia. Esso è

pertanto comprensivo delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile,

macchina da lavare, telefono (Vonder Mühll,

op. cit., n. 23 ad art. 93) come pure delle spese

riferite all¿acciamento televisivo via cavo.

d) La ricorrente pretende il riconoscimento

dell¿importo di fr. 650.-- per l¿affitto di un ufficio che servirebbe al proprio

marito per svolgere la sua attività professionale di __________.

aa)

Nel computo del minimo vitale dell¿escusso

si deve tenere conto delle spese assolutamente necessarie al sostentamento del

debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 102 III 219 e rif. vi).

Secondo

giurisprudenza (cfr. DTF 112 III 18, cons. 4) e dottrina (cfr. Vonder Mühll, op.

cit., n. 26 ad art. 93), le spese di affitto di un locale commerciale

indispensabile all¿attività professionale dell¿escusso, qualora essa sia

razionale e concorrenziale (cfr. Vonder Mühll, op. cit., loc. cit. e il

rinvio al n. 18 ad art. 92), sono da considerare necessarie ai sensi dell¿art.

93.

LEF. Quand¿anche la Tabella, che comunque non è esaustiva (cfr. n. VII), non

preveda tale posta, essa va ammessa, poiché l¿escutente stesso ha ovviamente

anche interesse a che l¿escusso possa disporre dei mezzi indispensabili ad

esercitare un¿attività lucrativa, quando con quest¿ultima egli consegue un

reddito superiore alle spese professionali avute. La suddetta Tabella prende

del resto in considerazione alcune spese professionali determinate (oneri

sociali, esigenze accresciute di vitto, spese per pasti fuori casa, per

abbigliamento e pulizia, per trasferte, cfr. n. 3 e 4 ad II). Alle surriferite

condizioni, le spese per locali professionali sono di conseguenza da

considerare come costi da aggiungere al minimo di esistenza dell¿escusso.

bb) Nel caso

concreto, la richiesta della ricorrente non può essere accolta, poiché il

marito dall¿asserita attività professionale di __________ non conseguirebbe il

benché minimo reddito. Il credito del locatore non costituisce quindi una spesa

professionale da inserire nel minimo di esistenza e va considerato alla stessa

stregua delle altre pretese soggette a procedura esecutiva. Il marito del resto

potrebbe far capo, per i propri impegni professionali, che per stessa

ammissione della ricorrente si limiterebbero in sostanza alla funzione di

organo esecutivo di alcune società, ad un locale dell¿abitazione coniugale

composta di quattro locali per una famiglia di sole due persone. Ciò perlomeno

fino a quando l¿attività professionale non gli permetterà di conseguire un

reddito superiore alle spese.

In analogia con

quanto disposto dalla Tabella in tema di canoni di locazione eccessivi e dalla

dottrina in tema di premi per prestazioni malattia complementari stipulate

secondo la LCA (Piccirilli/Guidicelli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF

nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 145 p. 46 e

rif. ivi), nel calcolo del minimo vitale i costi per la locazione dei locali

adibiti ad ufficio del marito vanno comunque inclusi fino al momento in cui il

contratto può essere validamente disdetto.

4.

Sulla

base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di

esistenza della debitrice, sino al prossimo termine di disdetta dei locali

adibiti ad ufficio del marito, è determinato in fr. 2'546.05, così calcolati:

Introiti:

Debitrice fr. 2'800.-- 62.4%

coniuge fr. 1'689.-- 37.6%

Totale

mensile fr. 4¿489.-- 100%

Minimo

di esistenza:

Importi

di base fr. 1'550.--

Affitto

abitazione coniugale fr. 1'085.--

Affitto

ufficio marito fr. 650.--

cassa

malati fr. 476.10

Trasferte fr. 150.--

Pasti

fuori domicilio fr. 100.--

Spese

mediche fr. 69.10

Totale fr. 4'080.20 100%

fr.

2'546.05 62.4%

Il

ricorso di RI 1 è quindi parzialmente accolto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. Il

ricorso 14 dicembre 2005 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza il minimo vitale di __________ è stabilito in fr. 2'546.05.

2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

-

avv. RA 1, __________;

-

PI 1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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