15.2005.140
Tardività del ricorso. Motivazione del ricorso.
27 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2005.140
Data decisione, Autorità:
27.02.2006, CEF
Titolo:
Tardività del ricorso. Motivazione del ricorso.
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 7 cpv. 3 LPR
Incarto n.
15.2005.140
Lugano
27 febbraio
2006
EC/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 novembre 2005 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 e meglio contro il provvedimento
dell¿11 novembre 2005 con il quale l¿Ufficio ha modificato il calcolo del
minimo d'esistenza del debitore, determinato in data 2 maggio 2005, nell'ambito
delle procedure esecutive (gruppo n. __________) promosse contro
PI 1, __________,
da
RI 1, __________
esecuzione n. __________;
__________, __________
rappr. da: __________, __________, __________
esecuzione n. __________;
viste le osservazioni 15 dicembre 2005 dell¿CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
2 maggio 2005 l¿CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di PI
1, __________, determinando l¿eccedenza mensile pignorabile in fr. 200.--,
sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitore fr. 1000.-- 14%
coniuge fr. 6155.10 86%
Totale
mensile fr. 7155.10 fr. 1000.00 14%
Minimo di
esistenza:
Minimo
base fr. 1550.00
Riscaldamento fr. 360.00
Locazione fr. 2500.00
Trasferte fr. 500.00
Pasti
fuori domicilio fr. 480.00
ass.
+ div. fr. 250.00
Totale
deduzioni fr. 5640.00 fr. 789.60 14%
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 200.00.
B. Con
provvedimento dell¿11 novembre 2005 l¿CO 1 ha revocato l¿ordine di pignoramento
perché l¿escusso non esplica più alcuna attività lavorativa e non beneficia di
altre entrate. Nel provvedimento l¿Ufficio ha rilevato, come già aveva fatto
nel verbale di pignoramento del 2 maggio 2005, che la moglie percepisce uno
stipendio di fr. 6'115.10 netti mensili e che l¿affitto pagato dalla famiglia
assomma a fr. 2¿500.-- mensili.
C. Con
ricorso 23 novembre 2005 la RI 1 si è genericamente opposta al provvedimento
dell¿11 novembre 2005 e ha argomentato di contestare in particolare ¿la
modifica intervenuta per quanto riguarda la voce affitti che priva i creditori
della porzione disponibile¿.
D. Delle
osservazioni 15 dicembre 2005 con le quali l¿CO 1 postula la reiezione del
gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d¿ufficio le
circostanze determinanti al momento dell¿esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell¿esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l¿organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e
delle spese effettivi mensili.
3.
Nel
caso di specie, dopo il pignoramento, l¿Ufficio ha accertato che PI 1 non
esplica più alcuna attività lavorativa e che non beneficia di altre entrate.
Per questo motivo ha provveduto ad un riesame del pignoramento, decidendo di revocare
l¿ordine di pignoramento emesso contro l¿escusso. La ricorrente si è
genericamente opposta a tale provvedimento, asserendo di non condividerne i
contenuti. Essa ha poi argomentato di contestare in particolare ¿la modifica
intervenuta per quanto riguarda la voce affitti che priva i creditori della
porzione disponibile¿.
a) Per l¿art.
17.
cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione
forzata deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nella concreta fattispecie l¿CO 1 il
1.
giugno 2005 ha comunicato alla ricorrente i contenuti del verbale di
pignoramento, nel quale aveva espressamente determinato in fr. 2'500.-- le
spese per la locazione dei coniugi __________. Il ricorso 23 novembre 2005
della RI 1, in quanto rivolto contro tale accertamento, risulta pertanto
ampiamente tardivo.
b) Inoltre secondo
l¿art. 7 cpv. 3 LPR, l¿atto di ricorso deve indicare le domande, la
motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. Nel caso di specie la RI 1 si
è genericamente opposta al provvedimento dell¿11 novembre 2005 asserendo di non
condividere l¿avvenuta revoca del pignoramento. Non lascia però in alcun modo
intendere, nemmeno sommariamente, il motivo per il quale si oppone al
provvedimento dell¿Ufficio: la motivazione del ricorso risulta pertanto anche ampiamente
insufficiente.
4.
Ne
consegue la reiezione del gravame
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
richiamati
gli art. 17 LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 novembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità
dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione:
-
RI 1, __________;
- __________,
__________, __________;
-
PI 1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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