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Decisione

15.2005.140

Tardività del ricorso. Motivazione del ricorso.

27 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

2 maggio 2005 l¿CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di PI

1, __________, determinando l¿eccedenza mensile pignorabile in fr. 200.--,

sulla base del seguente conteggio:

Introiti:

Debitore fr. 1000.-- 14%

coniuge fr. 6155.10 86%

Totale

mensile fr. 7155.10 fr. 1000.00 14%

Minimo di

esistenza:

Minimo

base fr. 1550.00

Riscaldamento fr. 360.00

Locazione fr. 2500.00

Trasferte fr. 500.00

Pasti

fuori domicilio fr. 480.00

ass.

+ div. fr. 250.00

Totale

deduzioni fr. 5640.00 fr. 789.60 14%

Eccedenza

mensile pignorabile fr. 200.00.

B. Con

provvedimento dell¿11 novembre 2005 l¿CO 1 ha revocato l¿ordine di pignoramento

perché l¿escusso non esplica più alcuna attività lavorativa e non beneficia di

altre entrate. Nel provvedimento l¿Ufficio ha rilevato, come già aveva fatto

nel verbale di pignoramento del 2 maggio 2005, che la moglie percepisce uno

stipendio di fr. 6'115.10 netti mensili e che l¿affitto pagato dalla famiglia

assomma a fr. 2¿500.-- mensili.

C. Con

ricorso 23 novembre 2005 la RI 1 si è genericamente opposta al provvedimento

dell¿11 novembre 2005 e ha argomentato di contestare in particolare ¿la

modifica intervenuta per quanto riguarda la voce affitti che priva i creditori

della porzione disponibile¿.

D. Delle

osservazioni 15 dicembre 2005 con le quali l¿CO 1 postula la reiezione del

gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d¿ufficio le

circostanze determinanti al momento dell¿esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

Nell¿esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l¿organo

di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e

delle spese effettivi mensili.

3.

Nel

caso di specie, dopo il pignoramento, l¿Ufficio ha accertato che PI 1 non

esplica più alcuna attività lavorativa e che non beneficia di altre entrate.

Per questo motivo ha provveduto ad un riesame del pignoramento, decidendo di revocare

l¿ordine di pignoramento emesso contro l¿escusso. La ricorrente si è

genericamente opposta a tale provvedimento, asserendo di non condividerne i

contenuti. Essa ha poi argomentato di contestare in particolare ¿la modifica

intervenuta per quanto riguarda la voce affitti che priva i creditori della

porzione disponibile¿.

a) Per l¿art.

17.

cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione

forzata deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il

ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nella concreta fattispecie l¿CO 1 il

1.

giugno 2005 ha comunicato alla ricorrente i contenuti del verbale di

pignoramento, nel quale aveva espressamente determinato in fr. 2'500.-- le

spese per la locazione dei coniugi __________. Il ricorso 23 novembre 2005

della RI 1, in quanto rivolto contro tale accertamento, risulta pertanto

ampiamente tardivo.

b) Inoltre secondo

l¿art. 7 cpv. 3 LPR, l¿atto di ricorso deve indicare le domande, la

motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. Nel caso di specie la RI 1 si

è genericamente opposta al provvedimento dell¿11 novembre 2005 asserendo di non

condividere l¿avvenuta revoca del pignoramento. Non lascia però in alcun modo

intendere, nemmeno sommariamente, il motivo per il quale si oppone al

provvedimento dell¿Ufficio: la motivazione del ricorso risulta pertanto anche ampiamente

insufficiente.

4.

Ne

consegue la reiezione del gravame

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

richiamati

gli art. 17 LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso 23 novembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità

dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione:

-

RI 1, __________;

- __________,

__________, __________;

-

PI 1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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