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Decisione

15.2005.141

Fallimento. Realizzazione di marchi e brevetti.

22 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.141

Data decisione, Autorità:

22.02.2006, CEF

Titolo:

Fallimento. Realizzazione di marchi e brevetti.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

art. 132 LEF

art. 231 cpv. 3 LEF

art. 256 LEF

Incarto n.

15.2005.141

Lugano

22 febbraio

2006

CJ/sc/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 14 dicembre 2005 di

IS 1

tendente a determinare il modo di realizzazione di

diversi marchi e brevetti inventariati nella procedura fallimentare aperta

contro

PI 1

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

l’Ufficio istante chiede a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei marchi e brevetti inventariati nel fallimento di PI 1 ai

sensi dell’art. 132 LEF;

che la

realizzazione degli attivi nel fallimento è retta dagli art. 256 a 260 LEF,

nonché da numerose altre norme legali e regolamentari (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 12 ad art. 256);

che

l'art. 132 LEF non trova invece applicazione nelle procedure esecutive generali

e collettive, sicché, nei casi elencati da questa disposizione, spetta

all'amministrazione del fallimento – e non all'autorità di vigilanza –

determinare il modo di realizzazione più razionale nel rispetto delle norme

topiche del diritto fallimentare (cfr. CEF 18 dicembre 2003 [15.03.171]; Gilliéron, op. cit., n. 8 ad art.

252-260; n. 19 ad art. 256; P. Cornaz,

L'exécution forcée des droits de propriété intellectuelle, tesi Losanna 2002,

n. 371 s.): in tal senso, l’istanza non è ricevibile;

che comunque

può essere ancora osservato che i diritti derivanti da un brevetto, così come i

diritti relativi a un'invenzione depositata ma non ancora brevettata, sono

diritti patrimoniali (attivi) che possono essere realizzati alle condizioni

dell'art. 256 LEF, in principio mediante un'asta pubblica, ma anche mediante una

vendita a trattative private (cfr. Cornaz,

op. cit., n. 141 ss. e 373 ss.);

che nella

procedura di liquidazione ordinaria, la vendita a trattative private presuppone

una decisione della maggioranza assoluta dei creditori votanti quando questo

modo di realizzazione viene proposto nell’ambito di un’assemblea dei creditori (art.

235 cpv. 4 e 252 cpv. 3 LEF) (cfr. Bürgi,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 e 46 ad art. 256; Foëx,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco

2005, n. 10 ad art. 256; Cornaz ritiene, senza motivazione, che sia necessaria

l’unanimità dei creditori), mentre, se la decisione avviene in via di circolare

nei casi previsti all’art. 255a cpv. 1 LEF, è sufficiente la maggioranza

relativa dei creditori favorevoli ed astenuti (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 24 s. ad art. 255a; Foëx, op.

cit., loc. cit.; Merkt,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 9 ad art. 255a);

che nella

procedura sommaria la vendita a trattative private può per contro essere decisa

dall’amministrazione del fallimento, se del caso dopo consultazione dei

creditori (art. 231 cpv. 3 n. 1 e 2 LEF; cfr. Lustenberger,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 35 ad art. 231; Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 256; Foëx, op. cit., n. 11 ad art. 256);

che nei due tipi di liquidazione la vendita a trattative private è

ammissibile solo alle condizioni dell’art. 256 cpv. 2 e 3 LEF (consenso dei

creditori pignoratizi se l’attivo è gravato da pegno e concessione ai creditori

della facoltà di formulare delle offerte superiori per i beni di cospicuo

valore e per i fondi);

che la

"cessione" (recte: l'autorizzazione a far valere in giudizio la

pretesa, cfr. tra altri Gilliéron,

op. cit., n. 8 e 14 ss. ad art. 260) è possibile solo per le pretese litigiose o

dubbie della massa (cfr. Berti, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 260; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art.

260), in particolare per i crediti inesigibili, contestati o difficilmente

recuperabili (cfr. Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 30

ad § 47), così come per tutte le altre pretese relative ad attivi della massa

(ad es. contestazione della rivendicazione d'un attivo della massa), ossia per

tutte le pretese la cui realizzazione necessita la promozione o la

continuazione di una procedura giudiziaria o amministrativa (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art.

260);

che invece

gli attivi non oggetto di contestazione devono essere realizzati all'incanto

pubblico o a trattative private (cfr. CEF 18 dicembre 2003 [15.03.171]; Berti, op. cit., n. 1 ad art. 260);

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 231 cpv. 3, 256 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. L’istanza

14 dicembre 2005 dell’IS 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

all’IS 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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