15.2005.141
Fallimento. Realizzazione di marchi e brevetti.
22 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.141
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CEF
Titolo:
Fallimento. Realizzazione di marchi e brevetti.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
art. 132 LEF
art. 231 cpv. 3 LEF
art. 256 LEF
Incarto n.
15.2005.141
Lugano
22 febbraio
2006
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 14 dicembre 2005 di
IS 1
tendente a determinare il modo di realizzazione di
diversi marchi e brevetti inventariati nella procedura fallimentare aperta
contro
PI 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
l’Ufficio istante chiede a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei marchi e brevetti inventariati nel fallimento di PI 1 ai
sensi dell’art. 132 LEF;
che la
realizzazione degli attivi nel fallimento è retta dagli art. 256 a 260 LEF,
nonché da numerose altre norme legali e regolamentari (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 12 ad art. 256);
che
l'art. 132 LEF non trova invece applicazione nelle procedure esecutive generali
e collettive, sicché, nei casi elencati da questa disposizione, spetta
all'amministrazione del fallimento – e non all'autorità di vigilanza –
determinare il modo di realizzazione più razionale nel rispetto delle norme
topiche del diritto fallimentare (cfr. CEF 18 dicembre 2003 [15.03.171]; Gilliéron, op. cit., n. 8 ad art.
252-260; n. 19 ad art. 256; P. Cornaz,
L'exécution forcée des droits de propriété intellectuelle, tesi Losanna 2002,
n. 371 s.): in tal senso, l’istanza non è ricevibile;
che comunque
può essere ancora osservato che i diritti derivanti da un brevetto, così come i
diritti relativi a un'invenzione depositata ma non ancora brevettata, sono
diritti patrimoniali (attivi) che possono essere realizzati alle condizioni
dell'art. 256 LEF, in principio mediante un'asta pubblica, ma anche mediante una
vendita a trattative private (cfr. Cornaz,
op. cit., n. 141 ss. e 373 ss.);
che nella
procedura di liquidazione ordinaria, la vendita a trattative private presuppone
una decisione della maggioranza assoluta dei creditori votanti quando questo
modo di realizzazione viene proposto nell’ambito di un’assemblea dei creditori (art.
235 cpv. 4 e 252 cpv. 3 LEF) (cfr. Bürgi,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 e 46 ad art. 256; Foëx,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco
2005, n. 10 ad art. 256; Cornaz ritiene, senza motivazione, che sia necessaria
l’unanimità dei creditori), mentre, se la decisione avviene in via di circolare
nei casi previsti all’art. 255a cpv. 1 LEF, è sufficiente la maggioranza
relativa dei creditori favorevoli ed astenuti (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 24 s. ad art. 255a; Foëx, op.
cit., loc. cit.; Merkt,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 9 ad art. 255a);
che nella
procedura sommaria la vendita a trattative private può per contro essere decisa
dall’amministrazione del fallimento, se del caso dopo consultazione dei
creditori (art. 231 cpv. 3 n. 1 e 2 LEF; cfr. Lustenberger,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 35 ad art. 231; Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 256; Foëx, op. cit., n. 11 ad art. 256);
che nei due tipi di liquidazione la vendita a trattative private è
ammissibile solo alle condizioni dell’art. 256 cpv. 2 e 3 LEF (consenso dei
creditori pignoratizi se l’attivo è gravato da pegno e concessione ai creditori
della facoltà di formulare delle offerte superiori per i beni di cospicuo
valore e per i fondi);
che la
"cessione" (recte: l'autorizzazione a far valere in giudizio la
pretesa, cfr. tra altri Gilliéron,
op. cit., n. 8 e 14 ss. ad art. 260) è possibile solo per le pretese litigiose o
dubbie della massa (cfr. Berti, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 260; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art.
260), in particolare per i crediti inesigibili, contestati o difficilmente
recuperabili (cfr. Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 30
ad § 47), così come per tutte le altre pretese relative ad attivi della massa
(ad es. contestazione della rivendicazione d'un attivo della massa), ossia per
tutte le pretese la cui realizzazione necessita la promozione o la
continuazione di una procedura giudiziaria o amministrativa (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art.
260);
che invece
gli attivi non oggetto di contestazione devono essere realizzati all'incanto
pubblico o a trattative private (cfr. CEF 18 dicembre 2003 [15.03.171]; Berti, op. cit., n. 1 ad art. 260);
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 231 cpv. 3, 256 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza
14 dicembre 2005 dell’IS 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
all’IS 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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