Lexipedia

Decisione

15.2005.144

Rigetto dell'opposizione. Incompetenza territoriale. Annullabilità.

24 aprile 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.144

Data decisione, Autorità:

24.04.2006, CEF

Titolo:

Rigetto dell'opposizione. Incompetenza territoriale. Annullabilità.

NULLITÀ

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 146 CPC-TI

art. 22 LALEF

art. 22 LEF

art. 46 LEF

art. 84 LEF

Incarto n.

15.2005.144

Lugano

24 aprile

2006

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 dicembre 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emanazione

dell’avviso di pignoramento 30 novembre 2005 nell’esecuzione n° __________

promossa contro il ricorrente da

PI 1

rappr. da: RA 1

viste le

osservazioni 19 dicembre 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. Il

ricorrente contesta l’emissione dell’avviso di pignoramento perché, interposta

opposizione, essa non sarebbe stata rigettata dal giudice territorialmente

competente, ossia dal giudice di pace del Circolo di __________, ma da quello del

Circolo di __________, davanti al quale egli non è comparso.

Considerandi

2.

Sennonché,

in quanto rivolta contro la decisione di rigetto dell'opposizione, la

contestazione è tardiva. Il ricorrente avrebbe infatti semmai dovuto impugnare

quella sentenza con un ricorso per cassazione al Tribunale d’appello,

segnatamente alla Camera di cassazione civile, nel termine di 10 giorni dalla

notifica della stessa (cfr. art. 17 e 22 LALEF). In concreto, dal momento che la

notifica è avvenuta l’11 giugno 2005 (cfr. scritto 31 marzo 2006 della Posta e

l’allegata ricevuta di ritiro firmata da RI 1), il presente ricorso, datato 6

dicembre 2005, oltre che non indirizzato all’autorità competente, è chiaramente

tardivo.

3.

D'altra

parte, la sentenza 7 giugno 2005 del Giudice di pace del Circolo di Lugano,

fosse anche errata quanto alla competenza territoriale, non sarebbe inficiata

di una tale nullità da dover essere rilevata in ogni tempo, ossia prescindendo

dalla tempestività dell'impugnazione. Infatti, il diritto federale -in materia

di rigetto dell'opposizione- si limita a indicare i criteri che reggono

quell'atto esecutivo (art. 80 - 82 LEF), a demandarne la decisione all'autorità

giudiziaria del luogo dell'esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), a indicare i

criteri cardine della procedura, segnatamente il rispetto del diritto delle

parti di essere sentite (art. 84 cpv. 2 LEF) e a imporre ai Cantoni l'emanazione

di norme disciplinanti la procedura sommaria in materia di opposizione (art.

25, n. 2 lett. a LEF). In altre parole, i Cantoni sono autonomi -sempre con

riferimento a queste vertenze- a livello di organizzazione giudiziaria e di

norme processuali (Engler, in Comm. di Basilea, art. 25 LEF, N. 2 e 9). Seguendo tale dettato

il nostro Cantone ha emanato in particolare la Legge cantonale di applicazione

della LEF (LALEF) che -in merito alla questione in esame- designa le autorità

giudiziarie competenti (art. 14, 15 e 16), stabilisce la possibilità

dell'impugnazione della decisioni di rigetto dell'opposizione (art. 22 LALEF) e

indica le autorità di seconda istanza (art. 17 e 18 LALEF), rinviando peraltro al

CPC quale diritto suppletorio (art. 25 LALEF). E' quindi il diritto cantonale

che stabilisce, fosse dato un caso di nullità, la via processuale per

avvalersene, concretamente imponendo che l'eccezione venga proposta nei limiti

e secondo le forme stabilite per l'appello o per il ricorso per cassazione, qualora

quei rimedi siano previsti nella procedura specifica (art. 146 CPC). Va

osservato inoltre che l'invocazione della nullità al di fuori del citato ambito

procedurale (in sé irricevibile) può essere accolta o rilevata in via del tutto

eccezionale ed è riservata a casi particolarmente gravi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 146, m. 2; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 146, m.

4). Quanto poi al concetto di nullità delle decisioni, prevista dal diritto

esecutivo federale (art. 22 LEF), esso è circoscritto ai casi di violazione di

prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che

non sono parte nel procedimento. Al proposito, ossia con riferimento a

procedure giudiziarie, il Tribunale federale ha fatto anche l'esempio dell'escusso

che non abbia ricevuto né la citazione all’udienza né la sentenza di rigetto

dell’opposizione, ma -a conferma di quanto testé indicato- ha rinviato al

diritto cantonale in particolare per verificare l'esistenza di rimedi di

diritto che permettessero di impugnare la decisione scorretta (DTF 102 III 137).

4.

Se

invece si volesse considerare il ricorso – ai sensi dell'art. 17 LEF

unicamente rivolto contro l'avviso di pignoramento, sarebbe bensì tempestivo,

ma dovrebbe comunque essere respinto dal momento che la sua motivazione -come

detto- attiene nella sostanza all'irritualità della procedura di rigetto

dell'opposizione.

A scanso

di equivoci, va ricordato che l’CO 1, che ha giurisdizione sull’intero

Distretto __________, era territorialmente competente per emettere l’avviso di

pignoramento impugnato (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF).

5.

Il

ricorso deve pertanto essere respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 22, 46, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 6 dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– RA

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster