15.2005.144
Rigetto dell'opposizione. Incompetenza territoriale. Annullabilità.
24 aprile 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.144
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Incompetenza territoriale. Annullabilità.
NULLITÀ
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 146 CPC-TI
art. 22 LALEF
art. 22 LEF
art. 46 LEF
art. 84 LEF
Incarto n.
15.2005.144
Lugano
24 aprile
2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emanazione
dell’avviso di pignoramento 30 novembre 2005 nell’esecuzione n° __________
promossa contro il ricorrente da
PI 1
rappr. da: RA 1
viste le
osservazioni 19 dicembre 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
ricorrente contesta l’emissione dell’avviso di pignoramento perché, interposta
opposizione, essa non sarebbe stata rigettata dal giudice territorialmente
competente, ossia dal giudice di pace del Circolo di __________, ma da quello del
Circolo di __________, davanti al quale egli non è comparso.
Considerandi
2.
Sennonché,
in quanto rivolta contro la decisione di rigetto dell'opposizione, la
contestazione è tardiva. Il ricorrente avrebbe infatti semmai dovuto impugnare
quella sentenza con un ricorso per cassazione al Tribunale d’appello,
segnatamente alla Camera di cassazione civile, nel termine di 10 giorni dalla
notifica della stessa (cfr. art. 17 e 22 LALEF). In concreto, dal momento che la
notifica è avvenuta l’11 giugno 2005 (cfr. scritto 31 marzo 2006 della Posta e
l’allegata ricevuta di ritiro firmata da RI 1), il presente ricorso, datato 6
dicembre 2005, oltre che non indirizzato all’autorità competente, è chiaramente
tardivo.
3.
D'altra
parte, la sentenza 7 giugno 2005 del Giudice di pace del Circolo di Lugano,
fosse anche errata quanto alla competenza territoriale, non sarebbe inficiata
di una tale nullità da dover essere rilevata in ogni tempo, ossia prescindendo
dalla tempestività dell'impugnazione. Infatti, il diritto federale -in materia
di rigetto dell'opposizione- si limita a indicare i criteri che reggono
quell'atto esecutivo (art. 80 - 82 LEF), a demandarne la decisione all'autorità
giudiziaria del luogo dell'esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), a indicare i
criteri cardine della procedura, segnatamente il rispetto del diritto delle
parti di essere sentite (art. 84 cpv. 2 LEF) e a imporre ai Cantoni l'emanazione
di norme disciplinanti la procedura sommaria in materia di opposizione (art.
25, n. 2 lett. a LEF). In altre parole, i Cantoni sono autonomi -sempre con
riferimento a queste vertenze- a livello di organizzazione giudiziaria e di
norme processuali (Engler, in Comm. di Basilea, art. 25 LEF, N. 2 e 9). Seguendo tale dettato
il nostro Cantone ha emanato in particolare la Legge cantonale di applicazione
della LEF (LALEF) che -in merito alla questione in esame- designa le autorità
giudiziarie competenti (art. 14, 15 e 16), stabilisce la possibilità
dell'impugnazione della decisioni di rigetto dell'opposizione (art. 22 LALEF) e
indica le autorità di seconda istanza (art. 17 e 18 LALEF), rinviando peraltro al
CPC quale diritto suppletorio (art. 25 LALEF). E' quindi il diritto cantonale
che stabilisce, fosse dato un caso di nullità, la via processuale per
avvalersene, concretamente imponendo che l'eccezione venga proposta nei limiti
e secondo le forme stabilite per l'appello o per il ricorso per cassazione, qualora
quei rimedi siano previsti nella procedura specifica (art. 146 CPC). Va
osservato inoltre che l'invocazione della nullità al di fuori del citato ambito
procedurale (in sé irricevibile) può essere accolta o rilevata in via del tutto
eccezionale ed è riservata a casi particolarmente gravi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 146, m. 2; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 146, m.
4). Quanto poi al concetto di nullità delle decisioni, prevista dal diritto
esecutivo federale (art. 22 LEF), esso è circoscritto ai casi di violazione di
prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che
non sono parte nel procedimento. Al proposito, ossia con riferimento a
procedure giudiziarie, il Tribunale federale ha fatto anche l'esempio dell'escusso
che non abbia ricevuto né la citazione all’udienza né la sentenza di rigetto
dell’opposizione, ma -a conferma di quanto testé indicato- ha rinviato al
diritto cantonale in particolare per verificare l'esistenza di rimedi di
diritto che permettessero di impugnare la decisione scorretta (DTF 102 III 137).
4.
Se
invece si volesse considerare il ricorso – ai sensi dell'art. 17 LEF –
unicamente rivolto contro l'avviso di pignoramento, sarebbe bensì tempestivo,
ma dovrebbe comunque essere respinto dal momento che la sua motivazione -come
detto- attiene nella sostanza all'irritualità della procedura di rigetto
dell'opposizione.
A scanso
di equivoci, va ricordato che l’CO 1, che ha giurisdizione sull’intero
Distretto __________, era territorialmente competente per emettere l’avviso di
pignoramento impugnato (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF).
5.
Il
ricorso deve pertanto essere respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 46, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 6 dicembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– RA
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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