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Decisione

15.2005.145

Realizzazione di una quota ereditaria. Determinazione del valore di stima.

21 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

7 dicembre 2005) ¿ o presso la Pretura dell¿ultimo domicilio di CC 1 e CO 1, se questi hanno lasciato un testamento, se le loro

successioni sono state oggetto di un inventario e/o se sono stati rilasciati

eventuali certificati ereditari.

A

futura memoria, conviene precisare che se CO 2 dovesse risultare essere l¿unica

erede di CO 1, le esecuzioni dirette contro quest¿ultima sarebbero da

considerare estinte (stante la fusione dei due patrimoni) a partire dal momento

dell¿accettazione della successione o della scadenza del termine di rinuncia

(art. 566 s. CC), fatta salva la loro continuazione contro CO 2 nell¿ipotesi di

cui all¿art. 59 cpv. 3 LEF (cfr. Sandra Laydu

Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, tesi Losanna 1999,

p. 166 ad § 2 e pp. 238 s. ad § 1).

È

infine opportuno ricordare che se il valore di stima di un oggetto pignorabile

(in concreto: le quote successorie) non risulta nemmeno sufficiente a coprire

le spese di realizzazione, l¿Ufficio deve rinunciare a pignorarli (art. 92 cpv.

2 LEF), a meno che un creditore ne chieda la realizzazione anticipandone le

relative spese.

6. Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 49, 59, 92, 132 LEF, nonché 9 e 10 del

Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione

dei diritti in comunione (RDC),

pronuncia:

1. L¿istanza

19 dicembre 2005 dell¿IS 1 relativa all¿esecuzione diretta contro CO 1 è evasa

nel senso dei considerandi.

Considerandi

2.

L¿istanza

19.

dicembre 2005 dell¿IS 1 relativa alle esecuzioni dirette contro CO 2 è evasa

nel senso dei considerandi.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

5.

Intimazione

all¿IS 1 (con entrambi gli incarti).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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