15.2005.145
Realizzazione di una quota ereditaria. Determinazione del valore di stima.
21 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2005.145
Data decisione, Autorità:
21.02.2006, CEF
Titolo:
Realizzazione di una quota ereditaria. Determinazione del valore di stima.
QUOTA EREDITÀ
art. 92 cpv. 2 LEF
art. 93 cpv. 2 LEF
art. 132 LEF
art. 10 cpv. 3 RDC
Incarto n.
15.2005.145
15.2005.147
Lugano
21 febbraio
2006
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull¿istanza 19 dicembre 2005 di
IS 1
chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai
sensi dell¿art. 132 LEF dei diritti ereditari spettanti a
CO 2, __________
a titolo personale (inc. 15.05.147) e quale erede di CO
1 (inc. 15.05.145) nella
CC 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il
3 settembre 2004, l¿IS 1, nelle esecuzioni n° __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________, ha pignorato i diritti
ereditari spettanti a CO 2 nella CC 1, indicando quale substrato della
successione il fondo mapp. n° __________ RFD di __________ (GR). Il valore di
stima dei diritti pignorati è stato indicato in fr. 1.--. Gli stessi diritti
sono poi stati pignorati a favore di gruppi successivi il 4 gennaio 2005 (es. __________,
__________,__________ e __________), il 15 aprile 2005 (es. __________, __________
e __________) e l¿11 ottobre 2005 (es. __________ e __________);
2. Il
24 maggio 2005, l¿IS 1, nell¿esecuzione n° __________ diretta contro la
successione di CO 1, rappresentata da CO 2, ha pignorato i diritti ereditari
spettanti alla defunta (designata con l¿espressione ¿ora eredi¿) nella CC 1,
indicando pure in questo caso il fondo mapp. n° __________ RFD di __________
(GR) quale substrato della successione e il valore di stima dei diritti
pignorati in fr. 1.--.
3. Gli
esperimenti di conciliazione indetti dall¿Ufficio per il 29 settembre 2005 ¿ ai
quali sono stati convocati tutti i creditori di entrambe le escusse ¿ si sono
rivelati infruttuosi. Il 30 novembre 2005, è stato assegnato ai creditori e a CO
2 un termine per presentare eventuali proposte concrete sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito
nessun creditore ha fatto uso di tale facoltà. Il 7 dicembre 2005, CO 2 ha
comunicato all¿Ufficio di aver ceduto la sua quota di ¼ alla Fondazione __________
il 6 settembre 2001 a garanzia delle rette mensili arretrate dovute da CO 1.
L¿Ufficio preavvisa la realizzazione all¿asta dei diritti delle
escusse nella CC 1.
4. L¿art.
10 cpv. 3 RDC prescrive che la vendita all¿asta dei diritti in comunione sarà
ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere
determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in
occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
In
concreto, la situazione giuridica dei diritti pignorati non è chiara:
1) non è dato di sapere
come l¿Ufficio abbia calcolato il valore stima di fr. 1.-- attribuito alle
quote di comproprietà pignorate né risulta possibile controllarlo, in
particolare perché manca nell¿incarto l¿estratto del registro fondiario
relativo al fondo mapp. n° __________ RFD di __________;
2) anche per questo
motivo, vi sono dubbi sul fatto di sapere chi siano i membri della CC 1 e quale
sia l¿estensione delle loro relative quote (nello scritto 7 dicembre 2005, CO 2
afferma che la sua quota è di ¼);
3) i diritti ereditari di
quest¿ultima risultano essere stati ceduti alla Fondazione
__________; l¿Ufficio avrebbe quindi dovuto comunicare il pignoramento anche
alla Fondazione per consentirle un¿eventuale rivendicazione ai sensi dell¿art.
106 LEF;
4) l¿Ufficio non ha
indicato chi siano i membri della comunione ereditaria fu CO 1; questo dato di
fatto era però necessario per poterli citare all¿esperimento di conciliazione
relativa alla realizzazione della quota di CO 2 (o della Fondazione).
5. In
queste condizioni, il valore delle quote da realizzare non è per il momento
sufficientemente determinato ai sensi dell¿art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne
possa ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti. Occorre pertanto
retrocedere gli incarti all¿Ufficio affinché istruisca le questioni enumerate
al considerando 4. In particolare, l¿Ufficio dovrebbe informarsi presso CO 2 ¿
se del caso tramite __________ del Servizio sociale di __________ (cfr. scritto
Fatti
7 dicembre 2005) ¿ o presso la Pretura dell¿ultimo domicilio di CC 1 e CO 1, se questi hanno lasciato un testamento, se le loro
successioni sono state oggetto di un inventario e/o se sono stati rilasciati
eventuali certificati ereditari.
A
futura memoria, conviene precisare che se CO 2 dovesse risultare essere l¿unica
erede di CO 1, le esecuzioni dirette contro quest¿ultima sarebbero da
considerare estinte (stante la fusione dei due patrimoni) a partire dal momento
dell¿accettazione della successione o della scadenza del termine di rinuncia
(art. 566 s. CC), fatta salva la loro continuazione contro CO 2 nell¿ipotesi di
cui all¿art. 59 cpv. 3 LEF (cfr. Sandra Laydu
Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, tesi Losanna 1999,
p. 166 ad § 2 e pp. 238 s. ad § 1).
È
infine opportuno ricordare che se il valore di stima di un oggetto pignorabile
(in concreto: le quote successorie) non risulta nemmeno sufficiente a coprire
le spese di realizzazione, l¿Ufficio deve rinunciare a pignorarli (art. 92 cpv.
2 LEF), a meno che un creditore ne chieda la realizzazione anticipandone le
relative spese.
6. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 49, 59, 92, 132 LEF, nonché 9 e 10 del
Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione
dei diritti in comunione (RDC),
pronuncia:
1. L¿istanza
19 dicembre 2005 dell¿IS 1 relativa all¿esecuzione diretta contro CO 1 è evasa
nel senso dei considerandi.
Considerandi
2.
L¿istanza
19.
dicembre 2005 dell¿IS 1 relativa alle esecuzioni dirette contro CO 2 è evasa
nel senso dei considerandi.
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
5.
Intimazione
all¿IS 1 (con entrambi gli incarti).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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