15.2005.146
Pignoramento redditi. Minimo di esistenza. Canone di locazione non pagato. Informazione presso la Centrale di compensazione AVS/AI.
22 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2005.146
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, CEF
Titolo:
Pignoramento redditi. Minimo di esistenza. Canone di locazione non pagato. Informazione presso la Centrale di compensazione AVS/AI.
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2005.146
Lugano
22 febbraio
2006
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 22 novembre 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento
di revoca del pignoramento di salario emesso l’11 novembre 2005 nell’esecuzione
n° __________ promossa dalla ricorrente contro
PI 1
viste le
osservazioni 19 dicembre 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
7 febbraio/9 marzo 2005, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escusso:
Introiti fr. 4'500.--
Minimo
esistenza
Minimo
base fr. 1'100.--
Locazione
fr. 1'685.--
Cassa
malati fr. 309.--
Pasti
fuori domicilio fr. 240.--
“Ass.+div.+risc.” fr. 206.--
Totale fr. 3'900.--
Eccedenza
pignorabile: fr. 600.--
La
trattenuta di salario, a causa di pignoramenti a favore di gruppi precedenti, ha
avuto inizio a partire dal 1° agosto 2005.
2. Il
14 ottobre 2005, l’escusso, nell’ambito di un ulteriore pignoramento (a favore
dell’esecuzione n° __________), ha dichiarato che il suo canone di locazione
era di fr. 2'400.--/mese (e non di fr. 1'685.-- come invece dichiarato in
precedenza), ciò che effettivamente risulta dal contratto di locazione (del 18
agosto 2003). Egli ha inoltre affermato di lavorare a __________ quale
professore universitario per un salario mensile di fr. 4'500.--, versato però
solo 9 volte all’anno invece di 12, in quanto non percepisce indennità per i
mesi estivi (luglio a settembre).
3. In
base a questi nuovi dati, l’Ufficio, l’11 novembre 2005, ha accertato che non
sussisteva più nessuna eccedenza pignorabile, secondo il calcolo seguente:
Introiti (9/12 di fr. 4'500.--) fr. 3'375.--
Minimo
esistenza
Minimo
base fr. 1'100.--
Locazione
fr. 2'400.--
Cassa
malati fr. 309.--
Pasti
fuori domicilio fr. 240.--
Trasferte fr. 360.--
Totale fr. 4'409.--
Eccedenza
pignorabile: fr. 0.--
4. La
procedente contesta il nuovo calcolo, chiedendo ulteriori spiegazioni inerenti le
diverse voci, in particolare per quanto concerne l’affitto.
5. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
6. È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 82 ad art. 93).
6.1. Nel
caso concreto, l’Ufficio, nelle sue osservazioni, ha segnalato che è in corso
contro l’escusso un’esecuzione (n° __________) per l’incasso dei canoni di
locazione relativi ai mesi di luglio a ottobre 2005 vertente sull’importo di
fr. 12'000.--. Perché non pagato, il canone di locazione non poteva essere
computato nel minimo di esistenza. Il ricorso deve pertanto essere accolto su
questo punto.
6.2. Occorre
inoltre ricordare che se, come nella fattispecie, l’alloggio dell’escusso è
manifestamente sproporzionato alle sue effettive necessità e possibilità,
l’Ufficio, nel determinare il minimo vitale, deve tenere conto del canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete (cfr. Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001
[Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss], punto II/1.2), la decurtazione
dovendo però essere attuata nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Guidicelli/ Piccirilli, op.
cit., n. 130 p. 41) – salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III
526 ss) –, ossia, nel caso concreto, con un preavviso di 3 mesi. L’Ufficio
terrà conto di questa giurisprudenza qualora l’escusso dovesse ricominciare a
pagare l’affitto.
7. Nelle
sue osservazioni, l’Ufficio segnala che secondo una comunicazione dell’__________,
per la quale l’escusso ha lavorato quale professore incaricato, esso avrebbe
percepito nel 2005 un salario annuo di fr. 4'080.--.
Questa
informazione non corrisponde tuttavia a quanto dichiarato dall’escusso in
occasione dei pignoramenti del 7 febbraio 2005 (fr. 4'500.-- al mese) e del 14
ottobre 2005 (fr. 4'500.--, versati 9 volte all’anno) e pare sorprendente, non
essendo dato di capire come con un reddito così esiguo egli sia riuscito a
vivere e pagare un affitto di fr. 2'400.-- (da novembre 2003 a giugno 2005). Occorre
pertanto che l’Ufficio verifichi l’importo del reddito dell’escusso, chiedendo,
a quest’ultimo o meglio direttamente all’__________, la produzione del
certificato di salario per la dichiarazione d’imposta relativo all’anno 2005.
Vista l’età dell’escusso (nato nel 1928), l’Ufficio si informerà inoltre presso
la Centrale di compensazione AVS/AI (Av. Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211
Genève 2) se l’escusso percepisce prestazioni dall’AVS, chiedendo anche quali
siano le casse di compensazione presso le quali PI 1 risulta iscritto negli
ultimi due anni. Qualora dovesse risultare che l’escusso lavori effettivamente
in modo saltuario, l’Ufficio dovrà poi rivedere le poste “trasferte” e “pasti
fuori domicilio” nel calcolo del minimo di esistenza.
8. Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 22 novembre 2005 della RI 1, __________, è parzialmente
accolto.
1.1. Di
conseguenza, l’incarto è retrocesso all’CO 1 per nuovi accertamenti e nuova
decisione nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– RI 1, __________;
Considerandi
– PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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