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Decisione

15.2005.148

Ricorso contro la notifica della comminatoria di fallimento.

13 marzo 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell¿ambito

dell¿esecuzione n. __________ il 16 novembre 2005 l¿CO 1 ha emesso, su

richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di

fr. 958.30 oltre accessori.

L¿atto esecutivo è

stato notificato alla debitrice il 18 novembre 2005.

B. Con tempestivo ricorso 25 novembre 2005 RI 1 si è genericamente

opposta all¿emissione della comminatoria di fallimento argomentando di aver già pagato l¿importo in esecuzione.

C. Delle

osservazioni 7 dicembre 2005 di PI 1 e 20 dicembre 2005 dell¿CO 1, postulanti

la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario in seguito.

Considerato

1. Contro la

notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,

n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

¿ l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art.

39 e 40 LEF);

¿ l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

¿ è pendente

azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

¿ la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

¿ l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33

cons. 2).

Considerandi

2.

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

La

debitrice allega unicamente questioni di merito, riferite, per quanto

comprensibile dall¿allegato ricorsuale, al presunto pagamento del debito. Il

ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale

dell¿Autorità cantonale di vigilanza.

4.

Non si

prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62

cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 25 novembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità

dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione:

- RI 1, __________

- PI 1, __________.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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