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Decisione

15.2005.149

Elenco oneri. Contestazione della titolarità di un credito. Surrogazione. Incompetenza materiale dell'autorità di vigilanza.

4 aprile 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12 agosto 2005, RI 1 e gli altri eredi CE 1 hanno notificato un

credito di fr. 62'100.--, oltre gli interessi scalari dal 1° dicembre 2000 su

fr. 100'000.--, nella procedura di realizzazione di un pegno gravante il fondo

part. n° __________ RFD di __________ e una quota di comproprietà di 2/10 della

proprietà coattiva del fondo part. n° __________ RFD di __________, promossa

dalla __________ contro PI 1 (doc. I). Le parti ricorrenti hanno precisato che

il credito notificato era garantito da ipoteche di primo e terzo rango, in

quanto esse sarebbero state surrogate nei diritti della banca procedente, alla

quale avrebbero versato l¿importo di fr. 100'000.-- per evitare un precedente

incanto nella medesima procedura esecutiva, poi sospeso in seguito alla

concessione all¿escusso di una moratoria concordataria.

B. Il

26 agosto 2005, l¿CO 1 ha chiesto alle parti ricorrenti di comprovare la loro

pretesa, con la produzione delle relative cartelle ipotecarie di primo e terzo

grado, pena l¿esclusione dall¿elenco oneri (doc. L). In risposta, le

ricorrenti, il 29 agosto 2005, hanno precisato di avvalersi della surrogazione

di cui all¿art. 110 CO, limitatamente all¿importo di fr. 62'100.--, oltre gli

interessi scalari dal 1° dicembre 2000 su fr. 100'000.--, tenuto conto

dell¿accordo 8 maggio 2003 intervenuto tra l¿escusso e le ricorrenti davanti

alla Pretura di __________, secondo cui l¿importo di fr. 100'000.-- dovuto dal

primo alle ricorrenti è stato parzialmente compensato con il canone non pagato da

queste ultime per la locazione del fondo da realizzare (doc. M). Il 5 settembre

2005, l¿CO 1 ha comunicato alle ricorrenti di non aver inserito il loro credito

nell¿elenco oneri, in quanto non garantito da pegno (doc. O).

C. Il 7

settembre 2005, i fondi dell¿escusso sono stati aggiudicati al prezzo di fr.

655'000.-- a RI 1 e __________.

D. Il 6

dicembre 2005, l¿Ufficio ha allestito lo stato di riparto, nel quale non ha

inserito il credito vantato dai ricorrenti.

E. RI 1

e gli eredi CE 1 ricorrono contro tale atto, chiedendone la modifica nel senso

che venga iscritto il loro credito di fr. 62'100.--, che ribadiscono essere

garantito da pegno in seguito a surrogazione giusta l¿art. 110 CO.

F. Sulle

osservazioni 12 gennaio 2006 dell¿PI 2, 13 gennaio 2006 del PI 3 e 22 dicembre

2005/27 gennaio 2006 dell¿CO 1 si dirà, se del caso, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l¿art. 140 LEF (applicabile alla procedura di realizzazione di pegno

immobiliare per il rinvio dell¿art. 156 cpv. 1 LEF), l¿ufficiale constata prima

dell¿incanto, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e

all¿estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti

il fondo. Le pretese insinuate tardivamente o che non implicano oneri

reali per il fondo non sono menzionate nell'elenco. L'ufficio avvisa immediatamente

i titolari della loro esclusione, richiamando loro il diritto di ricorso (art.

17.

LEF) entro i termini legali (art. 36 cpv. 1 RFF, per il rinvio dell¿art. 102

RFF; Piotet, Poursuite et

faillite, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 e 27,

1° trattino, ad art. 140).

Nel caso

concreto, le parti ricorrenti non hanno tempestivamente contestato l¿elenco

oneri, né con ricorso (art. 17 LEF) né con opposizione (art. 140 cpv. 2 LEF). La

decisione dell¿CO 1 di considerare non garantito da pegno il credito che hanno

insinuato è pertanto definitiva.

2.

In

effetti, i crediti accertati definitivamente nell¿elenco oneri non possono più

essere contestati allo stadio del riparto da chi avrebbe potuto farlo nella

procedura di appuramento degli oneri (cfr. art. 43 cpv. 1 RFF ¿ per il rinvio

dell¿art. 102 RFF ¿ e 112 cpv. 1 RFF; DTF 99 III 70; CEF 6 agosto 2003

[15.03.97], Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo

1997, n. 14 ad art. 148 al quale rinvia il n. 28 ad art. 157; Gilliéron, op. cit., n. 149 e 152 ad

art. 140 e n. 22 ad art. 157; cfr. pure Bernheim/

Känzig, Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II,

n. 46 e 50 ad art. 157). Più generalmente, l¿elenco oneri non può più essere

modificato dopo la scadenza del termine di opposizione (art. 140 cpv. 2 LEF) o

di ricorso (art. 17 LEF) (cfr. Piotet,

op. cit., n. 15 ad art. 138 e 36 ad art. 140), nemmeno con l¿aggiunta di

pretese che non vi figurano, salvo in casi eccezionali, ad

esempio se l¿Ufficio ha violato una norma di procedura imperativa che comporta

la nullità assoluta del provvedimento (cfr. art. 22 LEF; DTF 120 III 23, cons.

1), in particolare in caso di mancata comunicazione dell¿avviso speciale

dell¿art. 139 LEF (cfr. Gilliéron,

op. cit., n. 152 ad art. 140), se la decisione non è chiara sull¿importo o il

rango di un credito (cfr. DTF 97 III 39 ss.), oppure, in alcune ipotesi,

se i rapporti giuridici si sono modificati in seguito a un fatto successivo

all¿entrata in forza dell¿elenco oneri (cambiamento di titolarità di un credito

iscrittovi, estinzione, ecc., cfr. Jent-Sørensen,

Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution,

tesi Zurigo 2003, n. 669 ss.). Una semplice omissione ¿ seppur colpevole ¿

dell¿Ufficio non è un motivo di modifica qualora il ricorrente, facendo prova

della dovuta attenzione, avrebbe potuto scoprirla e far correggere

l¿irregolarità interponendo ricorso (DTF 120 III 24, cons. 3).

Nel caso

concreto, le parti ricorrenti non hanno dimostrato l¿esistenza di un motivo

eccezionale che avesse autorizzato l¿CO 1 a iscrivere nello stato di riparto un

credito non indicato nell¿elenco oneri. Dalle loro allegazioni risulta in

particolare che esse hanno tempestivamente avuto conoscenza della decisione

dell¿Ufficio di non iscrivere la pretesa nell¿elenco oneri e che l¿asserita

surrogazione si è prodotta prima della scadenza del termine per insinuare i

crediti.

3.

Invero,

le ricorrenti non contestano l¿esistenza, l¿importo o il rango dei

diritti iscritti nell¿elenco oneri e nello stato di riparto, ma la

legittimazione della banca procedente per quanto concerne una parte del pegno

immobiliare iscritto in primo rango, sostenendo che il pegno spetterebbe loro

nella misura di fr. 62'100.-- in seguito ad un¿asserita

surrogazione fondata sull¿art. 110 CO. Orbene, secondo il Tribunale federale e una

parte della dottrina, l¿elenco oneri e lo stato di riparto non accerterebbero definitivamente

la titolarità dei diritti che vi sono iscritti, dal momento che, nell¿ipotesi

in cui sorga una controversia tra la persona indicata nell¿atto e un terzo

sulla questione della titolarità, la questione non dovrebbe essere risolta

nella procedura di accertamento degli oneri, ma i contendenti dovrebbero essere

rinviati alla sede civile ordinaria, senza possibilità per l¿Ufficio di fissare

loro un termine con questo scopo, e nel frattempo, qualora lo stato di riparto

sia diventato definitivo, l¿Ufficio sarebbe tenuto a procedere al deposito del dividendo

ai sensi degli art. 168 CO o 9 LEF (cfr. DTF 87 III 68 ss.; Gilliéron, op. cit., n. 133 ad art.

140; Jent-Sørensen, op. cit., n. 415,

nota 1025, e n. 529, con rif.). Secondo questa concezione, il

carattere definitivo dell¿elenco oneri non costituirebbe così un motivo di

reiezione della richiesta delle ricorrenti. Non è tuttavia necessario

pronunciarsi sulla questione in questa sede. Va infatti rilevato che, in

ogni caso, la competenza per dirimere le contestazioni relative alla titolarità

dei crediti iscritti nell¿elenco oneri e nello stato di riparto non spetta alle

autorità di esecuzione forzata, bensì alle autorità giudiziarie, siano esse

quelle previste dall¿art. 140 LEF oppure quelle competenti nelle procedure

civili ordinarie. Non compete pertanto a questa Camera, nella sua veste di

autorità di vigilanza, di pronunciarsi sulla richiesta delle parti ricorrenti.

4.

Il ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati

gli art. 17, 20a, 140 LEF, 36, 43, 102, 112 RFF, 110 CO, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 19 dicembre 2005 presentato da RI 1, __________, e dagli CE 1 è

respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità

dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: ¿ avv. dott. RA 1, __________;

¿

PI 1, __________;

¿

__________, __________;

¿

PI 2, sede;

¿

PI 3, sede.

Comunicazione

all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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