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Decisione

15.2005.15

ricorso contro la domanda di vendita

24 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.15

Data decisione, Autorità:

24.03.2005, CEF

Titolo:

ricorso contro la domanda di vendita

BENE IMPIGNORABILE

DOMANDA DI REALIZZAZIONE

art. 92 LEF

art. 120 LEF

Incarto n.

15.2005.15

Lugano

24 marzo 2005

/FP/sc/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 18 febbraio 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n__________

promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1

rappr. da RA 1

richiamata l’ordinanza presidenziale 22 febbraio 2005

con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo;

viste le osservazioni 10 marzo 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito;

che in

data 30 novembre 2004 l’CO 1 pignorava l’autovettura OPEL ASTRA , modello 1994,

di proprietà dell’escusso, stimata fr. 2'000.--, nonché del mobilio, stimato

fr. 6'000.--;

che il 4

febbraio 2005 veniva notificata la domanda di realizzazione relativa ai beni

pignorati, fissata per il 7 marzo 2005;

che con

ricorso 18 febbraio 2005 RI 1 insorge contro tale provvedimento sostenendo che

l’autovettura in oggetto sarebbe indispensabile per poter espletare la propria

attività di gessatore indipendente, mentre il mobilio sarebbe necessario per le

esigenze della famiglia;

che

inoltre il ricorrente sostiene che malgrado l’indicazione “raccomandata” in

calce alla comunicazione della domanda di realizzazione, la stessa sarebbe

stata spedita mediante invio semplice;

che per

tali motivi il ricorrente chiede l’annullamento del pignoramento;

che delle

osservazioni dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che per l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi,

gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore

e alla sua famiglia per l’esercizio della professione;

che anche

l’automobile, che occorre ad una persona per svolgere la sua attività

lavorativa, può, in caso di sufficiente redditività, risultare impignorabile

(Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,

n. 19 ad art. 92 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs – und

Konkursrechts, Berna 2003, § 23 n. 27, p. 170);

che secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità

cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti

per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78);

che RI 1 ha

dichiarato di svolgere l’attività di gessatore indipendente, per la quale deve

disporre di un’autovettura;

che il

veicolo sottoposto a pignoramento risulta essere stato immatricolato nel 1994 ed

è stimato fr. 2'000.--;

che viste le peculiarità del caso in esame, non si ravvede motivo

perché l’autovettura OPEL ASTRA oggetto del pignoramento non possa essere considerata

impignorabile, in quanto necessaria all’escusso per il conseguimento del

proprio reddito;

che per

l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF sono impignorabili gli oggetti destinati all’uso

personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali,

utensili, utensili di casa, mobilio o altri oggetti, in quanto indispensabili a

garantire una qualità minima di vita;

che nel

caso di specie sono stati pignorati un tavolo, sei sedie ed un armadio che il

debitore asserisce essere indispensabili per le esigenze della famiglia;

che

tuttavia l’CO 1 afferma di aver effettuato il pignoramento di tali beni, in

quanto il debitore dispone di altri mobili atti a soddisfare i bisogni della

sua famiglia;

che il

ricorrente neppure dimostra la necessità di disporre di tale mobilio, ed in

particolare del tavolo e delle sei sedie, facendo unicamente accenno nell’atto

ricorsuale al piccolo armadio, nel quale verrebbero conservati “gli oggetti di

uso domestico”;

che alla

luce di tali circostanze si giustifica pertanto il mantenimento del

pignoramento del mobilio;

che per

l’art. 120 LEF l’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore

ha domandato la realizzazione;

che

secondo la dottrina si tratta di un termine d’ordine, la cui inosservanza è

ininfluente ai fini della realizzazione (cfr. Markus Frey, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 9 ad art. 120 LEF);

che

persino l’omissione della comunicazione della domanda di realizzazione non

rende impugnabile la susseguente realizzazione (cfr. Frey, op. cit., n.10 ad

art. 120 LEF);

che nel

caso in esame il ricorrente non contesta di aver ricevuto la comunicazione

della domanda di realizzazione, ma unicamente le modalità di notifica della

stessa;

che sulla

scorta delle considerazioni espresse in precedenza, la censura relativa al

mancato invio raccomandato della comunicazione della domanda di vendita, si

rivela ininfluente per la procedura esecutiva in oggetto;

che il

ricorso va quindi parzialmente accolto, con il rilievo che in occasione di

ulteriori procedimenti l’CO 1 dovrà in primo luogo pignorare il salario,

ritenuto che l’escusso ha dichiarato di svolgere l’attività di gessatore

indipendente;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a e 92 LEF; 61, 62 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 18 febbraio 2005 di RI 1, è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza l’autovettura OPEL ASTRA n. di matricola __________ di proprietà di

RI 1, , è impignorabile ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

- RI 1

-

RA 1,

Comunicazione

all'CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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