15.2005.151
Pignoramento di redditi. Supplemento per pasti fuori domicilio. Necessità di acquisire agli atti la notifica di tassazione e l'ultima dichiarazione d'imposte.
10 marzo 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2005.151
Data decisione, Autorità:
10.03.2006, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Supplemento per pasti fuori domicilio. Necessità di acquisire agli atti la notifica di tassazione e l'ultima dichiarazione d'imposte.
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2005.151
Lugano
10 marzo 2006
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2005 di
RI 1
rappr. dall¿ RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro il verbale di
pignoramento del 25 ottobre 2005 allestito nell¿esecuzione n° __________
promossa dalla ricorrente contro
PI 1
rappr. dallo RA 2
viste le osservazioni 27 dicembre 2005 dell¿CO 1;
ritenuto
Fatti
A. La
ricorrente procede esecutivamente contro PI 1 per l¿incasso di fr. 144'457.--
oltre interessi e spese.
B. Il
25 novembre 2005, l¿CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell¿eccedenza
pignorabile a carico dell¿escusso:
Introiti
debitore fr. 6'535,20
Minimo
esistenza
Minimo
base fr. 1'550.--
Figli
minorenni fr. 1'000.--
Locazione
fr. 1'850.--
Riscaldamento fr. 400.--
Cassa
malati fr. 683,50
Franchigia
CMx4 fr. 200.--
Pasti
fuori domicilio fr. 240.--
Totale
deduzioni fr. 5'923,50.--
Eccedenza
mensile pignorabile: fr. 600.--
C. Con
ricorso 9 dicembre 2005, l¿escutente si è aggravata contro tale calcolo, e più
precisamente contro le poste ¿introiti¿, ¿figli minorenni¿, ¿locazione¿,
¿riscaldamento¿ e ¿pasti fuori domicilio¿. Ha anche rimproverato all¿Ufficio di
non aver pignorato l¿autovettura dell¿escusso e di non aver chiesto una copia
dell¿ultima notifica di tassazione e dell¿ultima dichiarazione d¿imposte,
ritenendo che il fatto che il debitore non disponesse di alcuna sostanza
mobiliare non potesse corrispondere alla realtà, poiché nel 1991 egli aveva
percepito la somma di circa Lit. 170'000¿000.-- in seguito alla vendita di un
appartamento, poi annullata con la sentenza sulla quale l¿escutente fonda il
credito posto in esecuzione.
D. Delle osservazioni dell¿UE di Lugano si dirà, per quanto
necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d¿ufficio le circostanze
determinanti al momento dell¿esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
2.
Dal
verbale per le operazioni di pignoramento (mod. 6) allestito il 18 novembre
2005.
al momento dell¿esecuzione del pignoramento, si evince che ¿la moglie è
casalinga e senza entrate¿. Il calcolo dell¿Ufficio sul fronte delle entrate
del debitore è pertanto corretto. La ricorrente non ha fornito indizi per poter
ritenere che le affermazioni di PI 1 siano false.
3.
Sempre
dal verbale per le operazioni di pignoramento risulta che l¿escusso ha due
figli di 15 e 13 anni, ossia __________, nata il 23 dicembre 1990, e __________,
nato il 14 novembre 1992. Il supplemento di fr. 1'000.-- calcolato dall¿Ufficio
è pertanto conforme alla cifra I/4 della Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 (Foglio
ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss.).
4.
Al
verbale per le operazioni di pignoramento è allegato il contratto di locazione
dell¿appartamento coniugale, concluso il 23 settembre 2004 con la società __________,
__________, che prevede, come indicato nel verbale di pignoramento, un canone
di locazione mensile di fr. 1'850.--. D¿altronde, come già comunicato alla
ricorrente prima dell¿inoltro del ricorso, la posta ¿riscaldamento¿ del
provvedimento impugnato è in realtà composta per la metà di spese per la
locazione di un posteggio, attestata da un contratto 23 settembre 2004 pure
allegato al verbale per le operazioni di pignoramento.
5.
Nello
stesso verbale, il cursore ha indicato che i pasti fuori domicilio sono stati
inseriti nel minimo di esistenza ¿in quanto l¿escusso deve fermarsi sovente con
la clientela a pranzo e non può far ritorno al domicilio per mancanza di
tempo¿. Dal momento che egli è domiciliato in __________ a __________ e lavora
presso la banca __________ in via __________, pure a __________, e visto che la
moglie è casalinga, l¿argomento fondato sulla mancanza di tempo appare
infondato. D¿altronde, non vi sono indicazioni nel verbale sulla funzione
dell¿escusso in seno alla banca e sulla reale necessità di pranzi con clienti.
Sembra oltretutto inverosimile che l¿escusso non riceva dalla banca un compenso
per tali pasti se fanno parte dei suoi obblighi professionali. Visto che
l¿incarto deve comunque essere retrocesso all¿Ufficio per ulteriori
accertamenti su altre questioni, occorre che esso verifichi in modo più
approfondito la giustificazione del supplemento per i pasti fuori domicilio.
6.
La ricorrente rimprovera all¿Ufficio di non aver pignorato il
veicolo dell¿escusso. Orbene, il cursore ha annotato nel verbale per le
operazioni di pignoramento che ¿l¿autovettura di marca BMW 318I Touring è in
contratto leasing¿. Detto contratto ¿ firmato il 5 aprile 2005 e che prevede
pagamenti rateali scaglionati su un periodo di 2 anni ¿ è annesso al verbale.
La decisione dell¿Ufficio è pertanto corretta.
7.
La
ricorrente ritiene infine che l¿Ufficio sia venuto meno ai suoi obblighi di
verifica per non aver chiesto una copia dell¿ultima notifica di tassazione e
dell¿ultima dichiarazione d¿imposte. In realtà, tale verifica non è imposta
dalla legge, complicherebbe e ritarderebbe eccessivamente il lavoro degli
uffici di esecuzione se dovesse essere effettuata in modo sistematico e non è
nemmeno utile nella gran parte dei casi, poiché la notifica di tassazione si
riferisce a situazioni patrimoniali non attuali, mentre la dichiarazione
d¿imposte non ha una portata diversa delle affermazioni rilasciate dall¿escusso
al momento dell¿esecuzione del pignoramento. In casi particolari, non si può
certo escludere che l¿assunzione dei dati fiscali possa rivelarsi opportuna, ma
occorre almeno che l¿escutente fornisca all¿Ufficio indizi sull¿esistenza di
beni non dichiarati dall¿escusso.
Nel caso concreto, la ricorrente fonda i suoi dubbi a proposito dell¿inesistenza
di beni mobili pignorabili sul fatto che l¿escusso avrebbe percepito un¿importante
somma di denaro in occasione di una vendita immobiliare avvenuta in Italia nel
1991.
A prescindere dal fatto che a causa del lungo tempo trascorso non può
essere escluso che PI 1 abbia nel frattempo consumato il provento di detta
vendita, appare indicato, a tutela dei diritti dell¿escutente, che l¿CO 1
proceda a un completamento delle operazioni di pignoramento, interrogando nuovamente
l¿escusso sulla destinazione dei fondi incassati nel 1991 e invitandolo a
produrre una copia dell¿ultima notifica di tassazione e dell¿ultima
dichiarazione d¿imposte. A scanso di equivoci, occorre ricordare che l¿Ufficio
ha già correttamente, il 16 dicembre 2005, inventariato i beni mobili
dell¿appartamento di __________ nel verbale per le operazioni di pignoramento,
accertando però che gli stessi, acquistati circa 10 anni fa, sono impignorabili
in parte per il loro carattere indispensabile ai sensi dell¿art. 92 cpv. 1 n. 1
LEF e in parte perché il loro valore non eccede la somma delle spese di
realizzazione (cfr. art. 92 cpv. 2 LEF).
8.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 9 dicembre 2005 di RI 1, __________, è parzialmente
accolto.
1.1
Di
conseguenza, l¿incarto è retrocesso all¿CO 1 affinché proceda agli accertamenti
di cui ai considerandi 5 e 7, e, in base al loro esito, a un¿eventuale modifica
del pignoramento di salario, rispettivamente a un completamento del
pignoramento eseguito nell¿esecuzione n° __________.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
¿ avv. RA
1, __________;
¿ PI 1, __________.
Comunicazione
all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario1199
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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