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Decisione

15.2005.19

sospesnsione dell'esecuzione

2 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.19

Data decisione, Autorità:

02.03.2005, CEF

Titolo:

sospesnsione dell'esecuzione

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

art. 17 LEF

art. 57 LEF

Incarto n.

15.2005.19

Lugano

2 marzo 2005/PF/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 18 febbraio 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nelle diverse

esecuzioni promosse nei suoi confronti da

PI 1

PI 2

PI 3

entrambi rappr. dal RA 1

PI 4

rappr. dal RA 3

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

diversi creditori procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei loro

crediti;

che con

esposto 18 febbraio 2005 (considerato ricorso a questa autorità di vigilanza) RI

1 chiede che l’CO 1 sospenda tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti;

che, con

precedente scritto all’ufficio (consegnato brevi manu il 31 gennaio 2005),

l’escusso aveva spiegato di aver presentato una richiesta motivata al Ministero

pubblico per ottenere il rifacimento puro e semplice di tutto quanto ha

deciso la Pretura di Bellinzona e la giudicatura di pace, già chiedendo di

tenere tutti gli atti in sospeso;

che ora

ripropone la stessa domanda –finora non corrisposta dall’ufficio- alludendo a

soprusi da lui subiti da parte delle accennate autorità e ribadendo di essersi

rivolto al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento di procedure,

verosimilmente già concluse;

che in

virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso

irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso

è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio

2002 [15.2002.89/96], cons. 1);

che

nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito

del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato

sentito (Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

che il

ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;

che per

gli art. 17 LEF e 1 LPR sono impugnabili tutte le decisioni e i provvedimenti

degli organi di esecuzione forzata;

che nel

caso in esame non vi è stata alcuna decisione o provvedimento dell’CO 1, il

quale si è limitato a trasmettere a questa Camera la richiesta dell’escusso;

che gli

atti vengono pertanto retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi in

merito alla richiesta di sospensione delle esecuzioni formulata da RI 1,

ricordando – di transenna – che l’esecuzione può essere sospesa unicamente per

uno dei motivi previsti negli art. 57 - 62 LEF;

che il

ricorso è pertanto irricevibile;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 18 febbraio 2005 di RI 1, __________ è irricevibile.

Considerandi

2.

Gli

atti vengono retrocessi all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona

affinché abbia a determinarsi in merito alla richiesta di RI 1;

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione

a: –RI 1,

– PI

1, ;

-

RA 1, ;

-

RA 3,

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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