15.2005.19
sospesnsione dell'esecuzione
2 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.19
Data decisione, Autorità:
02.03.2005, CEF
Titolo:
sospesnsione dell'esecuzione
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
art. 17 LEF
art. 57 LEF
Incarto n.
15.2005.19
Lugano
2 marzo 2005/PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nelle diverse
esecuzioni promosse nei suoi confronti da
PI 1
PI 2
PI 3
entrambi rappr. dal RA 1
PI 4
rappr. dal RA 3
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
diversi creditori procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso dei loro
crediti;
che con
esposto 18 febbraio 2005 (considerato ricorso a questa autorità di vigilanza) RI
1 chiede che l’CO 1 sospenda tutte le esecuzioni promosse nei suoi confronti;
che, con
precedente scritto all’ufficio (consegnato brevi manu il 31 gennaio 2005),
l’escusso aveva spiegato di aver presentato una richiesta motivata al Ministero
pubblico per ottenere il rifacimento puro e semplice di tutto quanto ha
deciso la Pretura di Bellinzona e la giudicatura di pace, già chiedendo di
tenere tutti gli atti in sospeso;
che ora
ripropone la stessa domanda –finora non corrisposta dall’ufficio- alludendo a
soprusi da lui subiti da parte delle accennate autorità e ribadendo di essersi
rivolto al Ministero pubblico per ottenere il rifacimento di procedure,
verosimilmente già concluse;
che in
virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso
è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio
2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che
nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito
del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato
sentito (Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il
ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;
che per
gli art. 17 LEF e 1 LPR sono impugnabili tutte le decisioni e i provvedimenti
degli organi di esecuzione forzata;
che nel
caso in esame non vi è stata alcuna decisione o provvedimento dell’CO 1, il
quale si è limitato a trasmettere a questa Camera la richiesta dell’escusso;
che gli
atti vengono pertanto retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi in
merito alla richiesta di sospensione delle esecuzioni formulata da RI 1,
ricordando – di transenna – che l’esecuzione può essere sospesa unicamente per
uno dei motivi previsti negli art. 57 - 62 LEF;
che il
ricorso è pertanto irricevibile;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 18 febbraio 2005 di RI 1, __________ è irricevibile.
Considerandi
2.
Gli
atti vengono retrocessi all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona
affinché abbia a determinarsi in merito alla richiesta di RI 1;
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
5.
Intimazione
a: –RI 1,
– PI
1, ;
-
RA 1, ;
-
RA 3,
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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