15.2005.2
contestazione stato di ripartizione
19 gennaio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.2
Data decisione, Autorità:
19.01.2005, CEF
Titolo:
contestazione stato di ripartizione
RIPARTO
art. 110 LEF
art. 144 LEF
Incarto n.
15.2005.2
Lugano
19 gennaio
2005 /PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei
giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 11 marzo 2004 (trasmesso alla
Camera il 10 gennaio 2005) dell’
RI 1
rappr. daRA 1
patrocinato da PA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti
della
PI 1
rappr. da PA 2
procedura concernente anche
PI 2
PI 3
rappr. da RA 2
viste le osservazioni:
23 novembre 2004 di Mauro e Olindo PI 2;
4 gennaio 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che lRI 1
procede nei confronti della PI 1 per l’incasso del proprio credito;
che, non
avendo l’erede unica PA 2 interposto opposizione al precetto esecutivo n. 63752
dell’CO 1, il creditore formulava il 7 giugno 2000 domanda di proseguimento
dell’esecuzione;
che non
avendo avuto più notizie circa l’avanzamento della pratica, l’RI 1, a partire
dal mese di ottobre 2001, interpellava più volte l’CO 1, ottenendo sempre
rassicurazioni sul corretto svolgimento della procedura (cfr. doc. E, F, G e H);
che dopo
un ulteriore sollecito scritto (cfr. doc I), l’CO 1 il 1°marzo 2004 notificava
ai creditori lo stato di riparto nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 6/2000,
comunicando nel contempo che per i creditori pignoranti successivi, tra cui
anche l’RI 1, non vi sarebbe stato alcun dividendo (cfr. doc. L);
che con
ricorso 11 marzo 2004, trasmesso a questa Camera solo il 10 gennaio 2005, l’RI
1 si aggrava contro lo stato di riparto postulandone l’annullamento;
che il
ricorrente sostiene di dover partecipare al riparto, essendo la propria domanda
di continuazione dell’esecuzione stata formulata già il 7 giugno 2000;
che delle
osservazioni di e PI 2, nonché di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in
seguito;
che per
l’art. 110 cpv. 1 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione
dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento
partecipano a questo;
che i
creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo
scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi
con pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF);
che
l’ammissione di ulteriori creditori malgrado la scadenza del termine di
partecipazione di trenta giorni non è nulla, ma unicamente annullabile mediante
ricorso (cfr. Ingrid Jent – Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra /Monaco, 1998, n. 11 ad art. 110; DTF 73 III 137);
che
giusta l’art. 144 cpv. 1 LEF la ripartizione ha luogo dopo la realizzazione di
tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento;
che nel
caso in esame l’CO 1 ha allestito lo stato di riparto impugnato sulla base del
verbale di pignoramento 21 marzo 2000, cresciuto in giudicato senza
contestazioni;
che la
domanda di proseguimento del ricorrente è datata 7 giugno 2000 e di conseguenza
esso non aveva ha diritto di partecipare a tale ripartizione;
che
quindi lo stato di riparto 1° marzo 2004, ancorché allestito sulla base di un
verbale di pignoramento che contempla esecuzioni dall’ottobre 1996 all’agosto
1999, risulta essere corretto in relazione alla posizione del ricorrente e
comunque non è stato impugnato;
che da
ultimo va rilevato che, come indicato dall’CO 1 nelle proprie osservazioni, in
data 30 maggio 2003 è stato allestito un nuovo verbale di pignoramento
comprendente i fondi part. __________ part. __________ part.
__________, part__________, part__________ RFD di __________ e il fondo part. __________ RFD di __________ e di conseguenza l’esecuzione promossa
dal ricorrente potrà essere verosimilmente saldata con il provento della
realizzazione di tali beni;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 110, 144 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 11 marzo 2004 dell’RI 1, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. PA 1,
PA
2,;
– avv.
RA 2,
Comunicazione
all’CO 1,
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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