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Decisione

15.2005.2

contestazione stato di ripartizione

19 gennaio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.2

Data decisione, Autorità:

19.01.2005, CEF

Titolo:

contestazione stato di ripartizione

RIPARTO

art. 110 LEF

art. 144 LEF

Incarto n.

15.2005.2

Lugano

19 gennaio

2005 /PF/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei

giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 11 marzo 2004 (trasmesso alla

Camera il 10 gennaio 2005) dell’

RI 1

rappr. daRA 1

patrocinato da PA 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti

della

PI 1

rappr. da PA 2

procedura concernente anche

PI 2

PI 3

rappr. da RA 2

viste le osservazioni:

23 novembre 2004 di Mauro e Olindo PI 2;

4 gennaio 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che lRI 1

procede nei confronti della PI 1 per l’incasso del proprio credito;

che, non

avendo l’erede unica PA 2 interposto opposizione al precetto esecutivo n. 63752

dell’CO 1, il creditore formulava il 7 giugno 2000 domanda di proseguimento

dell’esecuzione;

che non

avendo avuto più notizie circa l’avanzamento della pratica, l’RI 1, a partire

dal mese di ottobre 2001, interpellava più volte l’CO 1, ottenendo sempre

rassicurazioni sul corretto svolgimento della procedura (cfr. doc. E, F, G e H);

che dopo

un ulteriore sollecito scritto (cfr. doc I), l’CO 1 il 1°marzo 2004 notificava

ai creditori lo stato di riparto nelle esecuzioni di cui al gruppo n. 6/2000,

comunicando nel contempo che per i creditori pignoranti successivi, tra cui

anche l’RI 1, non vi sarebbe stato alcun dividendo (cfr. doc. L);

che con

ricorso 11 marzo 2004, trasmesso a questa Camera solo il 10 gennaio 2005, l’RI

1 si aggrava contro lo stato di riparto postulandone l’annullamento;

che il

ricorrente sostiene di dover partecipare al riparto, essendo la propria domanda

di continuazione dell’esecuzione stata formulata già il 7 giugno 2000;

che delle

osservazioni di e PI 2, nonché di quelle dell’CO 1 si dirà, se del caso, in

seguito;

che per

l’art. 110 cpv. 1 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione

dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento

partecipano a questo;

che i

creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo

scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi

con pignoramento separato (art. 110 cpv. 2 LEF);

che

l’ammissione di ulteriori creditori malgrado la scadenza del termine di

partecipazione di trenta giorni non è nulla, ma unicamente annullabile mediante

ricorso (cfr. Ingrid Jent – Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra /Monaco, 1998, n. 11 ad art. 110; DTF 73 III 137);

che

giusta l’art. 144 cpv. 1 LEF la ripartizione ha luogo dopo la realizzazione di

tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento;

che nel

caso in esame l’CO 1 ha allestito lo stato di riparto impugnato sulla base del

verbale di pignoramento 21 marzo 2000, cresciuto in giudicato senza

contestazioni;

che la

domanda di proseguimento del ricorrente è datata 7 giugno 2000 e di conseguenza

esso non aveva ha diritto di partecipare a tale ripartizione;

che

quindi lo stato di riparto 1° marzo 2004, ancorché allestito sulla base di un

verbale di pignoramento che contempla esecuzioni dall’ottobre 1996 all’agosto

1999, risulta essere corretto in relazione alla posizione del ricorrente e

comunque non è stato impugnato;

che da

ultimo va rilevato che, come indicato dall’CO 1 nelle proprie osservazioni, in

data 30 maggio 2003 è stato allestito un nuovo verbale di pignoramento

comprendente i fondi part. __________ part. __________ part.

__________, part__________, part__________ RFD di __________ e il fondo part. __________ RFD di __________ e di conseguenza l’esecuzione promossa

dal ricorrente potrà essere verosimilmente saldata con il provento della

realizzazione di tali beni;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 110, 144 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 11 marzo 2004 dell’RI 1, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. PA 1,

PA

2,;

– avv.

RA 2,

Comunicazione

all’CO 1,

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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