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Decisione

15.2005.22

pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese legate alla salute

6 maggio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Lo PI 1 procede nei

confronti di RI 1 per l’incasso di quattro crediti d’imposta che ammontano

complessivamente a fr. 8'140,10, oltre spese e interessi.

B. Il 10 gennaio 2005,

l’CO 1, in base alle indicazioni dell’escusso, che si è però rifiutato di

firmare il relativo verbale, ha stabilito il suo minimo di esistenza in fr.

3'478.--, ordinando il pignoramento della rendita della Cassa pensione per

l’importo eccedente fr. 1'638.--, secondo il seguente calcolo:

Introiti

Debitore fr. 1'840.--

(AI)

Cassa

Pensione fr. 3'388.--

Totale

mensile fr. 5'228.--

Minimo

esistenza

Minimo

base fr. 1'100.--

Locazione

fr. 1'000.--

Posteggio fr. 100.--

AVS fr. 94.45

C.M.

Ass., inf., disocc., CP fr. 330.70

Alimenti fr. 852.--

(546.- + 306.-)

Minimo

d’esistenza fr. 3'478.--

./.

AI fr. 1'840.-- ./.

Totale

deduzioni: fr.

1'638.--

C. Con ricorso 4 marzo

2005, RI 1 si aggrava contro detto provvedimento, facendo in sostanza valere di

avere spese che non sono state prese in considerazione dall’Ufficio. Chiede che

vengano aggiunti al suo minimo di esistenza i premi delle assicurazioni malattia

complementari, che asserisce essergli indispensabili per essere ammesso in cura

a Zurigo, dove verrebbe curato per disturbi epilettici. Inoltre, continui

spostamenti da medici gli occasionerebbero rilevanti spese di trasporto. L’escusso

chiede infine che gli vengano riconosciuti i suoi debiti e che la procedura

esecutiva venga sospesa fino ad evasione di una (nuova) domanda di condono

fiscale che intende inoltrare.

D. Delle

osservazioni dell’RA 1 e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai fini del

giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Nelle sue

osservazioni, l’RA 1 ritiene che il ricorso in esame sia tardivo. La censura è

irrilevante. Infatti, i pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso

sono nulli, ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non sia

stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Questa Camera deve

pertanto esaminare le censure del ricorrente senza riguardo alla loro

tempestività.

2.

Nel procedere al

sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute

ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione

del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno

suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

Anche l’autorità di

vigilanza accerta d’ufficio i fatti, ma può chiedere la collaborazione delle

parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può

ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a

cpv. 2 n. 2 LEF e 19 LPR).

3.

Il ricorrente si

lamenta che il pignoramento lo costringerebbe a vivere con solo fr. 1'638.-- al

mese. In realtà, l’Ufficio gli ha anche lasciato l’intera rendita AI, pari a fr.

1'840.--, tenendo conto a giusto titolo della sua impignorabilità (cfr. art. 92

cpv. 1 n. 9a LEF). Il minimo di esistenza del ricorrente è

pertanto di fr. 3'478.-- (fr. 1'638 + 1'840), ciò che risulta chiaramente dal

verbale di pignoramento (cfr. anche sopra ad B).

4.

Il ricorrente chiede

che oltre ai premi dell’assicurazione malattia obbligatoria venga tenuto conto

dei premi delle sue assicurazioni complementari.

4.1

Secondo il punto II/8

della Tabella dei minimi di esistenza (FUC 2001/2, 74 ss.), l’Ufficio deve

riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute

(spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari

sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Si

deve tenere conto delle spese mediche nella misura in cui le stesse sono

imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento oppure, se del

caso, mediante riesame del provvedimento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF (cfr.

DTF 129 III 245, cons. 4.3). Lo stesso principio vale anche per le cure

dentarie e per le franchigie delle casse malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex

art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 203, p. 62),

indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di

automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (cfr. DTF

129.

III 244 s., cons. 4.2, in deroga alla Tabella). In ogni caso è sempre

richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da

sostenere.

4.2

Nel caso di specie, il

ricorrente non ha provato di abbisognare di cure che non possano essere prese a

carico dall’assicurazione malattia obbligatoria. Non ha nemmeno fornito le

informazioni e documenti richiestigli da questa Camera con scritto 17 marzo

2005.

Ciò basterebbe già a ritenere irricevibili le sue censure ai sensi

dell’art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF (cfr. cons. 2), ricordato che il ricorrente era

stato esplicitamente reso attento alle conseguenze di una mancata produzione

dei documenti richiesti.

Si evince d’altronde dalla

risposta 29 aprile 2004 e dai documenti forniti dalla cassa malattia del

ricorrente, la KPT/CPT, che le fatture pagate dalla Cassa durante il periodo

dal 2 settembre 2004 al 2 febbraio 2005 (5 mesi) concernono prestazioni fornite

nel Ticino e messe a carico dell’assicurazione obbligatoria. La Cassa non

risulta pertanto aver dovuto, in base all’assicurazione complementare (LCA)

delle spese d’ospedalizzazione, intervenire per spese di trattamento a Zurigo

non rimborsabili nel regime obbligatorio, e le altre assicurazioni

complementari (“cure medico-sanitarie plus”, “cure dentarie”) coprono delle

eventualità che non hanno niente a che vedere con i gravi disturbi lamentati

dal ricorrente.

4.3

Nemmeno le spese di

trasporto allegate dal ricorrente – ma non quantificate – possono venire

riconosciute, siccome non ne è stata portata la prova né sono stati forniti gli

elementi (data e luogo delle sedute mediche) necessari alla loro

determinazione. Quanto alle spese fisse e correnti connesse all’uso di

un’automobile, va ricordato che esse rientrano nel minimo di esistenza del

debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF,

in particolare se l’escusso è invalido e se un’automobile gli è indispensabile

per recarsi dal medico o mantenere i contatti con l’ambiente esterno (cfr. STF

DTF 108 III 62; 106 II 106 ss.; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 17

ad § 23; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 92).

Orbene, il ricorrente non ha dimostrato di non potersi spostare senza l’ausilio

di un’automobile.

Va infine rilevato che

andrebbe stralciato dal minimo vitale l’importo di fr. 100.-- riconosciuto

dall’CO 1 a titolo di canone locatizio per un posteggio. Tuttavia giunge in

soccorso del ricorrente l’art. 22 LPR, che vieta a questa Camera di riformare

il provvedimento impugnato a suo sfavore.

4.4

Dalle informazioni

assunte direttamente dalla KPT/CPT si evince che nel 2004 l’escusso ha

regolarmente pagato, oltre ai suoi premi, le partecipazioni messe a suo carico,

per un importo totale di fr. 515,10. Si può pertanto dedurre che ha anche

dovuto sopportare la franchigia di fr. 300.-- prevista dal contratto di

assicurazione obbligatoria. Fosse anche il caso nel 2005, l’escusso potrà

chiedere all’Ufficio – producendo i relativi giustificativi – il riesame del

pignoramento in modo da dedurre queste spese dall’importo pignorato.

5.

Il ricorrente si duole

infine del fatto che l’Ufficio non abbia tenuto conto dei suoi debiti nel

calcolo del minimo di esistenza, senza però specificarne né il genere né

l’importo, e senza portarne la prova.

Anche se fosse ricevibile,

la censura andrebbe pertanto respinta.

6.

Ne consegue la

reiezione del gravame.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 19 LPR, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella misura in cui

è ricevibile, il ricorso 4 marzo 2005 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità

dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

– RI 1, __________;

– RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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