15.2005.22
pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese legate alla salute
6 maggio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2005.22
Data decisione, Autorità:
06.05.2005, CEF
Titolo:
pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese legate alla salute
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2005.22
Lugano
6 maggio 2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Pellegrini
e Walser
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 4 marzo 2005 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento di redditi 10 gennaio 2005 eseguito a
favore del gruppo n° __________, composto delle esecuzioni n° __________, __________,
__________ e __________, tutte promosse contro il ricorrente dallo
PI
1
rappr.
dall’RA 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Lo PI 1 procede nei
confronti di RI 1 per l’incasso di quattro crediti d’imposta che ammontano
complessivamente a fr. 8'140,10, oltre spese e interessi.
B. Il 10 gennaio 2005,
l’CO 1, in base alle indicazioni dell’escusso, che si è però rifiutato di
firmare il relativo verbale, ha stabilito il suo minimo di esistenza in fr.
3'478.--, ordinando il pignoramento della rendita della Cassa pensione per
l’importo eccedente fr. 1'638.--, secondo il seguente calcolo:
Introiti
Debitore fr. 1'840.--
(AI)
Cassa
Pensione fr. 3'388.--
Totale
mensile fr. 5'228.--
Minimo
esistenza
Minimo
base fr. 1'100.--
Locazione
fr. 1'000.--
Posteggio fr. 100.--
AVS fr. 94.45
C.M.
Ass., inf., disocc., CP fr. 330.70
Alimenti fr. 852.--
(546.- + 306.-)
Minimo
d’esistenza fr. 3'478.--
./.
AI fr. 1'840.-- ./.
Totale
deduzioni: fr.
1'638.--
C. Con ricorso 4 marzo
2005, RI 1 si aggrava contro detto provvedimento, facendo in sostanza valere di
avere spese che non sono state prese in considerazione dall’Ufficio. Chiede che
vengano aggiunti al suo minimo di esistenza i premi delle assicurazioni malattia
complementari, che asserisce essergli indispensabili per essere ammesso in cura
a Zurigo, dove verrebbe curato per disturbi epilettici. Inoltre, continui
spostamenti da medici gli occasionerebbero rilevanti spese di trasporto. L’escusso
chiede infine che gli vengano riconosciuti i suoi debiti e che la procedura
esecutiva venga sospesa fino ad evasione di una (nuova) domanda di condono
fiscale che intende inoltrare.
D. Delle
osservazioni dell’RA 1 e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai fini del
giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Nelle sue
osservazioni, l’RA 1 ritiene che il ricorso in esame sia tardivo. La censura è
irrilevante. Infatti, i pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso
sono nulli, ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non sia
stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Questa Camera deve
pertanto esaminare le censure del ricorrente senza riguardo alla loro
tempestività.
2.
Nel procedere al
sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute
ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione
del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno
suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Anche l’autorità di
vigilanza accerta d’ufficio i fatti, ma può chiedere la collaborazione delle
parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può
ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a
cpv. 2 n. 2 LEF e 19 LPR).
3.
Il ricorrente si
lamenta che il pignoramento lo costringerebbe a vivere con solo fr. 1'638.-- al
mese. In realtà, l’Ufficio gli ha anche lasciato l’intera rendita AI, pari a fr.
1'840.--, tenendo conto a giusto titolo della sua impignorabilità (cfr. art. 92
cpv. 1 n. 9a LEF). Il minimo di esistenza del ricorrente è
pertanto di fr. 3'478.-- (fr. 1'638 + 1'840), ciò che risulta chiaramente dal
verbale di pignoramento (cfr. anche sopra ad B).
4.
Il ricorrente chiede
che oltre ai premi dell’assicurazione malattia obbligatoria venga tenuto conto
dei premi delle sue assicurazioni complementari.
4.1
Secondo il punto II/8
della Tabella dei minimi di esistenza (FUC 2001/2, 74 ss.), l’Ufficio deve
riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute
(spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari
sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Si
deve tenere conto delle spese mediche nella misura in cui le stesse sono
imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento oppure, se del
caso, mediante riesame del provvedimento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF (cfr.
DTF 129 III 245, cons. 4.3). Lo stesso principio vale anche per le cure
dentarie e per le franchigie delle casse malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex
art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 203, p. 62),
indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di
automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (cfr. DTF
129.
III 244 s., cons. 4.2, in deroga alla Tabella). In ogni caso è sempre
richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da
sostenere.
4.2
Nel caso di specie, il
ricorrente non ha provato di abbisognare di cure che non possano essere prese a
carico dall’assicurazione malattia obbligatoria. Non ha nemmeno fornito le
informazioni e documenti richiestigli da questa Camera con scritto 17 marzo
2005.
Ciò basterebbe già a ritenere irricevibili le sue censure ai sensi
dell’art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF (cfr. cons. 2), ricordato che il ricorrente era
stato esplicitamente reso attento alle conseguenze di una mancata produzione
dei documenti richiesti.
Si evince d’altronde dalla
risposta 29 aprile 2004 e dai documenti forniti dalla cassa malattia del
ricorrente, la KPT/CPT, che le fatture pagate dalla Cassa durante il periodo
dal 2 settembre 2004 al 2 febbraio 2005 (5 mesi) concernono prestazioni fornite
nel Ticino e messe a carico dell’assicurazione obbligatoria. La Cassa non
risulta pertanto aver dovuto, in base all’assicurazione complementare (LCA)
delle spese d’ospedalizzazione, intervenire per spese di trattamento a Zurigo
non rimborsabili nel regime obbligatorio, e le altre assicurazioni
complementari (“cure medico-sanitarie plus”, “cure dentarie”) coprono delle
eventualità che non hanno niente a che vedere con i gravi disturbi lamentati
dal ricorrente.
4.3
Nemmeno le spese di
trasporto allegate dal ricorrente – ma non quantificate – possono venire
riconosciute, siccome non ne è stata portata la prova né sono stati forniti gli
elementi (data e luogo delle sedute mediche) necessari alla loro
determinazione. Quanto alle spese fisse e correnti connesse all’uso di
un’automobile, va ricordato che esse rientrano nel minimo di esistenza del
debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF,
in particolare se l’escusso è invalido e se un’automobile gli è indispensabile
per recarsi dal medico o mantenere i contatti con l’ambiente esterno (cfr. STF
DTF 108 III 62; 106 II 106 ss.; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 17
ad § 23; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 92).
Orbene, il ricorrente non ha dimostrato di non potersi spostare senza l’ausilio
di un’automobile.
Va infine rilevato che
andrebbe stralciato dal minimo vitale l’importo di fr. 100.-- riconosciuto
dall’CO 1 a titolo di canone locatizio per un posteggio. Tuttavia giunge in
soccorso del ricorrente l’art. 22 LPR, che vieta a questa Camera di riformare
il provvedimento impugnato a suo sfavore.
4.4
Dalle informazioni
assunte direttamente dalla KPT/CPT si evince che nel 2004 l’escusso ha
regolarmente pagato, oltre ai suoi premi, le partecipazioni messe a suo carico,
per un importo totale di fr. 515,10. Si può pertanto dedurre che ha anche
dovuto sopportare la franchigia di fr. 300.-- prevista dal contratto di
assicurazione obbligatoria. Fosse anche il caso nel 2005, l’escusso potrà
chiedere all’Ufficio – producendo i relativi giustificativi – il riesame del
pignoramento in modo da dedurre queste spese dall’importo pignorato.
5.
Il ricorrente si duole
infine del fatto che l’Ufficio non abbia tenuto conto dei suoi debiti nel
calcolo del minimo di esistenza, senza però specificarne né il genere né
l’importo, e senza portarne la prova.
Anche se fosse ricevibile,
la censura andrebbe pertanto respinta.
6.
Ne consegue la
reiezione del gravame.
Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 19 LPR, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella misura in cui
è ricevibile, il ricorso 4 marzo 2005 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a:
– RI 1, __________;
– RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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