15.2005.3
Diritto all'informazione. Termine quinquennale. Perenzione del termine di proseguire l'esecuzione
2 febbraio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2005.3
Data decisione, Autorità:
02.02.2005, CEF
Titolo:
Diritto all'informazione. Termine quinquennale. Perenzione del termine di proseguire l'esecuzione
INFORMAZIONE
art. 8a cpv. 4 LEF
art. 88 cpv. 2 LEF
art. 2 cpv. 2 let. d LPD
Incarto n.
15.2005.3
Lugano
2 febbraio
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2004 di
RI 1, già in
patr. dall’__________, __________, __________
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento
13 dicembre 2004 di reiezione della richiesta del ricorrente tendente alla
cancellazione di diversi precetti esecutivi emessi contro di lui;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il
ricorrente chiede che venga dato ordine all’CO 1 di non (più) dare nessuna
comunicazione ai terzi di 6 esecuzioni promosse contro di lui dal 21 agosto
1995 al 9 settembre 1997, tutte colpite da opposizione totale, nonché
dell’attestato di carenza di beni n° __________ emesso il 7 settembre 1998, in
quanto il termine quinquennale dell’art. 8a cpv. 4 LEF sarebbe scaduto.
2. L’argomentazione
ricorsuale fondata sull’art. 5 LPD non può essere seguita, dato che la legge
federale sulla protezione dei dati non si applica all’accesso ai registri delle
esecuzioni (art. 2 cpv. 2 let. d LPD; Steinauer,
Le droit privé matériel, in: La nouvelle Loi fédérale sur la protection des
données, CEDIDAC n. 28, Losanna 1994, p. 99; Buntschu,
Basler Kommentar zum DSG, Basilea 1995, n. 57 ad art. 2; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 8a;
Peter,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 ad
art. 8a; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 29 ad art. 8).
3. Sulla
censura fondata sull’art. 8a cpv. 4 LEF, occorre rilevare come questa Camera abbia
recentemente avuto modo di precisare che per “chiusura del procedimento” ai
sensi di questa norma, si deve intendere una chiusura formale (cfr. Peter, op. cit., n. 30 ad art.
8a), condividendo l’opinione di Gilliéron (op. cit., n. 60 ad art. 8a), secondo la quale la
“chiusura del procedimento” coincide con il “risultato dell’esecuzione” che
l’Ufficio deve accertare nella colonna 20 del registro delle esecuzioni
mediante indicazione di una delle iniziali prescritte all’art. 10 del
Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e
di fallimento e sulla contabilità (Rform, RS 281.31) (CEF 12
gennaio 2005 [15.04.186], cons. 3.3). Avendo i termini di perenzione degli art.
88 cpv. 2, 116 cpv. 1, 133 e 154 LEF lo scopo di evitare che procedure
esecutive rimangano indefinitamente aperte, la Camera ha ritenuto che, qualora
fossero scaduti, l’Ufficio dovrebbe, su richiesta del debitore, indicare
l’estinzione dell’esecuzione apponendo la lettera “E” nel registro delle
esecuzioni (posto che le ipotesi d’impiego indicate all’art. 10 Rform – ritiro
dell’esecuzione e prescrizione – non sono esaustive, cfr. DTF 129 III 298,
cons. 3.4) e da quel momento cominciare a computare il termine di perenzione
del diritto d’informazione (art. 8a cpv. 4 LEF) e di conservazione dei
documenti relativi all’esecuzione (art. 2 cpv. 1 RCDoc, RS 281.33). Solo così
si può dare un senso all’art. 8a cpv. 4 LEF anche per le esecuzioni ferme a
causa dell’inattività dell’escutente (in questo senso: Peter, op. cit., n. 30 ad art. 8a; Tribunale cantonale
friborghese, 29 novembre 2000, in JdT 2001 II 67 s.).
4.Il ricorrente ritiene che viste le
difficoltà oggettive dell’Ufficio nello stabilire se è o no scaduto il termine
di perenzione di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF si debba applicare il
principio “in dubio pro debitore” e considerare perenta l’esecuzione un anno
dopo la notifica del precetto esecutivo.
L’argomento
non convince. La norma dell’art. 8a LEF non salvaguarda solo l’interesse
dell’escusso alla tutela della propria personalità ma anche l’interesse –
pubblico – della protezione del credito. La norma va pertanto applicata
d’ufficio. Non vi è quindi spazio per il principio “in dubio pro debitore”, che
il Tribunale federale e la dottrina hanno ammesso nella questione – diversa –
dell'interpretazione delle dichiarazioni di opposizione (cfr. DTF 108 III 9; Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 26 ad § 18) e
comunque trova applicazione solo nelle relazioni tra escusso e escutente, che
nel problema in esame sono irrilevanti.
Per accertare, per
ciascuna delle sei esecuzioni, se il termine per la prosecuzione
dell’esecuzione è stato interrotto o no dalla promozione di un’azione
giudiziaria o amministrativa tendente al rigetto dell’opposizione, occorre
pertanto che l’Ufficio esiga dal ricorrente la produzione di un’attestazione
della Pretura del circondario nel quale egli ha il domicilio, relativa
all’eventuale promozione da parte dell’escutente di un’azione tendente al
rigetto dell’opposizione e – per il caso di risposta positiva al primo quesito
– anche l’indicazione degli elementi che consentano la determinazione della
durata della sospensione del termine di perenzione (date d’inizio e di fine
della causa [data di notifica della sentenza, assenza d’impugnazione]) ai sensi
dell’art. 88 cpv. 2 LEF. Se invece la risposta fosse negativa, l’Ufficio interpellerà
Fatti
i diversi escutenti, fissando loro un termine breve (ad esempio di 10 giorni)
per comunicare se hanno inoltrato azione tendente al rigetto dell’opposizione e
per produrre la relativa documentazione giustificativa, con la comminatoria che
in assenza di risposta l’esecuzione sarà considerata estinta. Con questa
interpellazione si tiene conto della circostanza per cui la causa di
riconoscimento del debito (art. 79 LEF) non necessariamente deve essere
promossa al domicilio del debitore (ad es. in caso di proroga di foro o di foro
legale speciale [art. 12 ss. LForo; 5 ss. CL]). Le tasse e le spese per queste
operazioni saranno a carico dell’escusso che dovrà anticiparle.
Nel caso in cui
l’attestazione pretorile fosse negativa e l’escutente non avesse dato risposta,
l’Ufficio, con gli accertamenti indicati, non potrà avere la certezza che
l’esecuzione è perenta, ma questa soluzione consente di tenere in giusta
considerazione, dal profilo del principio di proporzionalità, gli interessi
contrastanti dell’escusso e del pubblico (sulla necessità di una ponderazione
di questi interessi, cfr. DTF 115 III 85).
5. Ancorché
la questione non abbia fatto oggetto del provvedimento impugnato, il ricorrente
chiede anche che l’Ufficio non comunichi più ai terzi l’esistenza dell’attestato
di carenza di beni emesso il 7 settembre 1998.
Al proposito occorre anzitutto stabilire se l’art. 8a LEF si
applichi alle informazioni relative ad attestati di carenza di beni, siccome il
diritto federale non impone la tenuta di un registro di tali atti (art. 8 segg.
RForm.), sebbene ne abbia tenuto conto agli art. 26 cpv. 1 LEF (divieto di
pubblicazione) e 149a cpv. 3 LEF (cancellazione dal registro in caso di
pagamento). Qualora esista, un tale registro è dunque cantonale (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 8). Ad
ogni modo, il rilascio di un attestato di carenza di beni, nonostante non sia
iscritto come tale nel registro delle esecuzioni, può essere dedotto
dall’indicazione del risultato dell’esecuzione espresso con le sigle “RS”
(realizzazione che lascia uno scoperto totale o parziale) o “SS”
(partecipazione che approda a uno scoperto totale o parziale per i creditori
medesimi)(cfr. art. 10 Rform e Gilliéron,
op. cit., n. 53 ad art. 8a e n. 30 ad art. 149a). Orbene, l’accesso a queste
informazioni è incontestabilmente sottoposto all’art. 8a LEF (cfr. FF 1991 III
25 ad n. 201.14; Gilliéron, n. 84
ad art. 149 e n. 29 ad art. 149a) e quindi deve esserlo anche l’accesso al
registro cantonale (cfr. Peter,
op. cit., n. 29 ad art. 8a a contrario; Gilliéron
[op. cit., n. 26 ad art. 8a] che preconizza però un accesso più esteso di
quello garantito all’art. 8a LEF).
Ciò
posto, l’art. 8a cpv. 4 LEF non è comunque applicabile agli attestati di
carenza di beni poiché vi derogano le norme speciali, segnatamente gli art. 149a
cpv. 1 e 3 LEF (cfr. Amonn/Walther,
op. cit., n. 23 i.f. ad § 4). Infatti, se il legislatore ha ritenuto di dover
esplicitamente prevedere a favore del debitore la facoltà di far cancellare l’attestato
di carenza di beni dall’apposito registro in caso di pagamento del debito è
perché ha considerato che in assenza di pagamento l’attestato rimane iscritto
fino alla sua prescrizione, ora ventennale.
In
concreto e al di là di ogni considerazione d’ordine, il ricorso va dunque
respinto su questo punto, poiché l’attestato di carenza beni n° __________ non
è ancora prescritto e il ricorrente non ha allegato di aver pagato il suo
debito.
6. Sull’oggetto
del provvedimento il ricorso viene pertanto evaso nel senso dei considerandi,
ritenute le operazioni qui indicate a carico dell’Ufficio.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Con la
presente decisione la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa
senza oggetto, con il rilievo che quella domanda era comunque irricevibile,
siccome tendeva concretamente non alla concessione dell’effetto sospensivo,
bensì all’anticipazione di quanto chiesto dal ricorrente nel merito (divieto di
comunicazione delle esecuzioni).
Richiamati
gli art. 8a, 17, 20a, 88, 149a LEF; 10 RForm.; 5 LPD; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 23 dicembre 2004 di __________ RI 1 è deciso nel senso dei
considerandi.
1.1. Di
conseguenza, il provvedimento 13 dicembre 2004 dell’CO 1 è parzialmente
annullato e l’CO 1 si determinerà nuovamente sulla richiesta 10 dicembre 2004
di __________ RI 1, in conformità di quanto disposto al considerando 4.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
all’__________ __________ __________, __________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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