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Decisione

15.2005.3

Diritto all'informazione. Termine quinquennale. Perenzione del termine di proseguire l'esecuzione

2 febbraio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi escutenti, fissando loro un termine breve (ad esempio di 10 giorni)

per comunicare se hanno inoltrato azione tendente al rigetto dell’opposizione e

per produrre la relativa documentazione giustificativa, con la comminatoria che

in assenza di risposta l’esecuzione sarà considerata estinta. Con questa

interpellazione si tiene conto della circostanza per cui la causa di

riconoscimento del debito (art. 79 LEF) non necessariamente deve essere

promossa al domicilio del debitore (ad es. in caso di proroga di foro o di foro

legale speciale [art. 12 ss. LForo; 5 ss. CL]). Le tasse e le spese per queste

operazioni saranno a carico dell’escusso che dovrà anticiparle.

Nel caso in cui

l’attestazione pretorile fosse negativa e l’escutente non avesse dato risposta,

l’Ufficio, con gli accertamenti indicati, non potrà avere la certezza che

l’esecuzione è perenta, ma questa soluzione consente di tenere in giusta

considerazione, dal profilo del principio di proporzionalità, gli interessi

contrastanti dell’escusso e del pubblico (sulla necessità di una ponderazione

di questi interessi, cfr. DTF 115 III 85).

5. Ancorché

la questione non abbia fatto oggetto del provvedimento impugnato, il ricorrente

chiede anche che l’Ufficio non comunichi più ai terzi l’esistenza dell’attestato

di carenza di beni emesso il 7 settembre 1998.

Al proposito occorre anzitutto stabilire se l’art. 8a LEF si

applichi alle informazioni relative ad attestati di carenza di beni, siccome il

diritto federale non impone la tenuta di un registro di tali atti (art. 8 segg.

RForm.), sebbene ne abbia tenuto conto agli art. 26 cpv. 1 LEF (divieto di

pubblicazione) e 149a cpv. 3 LEF (cancellazione dal registro in caso di

pagamento). Qualora esista, un tale registro è dunque cantonale (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 8). Ad

ogni modo, il rilascio di un attestato di carenza di beni, nonostante non sia

iscritto come tale nel registro delle esecuzioni, può essere dedotto

dall’indicazione del risultato dell’esecuzione espresso con le sigle “RS”

(realizzazione che lascia uno scoperto totale o parziale) o “SS”

(partecipazione che approda a uno scoperto totale o parziale per i creditori

medesimi)(cfr. art. 10 Rform e Gilliéron,

op. cit., n. 53 ad art. 8a e n. 30 ad art. 149a). Orbene, l’accesso a queste

informazioni è incontestabilmente sottoposto all’art. 8a LEF (cfr. FF 1991 III

25 ad n. 201.14; Gilliéron, n. 84

ad art. 149 e n. 29 ad art. 149a) e quindi deve esserlo anche l’accesso al

registro cantonale (cfr. Peter,

op. cit., n. 29 ad art. 8a a contrario; Gilliéron

[op. cit., n. 26 ad art. 8a] che preconizza però un accesso più esteso di

quello garantito all’art. 8a LEF).

Ciò

posto, l’art. 8a cpv. 4 LEF non è comunque applicabile agli attestati di

carenza di beni poiché vi derogano le norme speciali, segnatamente gli art. 149a

cpv. 1 e 3 LEF (cfr. Amonn/Walther,

op. cit., n. 23 i.f. ad § 4). Infatti, se il legislatore ha ritenuto di dover

esplicitamente prevedere a favore del debitore la facoltà di far cancellare l’attestato

di carenza di beni dall’apposito registro in caso di pagamento del debito è

perché ha considerato che in assenza di pagamento l’attestato rimane iscritto

fino alla sua prescrizione, ora ventennale.

In

concreto e al di là di ogni considerazione d’ordine, il ricorso va dunque

respinto su questo punto, poiché l’attestato di carenza beni n° __________ non

è ancora prescritto e il ricorrente non ha allegato di aver pagato il suo

debito.

6. Sull’oggetto

del provvedimento il ricorso viene pertanto evaso nel senso dei considerandi,

ritenute le operazioni qui indicate a carico dell’Ufficio.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Con la

presente decisione la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa

senza oggetto, con il rilievo che quella domanda era comunque irricevibile,

siccome tendeva concretamente non alla concessione dell’effetto sospensivo,

bensì all’anticipazione di quanto chiesto dal ricorrente nel merito (divieto di

comunicazione delle esecuzioni).

Richiamati

gli art. 8a, 17, 20a, 88, 149a LEF; 10 RForm.; 5 LPD; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 23 dicembre 2004 di __________ RI 1 è deciso nel senso dei

considerandi.

1.1. Di

conseguenza, il provvedimento 13 dicembre 2004 dell’CO 1 è parzialmente

annullato e l’CO 1 si determinerà nuovamente sulla richiesta 10 dicembre 2004

di __________ RI 1, in conformità di quanto disposto al considerando 4.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

all’__________ __________ __________, __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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