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Decisione

15.2005.31

Ricorso rinviato all'UEF per completare istruttoria

31 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

data 2 marzo 2005 l¿CO 1 allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza

a carico di RI 1:

Introito

debitrice fr. 3¿709.--

Minimo

di esistenza

minimo

base fr. 1'250.--

locazione

fr. 1¿220.--

Totale fr.

2'470.--

C. Con

ricorso 6 marzo 2005 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel

minimo di esistenza andrebbero inseriti i seguenti importi mensili:

fr.1'280.-

canone di locazione;

fr.

700.-- cassa malati;

fr.

394.-- leasing autovettura;

fr.

330.-- credito privato.

La

debitrice postula inoltre il riconoscimento delle spese di riscaldamento, luce

e telefono. Sostiene inoltre di provvedere al mantenimento agli studi dei due

figli, di cui uno minorenne.

D. Con

osservazioni 16 marzo 2005 la cassa malati PI 1 produce la distinta dei premi

impagati dalla ricorrente, mentre l¿CO 1 chiede la reiezione del ricorso ,

ribadendo la correttezza del proprio operato.

Considerandi

in diritto: 1. Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d¿ufficio le circostanze determinanti al momento

dell¿esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;

106.

III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108

III 13).

2.

La

ricorrente pretende il riconoscimento nel minimo vitale degli importi di fr.

700.

-- a titolo di premio della cassa malati. Orbene ritenuto che possono

essere riconosciuti soltanto gli importi effettivamente pagati ( cfr. DTF 121

III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,

n.125, p. 39) e che nel caso di specie risulta che l¿escussa non paga il premio

della cassa malati __________, essendo la stessa creditrice pignorante, non vi

è spazio per la deduzione richiesta.

3.

Sennonché,

in virtù dell¿art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può

riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all¿organo di

esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato

contiene accertamenti di fatto sufficienti l¿Autorità di vigilanza riforma il

giudizio: in caso contrario la vertenza è rinviata all¿organo di esecuzione

affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. Nel caso di

specie, dall¿esame degli atti risulta che CO 1 ha omesso di compiere i

necessari accertamenti atti a determinare il minimo di esistenza dell¿escussa,

in particolare per quanto attiene l¿ammontare del canone di locazione e la

necessità di possedere un¿autovettura. Inoltre non è stato considerato alcun

importo per il mantenimento del figlio minorenne. L¿incarto viene quindi

retrocesso all¿CO 1 per esperire i necessari accertamenti atti a determinare il

minimo di esistenza e la conseguente eccedenza pignorabile a carico di RI 1.

4.

Il

ricorso va pertanto accolto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

1.

Il

ricorso 6 marzo 2005 di RI 1, è parzialmente accolto.

1.1

Gli

atti sono retrocessi all¿ CO 1 per esperire i necessari accertamenti atti a

determinare il minimo di esistenza e la conseguente eccedenza pignorabile a

carico di RI 1.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in

conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a:

-

RI 1, ;

-

PI 1, ;

Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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