15.2005.31
Ricorso rinviato all'UEF per completare istruttoria
31 marzo 2005Italiano4 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2005.31
Data decisione, Autorità:
31.03.2005, CEF
Titolo:
Ricorso rinviato all'UEF per completare istruttoria
PROCEDURA DI RICORSO
art. 93 LEF
art. 21 LPR
Incarto n.
15.2005.31
Lugano
31 marzo 2005
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 6 marzo 2005 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿
CO 1
nell¿esecuzione n.
654990 promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
Viste le osservazioni:
16 marzo 2005 di PI 1;
21 marzo 2005 dell¿CO 1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Le
cassa malati PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l¿incasso dei propri
crediti.
Fatti
B. In
data 2 marzo 2005 l¿CO 1 allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza
a carico di RI 1:
Introito
debitrice fr. 3¿709.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1'250.--
locazione
fr. 1¿220.--
Totale fr.
2'470.--
C. Con
ricorso 6 marzo 2005 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel
minimo di esistenza andrebbero inseriti i seguenti importi mensili:
fr.1'280.-
canone di locazione;
fr.
700.-- cassa malati;
fr.
394.-- leasing autovettura;
fr.
330.-- credito privato.
La
debitrice postula inoltre il riconoscimento delle spese di riscaldamento, luce
e telefono. Sostiene inoltre di provvedere al mantenimento agli studi dei due
figli, di cui uno minorenne.
D. Con
osservazioni 16 marzo 2005 la cassa malati PI 1 produce la distinta dei premi
impagati dalla ricorrente, mentre l¿CO 1 chiede la reiezione del ricorso ,
ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerandi
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d¿ufficio le circostanze determinanti al momento
dell¿esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106.
III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
2.
La
ricorrente pretende il riconoscimento nel minimo vitale degli importi di fr.
700.
-- a titolo di premio della cassa malati. Orbene ritenuto che possono
essere riconosciuti soltanto gli importi effettivamente pagati ( cfr. DTF 121
III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n.125, p. 39) e che nel caso di specie risulta che l¿escussa non paga il premio
della cassa malati __________, essendo la stessa creditrice pignorante, non vi
è spazio per la deduzione richiesta.
3.
Sennonché,
in virtù dell¿art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può
riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all¿organo di
esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato
contiene accertamenti di fatto sufficienti l¿Autorità di vigilanza riforma il
giudizio: in caso contrario la vertenza è rinviata all¿organo di esecuzione
affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. Nel caso di
specie, dall¿esame degli atti risulta che CO 1 ha omesso di compiere i
necessari accertamenti atti a determinare il minimo di esistenza dell¿escussa,
in particolare per quanto attiene l¿ammontare del canone di locazione e la
necessità di possedere un¿autovettura. Inoltre non è stato considerato alcun
importo per il mantenimento del figlio minorenne. L¿incarto viene quindi
retrocesso all¿CO 1 per esperire i necessari accertamenti atti a determinare il
minimo di esistenza e la conseguente eccedenza pignorabile a carico di RI 1.
4.
Il
ricorso va pertanto accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1.
Il
ricorso 6 marzo 2005 di RI 1, è parzialmente accolto.
1.1
Gli
atti sono retrocessi all¿ CO 1 per esperire i necessari accertamenti atti a
determinare il minimo di esistenza e la conseguente eccedenza pignorabile a
carico di RI 1.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
-
RI 1, ;
-
PI 1, ;
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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