Lexipedia

Decisione

15.2005.32

partecipazione al pignoramento

29 aprile 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.32

Data decisione, Autorità:

29.04.2005, CEF

Titolo:

partecipazione al pignoramento

PARTECIPAZIONE AL PIGNORAMENTO

art. 83 LEF

art. 110 LEF

Incarto n.

15.2005.32

Lugano

29 aprile

2005

FP/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 24 marzo 2005 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n__________

promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1 (Ucraina)

rappr. dall’ RA 2

PI 2

rappr. da RA 3

viste le osservazioni:

7 aprile 2005 di PI 1;

7 aprile 2005 PI 2;

12 aprile 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che a

seguito del decreto di sequestro 8 marzo 2005 della Pretura di __________,

emesso su istanza di PI 2, l’CO 1 sequestrava il medesimo giorno, presso la banca

Raiffeisen di __________, il conto n.16781.30 intestato a PI 1;

che il

sequestro veniva convalidato con domanda di esecuzione del 14 marzo 2005 ed il

relativo precetto n. __________ veniva notificato il 16 marzo 2005;

che in

data 25 marzo 2005 il creditore chiedeva il proseguimento dell’esecuzione;

che a

seguito di un precedente sequestro del 13 aprile 2004 e del relativo

pignoramento provvisorio 12 agosto 2004 nell’esecuzione n. __________ promossa

dal creditore RI 1, l’CO 1 estendeva la partecipazione al pignoramento ai sensi

dell’art. 281 LEF al creditore PI 2, notificando alle parti il verbale di

pignoramento 10 marzo 2005;

che con

ricorso 24 marzo 2005 RI 1 si aggrava contro la partecipazione del creditore PI

2 al pignoramento dei beni della debitrice, sostenendo che l’CO 1, ammettendo

il nuovo creditore sequestrante a sette mesi dal pignoramento precedente, abbia

erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 281 LEF;

che delle

osservazioni di PI 2 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che secondo

l'art. 281 cpv. 1 LEF, il creditore sequestrante partecipa d'ufficio a titolo

provvisorio al pignoramento dei beni sequestrati eseguito a favore di un altro

creditore dopo l'emanazione del decreto di sequestro; a contrario, il

sequestrante non partecipa al pignoramento eseguito a favore di un altro

creditore prima del sequestro, a meno che abbia promosso esecuzione a convalida

del sequestro e sia in grado di richiedere la sua prosecuzione nel termine di

30 giorni dell'art. 110 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 130 III 662 s., cons. 1);

che né la legge, né la

giurisprudenza e nemmeno la dottrina precisano se la regola dell'art. 281 cpv.

1 LEF, così come il suo corollario negativo, si applicano solo al pignoramento

definitivo o anche al pignoramento provvisorio dei beni sequestrati;

che già a causa di questo

silenzio si potrebbe pensare che l'art. 281 LEF valga per i due tipi di

pignoramento;

che d'altronde, il

pignoramento provvisorio ha, nei confronti del debitore e dei terzi, gli stessi

effetti del pignoramento definitivo, a parte il fatto che il creditore non può

chiedere la realizzazione prima che il suo pignoramento sia diventato

definitivo (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,Basilea/Ginevra/ Monaco,

n. 9 ad art. 83);

che anche l'esecuzione di

un pignoramento provvisorio fa decorrere il termine di partecipazione dell'art.

110 LEF (cfr. Ingrid Jent–Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG,Basilea/ Ginevra/Monaco,

n. 5 ad art. 110);

che ciò significa che un

altro creditore, qualora chieda il pignoramento (a titolo definitivo o

provvisorio) degli stessi beni più di 30 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento

provvisorio non partecipa al gruppo del primo creditore, anche se il (primo)

pignoramento provvisorio diventa definitivo solo più tardi;

che in altri termini, la

data alla quale il pignoramento provvisorio diventa definitivo è irrilevante relativamente

alla questione della partecipazione;

che la data

dell'esecuzione di un pignoramento (definitivo o provvisorio) eseguito senza la

presenza dell'escusso è quella della notifica del verbale di pignoramento (DTF

130 III 663 s., cons 1.2);

che l'unica possibilità

per il sequestrante di partecipare al gruppo dell'altro creditore è di

riuscire, nell'esecuzione a convalida del sequestro, a chiedere il pignoramento

(provvisorio o definitivo) entro 30 giorni dall'esecuzione del (primo)

pignoramento provvisorio (art. 110 cpv. 1 LEF);

che nel caso in esame tra

il primo pignoramento provvisorio ottenuto dal ricorrente in data 12 agosto

2004 e il pignoramento a favore di PI 2, datato 10 marzo 2005, sono trascorsi

quasi sette mesi e di conseguenza il termine di trenta giorni stabilito

dall’art. 110 LEF non risulta rispettato;

che il verbale di

pignoramento 10 marzo 2005 dell’CO 1 deve quindi essere annullato, non potendo PI

Considerandi

2.

partecipare al medesimo gruppo di pignoramento del ricorrente;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 83, 110 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 24 marzo 2005 di RI 1, ), è accolto.

1.1

Di

conseguenza, è annullato il verbale di pignoramento 10 marzo 2005 dell’CO 1

nelle esecuzioni n. __________.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA 1, ;

– RA

3.

.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster