15.2005.32
partecipazione al pignoramento
29 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.32
Data decisione, Autorità:
29.04.2005, CEF
Titolo:
partecipazione al pignoramento
PARTECIPAZIONE AL PIGNORAMENTO
art. 83 LEF
art. 110 LEF
Incarto n.
15.2005.32
Lugano
29 aprile
2005
FP/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 24 marzo 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n__________
promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1 (Ucraina)
rappr. dall’ RA 2
PI 2
rappr. da RA 3
viste le osservazioni:
7 aprile 2005 di PI 1;
7 aprile 2005 PI 2;
12 aprile 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che a
seguito del decreto di sequestro 8 marzo 2005 della Pretura di __________,
emesso su istanza di PI 2, l’CO 1 sequestrava il medesimo giorno, presso la banca
Raiffeisen di __________, il conto n.16781.30 intestato a PI 1;
che il
sequestro veniva convalidato con domanda di esecuzione del 14 marzo 2005 ed il
relativo precetto n. __________ veniva notificato il 16 marzo 2005;
che in
data 25 marzo 2005 il creditore chiedeva il proseguimento dell’esecuzione;
che a
seguito di un precedente sequestro del 13 aprile 2004 e del relativo
pignoramento provvisorio 12 agosto 2004 nell’esecuzione n. __________ promossa
dal creditore RI 1, l’CO 1 estendeva la partecipazione al pignoramento ai sensi
dell’art. 281 LEF al creditore PI 2, notificando alle parti il verbale di
pignoramento 10 marzo 2005;
che con
ricorso 24 marzo 2005 RI 1 si aggrava contro la partecipazione del creditore PI
2 al pignoramento dei beni della debitrice, sostenendo che l’CO 1, ammettendo
il nuovo creditore sequestrante a sette mesi dal pignoramento precedente, abbia
erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 281 LEF;
che delle
osservazioni di PI 2 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che secondo
l'art. 281 cpv. 1 LEF, il creditore sequestrante partecipa d'ufficio a titolo
provvisorio al pignoramento dei beni sequestrati eseguito a favore di un altro
creditore dopo l'emanazione del decreto di sequestro; a contrario, il
sequestrante non partecipa al pignoramento eseguito a favore di un altro
creditore prima del sequestro, a meno che abbia promosso esecuzione a convalida
del sequestro e sia in grado di richiedere la sua prosecuzione nel termine di
30 giorni dell'art. 110 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 130 III 662 s., cons. 1);
che né la legge, né la
giurisprudenza e nemmeno la dottrina precisano se la regola dell'art. 281 cpv.
1 LEF, così come il suo corollario negativo, si applicano solo al pignoramento
definitivo o anche al pignoramento provvisorio dei beni sequestrati;
che già a causa di questo
silenzio si potrebbe pensare che l'art. 281 LEF valga per i due tipi di
pignoramento;
che d'altronde, il
pignoramento provvisorio ha, nei confronti del debitore e dei terzi, gli stessi
effetti del pignoramento definitivo, a parte il fatto che il creditore non può
chiedere la realizzazione prima che il suo pignoramento sia diventato
definitivo (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,Basilea/Ginevra/ Monaco,
n. 9 ad art. 83);
che anche l'esecuzione di
un pignoramento provvisorio fa decorrere il termine di partecipazione dell'art.
110 LEF (cfr. Ingrid Jent–Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG,Basilea/ Ginevra/Monaco,
n. 5 ad art. 110);
che ciò significa che un
altro creditore, qualora chieda il pignoramento (a titolo definitivo o
provvisorio) degli stessi beni più di 30 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento
provvisorio non partecipa al gruppo del primo creditore, anche se il (primo)
pignoramento provvisorio diventa definitivo solo più tardi;
che in altri termini, la
data alla quale il pignoramento provvisorio diventa definitivo è irrilevante relativamente
alla questione della partecipazione;
che la data
dell'esecuzione di un pignoramento (definitivo o provvisorio) eseguito senza la
presenza dell'escusso è quella della notifica del verbale di pignoramento (DTF
130 III 663 s., cons 1.2);
che l'unica possibilità
per il sequestrante di partecipare al gruppo dell'altro creditore è di
riuscire, nell'esecuzione a convalida del sequestro, a chiedere il pignoramento
(provvisorio o definitivo) entro 30 giorni dall'esecuzione del (primo)
pignoramento provvisorio (art. 110 cpv. 1 LEF);
che nel caso in esame tra
il primo pignoramento provvisorio ottenuto dal ricorrente in data 12 agosto
2004 e il pignoramento a favore di PI 2, datato 10 marzo 2005, sono trascorsi
quasi sette mesi e di conseguenza il termine di trenta giorni stabilito
dall’art. 110 LEF non risulta rispettato;
che il verbale di
pignoramento 10 marzo 2005 dell’CO 1 deve quindi essere annullato, non potendo PI
Considerandi
2.
partecipare al medesimo gruppo di pignoramento del ricorrente;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 83, 110 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 24 marzo 2005 di RI 1, ), è accolto.
1.1
Di
conseguenza, è annullato il verbale di pignoramento 10 marzo 2005 dell’CO 1
nelle esecuzioni n. __________.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RA 1, ;
– RA
3.
.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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