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Decisione

15.2005.35

Sequestro conservativo italiano dichiarato esecutivo in Svizzera. Pignoramento provvisorio quale provvedimento cautelare ex art. 39 CL. Obbligo d'informazione degli avvocati. Legittimazione a ricorrer

14 giugno 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza 29 aprile 2003, la quarta sezione penale del Tribunale ordinario di __________

ha condannato AO 0 alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per

avere, con altre persone tra cui il defunto marito __________ __________,

promesso e versato somme di denaro affinché magistrati della Corte d'appello di

__________ e pubblici ufficiali dell'amministrazione giudiziaria violassero i

loro doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità

nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche, allo scopo di favorire l'__________

__________ ed i suoi eredi nei vari gradi di giudizio del procedimento civile aperto

fra loro e PI 2, sfociato nella sentenza 26 novembre 1990 della Corte di

appello di __________, con cui l'__________ (divenuto poi, in seguito a

fusione, AP 0) era stato condannato a pagare all'__________ __________ e alla ____________________

Srl la somma di 500 miliardi di lire, e a favore del solo __________ __________

l'ulteriore somma di 28'485'000'000 lire. I giudici penali milanesi hanno

inoltre condannato AO 0 a risarcire a PI 2, in solido con altri, il danno

cagionato, determinato in € 516'000'000.--, oltre alla rifusione delle spese di

lite per € 666'894,13 più IVA e contributi previdenziali.

Siffatta

sentenza è stata deferita in appello e la causa è tuttora pendente. I primi

giudici avevano in precedenza respinto la domanda di condanna ad una

provvisionale come pure la concessione della provvisoria esecuzione.

B. Fondandosi

sulla sentenza penale milanese di primo grado, PI 2 ha chiesto ed ottenuto che

il Tribunale di ____________________ ordinasse, il 24 giugno 2004, il sequestro

conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di € 650 milioni. L’ordinanza 24

giugno 2004, pronunciata in assenza della convenuta, confermava una precedente

ordinanza 10 giugno 2004 emessa inaudita altera parte. Il 20 luglio

2004, PI 2 ha poi avviato il procedimento di merito, tendente ad ottenere il risarcimento

dei danni subiti in relazione con i reati di corruzione di cui alla sentenza

del Tribunale di __________ del 29 aprile 2003. A domanda della parte attrice,

la causa è stata sospesa il 16 dicembre 2004 sino all’esito del procedimento

penale.

C. Il

31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha

parzialmente accolto l’opposizione (ai sensi dell’art. 36 CL) interposta da PI

2 contro la sentenza 8 luglio 2004 della Pretura __________, che aveva respinto

l’istanza di riconoscimento ed exequatur dell’ordinanza 24 giugno 2004

del Tribunale di ____________________, riformandola nei seguenti termini:

“1. L’istanza 28 giugno 2004 è parzialmente

accolta.

Di

conseguenza è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24

giugno 2004 con cui il Tribunale di ____________________ conferma il decreto 10

giugno 2004 ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza

di Eur 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--.

2. Quale

provvedimento conservativo viene ordinato all’CO 1 di procedere in favore di PI

2 al pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di PI 1 a

concorrenza di Eur 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--.

In

particolare viene ordinato il pignoramento provvisorio di tutti i beni e

crediti di PI 1 di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con

ripetizione del pignoramento e delle misure ex art. 98 e 99 LEF presso i terzi.

3. Al

pignoramento provvisorio di cui al dispositivo n. 2 saranno applicabili gli

art. 89 segg. LEF, ad esclusione dell’art. 90 e degli art. 56-63 LEF.

4. [omissis]”

D. Il 4

febbraio 2005, l’CO 1 ha comunicato allo Studio legale RI 1 il pignoramento

provvisorio ordinato dalla seconda Camera civile, riproducendone sostanzialmente

i dispositivi n° 2 e 3, e precisando che per quanto concerneva lo studio legale

il pignoramento si estendeva segnatamente a “ogni documento relativo alla

convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso

lo studio legale RI 1, RI 1, ed in particolare il rapporto 17 dicembre 1996

allestito dalla __________, Lugano, sulla ricostruzione della destinazione data

alla somma versata a suo tempo dall’PI 2 alla convenuta”.

Con

scritto 14 febbraio 2005, l’avv. RI 2 ha comunicato all’Ufficio che “riguardo a

PI 1 nonché alle entità giuridiche delle quali la medesima sarebbe

asseritamente avente diritto economico, lo studio legale aveva svolto attività

di consulenza legale forense, per cui ogni informazione e documentazione era

sottoposta all’obbligo del segreto professionale conformemente all’art. 321 CP”,

rilevando “comunque trattarsi di un pignoramento provvisorio di beni, nel

novero dei quali manifestamente non rientravano documenti di qualsiasi genere”.

E. Il

22 marzo 2005, l’CO 1 ha informato lo Studio legale RI 1 che la sentenza 31

gennaio 2005 della seconda Camera civile era cresciuta in giudicato,

ingiungendogli di comunicare, entro 10 giorni, quanto indicato nell’avviso 4

febbraio 2005.

F. In

nome proprio e in nome dello Studio legale RI 1, l’avv. RI 2 si aggrava contro

quest’ultimo provvedimento, chiedendone, in via principale, l’annullamento e in

via subordinata l’esecuzione mediante produzione in busta chiusa di quanto

riguarda l’oggetto del decreto ingiuntivo.

In sostanza,

i ricorrenti fanno valere che:

■ il pignoramento provvisorio

ordinato dalla seconda Camera civile non costituisce un pignoramento classico

ai sensi dell’art. 83 LEF bensì un mero provvedimento conservativo di blocco

retto dall’art. 39 CL, più simile ad un sequestro del diritto svizzero; in ogni

caso, nessuna misura della LEF può essere adottata in virtù della Convenzione

di Lugano senza adattamento alle sue esigenze, in particolare per quanto

concerne il rimando dell’attuazione del diritto d’informazioni dei terzi;

■ il credito a garanzia del quale è stato ordinato il

sequestro conservativo non è stato accertato da un giudice, né svizzero e

neppure italiano; anzi il giudice di ____________________ ha osservato nella

sua decisione che la sentenza penale milanese non era provvisoriamente esecutiva

e non poteva costituire attuale fondamento di azione esecutiva: non sussiste

pertanto alcun titolo esecutivo di pagamento suscettibile di esecuzione

forzata, e ciò fino a quando la causa civile italiana – ora sospesa – non sarà

stata conclusa in base ad un giudizio definitivo e cresciuto in giudicato;

■ in

questa situazione, occorre applicare per analogia gli indirizzi fissati da

questa Camera nella sua sentenza del 4 aprile 2001, secondo cui il dovere

d’informazione dei terzi non è dato sino alla crescita in giudicato della

sentenza di delibazione ed esecuzione del giudizio pronunciato all’estero,

tenendo conto del fatto che nel caso concreto non esiste alcuna condanna a

pagare;

■ in

ambito internazionalprivatistico vige il principio secondo cui una sentenza

pronunciata all’estero non può esplicare nello stato d’exequatur effetti

più ampi di quelli previsti dall’ordinamento dello Stato in cui è stata

pronunciata: orbene, la decisione italiana delibata tende unicamente al blocco

cautelare dei beni della convenuta senza che nella stessa figurino obblighi di

sorta che vadano oltre il divieto di disporre dei beni toccati dal sequestro

conservativo;

■ in

base al diritto esecutivo svizzero, PI 2, allo stadio attuale delle procedure,

non sarebbe in grado di chiedere un sequestro e ancora meno un pignoramento

provvisorio;

■ i

documenti detenuti dallo Studio legale sono coperti dal segreto professionale

dell’avvocato e comunque non sono pignorabili in quanto non hanno valore di

mercato; inoltre, non sussiste ai sensi dell’art. 91 LEF un obbligo

d’informazione del debitore né dei terzi circa eventuali disposizioni

patrimoniali avvenute nel passato.

G. Nelle

sue osservazioni del 18 aprile 2005, PI 2 esprime le seguenti considerazioni:

■ il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione

ricorsuale dei ricorrenti: non hanno infatti spiegato né allegato in che misura

la decisione lede interessi propri e non solo quelli di PI 1; inoltre, il

segreto professionale protegge solo il cliente e non l’avvocato; orbene, PI 1,

la cui qualità di cliente è d’altronde dubbia viste le riserve espresse dai

ricorrenti, non ha ricorso contro il provvedimento impugnato, benché in

applicazione analogica della giurisprudenza sviluppata in materia di assistenza

giudiziaria internazionale in materia penale fosse lei l’unica persona

legittimata a farlo; una verifica della legittimazione ricorsuale si

rivelerebbe poi impossibile, perché i ricorrenti non hanno prodotto, nemmeno in

busta chiusa, la documentazione richiesta;

■ l’art.

91 cpv. 4 LEF è direttamente applicabile al caso in esame, perché così disposto

dalla seconda Camera civile;

■ l’applicazione

– preconizzata dai ricorrenti – dei principi di cui alla sentenza 4 aprile 2001

di questa Camera conduce ad ammettere che i terzi non possono più invocare il

segreto professionale per rifiutare le informazioni richieste, siccome

l’ordinanza del Tribunale di ____________________ è stata definitivamente

riconosciuta esecutiva in Svizzera;

■ l’incertezza

sull’esito del pignoramento provvisorio crea un ingiusto pregiudizio alla

creditrice, in quanto la costringe a continuare in Italia una causa che

potrebbe rivelarsi inutile così come ad intraprendere costose ricerche di

(altri) beni e procedure di sequestro oppure a rinunciarvi con il rischio di

perdite qualora il pignoramento si rivelasse poi infruttuoso;

■ in

materia di sequestro, l’obbligo d’informazione fondato sull’art. 91 LEF

sussiste anche quando il credito del procedente non è stato accertato da sentenza

definitiva, ma è solo stato reso verosimile; nel caso concreto, il credito di

risarcimento vantato dalla procedente esiste ed è esigibile dal momento in cui

è stato compiuto l’atto illecito; la sua verosimiglianza è stata verificata, in

contraddittorio, nella procedura di exequatur;

■ l’esecuzione

di una sentenza estera è retta esclusivamente dal diritto dello Stato in cui è

chiesta, donde l’applicabilità dell’art. 91 LEF; anche se irrilevante, il

diritto italiano comunque prevede che i terzi debbano informare sull’esito del

sequestro conservativo (art. 547 CPCit.);

■ il

pignoramento provvisorio è possibile indipendentemente dal valore commerciale

dei documenti detenuti dai ricorrenti, poiché deve essere garantito il

principio di efficacia delle misure conservative di cui all’art. 39 CL.

H. Dal

canto suo, PI 1, nelle sue osservazioni 18 aprile 2005, conclude per

l’accoglimento dei ricorsi, con argomenti parzialmente analoghi a quelli

sostenuti dai ricorrenti, con due ulteriori precisazioni:

■ la sentenza penale __________ accerta non un danno

materiale bensì un torto morale, che vista la cifra decisa (€ 516 milioni)

assume carattere di punitive damage non riconoscibile in Svizzera;

inoltre la sentenza è stata impugnata e la provvisoria esecuzione le è stata

negata;

■ il

processo civile di ____________________ è sospeso – a domanda di PI 2 – e la

convenuta ha sollevato l’eccezione di litispendenza, l’attrice avendo in

precedenza chiesto il risarcimento del danno materiale asseritamente subito in

sede di appello contro la sentenza penale.

I. L’CO

1 si è rimesso alla decisione di questa Camera.

Considerandi

in diritto:

1.

Lo “Studio legale RI 1” non risulta

essere un’entità dotata di personalità giuridica e pertanto in sé difetta della

legittimazione per ricorrere. Il provvedimento impugnato è tuttavia indirizzato

a tale studio legale e deve essere inteso – ciò che non è contestato dalle

parti – come diretto contro i suoi titolari alla data del provvedimento: in tal

senso, il loro ricorso è ammissibile.

2.

Legittimata

a ricorrere ai sensi dell’art. 17 LEF è quella parte che ha un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o

di un fallimento (Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

38.

ad art. 17; Cometta,

Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

2.1

Per quanto concerne il caso in

esame, occorre ricordare che sia il Tribunale federale sia questa Camera –

implicitamente – hanno riconosciuto la legittimazione delle banche a ricorrere

contro un “pignoramento provvisorio” ordinato in applicazione dell’art. 39 CL (cfr.

STF 7B.14 e 15/2001, cons. 2; CEF 4 aprile 2001 [15.01.8/9/56/57]). Non vi sono

motivi per non riconoscere la stessa legittimazione agli avvocati, tanto più che

anch’essi sono tenuti al rispetto di un segreto professionale (art. 321 CP).

L’interesse personale e diretto della banca e dell’avvocato va infatti individuato

nella loro libertà personale (art. 10 e 13 Cost.) e commerciale (art. 27 Cost.)

che consente loro di rifiutare di dare informazioni sui propri clienti e affari

ad ogni organo dello Stato, la cui richiesta non sia fondata su un’appropriata

base legale. Tale interesse è del resto accresciuto nel caso di persone tenute

al rispetto di un segreto professionale, la cui violazione comporta sanzioni

penali (art. 47 LB; 321 CP). Certo, PI 2 rileva giustamente che l’art. 91 cpv.

4.

LEF costituisce la base legale che consente all’Ufficio di ottenere

informazioni anche da parte di terzi vincolati a un segreto professionale. La

questione da risolvere in concreto risiede però appunto nel determinare se

questa norma sia o no applicabile nella fattispecie.

2.2

Per

la questione della legittimazione è irrilevante che i ricorrenti non abbiano,

nell’atto ricorsuale (cfr. però lo scritto 14 febbraio 2005, supra ad D nonché

il doc. 9 prodotto da PI 2), rivelato se PI 1 è – o è stata – cliente dello

studio legale. Hanno infatti un interesse personale autonomo a criticare

l’applicazione dell’art. 91 LEF, anche nel caso in cui l’escussa non fosse

(stata) loro cliente.

2.3

In

via subordinata, la resistente si richiama alla giurisprudenza sviluppata in

ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, secondo cui

solo il titolare del conto, e non la banca, è abilitato a ricorrere contro un

ordine che imponga a quest’ultima di svelare segreti del cliente (DTF 128 II

211, cons. 2.3). Tale indirizzo, asseritamente fondato sull’art. 48 lett. a PA,

varrebbe anche nella procedura amministrativa federale e quindi anche nella

procedura di ricorso retta dall’art. 17 LEF (cfr. CEF 10 ottobre 2003

[14.03.64], cons. 1.5b, RTiD 2004 II n° 93b; Cometta, op. cit., n. 36 e 38 ad art. 17; Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17).

In realtà, il Tribunale federale, nella citata sentenza, ha

fondato la sua decisione sull’art. 80h lett. b AIMP e non sulla legge di

procedura federale amministrativa (PA). Anzi, la sua dimostrazione è incentrata

sul fatto che con l’entrata in vigore, il 1° febbraio 1997, degli art. 80h

lett. b AIMP e 21 cpv. 3 OAIMP, la precedente giurisprudenza (DTF 118 Ib 447,

cons. 2c), che ammetteva la legittimazione delle banche, risulta superata (cfr.

DTF 128 II 218 ss., cons. 2.4). La nuova giurisprudenza vale pertanto soltanto in

ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Quanto al

riferimento all’art. 48 lett. a PA citato dalla resistente (DTF 128 II 219,

cons. 2.4), non è da attribuire al Tribunale federale: niente indica nella

sentenza che quell’autorità abbia voluto scostarsi, fuori dall’ ambito

dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale,

dall’interpretazione data all’art. 103 lett. a OG nella sua sentenza pubblicata

in DTF 118 Ib 447. D’altronde, la questione dell’applicazione agli avvocati del

principio posto nella sentenza pubblicata in DTF 128 II 219 è stata lasciata

aperta in una successiva decisione (cfr. DTF 130 II 165, cons. 1.3).

2.4

È infine

irrilevante dal profilo della legittimazione ricorsuale che PI 1 abbia rinunciato

a ricorrere contro il provvedimento impugnato. I ricorrenti, come visto, hanno

un interesse proprio ed indipendente a contestare le condizioni d’applicazione

dell’art. 91 LEF. D’altra parte, l’obbligo dei ricorrenti a fornire

informazioni nell’ambito di cui trattasi non può dipendere dallo svincolo dal

segreto professionale che si volesse individuare nell’accennata omissione della

convenuta. Ciò che comunque in concreto non è dato, visto il tenore delle

osservazioni di quest’ultima (cfr. cons. H).

2.5

I

ricorsi sono pertanto ricevibili, indipendentemente dal fatto che i ricorrenti

non abbiano prodotto i documenti richiesti, né affermato che PI 1 fosse loro

cliente.

3.

Questa

Camera esamina d’ufficio la propria competenza (art. 4 LPamm per rinvio

dell’art. 5 cpv. 1 LPR), anche se il presupposto appare pacifico fra le parti. A

questo riguardo, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che

l’autorità di vigilanza è competente per dirimere i ricorsi diretti contro

l’esecuzione – affidata a un ufficio di esecuzione – di un “pignoramento

provvisorio” ordinato da un giudice quale provvedimento conservativo ai sensi

dell’art. 39 CL (cfr. STF 7B.14 e 15/2001, cons. 3c). Il fatto poi che – in

quella fattispecie – la misura fosse stata ordinata dal Pretore mentre nel caso

in esame emana dalla seconda Camera civile nella sua qualità di autorità di

ricorso ai sensi dell’art. 36 CL appare irrilevante per la questione della

competenza di questa Camera, siccome, nell’ottica del Tribunale federale, la

circostanza determinante sotto questo profilo è che la misura ordinata non sia

una misura cautelare prevista dal diritto cantonale, ma un “pignoramento

provvisorio”, ossia un provvedimento regolato dal diritto esecutivo federale,

ancorché la sua esecuzione sia stata affidata dal giudice civile all’ufficio di

esecuzione. Occorre tuttavia precisare che la competenza di questa Camera è limitata

alle questioni meramente esecutive, compresi i necessari adattamenti della

misura esecutiva ordinata alle esigenze dell’art. 39 CL; per il resto, le autorità esecutive devono

attenersi ai termini del decreto emanato dal giudice civile, senza possibilità

di verificarne il fondamento (cfr. CEF 30 novembre 2001

[15.01.272], cons. 2.2: applicabilità degli art. 106 ss. LEF; 9 settembre 2002

[15.02.115], cons. 3.4 e 3.5: applicabilità degli art. 90 e 91 e 99 LEF; 22

ottobre 2002 [15.02.119]: applicabilità dell’art. 61 LEF).

4.

PI

2.

sostiene a favore della reiezione dei ricorsi, l’applicabilità diretta

dell’art. 91 cpv. 4 LEF, in quanto menzionato esplicitamente dalla seconda

Camera civile nella sentenza del 31 gennaio 2005 (dispositivo n° I/3). Come

esposto sopra (cons. 3 i.f.), questa Camera si è sempre dichiarata competente

per pronunciarsi sui necessari adattamenti alle esigenze dell’art. 39 CL dei

provvedimenti conservativi ordinati dal giudice civile, in particolare per

quanto concerne l’estensione dell’obbligo d’informazione dei terzi in virtù

dell’art. 91 cpv. 4 LEF (cfr. CEF 4

aprile 2001 [15.2001.8/9/ 56/57], cons. 5; 9 settembre

2002.

[15.02.115], cons. 3.5/c). Così facendo, si è del resto limitata a

conformarsi a quanto indicatole dal Tribunale federale (cfr. STF 7B.14 e

15/2001, cons. 3c). Di conseguenza, quanto deciso dalla seconda Camera civile

sull’applicabilità delle norme della LEF (in particolare dell’art. 91 cpv. 4) non

vincola questa Camera.

5.

Le

parti disputano la questione di sapere se una decisione estera riconosciuta in

Svizzera possa esplicarvi effetti più ampi di quelli

conferiti dall’ordinamento dello Stato in cui è stata pronunciata.

5.1

Qualora,

come sostengono i ricorrenti, al quesito sia da dare una risposta negativa, i

terzi non sarebbero tenuti a indicare l’esito del pignoramento conservativo ove

il diritto italiano non prevedesse tale obbligo. Orbene, secondo l’art. 678

cpv. 1, terzo periodo CPCit., “il giudizio sulle controversie relative

all’accertamento dell’obbligo del terzo (549) è sospeso fino all’esito di

quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei

propri obblighi”. Ciò significa che se il terzo rifiuta, come nel caso di

specie, di specificare, ai sensi dell’art. 547 CPCit., di quali cose o di quali

somme è debitore o si trova in possesso – rifiuto che la giurisprudenza

italiana ritiene non antigiuridico in quanto il terzo non ha l’obbligo di

rendere la dichiarazione (cfr. sentenza 19 settembre 1995 n° 9888 della

Cassazione civile, Sezione 3, citata da Francesco Bartolini/ Pietro Dubolino, Codice di procedura civile annotato, 2a

ed., Piacenza 2003, p. 1729 e Nicola Picardi, Codice di procedura civile, 2a

ed., Milano 2000, n. 4 ad art. 547) –, il creditore non può convenirlo in

giudizio in conformità dell’art. 548 CPCit. prima della definizione della causa

di merito. Nel caso concreto, essendo l’azione di risarcimento sospesa, al

momento non sono date le condizioni per costringere i terzi a specificare i

beni pignorati.

Invece, qualora

si applichi esclusivamente il diritto esecutivo svizzero, indipendentemente da

quello italiano, i ricorrenti sarebbero tenuti ad informare l’Ufficio in virtù

dell’art. 91 cpv. 4 LEF. Infatti, poiché “il pignoramento provvisorio” ordinato

quale provvedimento conservativo ai sensi dell’art. 39 CL deve essere

assimilato a un sequestro LEF (cfr. STF 7B.14 e 15/2001, cons. 3c; CEF 4 aprile 2001 [15.2001.8/9/56/57],

cons. 5) – punto sul quale le parti concordano – i terzi sono obbligati a informare

l’Ufficio sull’esito del provvedimento (“pignoramento provvisorio” o sequestro

LEF) non appena questo sia cresciuto in giudicato (cfr. DTF 125 III 391). A

questo riguardo è indifferente che l’ordinanza del Tribunale di ____________________

non contenga una condanna a pagare e che la causa di merito non sia terminata.

Anche nell’ipotesi di una controversia sorta in Svizzera il creditore può

ottenere il sequestro dei beni del debitore durante la causa di merito (che per

ipotesi ha promosso in Svizzera contro quest’ultimo), rendendo verosimili

l’esistenza del credito che vanta e la sussistenza di una causa di sequestro,

ciò che gli conferisce il diritto di conoscere l’esito del sequestro ancora

prima che sia terminata la causa di merito. Va inoltre evidenziato come la

verosimiglianza del credito e della causa del sequestro (conservativo) sia

stata esaminata dal Tribunale di ____________________, l’art. 671 CPCit.

ponendo quali presupposti per l’autorizzazione del sequestro conservativo

l’esistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”

(cfr. Bartolini/Dubolino, p.

1990; Matteo Pedrotti, Le

séquestre international, tesi Friborgo 2001, p. 36 s.).

5.2

La

questione dell’estensione degli effetti di una sentenza estera riconosciuta e/o

dichiarata esecutiva in un altro Stato è controversa. Per quanto concerne i

giudizi che ricadono nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano, la

giurisprudenza europea e la dottrina dominante ritengono che il riconoscimento abbia

quale conseguenza l’estensione degli effetti della sentenza estera sul

territorio nazionale dello Stato richiesto – cosiddetto principio della “Wirkungserstreckung”

(cfr. CGCE del 4 febbraio 1988 Hoffmann/Krieg (145/86), n. 9-11; Reinhold

Geimer/Rolf A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht,

2a ed., Monaco 2004, n. 2 vor Art. 33; Jan Kropholler, Europäisches

Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7a ed., Heidelberg 2002, n. 9 vor Art. 33) – mentre la questione dell’esecuzione di una sentenza estera dichiarata

esecutiva in un altro Stato è regolata esclusivamente dal diritto interno dello

Stato richiesto, alla condizione che non ostacoli il cosiddetto “effetto utile”

della Convenzione (cfr. CGCE del 2 luglio 1985 Deutsche Genossenschaft c.

Soc. Brasserie du Pêcheur (148/84), n. 18; CGCE del 4 febbraio 1988 Hoffmann/Krieg

(145/86), n. 28; Geimer/Schütze, op. cit., n. 8 s. e 86 vor

Art. 38; Kropholler, op. cit., n. 18 vor Art. 33 e n. 3 ad art. 38;

Hélène Gaudemet-Tallon,

Compétence et exécution des jugements en Europe, 3a ed., Parigi

2002, n. 464).

5.3

Alla

questione da risolvere in concreto, di natura esclusivamente esecutiva, si

applica pertanto il diritto svizzero. Tuttavia, né la LDIP né la LEF definiscono

esplicitamente la procedura di esecuzione delle decisioni estere. Contrariamente

a quanto sostiene PI 2, un’applicazione diretta (e non solo per analogia) del

diritto di procedura interno svizzero, ossia la LEF, non è quindi proponibile.

La lacuna legislativa deve essere colmata con riferimento alla dottrina e alla

giurisprudenza più autorevoli (cfr. art. 1 cpv. 3 CC). In Svizzera, il

Tribunale federale e la maggioranza degli autori adottano un approccio

pragmatico della questione, qualificato come “teoria dell’estensione

controllata” o “modificata” oppure “teoria della cumulazione”, secondo il quale

una decisione estera non può sostanzialmente esplicare in Svizzera effetti maggiori

o diversi da quelli riconosciuti alla stessa nello Stato di origine (“Wirkungs-

erstreckungstheorie”) e – inoltre – non può avere effetti che lo Stato

richiesto non ammette anche a favore delle decisioni analoghe pronunciate sul proprio

territorio (“Gleichstellungs– oppure Nostrifizierungstheorie”)

(cfr. DTF 130 III 342, cons. 2.5; 129 III 635, cons. 5.2.3; 120 II 83, cons.

3a/bb; Paul Volken,

Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2004, n°

30-34 ad art. 25; Bernard Dutoit,

Commentaire de la LDIP, 3a ed., Basilea/Ginevra/ Monaco 2001, n. 3

ad art. 25; Gerhard Walter,

Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3a ed., Berna/Stoccarda/Vienna

2002, p. 355 s. ad 1; Teddy S. Stojan,

Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile in Handelssachen,

tesi Zurigo 1986, p. 176 s. ad 11.1.4 e p 178 ss. ad 11.3; più sfumati: Kurt Siehr, Das internationale Privatrecht

der Schweiz, Zurigo 2002, p. 679; Andreas Bucher,

Droit international privé suisse, vol. I/1, Basilea 1998, n°

208). Non vengono distinti gli effetti del riconoscimento da quelli

dell’exequatur.

5.4

Per

quanto riguarda il caso in esame, si può concludere dalle considerazioni che

precedono che, poiché il sequestro conservativo decretato a __________ non può

avere in Svizzera effetti più ampi di quelli riconosciuti in Italia, i

ricorrenti non saranno tenuti ad informare l’CO 1 sull’esito di siffatto

provvedimento finché non sarà stata emanata nella causa di merito una sentenza

definitivamente riconosciuta in Svizzera (cfr. supra ad 5.1) oppure finché non

lo ordinerà esplicitamente lo stesso Tribunale di ____________________ con

decisione riconosciuta esecutiva in Svizzera (cfr. per analogia la sentenza 14

marzo 2000 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello in re T. c/ L.

Ltd., Rep. 1999, n° 78, p. 257 ss.). Non va certo ignorato che l’CO 1 fonda la

sua domanda d’informazione non già sulla decisione italiana di sequestro

conservativo bensì sul “pignoramento provvisorio” ai sensi dell’art. 39 CL ordinato

dalla seconda Camera civile. È però ovvio che quest’ultimo provvedimento, vista

la sua natura puramente cautelare, non può esplicare effetti maggiori rispetto

alla decisione principale (sequestro conservativo) di cui garantisce

l’esecuzione.

6.

Visto l’esito del ricorso, può rimanere aperta a questo stadio della

procedura la questione di sapere se i documenti eventualmente detenuti dai

ricorrenti siano o no pignorabili.

7.

I

ricorsi vanno pertanto accolti.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 17, 20a, 91, 275 LEF, 39 CL, 678

CPCit., 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 4 aprile 2005 dell’avv. RI 2, __________, è accolto.

1.1

Di

conseguenza, il provvedimento 22 marzo 2005 dell’CO 1 è annullato, segnatamente

in quanto fa ordine agli avvocati RI 1 di comunicare gli oggetti del

pignoramento provvisorio 4 febbraio 2005.

2.

Il

ricorso dell’avv. __________, __________, è accolto.

2.1

Di

conseguenza, il provvedimento 22 marzo 2005 dell’CO 1 è annullato, nel senso di

cui al precedente punto 1.1.

3.

Il

ricorso dell’avv. __________, __________, è accolto.

3.1

Di

conseguenza, il provvedimento 22 marzo 2005 dell’CO 1 è annullato, nel senso di

cui al precedente punto 1.1.

4.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

6.

Intimazione

a: – Studio legale RI 1, __________;

– Studio legale PA 1, __________;

– Studio legale __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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