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Decisione

15.2005.36

Riconoscimento di un decreto di sequestro conservativo italiano. Misure conservative ex art. 39 CL. "Pignoramento provvisorio". Ingiunzione a terzi di comunicarne l'esito. Impignorabilità dei document

29 novembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto

e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il

Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004

ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di € 650'000'000.--

pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento conservativo la seconda Camera

civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in favore di PI 2 al pignoramento

Considerandi

provvisorio ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti i beni di PI 1 a concorrenza

della predetta somma, in particolare di tutti i beni e crediti di cui al

pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con ripetizione del

pignoramento e delle misure ex art. 98 e 99 LEF presso i terzi. Sono stati

dichiarati applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione dell’art. 90 e

degli art. 56 a 63 LEF.

B. Il 4

febbraio 2005, l’CO 1 ha comunicato all’avv. RI 1 il “pignoramento provvisorio”

ordinato dalla seconda Camera civile, riproducendone sostanzialmente i

Dispositivo

dispositivi n° 2 e 3, e precisando che per quanto lo concerneva il pignoramento

si estendeva a “ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche

delle quali è avente diritto economico”. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha inoltre

comunicato all’avv. RI 1 un “avviso di pignoramento provvisorio” di analogo

contenuto, sul quale l’avvocato, l’8 febbraio 2005, si è determinato scrivendo

“di non essere in possesso di nessuno degli elementi attivi indicati in

ingresso”.

C. Il

22 marzo 2005, l’CO 1 ha informato l’avv. RI 1 che la sentenza 31 gennaio 2005

della seconda Camera civile era cresciuta in giudicato, ingiungendogli di

comunicare, entro 10 giorni, quanto indicato negli avvisi 4 febbraio 2005.

Il 24 marzo 2005, l’avv. RI 1 ha comunicato all’Ufficio che PI 1

“non ha, né presso di me, né presso il mio Studio, averi o depositi di

qualsiasi natura”.

D. Il 4

aprile 2005, l’avv. RI 1 si è nondimeno aggravato contro il provvedimento 22

marzo 2005, chiedendone, in via principale, l’annullamento limitatamente alle

informazioni e ai documenti della cliente, e in via subordinata alla loro

consegna mediante produzione in busta chiusa.

Per

quanto ancora di rilevanza a questo stadio della procedura, il ricorrente ha

fatto valere che i documenti da lui detenuti erano coperti dal segreto

professionale dell’avvocato e che comunque non erano pignorabili, in quanto non

avevano valore di mercato.

E. Nelle

sue osservazioni del 18 aprile 2005, PI 2, a proposito di questa censura, ha

obiettato che il pignoramento provvisorio è possibile indipendentemente dal

valore commerciale dei documenti detenuti dai ricorrenti, poiché deve essere

garantito il principio di efficacia delle misure conservative di cui all’art.

39 CL.

Dal

canto suo, PI 1, nelle sue osservazioni 18 aprile 2005, si è schierata dalla

parte del ricorrente, con argomenti analoghi.

L’CO 1 si

è rimesso alla decisione di questa Camera.

F. Con

sentenza del 14 giugno 2005, questa Camera aveva accolto il ricorso. Adito da PI

2, il Tribunale federale, come detto in ingresso, ha annullato la sentenza

cantonale il 12 ottobre 2005 e ha rinviato la causa per nuova decisione.

L’autorità di vigilanza federale ha considerato che il “pignoramento

provvisorio” ordinato dalla seconda Camera civile doveva essere eseguito come

un sequestro di diritto svizzero, sicché l’obbligo d’informazione dei

ricorrenti era da considerare sorto al momento in cui sia la sentenza che

dichiara esecutiva la decisione estera, sia il giudizio che ordina il

pignoramento erano divenuti definitivi (c. 4.4). Il ricorso è stato pertanto

respinto su questo punto. Il Tribunale federale ha tuttavia rilevato come

l’obbligo d’informazione dei terzi sia limitato ai beni del debitore detenuti

dal terzo o ai debiti di quest’ultimo nei confronti del debitore. Non è invece

il caso dei beni privi di valore commerciale, quali libri di commercio, altri

documenti commerciali , archivi, ecc. L’incarto è quindi stato retrocesso a

questa Camera perché esaminasse, sotto questo profilo, l’eventuale nullità

parziale del provvedimento impugnato.

1. Il

“pignoramento provvisorio” del 4 febbraio 2005 dell’CO 1 è così formulato:

“Con decreto della Seconda Camera civile

del Tribunale d’appello, copia allegata, di data 31 gennaio 2005, incarto n.

12.2004.128 e 12.2004.133, ha ordinato allo scrivente Ufficio di procedere al

pignoramento provvisorio di tutti i beni e crediti di PI 1 di cui al

pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con ripetizione del

pignoramento e delle misure ex art. 98 e 99 LEF presso terzi. Al pignoramento

provvisorio di cui al dispositivo n. 2 saranno applicabili gli art. 89 e segg.

LEF, ad esclusione dell’art. 90 e degli art. 56-63 LEF; in particolare per

quanto vi concerne la seguente posizione:

Ø Ogni documento relativo alla convenuta o a

entità giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso l’avv. RI 1, __________”.

Quanto

all’“avviso di pignoramento provvisorio” di stessa data (4 febbraio 2005), si

riferisce a “tutti gli averi,

somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in

cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 1 o per il tramite di

società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è

beneficiario economico, come da decreto della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello di data 31 gennaio 2005 incarto n. 12.2004.128/12.2004.133

allegato alla presente”.

Con la

decisione impugnata (del 22 marzo 2005), l’CO 1 ha poi ingiunto al ricorrente

di comunicargli quanto indicato nei due citati provvedimenti.

1.1. Così

facendo, l’Ufficio si è limitato ad eseguire testualmente l’ordine di cui al

dispositivo n° 2, secondo periodo, della sentenza 31 gennaio 2005 della seconda

Camera civile del Tribunale d’appello, poiché esso aveva in precedenza, nella

pregressa esecuzione n° __________, proceduto presso l’avv. RI 1 a un “pignoramento provvisorio” di

medesimo tenore. Ci si potrebbe quindi chiedere se l’Ufficio – come ribadito

dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio (c. 4.3) – non sia tenuto ad

eseguire tale ordine senza facoltà di verificare le basi dell’incarico

affidatogli.

1.2. Il

considerando 6 della sentenza di rinvio è tuttavia chiaro e vincolante: il

“pignoramento provvisorio” di beni senza valore commerciale è nullo. Si può

quindi prescindere dall’eseguire l’ordine della seconda Camera civile nonché

dall’esaminare la competenza per materia della scrivente Camera e la

tempestività del ricorso, nella limitata misura in cui il provvedimento

impugnato sia da considerare affetto da nullità (cfr. art. 22 LEF). Per lo

stesso motivo, la censura della procedente fondata sul principio di efficacia

delle misure conservative di cui all’art. 39 CL si rivela irrilevante.

1.3. Nella

sua comunicazione del 24 marzo 1995 (che conferma quella fatta l’8 febbraio),

il ricorrente ha dichiarato che PI 1 non aveva, né presso di lui né presso il

suo studio legale, averi o depositi di qualsiasi natura.

Ne risulta inequivocabilmente che l’avvocato non

detiene beni patrimoniali della pignorata né è suo debitore. Non può pertanto

essergli imposto di fornire informazioni, mediante documenti o in altro modo

(decisione di rinvio, cons. 6.3.1), la designazione “ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto

economico” di cui al “pignoramento provvisorio” del 4 febbraio 2005 non potendo

del resto riferirsi a documenti suscettibili di essere realizzati quali

cartevalori o documenti storici.

Di

conseguenza, occorre pronunciare la nullità (art. 22 LEF) del “pignoramento

provvisorio” del 4 febbraio 2005, laddove si riferisce a documenti. Il provvedimento impugnato 22 marzo 2005 e il rinvio ivi formultao

concernono il pignoramento provvisorio così come modificato dalla presente

decisione.

2. Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 17, 20a, 91, 275 LEF, 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 4 aprile 2005 dell’avv. RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza, è annullata la decisione di “pignoramento provvisorio” del 4

febbraio 2005, limitatamente al seguente paragrafo: “Ogni documento relativo alla convenuta o a entità

giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso l’avv. RI 1 __________”.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione

a: – Studio legale RI 1, __________;

– Studio legale PA 1, __________;

– Studio legale __________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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