15.2005.36
Riconoscimento di un decreto di sequestro conservativo italiano. Misure conservative ex art. 39 CL. "Pignoramento provvisorio". Ingiunzione a terzi di comunicarne l'esito. Impignorabilità dei document
29 novembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2005.36
Data decisione, Autorità:
29.11.2005, CEF
Titolo:
Riconoscimento di un decreto di sequestro conservativo italiano. Misure conservative ex art. 39 CL. "Pignoramento provvisorio". Ingiunzione a terzi di comunicarne l'esito. Impignorabilità dei documenti commerciali.
IMPIGNORABILITÀ
art. 39 CL
art. 91 LEF
art. 92 LEF
RINVIO TF
Incarto n.
15.2005.36
Lugano
29 novembre 2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 4 aprile 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’ingiunzione
datata 22 marzo 2005 emessa nella procedura esecutiva n° __________ avviata in
relazione all’istanza di riconoscimento e di exequatur di decisione
estera promossa da
PI 2
patrocinata dagli PA 1 e
PA 2
contro
PI 1 __________ __________
patrocinata
dagli avv. PA 3 e PA 4, __________;
richiamata
la sentenza 12 ottobre 2005 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale federale (7B.115/2005) che ha annullata la sentenza 14 giugno 2005 di
questa Camera e ha rinviato la causa per nuova decisione;
ritenuto
Fatti
A. Il
31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto
e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il
Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004
ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di € 650'000'000.--
pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento conservativo la seconda Camera
civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in favore di PI 2 al pignoramento
Considerandi
provvisorio ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti i beni di PI 1 a concorrenza
della predetta somma, in particolare di tutti i beni e crediti di cui al
pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con ripetizione del
pignoramento e delle misure ex art. 98 e 99 LEF presso i terzi. Sono stati
dichiarati applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione dell’art. 90 e
degli art. 56 a 63 LEF.
B. Il 4
febbraio 2005, l’CO 1 ha comunicato all’avv. RI 1 il “pignoramento provvisorio”
ordinato dalla seconda Camera civile, riproducendone sostanzialmente i
Dispositivo
dispositivi n° 2 e 3, e precisando che per quanto lo concerneva il pignoramento
si estendeva a “ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche
delle quali è avente diritto economico”. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha inoltre
comunicato all’avv. RI 1 un “avviso di pignoramento provvisorio” di analogo
contenuto, sul quale l’avvocato, l’8 febbraio 2005, si è determinato scrivendo
“di non essere in possesso di nessuno degli elementi attivi indicati in
ingresso”.
C. Il
22 marzo 2005, l’CO 1 ha informato l’avv. RI 1 che la sentenza 31 gennaio 2005
della seconda Camera civile era cresciuta in giudicato, ingiungendogli di
comunicare, entro 10 giorni, quanto indicato negli avvisi 4 febbraio 2005.
Il 24 marzo 2005, l’avv. RI 1 ha comunicato all’Ufficio che PI 1
“non ha, né presso di me, né presso il mio Studio, averi o depositi di
qualsiasi natura”.
D. Il 4
aprile 2005, l’avv. RI 1 si è nondimeno aggravato contro il provvedimento 22
marzo 2005, chiedendone, in via principale, l’annullamento limitatamente alle
informazioni e ai documenti della cliente, e in via subordinata alla loro
consegna mediante produzione in busta chiusa.
Per
quanto ancora di rilevanza a questo stadio della procedura, il ricorrente ha
fatto valere che i documenti da lui detenuti erano coperti dal segreto
professionale dell’avvocato e che comunque non erano pignorabili, in quanto non
avevano valore di mercato.
E. Nelle
sue osservazioni del 18 aprile 2005, PI 2, a proposito di questa censura, ha
obiettato che il pignoramento provvisorio è possibile indipendentemente dal
valore commerciale dei documenti detenuti dai ricorrenti, poiché deve essere
garantito il principio di efficacia delle misure conservative di cui all’art.
39 CL.
Dal
canto suo, PI 1, nelle sue osservazioni 18 aprile 2005, si è schierata dalla
parte del ricorrente, con argomenti analoghi.
L’CO 1 si
è rimesso alla decisione di questa Camera.
F. Con
sentenza del 14 giugno 2005, questa Camera aveva accolto il ricorso. Adito da PI
2, il Tribunale federale, come detto in ingresso, ha annullato la sentenza
cantonale il 12 ottobre 2005 e ha rinviato la causa per nuova decisione.
L’autorità di vigilanza federale ha considerato che il “pignoramento
provvisorio” ordinato dalla seconda Camera civile doveva essere eseguito come
un sequestro di diritto svizzero, sicché l’obbligo d’informazione dei
ricorrenti era da considerare sorto al momento in cui sia la sentenza che
dichiara esecutiva la decisione estera, sia il giudizio che ordina il
pignoramento erano divenuti definitivi (c. 4.4). Il ricorso è stato pertanto
respinto su questo punto. Il Tribunale federale ha tuttavia rilevato come
l’obbligo d’informazione dei terzi sia limitato ai beni del debitore detenuti
dal terzo o ai debiti di quest’ultimo nei confronti del debitore. Non è invece
il caso dei beni privi di valore commerciale, quali libri di commercio, altri
documenti commerciali , archivi, ecc. L’incarto è quindi stato retrocesso a
questa Camera perché esaminasse, sotto questo profilo, l’eventuale nullità
parziale del provvedimento impugnato.
1. Il
“pignoramento provvisorio” del 4 febbraio 2005 dell’CO 1 è così formulato:
“Con decreto della Seconda Camera civile
del Tribunale d’appello, copia allegata, di data 31 gennaio 2005, incarto n.
12.2004.128 e 12.2004.133, ha ordinato allo scrivente Ufficio di procedere al
pignoramento provvisorio di tutti i beni e crediti di PI 1 di cui al
pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con ripetizione del
pignoramento e delle misure ex art. 98 e 99 LEF presso terzi. Al pignoramento
provvisorio di cui al dispositivo n. 2 saranno applicabili gli art. 89 e segg.
LEF, ad esclusione dell’art. 90 e degli art. 56-63 LEF; in particolare per
quanto vi concerne la seguente posizione:
Ø Ogni documento relativo alla convenuta o a
entità giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso l’avv. RI 1, __________”.
Quanto
all’“avviso di pignoramento provvisorio” di stessa data (4 febbraio 2005), si
riferisce a “tutti gli averi,
somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in
cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 1 o per il tramite di
società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è
beneficiario economico, come da decreto della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello di data 31 gennaio 2005 incarto n. 12.2004.128/12.2004.133
allegato alla presente”.
Con la
decisione impugnata (del 22 marzo 2005), l’CO 1 ha poi ingiunto al ricorrente
di comunicargli quanto indicato nei due citati provvedimenti.
1.1. Così
facendo, l’Ufficio si è limitato ad eseguire testualmente l’ordine di cui al
dispositivo n° 2, secondo periodo, della sentenza 31 gennaio 2005 della seconda
Camera civile del Tribunale d’appello, poiché esso aveva in precedenza, nella
pregressa esecuzione n° __________, proceduto presso l’avv. RI 1 a un “pignoramento provvisorio” di
medesimo tenore. Ci si potrebbe quindi chiedere se l’Ufficio – come ribadito
dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio (c. 4.3) – non sia tenuto ad
eseguire tale ordine senza facoltà di verificare le basi dell’incarico
affidatogli.
1.2. Il
considerando 6 della sentenza di rinvio è tuttavia chiaro e vincolante: il
“pignoramento provvisorio” di beni senza valore commerciale è nullo. Si può
quindi prescindere dall’eseguire l’ordine della seconda Camera civile nonché
dall’esaminare la competenza per materia della scrivente Camera e la
tempestività del ricorso, nella limitata misura in cui il provvedimento
impugnato sia da considerare affetto da nullità (cfr. art. 22 LEF). Per lo
stesso motivo, la censura della procedente fondata sul principio di efficacia
delle misure conservative di cui all’art. 39 CL si rivela irrilevante.
1.3. Nella
sua comunicazione del 24 marzo 1995 (che conferma quella fatta l’8 febbraio),
il ricorrente ha dichiarato che PI 1 non aveva, né presso di lui né presso il
suo studio legale, averi o depositi di qualsiasi natura.
Ne risulta inequivocabilmente che l’avvocato non
detiene beni patrimoniali della pignorata né è suo debitore. Non può pertanto
essergli imposto di fornire informazioni, mediante documenti o in altro modo
(decisione di rinvio, cons. 6.3.1), la designazione “ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto
economico” di cui al “pignoramento provvisorio” del 4 febbraio 2005 non potendo
del resto riferirsi a documenti suscettibili di essere realizzati quali
cartevalori o documenti storici.
Di
conseguenza, occorre pronunciare la nullità (art. 22 LEF) del “pignoramento
provvisorio” del 4 febbraio 2005, laddove si riferisce a documenti. Il provvedimento impugnato 22 marzo 2005 e il rinvio ivi formultao
concernono il pignoramento provvisorio così come modificato dalla presente
decisione.
2. Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 17, 20a, 91, 275 LEF, 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 4 aprile 2005 dell’avv. RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullata la decisione di “pignoramento provvisorio” del 4
febbraio 2005, limitatamente al seguente paragrafo: “Ogni documento relativo alla convenuta o a entità
giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso l’avv. RI 1 __________”.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione
a: – Studio legale RI 1, __________;
– Studio legale PA 1, __________;
– Studio legale __________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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