15.2005.37
pignoramento. Escusso rappresentato. Termine di ricorso. Incasso di un credito dell'escusso. Giro del saldo di un conto bancario dell'escusso sul conto dell'Ufficio
23 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2005.37
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, CEF
Titolo:
pignoramento. Escusso rappresentato. Termine di ricorso. Incasso di un credito dell'escusso. Giro del saldo di un conto bancario dell'escusso sul conto dell'Ufficio
MISURE CAUTELARI
art. 100 LEF
Incarto n.
15.2005.37
Lugano
23 maggio
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 30 marzo 2005 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento
15 marzo 2005 emesso nell’esecuzione n° __________ promossa contro la
ricorrente da
PI 1
rappr. dall’ RA 2
richiamata
l’ordinanza presidenziale del 6 aprile 2005 con cui non è stato concesso
effetto sospensivo al ricorso;
viste le
osservazioni 19 aprile 2005 della procedente e 3 maggio 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
l’escutente, il 23 ottobre 1999, ha fatto notificare alla ricorrente un
precetto esecutivo per l’incasso di fr. 54'000.--;
che il 4
febbraio 2005, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento in presenza del patrocinatore
dell’escussa, avv. __________, il quale ha indicato che la sua cliente era
titolare di un conto presso la __________ __________, __________, con un saldo
attivo di fr. 85'000.-- (cfr. verbale per le operazioni di pignoramento);
che lo
stesso giorno, l’Ufficio ha proceduto a pignorare presso tale banca il conto
corrente n° __________ intestato all’escussa, il quale presentava un saldo
attivo di fr. 84'001.--;
che il 15
marzo 2005, l’Ufficio ha chiesto alla __________ di versargli la somma di fr.
70'334,20, essendo scaduto il termine di partecipazione al pignoramento;
che la
ricorrente si aggrava contro siffatto provvedimento, allegando che il verbale
di pignoramento le sarebbe pervenuto solo il 29 marzo 2005, allorquando l’avv. __________
si è recato all’Ufficio per ottenere ragguagli sul provvedimento impugnato;
che la
ricorrente sostiene che il verbale di pignoramento non era ancora cresciuto in
giudicato al momento in cui l’Ufficio ha chiesto alla __________ il
trasferimento del saldo del conto pignorato;
che in
realtà l’escussa misconosce che il pignoramento è stato eseguito già il 4
febbraio 2005 in presenza del suo patrocinatore, sicché il termine di ricorso è
scaduto – infruttuoso – il 14 febbraio 2005, ossia prima del provvedimento
impugnato (cfr. DTF 130 III 663, cons. 1.2 a contrario);
che
l’Ufficio può d’ufficio incassare i crediti incontestati ed esigibili fin
dall’esecuzione del pignoramento (art. 100 LEF e André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 100,
con rif.);
che
siccome l’art. 100 LEF è annoverato tra le norme sulle “misure cautelari” (cfr.
titolo marginale degli art. 98 ss. LEF), si potrebbe addirittura sostenere che
l’incasso sia possibile prima dell’esecuzione del pignoramento, questione che
può qui essere lasciata aperta, dato che si pone solo nei casi in cui il
pignoramento ha luogo senza la presenza dell’escusso o di un suo
rappresentante;
che in
ogni caso, pur volendo ritenere, come la ricorrente, che il pignoramento è
stato eseguito solo il 29 marzo 2005, è giocoforza constatare come nessun
ricorso sia stato inoltrato contro detto provvedimento, la ricorrente non
avendo d’altronde sollevato nel ricorso in esame alcuna censura contro la
validità formale e materiale del pignoramento;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 89 ss., 100 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 30 marzo 2005 di RI 1, __________, è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– avv.
RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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