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Decisione

15.2005.37

pignoramento. Escusso rappresentato. Termine di ricorso. Incasso di un credito dell'escusso. Giro del saldo di un conto bancario dell'escusso sul conto dell'Ufficio

23 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2005.37

Data decisione, Autorità:

23.05.2005, CEF

Titolo:

pignoramento. Escusso rappresentato. Termine di ricorso. Incasso di un credito dell'escusso. Giro del saldo di un conto bancario dell'escusso sul conto dell'Ufficio

MISURE CAUTELARI

art. 100 LEF

Incarto n.

15.2005.37

Lugano

23 maggio

2005

CJ/sc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 30 marzo 2005 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento

15 marzo 2005 emesso nell’esecuzione n° __________ promossa contro la

ricorrente da

PI 1

rappr. dall’ RA 2

richiamata

l’ordinanza presidenziale del 6 aprile 2005 con cui non è stato concesso

effetto sospensivo al ricorso;

viste le

osservazioni 19 aprile 2005 della procedente e 3 maggio 2005 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

l’escutente, il 23 ottobre 1999, ha fatto notificare alla ricorrente un

precetto esecutivo per l’incasso di fr. 54'000.--;

che il 4

febbraio 2005, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento in presenza del patrocinatore

dell’escussa, avv. __________, il quale ha indicato che la sua cliente era

titolare di un conto presso la __________ __________, __________, con un saldo

attivo di fr. 85'000.-- (cfr. verbale per le operazioni di pignoramento);

che lo

stesso giorno, l’Ufficio ha proceduto a pignorare presso tale banca il conto

corrente n° __________ intestato all’escussa, il quale presentava un saldo

attivo di fr. 84'001.--;

che il 15

marzo 2005, l’Ufficio ha chiesto alla __________ di versargli la somma di fr.

70'334,20, essendo scaduto il termine di partecipazione al pignoramento;

che la

ricorrente si aggrava contro siffatto provvedimento, allegando che il verbale

di pignoramento le sarebbe pervenuto solo il 29 marzo 2005, allorquando l’avv. __________

si è recato all’Ufficio per ottenere ragguagli sul provvedimento impugnato;

che la

ricorrente sostiene che il verbale di pignoramento non era ancora cresciuto in

giudicato al momento in cui l’Ufficio ha chiesto alla __________ il

trasferimento del saldo del conto pignorato;

che in

realtà l’escussa misconosce che il pignoramento è stato eseguito già il 4

febbraio 2005 in presenza del suo patrocinatore, sicché il termine di ricorso è

scaduto – infruttuoso – il 14 febbraio 2005, ossia prima del provvedimento

impugnato (cfr. DTF 130 III 663, cons. 1.2 a contrario);

che

l’Ufficio può d’ufficio incassare i crediti incontestati ed esigibili fin

dall’esecuzione del pignoramento (art. 100 LEF e André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 100,

con rif.);

che

siccome l’art. 100 LEF è annoverato tra le norme sulle “misure cautelari” (cfr.

titolo marginale degli art. 98 ss. LEF), si potrebbe addirittura sostenere che

l’incasso sia possibile prima dell’esecuzione del pignoramento, questione che

può qui essere lasciata aperta, dato che si pone solo nei casi in cui il

pignoramento ha luogo senza la presenza dell’escusso o di un suo

rappresentante;

che in

ogni caso, pur volendo ritenere, come la ricorrente, che il pignoramento è

stato eseguito solo il 29 marzo 2005, è giocoforza constatare come nessun

ricorso sia stato inoltrato contro detto provvedimento, la ricorrente non

avendo d’altronde sollevato nel ricorso in esame alcuna censura contro la

validità formale e materiale del pignoramento;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 89 ss., 100 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 30 marzo 2005 di RI 1, __________, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– avv.

RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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