15.2005.38
Esecuzione in via di pignoramento. Contestazione della stima dei fondi pignorati. Mancato anticipo delle spese di perizia. Limitazione del pignoramento. Aggravio ipotecario superiore al valore di stim
9 giugno 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2005.38
Data decisione, Autorità:
09.06.2005, CEF
Titolo:
Esecuzione in via di pignoramento. Contestazione della stima dei fondi pignorati. Mancato anticipo delle spese di perizia. Limitazione del pignoramento. Aggravio ipotecario superiore al valore di stima.
ENTITÀ DEL PIGNORAMENTO
art. 97 cpv. 1 LEF
art. 97 cpv. 2 LEF
art. 127 LEF
art. 9 cpv. 2 RFF
Incarto n.
15.2005.38
Lugano
9 giugno 2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la stima della quota di comproprietà PPP n. __________
sul fondo part. n. __________ RFD di __________ (residenza “M__________”) e il
pignoramento delle PPP della residenza “C__________” eseguiti in via
rogatoriale nelle esecuzioni n° __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione
di __________ promosse contro il ricorrente da
PI 1
rappr. dal RA 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. PI 1 procede contro RI 1 in via esecutiva al suo domicilio di __________
per l’incasso di diversi crediti, di complessivi fr. 26'082.-- (es. __________)
e fr. 10'380.-- (es. n° __________) oltre interessi e spese.
B. Con
domande rogatorie n° __________ e __________ del 10 luglio 2004, l’Ufficio esecuzione
di __________ ha chiesto all’CO 1 di pignorare le PPP n° __________-14/1000
(limitatamente alla quota “A” di 4/14) e __________-86/1000 [recte: 6763] del
fondo part. __________ RFD di __________.
C. Il
26 agosto/24 settembre 2004, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento delle PPP n° __________
e __________ (limitatamente alla quota “A” di 4/14) del fondo part. __________
RFD di __________ (Residenza __________), nonché le PPP n° __________
(limitatamente alla quota “V” di 2/23), __________ (limitatamente alla quota
“A” di 3/10) e __________ del fondo part. __________ RFD di __________
(Residenza __________). Non tenuto conto dell’aggravio ipotecario, l’Ufficio ha
stima questi fondi in fr. 473'000.--, rispettivamente fr. 15'000.--, fr. 24'000.--,
fr. 1'900.-- e fr. 56'100.--.
Il 15 ottobre 2004, l’Ufficio esecuzione di __________ ha notificato
al ricorrente il verbale di pignoramento (“Pfändungsurkunde”), che riporta
quello allestito dall’CO 1.
D. Con
ricorso 25 ottobre 2004 indirizzato al Tribunale distrettuale (Bezirksgericht)
di __________ (autorità di vigilanza competente per quanto concerne l’operato
dell’Ufficio esecuzione di __________), RI 1 ha impugnato il verbale di pignoramento,
chiedendo che la PPP n° __________ del fondo part. __________ RFD di __________
non fosse inclusa nel pignoramento. Il ricorrente ha fatto valere che CO 1
aveva autonomamente pignorato questo fondo seppure non indicato dall’Ufficio
esecuzione di __________ e che il valore della PPP della Residenza __________
era di fr. 1'200'000.-- e non solo di fr. 954'000.-- come invece indicato dall’CO
1. Il ricorrente ha inoltre allegato di essere proprietario dell’appartamento
n° __________ della Residenza __________ di un valore di fr. 135'000. In queste
condizioni, non sussistendo alcun scoperto dopo la realizzazione delle quote
della Residenza __________, a suo parere la quota n° __________ della Residenza
__________ non andava pignorata, tanto più che risulta sovraipotecata.
E. Con
sentenza 15 febbraio 2005, il Tribunale distrettuale di __________ ha, da un
canto, respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile, ritenendo che l’CO
1, quale autorità rogata, fosse competente per determinare l’estensione e
l’esecuzione del pignoramento (art. 8 RFF). Dall’altro canto, l’autorità di
vigilanza __________ ha, in virtù dell’art. 32 cpv. 2 LEF, trasmesso l’incarto
alla scrivente Camera per le questioni di sua competenza, ossia le censure
riguardanti la stima dei fondi pignorati e l’asserita inosservanza dell’art. 97
cpv. 2 LEF (limitazione del pignoramento a quanto basti per soddisfare i
creditori procedenti).
F. Il 7
aprile 2005, questa Camera ha trasmesso l’incarto all’CO 1 con le indicazioni
del caso.
G. Il
26 aprile 2005, l’CO 1 ha fissato al ricorrente un termine di 10 giorni per
“versare l’importo di fr. 5'000.-- necessario per far allestire una stima dei
fondi pignorati da parte di un perito”.
Il 17
maggio 2005, l’Ufficio, constatando che il termine era trascorso infruttuoso,
ha dichiarato il ricorso irricevibile e confermato il verbale di pignoramento
29 settembre 2004.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
Tribunale distrettuale di __________ ha già accertato la tempestività del
ricorso (sentenza 15 febbraio 2005, ad III/2). Dagli atti dell’CO 1 non risulta
che il verbale di pignoramento 26 agosto/24 settembre 2004 sia stato notificato
al ricorrente prima del verbale dell’Ufficio di __________. Il ricorso è
pertanto tempestivo.
2.
L’CO
1.
non è competente per pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso in esame.
Invece, l’Ufficio ha correttamente assegnato al ricorrente un termine per
anticipare le spese di perizia in virtù dell’art. 9 cpv. 2 RFF. In effetti, in
caso di contestazione sulla stima di un immobile, il ricorso all’ausilio di un
perito è generalmente indicato (cfr. Foëx,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14
ad art. 97, con rif.). In concreto, le perizie prodotte dal ricorrente
risalgono tutte a più di 10 anni fa e sono pertanto inidonee alla
determinazione del valore di stima attuale dei fondi pignorati. Del resto,
poiché RI 1 non si è opposto al provvedimento 17 maggio 2005 dell’CO 1, si può
ritenere che abbia accettato il principio del ricorso a un perito. Il mancato
anticipo delle relative spese ha tuttavia impedito l’allestimento di una
perizia, sicché le stime dell’Ufficio sono diventate definitive.
3.
Confrontando da un
lato i valori di stima delle PPP della Residenza __________
(fr. 473'000.--, rispettivamente fr. 15'000.--), e dall’altro i rispettivi aggravi ipotecari, pari a un importo nominale
complessivo di fr. 945'289,70 per la quota n° __________ (ipoteche legali di I
grado di fr. 14'205,50 e di II grado di fr. 10'150,70, cartelle ipotecarie di
III grado di fr. 395'000.--, fr. 180'000.-- e fr. 20'000.--, di IV grado di fr.
120'000.-- e fr. 180'000.-- e ipoteca legale di V grado di fr. 25'933,50) e di
fr. 50'289,70 per la quota n° __________ (ipoteche legali di I grado di fr.
14'205,50, di II grado di fr. 10'150,70 e di III grado di fr. 25'933,50), si
evince che entrambe le quote di comproprietà sono sovraipotecate. D’altronde, secondo
la stessa affermazione del ricorrente, la medesima constatazione può essere
fatta per la PPP n° __________ della Residenza __________. Di conseguenza,
poiché il valore di stima degli oggetti pignorati non supera l’importo dei
crediti posti in esecuzione, l’CO 1 non risulta aver violato il precetto
dell’art. 97 cpv. 2 LEF. Il fatto poi che la stima dei fondi pignorati sia
inferiore al loro aggravio ipotecario, di modo che non vi sarà verosimilmente
nessuna eccedenza da versare alla procedente, non è un motivo per rinunciare al
pignoramento: ciò può avvenire solo a domanda della creditrice (cfr. art. 127
LEF e Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 8 ad art. 127), riservata
l’ipotesi – non realizzata in concreto – di una rinuncia d’ufficio quando il
ricavato previsto non copre nemmeno le spese di realizzazione (cfr. art. 92
cpv. 2 LEF e Rutz, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 127).
Infine, è
escluso di prendere in considerazione il valore dell’appartamento n° __________
della Residenza __________, da un canto perché non è stato pignorato,
dall’altro perché il ricorrente non ha portato la prova di esserne il
proprietario, producendo il relativo estratto dal registro fondiario.
4.
Nella
misura in cui rileva dalla competenza di questa Camera, il ricorso va pertanto
respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 97, 127 LEF, art. 9
cpv. 2 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 25 ottobre 2004 di RI 1, __________,
è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a:
– RI 1, __________;
– lic.
iur. RA 1, __________.
Comunicazione a:
–
Bezirksgericht __________, unitamente al suo incarto;
–
Betreibungsamt __________;
– CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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