15.2005.4
Termine quinquennale di perenzione del diritto all'informazione. Esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria.
21 febbraio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2005.4
Data decisione, Autorità:
21.02.2005, CEF
Titolo:
Termine quinquennale di perenzione del diritto all'informazione. Esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria.
INFORMAZIONE
art. 8a cpv. 4 LEF
art. 311 LEF
Incarto n.
15.2005.4
Lugano
21 febbraio 2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2005 di
RI 1
c/o __________, __________
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento
27 dicembre 2004 con il quale è stata respinta la domanda della ricorrente
tendente alla cancellazione delle esecuzioni promosse contro di lei prima
dell’omologazione del concordato, avvenuta il 13 settembre 1994;
viste le
osservazioni 11 gennaio 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
13 settembre 1994, il Pretore __________, ha omologato il concordato della
ditta __________ __________, __________. Il 22 dicembre 2003, è stata iscritta
a registro di commercio la nuova ragione sociale di questa ditta, ossia “RI 1”.
2. Il
17 dicembre 2004, la ricorrente ha chiesto all’CO 1 la cancellazione delle
esecuzioni antecedenti il concordato.
Con il
provvedimento ora impugnato, l’Ufficio ha respinto la richiesta, con
riferimento alla sentenza di questa Camera del 12 aprile 1995 (CEF 15.94.402).
3.La ricorrente contesta il
provvedimento, invocando l’art. 311 LEF e ritenendo inapplicabile la sentenza
12 aprile 1995 di questa Camera, emanata sotto l’imperio del diritto previgente.
Invero, tale
decisione riguarda un’altra problematica di quella in esame. Infatti si
trattava allora di stabilire se l’Ufficio di esecuzione fosse o no competente
per “annullare” le esecuzioni promosse prima dell’omologazione del concordato dove
la risposta è stata negativa, e lo sarebbe tuttora (art. 85 e 85a LEF). Nella
presente fattispecie la ricorrente chiede invece la “cancellazione” delle
esecuzioni antecedenti la moratoria concordataria, nel senso del diritto dei
terzi alla loro conoscenza.
Nelle sue
osservazioni al ricorso l’Ufficio rinvia in modo pertinente alla sentenza del
Tribunale federale DTF 129 III 284 e segg. con la quale è stato stabilito che
una pretesa inclusa in un concordato continua a dover essere comunicata ai
terzi ai sensi dell’art. 8a LEF, a meno che il creditore abbia esplicitamente
ritirato l’esecuzione. Questa Camera non ha motivo per scostarsi da questa
giurisprudenza.
4.Si pone tuttavia il problema, non
discusso né dalla ricorrente né dall’Ufficio, di sapere se il diritto
all’informazione non sia da considerare perento ai sensi dell’art. 8a cpv. 4
LEF, e ciò in quanto il termine quinquennale indicato dalla norma è in concreto
ampiamente trascorso, il concordato essendo stato omologato con sentenza 13
settembre 1994 (così come accertato d’ufficio).
Al
proposito questa Camera ha recentemente avuto modo di precisare che per
“chiusura del procedimento” ai sensi dell’art. 8a cpv. 4 LEF, si deve intendere
una chiusura formale (cfr. Peter,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 30
ad art. 8a) poiché una tale decisione coincide allora con il
“risultato dell’esecuzione”, che –in particolare- l’Ufficio deve accertare
nella colonna 20 del registro delle esecuzioni mediante l’indicazione di una
delle iniziali prescritte all’art. 10 del Regolamento sui formulari e
registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform, RS 281.31) (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 60 ad art. 8a; CEF 12
gennaio 2005 [15.04.186], cons. 3.3). D’altra parte, il Tribunale federale ha
esplicitamente precisato che l’estinzione delle procedure esecutive incluse nel
concordato (art. 311 LEF) deve essere menzionata nel registro delle esecuzioni,
con l’indicazione della lettera “E” (DTF 129 III 287, cons. 3.4). In questa ipotesi,
il termine quinquennale di cui all’art. 8a cpv. 4 LEF, per le esecuzioni
promosse prima della concessione della moratoria, comincia a decorrere dall’omologazione
del concordato.
Nel caso
concreto può essere lasciata aperta la questione di sapere se per la determinazione
dell’inizio del termine quinquennale è decisiva la data della sentenza di
omologazione (in tal senso: Gilliéron,
op. cit., n. 17 i.f. ad art. 295 et n. 14 s. ad art. 308; Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 6 ad art. 311) oppure la data della sua pubblicazione (cfr. art. 308 cpv. 2 LEF; D.
Hunkeler, Das
Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, tesi Friborgo 1996, n.
801 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 4a ed.,
Zurigo 1997/ 2001, n. 10 ad art. 308 ; Vollmar,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4
ad art. 297 ; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 83
ad § 55), poiché in entrambe le ipotesi risultano comunque trascorsi più di 5
anni. Ne consegue che le esecuzioni promosse prima della
concessione della moratoria concordataria, avvenuta
il 20 gennaio 1994, non devono più essere comunicate ai terzi (cfr.
art. 311 LEF; Gilliéron, op.
cit., vol. IV, n. 11 ad art. 297, con rif.; Vollmar, op. cit., n. 3 ad art. 297 con
rif.), ritenuto che risulterebbero nulle eventuali esecuzioni promosse tra la
concessione della moratoria concordataria e l’omologazione del concordato,
qualora non riferite a un credito da collocare in prima classe o garantito da
pegno immobiliare (cfr. art. 297 cpv. 1 e 2, e 311 LEF).
5.Le ultime due esecuzioni (n. __________
e __________) figuranti nell’estratto prodotto dalla ricorrente, la cui
“cancellazione” è pure richiesta, sono state promosse dopo l’omologazione del
concordato (il 4 ottobre 1994, rispettivamente il 2 novembre 2001),
escludendosi in tal modo l’applicabilità dell’art. 311 LEF
Per quanto concerne l’esecuzione n. __________, l’Ufficio dovrà
determinare se il termine di perenzione di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF è o no
trascorso (secondo le modalità esposte nella sentenza 2 febbraio 2005 di questa
Camera di cui all’inc. 15.05.3) e, in caso di risposta positiva, stabilire se -aggiungendovi
il termine di perenzione quinquennale dell’art. 8a cpv. 4 LEF- l’esecuzione
deve o no continuare ad essere comunicata ai terzi.
Quanto
all’esecuzione n. __________, l’applicabilità dell’art. 8a cpv. 4 LEF è
esclusa, siccome sono comunque trascorsi meno di 5 anni dalla notifica del
precetto esecutivo. Certo, la ricorrente pretende che sul credito in questione
sarebbe stata raggiunta una transazione giudiziale a proposito della quale non
ha tuttavia prodotto nulla. Pertanto la decisione di reiezione dell’Ufficio va
confermata.
6.Il ricorso va così parzialmente
accolto, nel senso che le esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ non devono più essere comunicate ai terzi
ai sensi dell’art. 8a cpv. 4 LEF (e non cancellate come richiesto dalla
ricorrente), mentre per l’esecuzione n. __________ l’Ufficio deve procedere
come disposto al considerando 6. La decisione dell’Ufficio va invece confermata
per quanto concerne l’esecuzione n. __________.
Non si
preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.
a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
La
presente decisione non viene comunicata ai procedenti, in quanto l’art. 8a LEF
non tutela specificamente i loro interessi, ma quello del pubblico in generale.
Richiamati
gli art. 8a, 17, 20a, 88, 311 LEF; 10 Rform; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Fatti
1. Il
ricorso 10 gennaio 2005 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, le esecuzioni n. __________, __________, __________ dirette contro
RI 1 non devono più essere comunicate ai terzi ai sensi dell’art. 8a cpv. 4 LEF.
1.2. L’CO
1 si determinerà sulla domanda tendente a non più comunicare ai terzi
l’esecuzione n. __________ conformemente a quanto disposto al considerando 6.
1.3. La
decisione dell’CO 1 è confermata per quanto concerne l’esecuzione n. __________.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
all’__________ RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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